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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 3982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3982 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 372/2023
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 08.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 08.10.2025 celebrata con note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero 372 del R.G. dell'anno 2023 vertente
T R A
, nato a [...] il [...], (C.F: ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Sul Tusciano alla Via Vittorio Veneto n.32, elettivamente domiciliato in Salerno alla Via SS Martiri
Salernitani n. 24 presso lo studio dell'avv. Daniela RI (C.F. ) e dell'avv. C.F._2
OR RI (C.F. ), che lo rappresentano e difendono, giusta mandato in atti;
C.F._3
PEC: .RN , .RN ; Email_1 CP_1 Email_3 CP_1
- Attore -
e
, (C.F.: ), in persona della Sindaca p.t., dott.ssa Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carla Concilio (C.F.:
[...]
), con la quale domicilia in alla p.zza Aldo Moro presso l'Ufficio C.F._4 CP_2 dell'Avvocatura Comunale;
PEC: - Email_4 attipaglia.sa.it; Email_5 CP_2
- Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni da insidia stradale.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, verbali d'udienza, note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, il assumendo che: Controparte_2
- in data 27/11/2020 alle ore 19:40 circa in alla Via Delle Industrie, l'attore era alla guida della CP_2 propria autovettura Peugeot 208 tg.FF262FV e percorreva il suddetto tratto stradale quando, giunto nei pressi del civico n.2, trovava la propria corsia ostruita da una barriera stradale di delimitazione in metallo, posizionata su cavalletto, non segnalata e né visibile, per la scarsa illuminazione dei luoghi e nel tentativo di evitare l'ostacolo, era costretto ad una manovra di emergenza ma, a causa della presenza di brecciolino sul manto stradale, perdeva il controllo dell'autovettura, finendo fuori strada;
- in conseguenza dell'evento la Peugeot 208 tg.FF262FV riportava danni ed il sig. aveva a patire Pt_1 lesioni e veniva trasportato presso l'Ospedale Santa Maria della Speranza di dove poi veniva CP_2 dimesso con diagnosi di “Frattura di ossa nasali e setto e flc labbro superiore, post trauma. Prognosi 20 giorni”. I sanitari prescrivevano, altresì, ulteriori accertamenti diagnostici;
- sul luogo del sinistro intervenivano i VV.UU. di che redigevano verbale dell'occorso e CP_2 accertavano la sussistenza dell'ostacolo posto sul tratto viabile, in assenza delle segnalazioni previste dal c.d.s., con conseguente violazione del disposto dell'art.21;
- la responsabilità di quanto occorso era addebitabile, a mente dell'art. 2051 c.c., al di , CP_2 CP_2 ente proprietario della strada;
- per il risarcimento dei danni tutti subiti, l'istante formulava, richiesta di risarcimento al
[...]
con lettera raccomandata A.r. del 15.12.2020, nonché con comunicazione PEC del CP_2
14.12.2020, come in atti;
- a causa delle lesioni subite, il sig. riportava esiti invalidanti a carattere permanente in misura Pt_1 pari al 6%, dopo un periodo di inabilità al 75% di giorni 20 e di inabilità al 50% di giorni 22, come risultava dalla documentazione medica prodotta e dalla relazione medico legale a firma del dott. Per_1
[...]
- l'autovettura Peugeot 208 tg.FF262FV riportava gravi danni, come da documentazione fotografica allegata al verbale redatto dai VV.UU. di , tali da renderne antieconomica la riparazione e CP_2 consegue che il danno relativo al completo danneggiamento del veicolo di proprietà dell'attore poteva essere quantificato: €8.000,00 quale valore di mercato del veicolo, immatricolato nell'anno 2016, oltre
FRAM, spese di demolizione, assicurazione e tassa di possesso non godute, spese per l'immatricolazione di veicolo similare sostitutivo di quello danneggiato;
- il danno alla salute subito dal sig. , sulla base delle allegazioni in atti, in applicazione dei criteri di Pt_1 liquidazione elaborati dal Tribunale di Milano, veniva quantificato prudenzialmente: €10.830,00 per pagina 2 di 11 danno non patrimoniale da invalidità permanente, inteso quale danno biologico dinamico-relazionale, tenuto conto della dovuta personalizzazione in relazione alle peculiari conseguenze dannose dell'evento che, sulla base delle allegazioni in atti, hanno sensibilmente ridotto il sistema di vita del danneggiato in ambito sociale;
€1.804,00 per danno morale, in considerazione del patema d'animo e dello stato d'angoscia conseguente al sinistro ed al timore conseguente alla necessità di dover sottoporsi ad interventi chirurgici e cure mediche invasive;
€2.574,00 per danno non patrimoniale da inabilità temporanea, oltre spese mediche sostenute e spese di CTP;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, veniva formulata proposta di stipula di convenzione di negoziazione assistita, che non sortiva alcun esito per la mancato riscontro del Comune.
Pertanto, parte attrice concludeva al fine di: “sentire accertata e dichiarata la responsabilità del
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. per i fatti di cui in premessa, e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento CP_2 della danni tutti, di natura non patrimoniale e patrimoniale, subiti dall'attore, come indicati e quantificati in premessa, ovvero al risarcimento di quelle somme maggiori o diverse ritenute di giustizia, somme tutte da rivalutarsi secondo i dati ISTAT, con liquidazione degli interessi legali sulle somme rivalutate dal dì dell'evento al soddisfo. Vinte le spese e i compensi di causa, con attribuzione ai sottoscritti avvocati che ne hanno fatto anticipo.”.
Si costituiva il in persona del Sindaco l.r.p.t., contestando la domanda Controparte_2 attorea perché infondata in fatto e in diritto, concludendo al fine di: “in via principale, accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità dell'attore, essendo l'evento lesivo da ascriversi alla sola condotta colposa dello stesso e per l'effetto, rigettare la domanda proposta dallo stesso, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
in subordine e senza recesso dalle superiori eccezioni, dichiarare la prevalente responsabilità del medesimo attore, con conseguente riduzione del quantum debeatur;
condannare, in ogni caso, l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio.”.
All'esito dell'istruttoria, concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., espletata la prova testimoniale e la CTU medico-legale, lo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 08.10.2025 per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo la sostituzione della trattazione in presenza con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. entro due giorni prima dell'udienza, autorizzando, altresì, le parti al deposito di note conclusionali fino a 15 giorni prima.
