Ordinanza cautelare 20 dicembre 2024
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 4291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4291 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04291/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03101/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3101 del 2024, proposto da ER VI, SA VI, NA VI e AR AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Milano, via San Giovanni Sul Muro, n. 18;
contro
Comune di Biassono, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fossati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Milano, corso di Porta Vittoria, n. 28;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
- dell’ordinanza n. 48 del 1.10.2024, emessa dal Comune di Biassono ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, con cui è stato ordinato ai ricorrenti di provvedere “a rimuovere ovvero a demolire le opere eseguite in parziale difformità al titolo edilizio” ivi indicate;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Biassono;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa NT AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori ER VI, SA VI, NA VI e AR AN espongono, in fatto, di essere proprietari di un immobile a destinazione residenziale ubicato nel Comune di Biassono, in via Matteotti n. 13, edificato in forza del Nulla-Osta n. 772/165 del 7.04.1959 e per il quale è stata rilasciata, all’esito dei lavori di costruzione, la licenza di abitabilità n. 165/1960. Come riconosciuto dai ricorrenti medesimi, l’edificio in questione è stato “ realizzato in modo parzialmente difforme, non essendo stata rispettata, in particolare, l’esatta distanza prevista nel predisposto progetto rispetto all’abitazione confinante ” (cfr. ricorso pag. 3).
2. In data 7.05.2024, i ricorrenti hanno formalizzato presso i competenti uffici comunali un’“ Istanza di apertura del procedimento amministrativo ” chiedendo all’ente locale l’assunzione di un provvedimento attestante la regolarità dell’edificato fabbricato.
3. Tuttavia, dopo aver escluso la possibilità di riconoscere lo stato legittimo dell’immobile, l’amministrazione ha dato avvio al procedimento per l’accertamento della conformità urbanistica-edilizia del fabbricato; all’esito del sopralluogo effettuato in data 04.09.2024, è stata rilevata l’inosservanza della distanza dal confine sul lato est – pari a mt. 2,85 invece di mt. 6,35 indicati nel titolo – ed è stato altresì evidenziato l’incremento delle dimensioni della costruzione, pari a mq 11,40 x 12,04 in luogo di mt. 11.30 x mt. 11,90, oltre all’esecuzione di modifiche dei prospetti e delle aperture finestrate e un differente posizionamento della scala di accesso.
4. Con successiva ordinanza n. 48 del 1.10.2024 del Comune di Biassono, è stato ordinato ai signori ER VI, SA VI, NA VI e AR AN, in qualità di proprietari dell’indicato compendio immobiliare, di provvedere “ a rimuovere ovvero a demolire le opere eseguite in parziale difformità al titolo edilizio come in premessa indicate ” ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001.
5. Avverso il predetto provvedimento sono insorti i ricorrenti onde chiederne l’annullamento, previa sospensione cautelare, articolando a sostegno del gravame le censure così rubricate:
- “ 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 34-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia. Abnormità. Difetto
di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio di proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa ”;
- “ 2) Eccesso di potere per manifesta ingiustizia. Eccesso di potere per incongruità della sanzione. Omessa ponderazione della fattispecie concreta. Difetto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per irragionevolezza. Violazione del principio di proporzionalità ”;
- “ 3) Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità. Ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti. Violazione del principio di proporzionalità ”.
6. Si è costituito in giudizio il Comune di Biassono per resistere al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
7. All’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, con ordinanza n. 1511/2024 di questo Tribunale, il provvedimento impugnato è stato sospeso in considerazione del pregiudizio correlato alla rimozione delle opere, “ onde mantenere la res adhuc integra fino alla definizione del presente giudizio ”.
8. Le parti hanno depositato scritti difensivi in vista della trattazione di merito del ricorso, ribadendo le proprie posizioni. In particolare, nella memoria depositata ex art. 73 c.p.a., i ricorrenti hanno dato atto dell’intenzione di procedere alla formalizzazione presso i competenti uffici comunali di un’istanza per la regolarizzazione delle difformità oggetto dell’impugnata ordinanza di demolizione, essendosi già attivati preliminarmente in sede civile, attraverso un procedimento di mediazione, per il riconoscimento in loro favore di una servitù relativa al mantenimento della costruzione ad una distanza inferiore da quella stabilita normativamente. Pertanto, su richiesta dei ricorrenti e con l’adesione dell’amministrazione comunale, è stato disposto il rinvio della trattazione della causa onde consentire il perfezionamento delle menzionate pratiche.
9. Il Comune di Biassono ha depositato ulteriore memoria difensiva con documentazione.
10. Alla pubblica udienza del 26.11.2025 fissata per la trattazione di merito del ricorso, il difensore dei ricorrenti ha dato atto, con dichiarazione riportata a verbale, della positiva definizione del procedimento di mediazione in sede civile e dell’avvio della procedura di regolarizzazione ai sensi dell’art. 34 ter del D.P.R. n. 380/2001, circostanze confermate anche dal difensore dell’amministrazione. Il Collegio ha dato pertanto avviso della sussistenza di un profilo di possibile improcedibilità del ricorso per difetto di interesse, a seguito dell’avvio della procedura di regolarizzazione delle difformità edilizie oggetto del provvedimento impugnato, e la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Come segnalato alle parti, l’odierno ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo i ricorrenti provveduto ad avviare le procedure amministrative per la regolarizzazione, ai sensi del nuovo art. 34 ter del D.P.R. n. 380/2001, delle difformità oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata nella presente sede. Tale disposizione, in particolare, prevede la possibilità di ricondurre a conformità gli “ interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ”, attraverso la presentazione, da parte dell’interessato, di una segnalazione certificata di inizio attività accompagnata dal pagamento di una somma a titolo di oblazione.
11. Invero, secondo l’orientamento giurisprudenziale fatto proprio dal Tribunale ( ex multis , Cons. di Stato, V, 22.8.2024, n.7203; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 2.01.2025, n. 10; Id., 11.11.2024, n. 3091; Id. Sez. II, 28.12.2023, n.3198; Id., 20.12.2023, n.3139; Id., 19.5.2021, n.1222), da cui il Collegio non vede ragione per discostarsi, la richiesta di un titolo in sanatoria per la regolarizzazione delle opere realizzate abusivamente – ovvero, nella specie, la presentazione agli stessi effetti di una segnalazione certificata di inizio attività – rende il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Difatti, considerando che la regolarizzazione delle opere abusive consegue alla presentazione della S.C.I.A., secondo la disciplina di cui all’art. 34 ter del D.P.R. n. 380/2001, i ricorrenti non trarrebbero alcuna concreta utilità dalla coltivazione del giudizio e dalla decisione della causa nel merito.
12. In conclusione, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
13. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione della natura in rito della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BR UN, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
NT AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT AM | BR UN |
IL SEGRETARIO