Ricostruiti i fatti di causa, occorre soffermarsi preliminarmente sulla questione della responsabilità del ex art. 2051 c.c. che prevede un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da CP_2 qualunque connotato di colpa, incombendo sul danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi pagina 3 di 11 dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva ed hanno escluso la responsabilità presunta (Cass. 2483/2018; Cass. SS.UU. 20943/2022).
L'art. 2051 c.c. prevede l'esenzione di responsabilità del custode solo nell'ipotesi del caso fortuito che può dipendere da fatto naturale o del terzo, le cui caratteristiche sono l'imprevedibilità e l'inevitabilità da un punto di vista oggettivo, senza che assuma alcuna importanza la diligenza del custode.
Il caso fortuito può derivare anche dalla condotta del danneggiato, allorché essa abbia un'efficienza causale nella produzione dell'evento. In altre parole, il comportamento del danneggiato esclude la responsabilità del custode allorché, da sola, abbia costituito l'unica causa per cui si è verificato il danno.
La condotta del danneggiato, che entri in rapporto con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso. Si applica l'art. 1227 comma 1 c.c. a mente del quale, se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Inoltre, si ricorda che il comportamento del danneggiato va valutato anche in ossequio al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà ex art. 2 Cost. .
In particolare, questi ultimi concetti vanno intesi, come già chiarito dalla stessa Corte, non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte
“oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile.
Su tali premesse, la Cassazione ha ribadito che la questione della soggettiva prevedibilità o meno della condotta colposa della vittima, in particolare da parte del custode, non entra affatto nella struttura pagina 4 di 11 logica e giuridica della fattispecie del caso fortuito, la quale opera esclusivamente sul piano oggettivo e causale (Cass. civ. n. 17443/2019).
Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito - che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass. civ.
19 febbraio 2008, n. 4279) - in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato.
Di assoluto rilievo sul punto è la ricostruzione della responsabilità da insidia o trabocchetto operata dalla Suprema Corte in sentenza n. 821/2021 ove si sintetizzano i postulati giurisprudenziali sopra riportati, con le seguenti conclusioni:
“a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost.;
e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Infine, si evidenzia che il Codice della strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) all'art. 14, circa i poteri e compiti degli enti proprietari delle strade, dispone: “1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la pagina 5 di 11 sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze
e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. […]”; ed inoltre, all'art. 21, per quanto concerne le opere, depositi e cantieri stradali, stabilisce che: “[…] 2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali. […]” .
Ai fini della decisione, lo scrivente Tribunale si attiene ai principi giurisprudenziali appena enunciati.
Sulla base della ricostruzione della dinamica del sinistro operata da parte attrice, supportata dal verbale dell'occorso redatto dai VV.UU. di , dalle riproduzioni fotografiche dello stato dei CP_2 luoghi, dalla documentazione sanitaria e dalle deposizioni di testimoni oculari, è emerso che la stessa, in data 27/11/2020 alle ore 19:40 circa in alla Via Delle Industrie, mentre era alla guida della CP_2 propria autovettura Peugeot 208 tg.FF262FV e percorreva il suddetto tratto stradale, giunta nei pressi del civico n.2, trovava la propria corsia ostruita da una barriera stradale di delimitazione in metallo, posizionata su cavalletto, non segnalata e né visibile, per la scarsa illuminazione dei luoghi e nel tentativo di evitare l'ostacolo, costretta ad una manovra di emergenza, a causa della presenza di brecciolino sul manto stradale, perdeva il controllo dell'autovettura, finendo fuori strada, inquadrando la fattispecie concreta nell'ambito della responsabilità da cose in custodia.
Nel caso di specie, a fronte del verbale dei VV. UU. di , della documentazione depositata CP_2 in atti e dalle testimonianze assunte, ben può dirsi provato il concreto accadimento così come allegato in atto di citazione.
Invero, nel verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose relativi ad incidente stradale redatto dagli agenti, e intervenuti nella data dell'occorso Controparte_4 Controparte_5 sinistro (27/11/2020) presso il luogo in oggetto, si osserva che: l'illuminazione era mancante;
il tipo di strada era una carreggiata a doppio senso di marcia;
vi era una intersezione stradale segnalata;
la pavimentazione era asfaltata;
le condizioni metereologiche erano serene;
il veicolo era finito nella banchina;
vi era la presenza di segnaletica verticale. Inoltre, circa la dinamica del sinistro, si legge che: “Il veicolo "A", un'autovettura Peugeot 208 targato FF 262 FV e condotto dal signor proveniente da lato via S.P. 195 Parte_1
(via Bosco II°), percorreva la carreggiata lato civici dispari del viale delle Industrie in direzione del viale Germania. Giunto in corrispondenza dell'intersezione con la via Lussemburgo, avvedutosi tardivamente di un ostacolo sulla propria corsia, costituito da una transenna che delimitava un cantiere ove era in atto un lavoro di scavo, fuorusciva dalla stessa fino ad assumere pagina 6 di 11 posizione di quiete nella banchina prospiciente la corsia opposta, a contatto con la recinzione della ditta "Nappi Sud". Gli scriventi, giunti sul posto, apprendevano dalla parte che il veicolo da lui condotto era in posizione di quiete e che l'evento gli aveva causato danni fisici. Sul manto stradale, non erano visibili tracce di frenata riconducibili agli pneumatici del veicolo interessato. Si precisa che, sulla direzione di marcia del veicolo "A", è installato un pannello indicante la seguente segnaletica:
"Strada Deformata", "Presenza di ghiaia in carreggiata", "Limite di velocità 30 km/h" e "Divieto di Sorpasso". Al termine dei rilievi, si procedeva a redigere l'allegato verbale n. 96847 per la violazione dell'art. 21 cc. 3 e 4 del C.d.S. da notificare alle ditte interessate, in quanto si riscontrava la veridicità di quanto lamentato dal sig. ovvero il cantiere Pt_1 non era presegnalato con la relativa segnaletica e non venivano installati dispositivi a luce gialla lampeggiante. La dinamica summenzionata veniva desunta dalle dichiarazioni, rese per iscritto dalla parte presente e dai danni riportati dal veicolo interessato, non essendo presente alcuno in grado di riferire ulteriori dettagli. […] Consultando l'allegata documentazione, pervenuta dal competente Ufficio Tecnico Comunale, si apprendeva che in loco era in atto un lavoro di scavo commissionato dal
[…]”. Controparte_6
In tal senso, il testimone oculare, sig. , escusso in data 17.06.2024, confermava Testimone_1 le circostanze di cui alla memoria istruttoria di parte attrice, precisando che: “[…] Conosco la circostanza in quanto mi trovavo in macchina con mio nipote, che guidava. Seguivamo l'auto di mio cognato Controparte_7 Pt_1
diretti verso . Eravamo proprio dietro la sua auto. Io ero seduto al lato passeggero. Ricordo di aver visto
[...] CP_2 un improvviso spostamento dell'auto di mio cognato sulla sinistra […]. Mio cognato sterzava sulla sua sinistra per evitare
l'impatto contro la transenna posta sulla strada. […] Ricordo che sulla strada vi era uno scavo segnalato da una transenna con fasce rosse e bianche. Prima della transenna non c'era nessun'altra segnaletica. Riconosco dalle foto esibitemi la transenna di cui innanzi, il danno riportato dall'auto di mio cognato, il muro contro cui ha impattato. Preciso che sul fondo stradale vi era del brecciolino. […] Il posto era buio. […] Mi risulta che l'auto di mio cognato ha subìto ingenti danni […] Riconosco dalle foto mostratemi i danni ivi raffigurati che confermo, così come confermo l'esplosione degli airbag. […] Ricordo che sopraggiunse un'autoambulanza e che furono allertati i vigili urbani ed i Carabinieri. […] A seguito dell'impatto mio cognato non era cosciente. Ricordo che mio nipote ha slacciato la cintura di sicurezza al padre. […] Ho personalmente visto mio cognato con la cintura di sicurezza indossata […]”; altresì, il testimone oculare, sig. escusso Controparte_7 nella medesima udienza, dichiarava che: “[…] Posso dire che il 27.11.2020 era il mio compleanno, io seguivo con la mia auto quella di mio padre. Eravamo diretti verso . Percorrevamo viale delle Industrie. Tra di noi vi era una CP_2 distanza di circa 100 m. Con me in auto c'era mio zio […] Ho, quindi, visto mio padre […] Persona_2 sbandando e andando a finire in una aiuola […] Sul posto ho notato la presenza di una transenna per dei lavori in corso sulla sede stradale come raffigurato nelle foto che mi vengono esibite. Riconosco, altresì, l'auto raffigurata come quella di mio padre, i danni da essa riportati, gli airbag esplosi e l'albero di ulivo contro cui si è fermata. Non ho visto segnaletica che avvisasse la presenza della transenna. Preciso che il luogo dell'incidente era completamente buio. […] Ho immediatamente soccorso mio padre che sanguinava dal naso e non era cosciente. Ho prima tentato di farlo riprendere e poi gli ho slacciato la cintura d sicurezza. Ricordo che sul luogo è prima arrivata la Polizia stradale, poi l'autoambulanza che ha soccorso mio pagina 7 di 11 padre. Non c'era alcun segnale di lavori in corso. La transenna non era visibile e sul fondo stradale vi era del brecciolino.
Ribadisco, il posto non era per niente illuminato. La presenza della transenna non era avvistabile. Si doveva arrivare proprio sotto per vederla. […] Ho soccorso subito mio padre ed ho personalmente tolto la cintura di sicurezza.”.
Inoltre, si rileva che il referto di Pronto Soccorso, in quanto atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova del fatto che l'attore abbia dichiarato al medico di turno le circostanze riportate nel certificato stesso, ma non prova anche la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni stesse dell'attore, le quali, pertanto, possono essere contrastate ed accertate con i mezzi di prova consentiti dalla legge.
Ne consegue che, nel caso di specie, tale referto, neppure debitamente sottoscritto dall'attore, in cui egli avrebbe dichiarato di non indossare la cintura di sicurezza, sulla base delle dichiarazioni concordanti rese dai due testimoni, i quali confermavano che l'attore indossava la cintura di sicurezza e, altresì, del quesito n. 3 (“evidenzi in particolare se le lesioni riscontrate siano compatibili con l'uso di dispositivi di sicurezza (cinture di sicurezza nelle autovetture”) posto al Consulente medico-legale, come si illustrerà in seguito, permettono, comunque, di sostenere il corretto uso del dispositivo di sicurezza.
Osserva il Tribunale che, dall'istruttoria orale espletata e dalle modalità di accadimento dell'evento, non è dato evincere la responsabilità esclusivamente a carico dell'attore né è risultato provato la ricorrenza del caso fortuito, ritenendo la sussistenza del nesso causale tra lo stato dei luoghi e l'evento dannoso.
Tuttavia l'attore deve ritenersi corresponsabile di quanto occorso, per non aver adeguato la condotta di guida alla presenza della segnaletica verticale (Strada deformata, limite di 30 km/h, ghiaia in carreggiata). Tale condotta dell'attore non vale ad escludere del tutto il risarcimento, date le condizioni in cui versava il tratto stradale in questione.
Ne consegue la configurazione, ai sensi dell'art. 1227 c.c. co. 1, del concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50% del danno da risarcire.
Quanto ai danni all'autovettura, nell'atto di citazione si afferma che questa: “riportava gravi danni, come da documentazione fotografica allegata al verbale redatto dai VV.UU. di , tali da renderne antieconomica la CP_2 riparazione”. Tuttavia, alla luce della dinamica del sinistro e della documentazione prodotta, tali “gravi danni” non risultano pienamente compatibili con l'osservanza del limite di velocità vigente sul tratto strade in questione. Considerato, inoltre, che non è stata eseguita alcuna riparazione poiché “antieconomica” e che parte del pregiudizio è imputabile al concorso di colpa dell'attore, il danno viene quantificato in via equitativa ex art. 1226 c.c. . Dunque, a fronte degli €8.000,00 richiesti, il risarcimento viene ridotto ad €
4.500,00 per i danni materiali all'autovettura, determinati sulla base del valore di mercato indicato dall'attore, oltre spese accessorie e decurtato per effetto del concorso di colpa.
Inoltre, anche la CTU medico-legale, espletata da parte del consulente tecnico nominato, dott.
, accertava la compatibilità tra le lesioni riportate (Frattura di ossa nasali e setto e flc labbro Persona_3 superiore) e la dinamica del sinistro. pagina 8 di 11 Le considerazioni medico-legali cui perveniva il CTU evidenziavano quanto segue: “ […] In definitiva, è possibile affermare che le lesioni obiettivate al dai medici del P.S. del P.O. di e Parte_1 CP_2 dagli specialisti di Eboli che successivamente lo visitarono sono del tutto compatibili con la dinamica dell'evento lesivo come evincibile dagli Atti. Inoltre, sulla base di quanto si ricava dalla documentazione sanitaria in Atti e dalla deposizione anamnestica, si può concludere affermando che le lesioni subite dal periziando nel sinistro de quo hanno determinato un periodo di inabilità tale da comportare un “danno biologico temporaneo” di complessivi 40 giorni (quaranta) di cui: • giorni
20 (venti) di “temporaneo parziale”, progressivamente decrescente e mediamente valutabile con il tasso del 75%, riferibili alla prognosi posta in P.S; • giorni venti (venti) di “temporaneo parziale”, progressivamente decrescente e mediamente valutabile con il tasso del 50%, in riferimento alla prognosi espressa nei successivi controlli specialistici praticati e tenuto conto del periodo ritenuto necessario per il graduale ripristino delle functio lesae e la guarigione clinica con esiti. Le lesioni diagnosticate all'epoca dai Sanitari che in periodi successivi ebbero in cura il periziando sono da ritenere compatibili, tenuto conto della classica criteriologia medico legale, con la dinamica dell'evento lesivo, così come desumibile dagli Atti e riferita nell'ambito della deposizione anamnestica, sussistendo il nesso di causalità in uno col criterio cronologico, topografico, di continuità, di idoneità qualitativa e di efficienza quantitativa. Infatti, il trauma subito dal per dinamica lesiva, periodo di identificazione Pt_1 clinica, evoluzione riparativa e documentazione esibita, va senza dubbio riferito al sinistro de quo, come dimostrato dalla sussistenza di tutti i criteri utilizzati per l'accertamento del nesso causale. Allo stato, tenuto conto del tempo intercorso, il quadro clinico deve ritenersi stabilizzato e non più suscettibile di miglioramento mediante terapie specifiche, peraltro già praticate. Per quanto attiene il danno permanente la valutazione effettuata dal sottoscritto CTU fonda sull'iter clinico documentale e sull'obiettività clinica rilevata all'atto della visita peritale. Invero, risulta sussistente l'accertamento oggettivo delle lamentate lesioni visto che, dato il forte trauma subito dal periziando e nel sospetto di una frattura del massiccio faciale e di lesioni del rachide cervicale, vennero effettuati in PS gli accertamenti strumentali del caso e, successivamente le consulenze del chirurgo maxillo-facciale, dell'otorino e dell'ortopedico, che confermavano la presenza delle lesioni ossee. In conclusione, sulla base dell'iter clino documentale si può affermare la sussistenza in capo alla periziando dei postumi permanenti anatomo- funzionali ed estetici del trauma del massiccio faciale con frattura scomposta delle ossa nasali e del setto, di rilevanza medico legale e suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, Pertanto, considerato il sesso, l'età del soggetto e tutti gli altri elementi di rilevanza medico legale, considerato altresì quanto previsto dalle più accreditate tabelle infortunistiche per la valutazione del danno in R. C. […] nonché ritenuta accreditabile la sintomatologia clinica soggettiva/oggettiva in relazione allo specifico iter clinico documentale, è possibile valutare detti postumi, come "danno biologico permanente nella misura del sei percento (6 %)" […] Non risultano documentate in atti eventuali spese mediche sostenute e non si prevedono spese mediche future.”.
Ciò posto e passando al quantum debeatur, il CTU nominato, avendo seguito un iter logico-giuridico immune da censure e come tale condivisibile nell'esposizione del proprio elaborato peritale, in risposta ai quesiti che gli venivano posti, rilevava che: “
1. Nel sinistro per cui è causa ha riportato un trauma Parte_1 del massiccio faciale con frattura scomposta delle ossa nasali e del setto trattati in maniera incruenta.
2. A seguito di tali pagina 9 di 11 lesioni il ricorrente ha sopportato un'inabilità temporanea parziale (I.T.P.), mediamente al 75 %, di venti giorni (20 gg) e un'inabilità temporanea parziale (I.T.P.), mediamente al 50 %, di venti giorni (20 gg).
3. Le lesioni riportate dal periziando nel sinistro de quo si palesano come suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo e pertanto rientrano nel novero delle lesioni potenzialmente determinanti un danno biologico permanente ex L. 27/2012. 4. I postumi anatomo-funzionali ed estetici allo stato obiettivati portano ad una valutazione del danno biologico permanente nella misura del sei percento (6%). 5.
Non risultano documentate in atti eventuali spese mediche sostenute e non si prevedono spese mediche future.”.
Lo scrivente Tribunale procede alla liquidazione del danno subito dall'attrice, avvalendosi delle tabelle del Tribunale di Milano attualmente vigenti:
Età del danneggiato alla data del sinistro 55 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto danno biologico € 1.915,76
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Danno non patrimoniale risarcibile € 8.391,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 2.875,00
Totale generale: € 11.266,00
Quanto alla personalizzazione, manca l'allegazione di un effetto delle lesioni patite che superi ciò che già è ricompreso nella valutazione ed applicazione dei baremes medici, onde, seguendo l'ormai pacifico orientamento della S.C. di Cassazione, “la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. n. 28988/2019;
Cass. n. 5865/2021); altresì, nel caso di specie, in mancanza di puntuale allegazione non v'è spazio per il risarcimento di un pregiudizio morale, di cui l'attore non ha puntualmente provato l'esistenza.
Pertanto, in base alle risultanze della CTU, si liquida a titolo di risarcimento la somma di € 5.633,00 ridotta proporzionalmente in ragione della corresponsabilità accertata in capo al danneggiato.
pagina 10 di 11 Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (27/11/2020) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso
(Cass. sent. n. 5680/1996).
Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal
CTU. Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU medico-legale, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto dei parametri minimi al DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni relativi in base allo scaglione di valore individuabile secondo il decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Dr. Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, sulla domanda promossa da nei confronti del Parte_1 [...]
(SA), così definitivamente pronuncia: CP_2
1. Accertata la responsabilità del ex art. 2051 c.c., riconosciuto il concorso Controparte_8 di colpa dell'attore ex art. 1227 c.c. in misura del 50%, accoglie la domanda proposta da Parte_1
e, per l'effetto, dichiara il responsabile dei danni subiti dall'attore;
[...] Controparte_2
2. Condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di della CP_2 Parte_1 somma complessiva di € 10.133,00, comprensivo sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria secondo la decorrenza e modalità indicate in parte motiva;
3. Condanna il al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore che si liquidano in € CP_2
3.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
4. Pone definitivamente a carico del le spese di CTU. CP_2
Così deciso in Salerno, lì 08.10.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 11 di 11
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 08.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 08.10.2025 celebrata con note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero 372 del R.G. dell'anno 2023 vertente
T R A
, nato a [...] il [...], (C.F: ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Sul Tusciano alla Via Vittorio Veneto n.32, elettivamente domiciliato in Salerno alla Via SS Martiri
Salernitani n. 24 presso lo studio dell'avv. Daniela RI (C.F. ) e dell'avv. C.F._2
OR RI (C.F. ), che lo rappresentano e difendono, giusta mandato in atti;
C.F._3
PEC: .RN , .RN ; Email_1 CP_1 Email_3 CP_1
- Attore -
e
, (C.F.: ), in persona della Sindaca p.t., dott.ssa Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carla Concilio (C.F.:
[...]
), con la quale domicilia in alla p.zza Aldo Moro presso l'Ufficio C.F._4 CP_2 dell'Avvocatura Comunale;
PEC: - Email_4 attipaglia.sa.it; Email_5 CP_2
- Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni da insidia stradale.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, verbali d'udienza, note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, il assumendo che: Controparte_2
- in data 27/11/2020 alle ore 19:40 circa in alla Via Delle Industrie, l'attore era alla guida della CP_2 propria autovettura Peugeot 208 tg.FF262FV e percorreva il suddetto tratto stradale quando, giunto nei pressi del civico n.2, trovava la propria corsia ostruita da una barriera stradale di delimitazione in metallo, posizionata su cavalletto, non segnalata e né visibile, per la scarsa illuminazione dei luoghi e nel tentativo di evitare l'ostacolo, era costretto ad una manovra di emergenza ma, a causa della presenza di brecciolino sul manto stradale, perdeva il controllo dell'autovettura, finendo fuori strada;
- in conseguenza dell'evento la Peugeot 208 tg.FF262FV riportava danni ed il sig. aveva a patire Pt_1 lesioni e veniva trasportato presso l'Ospedale Santa Maria della Speranza di dove poi veniva CP_2 dimesso con diagnosi di “Frattura di ossa nasali e setto e flc labbro superiore, post trauma. Prognosi 20 giorni”. I sanitari prescrivevano, altresì, ulteriori accertamenti diagnostici;
- sul luogo del sinistro intervenivano i VV.UU. di che redigevano verbale dell'occorso e CP_2 accertavano la sussistenza dell'ostacolo posto sul tratto viabile, in assenza delle segnalazioni previste dal c.d.s., con conseguente violazione del disposto dell'art.21;
- la responsabilità di quanto occorso era addebitabile, a mente dell'art. 2051 c.c., al di , CP_2 CP_2 ente proprietario della strada;
- per il risarcimento dei danni tutti subiti, l'istante formulava, richiesta di risarcimento al
[...]
con lettera raccomandata A.r. del 15.12.2020, nonché con comunicazione PEC del CP_2
14.12.2020, come in atti;
- a causa delle lesioni subite, il sig. riportava esiti invalidanti a carattere permanente in misura Pt_1 pari al 6%, dopo un periodo di inabilità al 75% di giorni 20 e di inabilità al 50% di giorni 22, come risultava dalla documentazione medica prodotta e dalla relazione medico legale a firma del dott. Per_1
[...]
- l'autovettura Peugeot 208 tg.FF262FV riportava gravi danni, come da documentazione fotografica allegata al verbale redatto dai VV.UU. di , tali da renderne antieconomica la riparazione e CP_2 consegue che il danno relativo al completo danneggiamento del veicolo di proprietà dell'attore poteva essere quantificato: €8.000,00 quale valore di mercato del veicolo, immatricolato nell'anno 2016, oltre
FRAM, spese di demolizione, assicurazione e tassa di possesso non godute, spese per l'immatricolazione di veicolo similare sostitutivo di quello danneggiato;
- il danno alla salute subito dal sig. , sulla base delle allegazioni in atti, in applicazione dei criteri di Pt_1 liquidazione elaborati dal Tribunale di Milano, veniva quantificato prudenzialmente: €10.830,00 per pagina 2 di 11 danno non patrimoniale da invalidità permanente, inteso quale danno biologico dinamico-relazionale, tenuto conto della dovuta personalizzazione in relazione alle peculiari conseguenze dannose dell'evento che, sulla base delle allegazioni in atti, hanno sensibilmente ridotto il sistema di vita del danneggiato in ambito sociale;
€1.804,00 per danno morale, in considerazione del patema d'animo e dello stato d'angoscia conseguente al sinistro ed al timore conseguente alla necessità di dover sottoporsi ad interventi chirurgici e cure mediche invasive;
€2.574,00 per danno non patrimoniale da inabilità temporanea, oltre spese mediche sostenute e spese di CTP;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, veniva formulata proposta di stipula di convenzione di negoziazione assistita, che non sortiva alcun esito per la mancato riscontro del Comune.
Pertanto, parte attrice concludeva al fine di: “sentire accertata e dichiarata la responsabilità del
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. per i fatti di cui in premessa, e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento CP_2 della danni tutti, di natura non patrimoniale e patrimoniale, subiti dall'attore, come indicati e quantificati in premessa, ovvero al risarcimento di quelle somme maggiori o diverse ritenute di giustizia, somme tutte da rivalutarsi secondo i dati ISTAT, con liquidazione degli interessi legali sulle somme rivalutate dal dì dell'evento al soddisfo. Vinte le spese e i compensi di causa, con attribuzione ai sottoscritti avvocati che ne hanno fatto anticipo.”.
Si costituiva il in persona del Sindaco l.r.p.t., contestando la domanda Controparte_2 attorea perché infondata in fatto e in diritto, concludendo al fine di: “in via principale, accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità dell'attore, essendo l'evento lesivo da ascriversi alla sola condotta colposa dello stesso e per l'effetto, rigettare la domanda proposta dallo stesso, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
in subordine e senza recesso dalle superiori eccezioni, dichiarare la prevalente responsabilità del medesimo attore, con conseguente riduzione del quantum debeatur;
condannare, in ogni caso, l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio.”.
All'esito dell'istruttoria, concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., espletata la prova testimoniale e la CTU medico-legale, lo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 08.10.2025 per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo la sostituzione della trattazione in presenza con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. entro due giorni prima dell'udienza, autorizzando, altresì, le parti al deposito di note conclusionali fino a 15 giorni prima.
Ricostruiti i fatti di causa, occorre soffermarsi preliminarmente sulla questione della responsabilità del ex art. 2051 c.c. che prevede un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da CP_2 qualunque connotato di colpa, incombendo sul danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi pagina 3 di 11 dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva ed hanno escluso la responsabilità presunta (Cass. 2483/2018; Cass. SS.UU. 20943/2022).
L'art. 2051 c.c. prevede l'esenzione di responsabilità del custode solo nell'ipotesi del caso fortuito che può dipendere da fatto naturale o del terzo, le cui caratteristiche sono l'imprevedibilità e l'inevitabilità da un punto di vista oggettivo, senza che assuma alcuna importanza la diligenza del custode.
Il caso fortuito può derivare anche dalla condotta del danneggiato, allorché essa abbia un'efficienza causale nella produzione dell'evento. In altre parole, il comportamento del danneggiato esclude la responsabilità del custode allorché, da sola, abbia costituito l'unica causa per cui si è verificato il danno.
La condotta del danneggiato, che entri in rapporto con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso. Si applica l'art. 1227 comma 1 c.c. a mente del quale, se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Inoltre, si ricorda che il comportamento del danneggiato va valutato anche in ossequio al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà ex art. 2 Cost. .
In particolare, questi ultimi concetti vanno intesi, come già chiarito dalla stessa Corte, non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte
“oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile.
Su tali premesse, la Cassazione ha ribadito che la questione della soggettiva prevedibilità o meno della condotta colposa della vittima, in particolare da parte del custode, non entra affatto nella struttura pagina 4 di 11 logica e giuridica della fattispecie del caso fortuito, la quale opera esclusivamente sul piano oggettivo e causale (Cass. civ. n. 17443/2019).
Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito - che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass. civ.
19 febbraio 2008, n. 4279) - in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato.
Di assoluto rilievo sul punto è la ricostruzione della responsabilità da insidia o trabocchetto operata dalla Suprema Corte in sentenza n. 821/2021 ove si sintetizzano i postulati giurisprudenziali sopra riportati, con le seguenti conclusioni:
“a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost.;
e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Infine, si evidenzia che il Codice della strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) all'art. 14, circa i poteri e compiti degli enti proprietari delle strade, dispone: “1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la pagina 5 di 11 sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze
e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. […]”; ed inoltre, all'art. 21, per quanto concerne le opere, depositi e cantieri stradali, stabilisce che: “[…] 2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali. […]” .
Ai fini della decisione, lo scrivente Tribunale si attiene ai principi giurisprudenziali appena enunciati.
Sulla base della ricostruzione della dinamica del sinistro operata da parte attrice, supportata dal verbale dell'occorso redatto dai VV.UU. di , dalle riproduzioni fotografiche dello stato dei CP_2 luoghi, dalla documentazione sanitaria e dalle deposizioni di testimoni oculari, è emerso che la stessa, in data 27/11/2020 alle ore 19:40 circa in alla Via Delle Industrie, mentre era alla guida della CP_2 propria autovettura Peugeot 208 tg.FF262FV e percorreva il suddetto tratto stradale, giunta nei pressi del civico n.2, trovava la propria corsia ostruita da una barriera stradale di delimitazione in metallo, posizionata su cavalletto, non segnalata e né visibile, per la scarsa illuminazione dei luoghi e nel tentativo di evitare l'ostacolo, costretta ad una manovra di emergenza, a causa della presenza di brecciolino sul manto stradale, perdeva il controllo dell'autovettura, finendo fuori strada, inquadrando la fattispecie concreta nell'ambito della responsabilità da cose in custodia.
Nel caso di specie, a fronte del verbale dei VV. UU. di , della documentazione depositata CP_2 in atti e dalle testimonianze assunte, ben può dirsi provato il concreto accadimento così come allegato in atto di citazione.
Invero, nel verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose relativi ad incidente stradale redatto dagli agenti, e intervenuti nella data dell'occorso Controparte_4 Controparte_5 sinistro (27/11/2020) presso il luogo in oggetto, si osserva che: l'illuminazione era mancante;
il tipo di strada era una carreggiata a doppio senso di marcia;
vi era una intersezione stradale segnalata;
la pavimentazione era asfaltata;
le condizioni metereologiche erano serene;
il veicolo era finito nella banchina;
vi era la presenza di segnaletica verticale. Inoltre, circa la dinamica del sinistro, si legge che: “Il veicolo "A", un'autovettura Peugeot 208 targato FF 262 FV e condotto dal signor proveniente da lato via S.P. 195 Parte_1
(via Bosco II°), percorreva la carreggiata lato civici dispari del viale delle Industrie in direzione del viale Germania. Giunto in corrispondenza dell'intersezione con la via Lussemburgo, avvedutosi tardivamente di un ostacolo sulla propria corsia, costituito da una transenna che delimitava un cantiere ove era in atto un lavoro di scavo, fuorusciva dalla stessa fino ad assumere pagina 6 di 11 posizione di quiete nella banchina prospiciente la corsia opposta, a contatto con la recinzione della ditta "Nappi Sud". Gli scriventi, giunti sul posto, apprendevano dalla parte che il veicolo da lui condotto era in posizione di quiete e che l'evento gli aveva causato danni fisici. Sul manto stradale, non erano visibili tracce di frenata riconducibili agli pneumatici del veicolo interessato. Si precisa che, sulla direzione di marcia del veicolo "A", è installato un pannello indicante la seguente segnaletica:
"Strada Deformata", "Presenza di ghiaia in carreggiata", "Limite di velocità 30 km/h" e "Divieto di Sorpasso". Al termine dei rilievi, si procedeva a redigere l'allegato verbale n. 96847 per la violazione dell'art. 21 cc. 3 e 4 del C.d.S. da notificare alle ditte interessate, in quanto si riscontrava la veridicità di quanto lamentato dal sig. ovvero il cantiere Pt_1 non era presegnalato con la relativa segnaletica e non venivano installati dispositivi a luce gialla lampeggiante. La dinamica summenzionata veniva desunta dalle dichiarazioni, rese per iscritto dalla parte presente e dai danni riportati dal veicolo interessato, non essendo presente alcuno in grado di riferire ulteriori dettagli. […] Consultando l'allegata documentazione, pervenuta dal competente Ufficio Tecnico Comunale, si apprendeva che in loco era in atto un lavoro di scavo commissionato dal
[…]”. Controparte_6
In tal senso, il testimone oculare, sig. , escusso in data 17.06.2024, confermava Testimone_1 le circostanze di cui alla memoria istruttoria di parte attrice, precisando che: “[…] Conosco la circostanza in quanto mi trovavo in macchina con mio nipote, che guidava. Seguivamo l'auto di mio cognato Controparte_7 Pt_1
diretti verso . Eravamo proprio dietro la sua auto. Io ero seduto al lato passeggero. Ricordo di aver visto
[...] CP_2 un improvviso spostamento dell'auto di mio cognato sulla sinistra […]. Mio cognato sterzava sulla sua sinistra per evitare
l'impatto contro la transenna posta sulla strada. […] Ricordo che sulla strada vi era uno scavo segnalato da una transenna con fasce rosse e bianche. Prima della transenna non c'era nessun'altra segnaletica. Riconosco dalle foto esibitemi la transenna di cui innanzi, il danno riportato dall'auto di mio cognato, il muro contro cui ha impattato. Preciso che sul fondo stradale vi era del brecciolino. […] Il posto era buio. […] Mi risulta che l'auto di mio cognato ha subìto ingenti danni […] Riconosco dalle foto mostratemi i danni ivi raffigurati che confermo, così come confermo l'esplosione degli airbag. […] Ricordo che sopraggiunse un'autoambulanza e che furono allertati i vigili urbani ed i Carabinieri. […] A seguito dell'impatto mio cognato non era cosciente. Ricordo che mio nipote ha slacciato la cintura di sicurezza al padre. […] Ho personalmente visto mio cognato con la cintura di sicurezza indossata […]”; altresì, il testimone oculare, sig. escusso Controparte_7 nella medesima udienza, dichiarava che: “[…] Posso dire che il 27.11.2020 era il mio compleanno, io seguivo con la mia auto quella di mio padre. Eravamo diretti verso . Percorrevamo viale delle Industrie. Tra di noi vi era una CP_2 distanza di circa 100 m. Con me in auto c'era mio zio […] Ho, quindi, visto mio padre […] Persona_2 sbandando e andando a finire in una aiuola […] Sul posto ho notato la presenza di una transenna per dei lavori in corso sulla sede stradale come raffigurato nelle foto che mi vengono esibite. Riconosco, altresì, l'auto raffigurata come quella di mio padre, i danni da essa riportati, gli airbag esplosi e l'albero di ulivo contro cui si è fermata. Non ho visto segnaletica che avvisasse la presenza della transenna. Preciso che il luogo dell'incidente era completamente buio. […] Ho immediatamente soccorso mio padre che sanguinava dal naso e non era cosciente. Ho prima tentato di farlo riprendere e poi gli ho slacciato la cintura d sicurezza. Ricordo che sul luogo è prima arrivata la Polizia stradale, poi l'autoambulanza che ha soccorso mio pagina 7 di 11 padre. Non c'era alcun segnale di lavori in corso. La transenna non era visibile e sul fondo stradale vi era del brecciolino.
Ribadisco, il posto non era per niente illuminato. La presenza della transenna non era avvistabile. Si doveva arrivare proprio sotto per vederla. […] Ho soccorso subito mio padre ed ho personalmente tolto la cintura di sicurezza.”.
Inoltre, si rileva che il referto di Pronto Soccorso, in quanto atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova del fatto che l'attore abbia dichiarato al medico di turno le circostanze riportate nel certificato stesso, ma non prova anche la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni stesse dell'attore, le quali, pertanto, possono essere contrastate ed accertate con i mezzi di prova consentiti dalla legge.
Ne consegue che, nel caso di specie, tale referto, neppure debitamente sottoscritto dall'attore, in cui egli avrebbe dichiarato di non indossare la cintura di sicurezza, sulla base delle dichiarazioni concordanti rese dai due testimoni, i quali confermavano che l'attore indossava la cintura di sicurezza e, altresì, del quesito n. 3 (“evidenzi in particolare se le lesioni riscontrate siano compatibili con l'uso di dispositivi di sicurezza (cinture di sicurezza nelle autovetture”) posto al Consulente medico-legale, come si illustrerà in seguito, permettono, comunque, di sostenere il corretto uso del dispositivo di sicurezza.
Osserva il Tribunale che, dall'istruttoria orale espletata e dalle modalità di accadimento dell'evento, non è dato evincere la responsabilità esclusivamente a carico dell'attore né è risultato provato la ricorrenza del caso fortuito, ritenendo la sussistenza del nesso causale tra lo stato dei luoghi e l'evento dannoso.
Tuttavia l'attore deve ritenersi corresponsabile di quanto occorso, per non aver adeguato la condotta di guida alla presenza della segnaletica verticale (Strada deformata, limite di 30 km/h, ghiaia in carreggiata). Tale condotta dell'attore non vale ad escludere del tutto il risarcimento, date le condizioni in cui versava il tratto stradale in questione.
Ne consegue la configurazione, ai sensi dell'art. 1227 c.c. co. 1, del concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50% del danno da risarcire.
Quanto ai danni all'autovettura, nell'atto di citazione si afferma che questa: “riportava gravi danni, come da documentazione fotografica allegata al verbale redatto dai VV.UU. di , tali da renderne antieconomica la CP_2 riparazione”. Tuttavia, alla luce della dinamica del sinistro e della documentazione prodotta, tali “gravi danni” non risultano pienamente compatibili con l'osservanza del limite di velocità vigente sul tratto strade in questione. Considerato, inoltre, che non è stata eseguita alcuna riparazione poiché “antieconomica” e che parte del pregiudizio è imputabile al concorso di colpa dell'attore, il danno viene quantificato in via equitativa ex art. 1226 c.c. . Dunque, a fronte degli €8.000,00 richiesti, il risarcimento viene ridotto ad €
4.500,00 per i danni materiali all'autovettura, determinati sulla base del valore di mercato indicato dall'attore, oltre spese accessorie e decurtato per effetto del concorso di colpa.
Inoltre, anche la CTU medico-legale, espletata da parte del consulente tecnico nominato, dott.
, accertava la compatibilità tra le lesioni riportate (Frattura di ossa nasali e setto e flc labbro Persona_3 superiore) e la dinamica del sinistro. pagina 8 di 11 Le considerazioni medico-legali cui perveniva il CTU evidenziavano quanto segue: “ […] In definitiva, è possibile affermare che le lesioni obiettivate al dai medici del P.S. del P.O. di e Parte_1 CP_2 dagli specialisti di Eboli che successivamente lo visitarono sono del tutto compatibili con la dinamica dell'evento lesivo come evincibile dagli Atti. Inoltre, sulla base di quanto si ricava dalla documentazione sanitaria in Atti e dalla deposizione anamnestica, si può concludere affermando che le lesioni subite dal periziando nel sinistro de quo hanno determinato un periodo di inabilità tale da comportare un “danno biologico temporaneo” di complessivi 40 giorni (quaranta) di cui: • giorni
20 (venti) di “temporaneo parziale”, progressivamente decrescente e mediamente valutabile con il tasso del 75%, riferibili alla prognosi posta in P.S; • giorni venti (venti) di “temporaneo parziale”, progressivamente decrescente e mediamente valutabile con il tasso del 50%, in riferimento alla prognosi espressa nei successivi controlli specialistici praticati e tenuto conto del periodo ritenuto necessario per il graduale ripristino delle functio lesae e la guarigione clinica con esiti. Le lesioni diagnosticate all'epoca dai Sanitari che in periodi successivi ebbero in cura il periziando sono da ritenere compatibili, tenuto conto della classica criteriologia medico legale, con la dinamica dell'evento lesivo, così come desumibile dagli Atti e riferita nell'ambito della deposizione anamnestica, sussistendo il nesso di causalità in uno col criterio cronologico, topografico, di continuità, di idoneità qualitativa e di efficienza quantitativa. Infatti, il trauma subito dal per dinamica lesiva, periodo di identificazione Pt_1 clinica, evoluzione riparativa e documentazione esibita, va senza dubbio riferito al sinistro de quo, come dimostrato dalla sussistenza di tutti i criteri utilizzati per l'accertamento del nesso causale. Allo stato, tenuto conto del tempo intercorso, il quadro clinico deve ritenersi stabilizzato e non più suscettibile di miglioramento mediante terapie specifiche, peraltro già praticate. Per quanto attiene il danno permanente la valutazione effettuata dal sottoscritto CTU fonda sull'iter clinico documentale e sull'obiettività clinica rilevata all'atto della visita peritale. Invero, risulta sussistente l'accertamento oggettivo delle lamentate lesioni visto che, dato il forte trauma subito dal periziando e nel sospetto di una frattura del massiccio faciale e di lesioni del rachide cervicale, vennero effettuati in PS gli accertamenti strumentali del caso e, successivamente le consulenze del chirurgo maxillo-facciale, dell'otorino e dell'ortopedico, che confermavano la presenza delle lesioni ossee. In conclusione, sulla base dell'iter clino documentale si può affermare la sussistenza in capo alla periziando dei postumi permanenti anatomo- funzionali ed estetici del trauma del massiccio faciale con frattura scomposta delle ossa nasali e del setto, di rilevanza medico legale e suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, Pertanto, considerato il sesso, l'età del soggetto e tutti gli altri elementi di rilevanza medico legale, considerato altresì quanto previsto dalle più accreditate tabelle infortunistiche per la valutazione del danno in R. C. […] nonché ritenuta accreditabile la sintomatologia clinica soggettiva/oggettiva in relazione allo specifico iter clinico documentale, è possibile valutare detti postumi, come "danno biologico permanente nella misura del sei percento (6 %)" […] Non risultano documentate in atti eventuali spese mediche sostenute e non si prevedono spese mediche future.”.
Ciò posto e passando al quantum debeatur, il CTU nominato, avendo seguito un iter logico-giuridico immune da censure e come tale condivisibile nell'esposizione del proprio elaborato peritale, in risposta ai quesiti che gli venivano posti, rilevava che: “
1. Nel sinistro per cui è causa ha riportato un trauma Parte_1 del massiccio faciale con frattura scomposta delle ossa nasali e del setto trattati in maniera incruenta.
2. A seguito di tali pagina 9 di 11 lesioni il ricorrente ha sopportato un'inabilità temporanea parziale (I.T.P.), mediamente al 75 %, di venti giorni (20 gg) e un'inabilità temporanea parziale (I.T.P.), mediamente al 50 %, di venti giorni (20 gg).
3. Le lesioni riportate dal periziando nel sinistro de quo si palesano come suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo e pertanto rientrano nel novero delle lesioni potenzialmente determinanti un danno biologico permanente ex L. 27/2012. 4. I postumi anatomo-funzionali ed estetici allo stato obiettivati portano ad una valutazione del danno biologico permanente nella misura del sei percento (6%). 5.
Non risultano documentate in atti eventuali spese mediche sostenute e non si prevedono spese mediche future.”.
Lo scrivente Tribunale procede alla liquidazione del danno subito dall'attrice, avvalendosi delle tabelle del Tribunale di Milano attualmente vigenti:
Età del danneggiato alla data del sinistro 55 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto danno biologico € 1.915,76
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Danno non patrimoniale risarcibile € 8.391,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 2.875,00
Totale generale: € 11.266,00
Quanto alla personalizzazione, manca l'allegazione di un effetto delle lesioni patite che superi ciò che già è ricompreso nella valutazione ed applicazione dei baremes medici, onde, seguendo l'ormai pacifico orientamento della S.C. di Cassazione, “la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. n. 28988/2019;
Cass. n. 5865/2021); altresì, nel caso di specie, in mancanza di puntuale allegazione non v'è spazio per il risarcimento di un pregiudizio morale, di cui l'attore non ha puntualmente provato l'esistenza.
Pertanto, in base alle risultanze della CTU, si liquida a titolo di risarcimento la somma di € 5.633,00 ridotta proporzionalmente in ragione della corresponsabilità accertata in capo al danneggiato.
pagina 10 di 11 Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (27/11/2020) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso
(Cass. sent. n. 5680/1996).
Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal
CTU. Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU medico-legale, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto dei parametri minimi al DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni relativi in base allo scaglione di valore individuabile secondo il decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Dr. Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, sulla domanda promossa da nei confronti del Parte_1 [...]
(SA), così definitivamente pronuncia: CP_2
1. Accertata la responsabilità del ex art. 2051 c.c., riconosciuto il concorso Controparte_8 di colpa dell'attore ex art. 1227 c.c. in misura del 50%, accoglie la domanda proposta da Parte_1
e, per l'effetto, dichiara il responsabile dei danni subiti dall'attore;
[...] Controparte_2
2. Condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di della CP_2 Parte_1 somma complessiva di € 10.133,00, comprensivo sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria secondo la decorrenza e modalità indicate in parte motiva;
3. Condanna il al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore che si liquidano in € CP_2
3.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
4. Pone definitivamente a carico del le spese di CTU. CP_2
Così deciso in Salerno, lì 08.10.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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