Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 26 gennaio 1997 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 gennaio 1997 |
Commentario • 1
- 1. Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n.36Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 22 febbraio 2006
Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 “Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico“ (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 117 della Costituzione; Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A; Vista la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633; Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Velletri, sentenza 08/07/2021, n. 1103Provvedimento: N. R.G. 2905/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza “figurata a trattazione scritta” dell'8/07/2021, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera h) D.L. n. 18/2020 mod. dall'art. 221 del D.L. 34/2020 conv. con mod. dalla L. 24 aprile 2020 n. 77, dall'art. 23 D.L. 137/2020 e dal D.L. 2/2021 con rif. all'art. 1 D.L. 19/2020 da ultimo prorogato al 31.07.2021 dall'art. 6 del D.L. 44/2021 che ha modificato l'art. 23 del D.L. 137/2020 ha pronunciato la seguente SENTENZA AI SENSI DEGLI …Leggi di più...
- conciliazione sindacale·
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- art. 28 L. 689/1981·
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- art. 103 D.L. 18/2020·
- potestas puniendi pubblica amministrazione
- 2. Trib. Velletri, sentenza 08/07/2021, n. 1101Provvedimento: N. R.G. 4250/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza “figurata a trattazione scritta” dell'8/07/2021, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera h) D.L. n. 18/2020 mod. dall'art. 221 del D.L. 34/2020 conv. con mod. dalla L. 24 aprile 2020 n. 77, dall'art. 23 D.L. 137/2020 e dal D.L. 2/2021 con rif. all'art. 1 D.L. 19/2020 da ultimo prorogato al 31.07.2021 dall'art. 6 del D.L. 44/2021 che ha modificato l'art. 23 del D.L. 137/2020 ha pronunciato la seguente SENTENZA AI SENSI DEGLI …Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- opposizione ordinanza ingiunzione·
- art. 28 L. 689/1981·
- interruzione prescrizione·
- comunicazione obbligatoria di assunzione·
- registrazione orario di lavoro·
- prescrizione illecito amministrativo·
- consegna contratto di lavoro·
- art. 1310 c.c.·
- solidarietà obbligazione
- 3. Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 15/02/2010, n. 530Provvedimento: N. 04632/2009 AFFARE Numero 00530/2010 e data 15/02/2010 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2010 NUMERO AFFARE 04632/2009 OGGETTO: Presidenza del Consiglio dei Ministri Schema di decreto del Presidente della Repubblica , proposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, recante regolamento di riordino dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 26 , comma 1, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133. LA SEZIONE Vista la relazione rimessa con nota n. 657/09/UL/P – 40.119, …Leggi di più...
Versioni del testo
- Art. 1. Data di rilevazione e campo di osservazione 1. E' indetto il censimento intermedio dell'industria e dei servizi che sara' effettuato con riferimento all'anno 1996.
2. Il censimento, previsto dal Programma statistico nazionale per il triennio 1995-1997 sotto la voce "microcensimento dell'industria e dei servizi", sara' effettuato mediante l'integrazione degli archivi statistici ed amministrativi e mediante indagini, anche campionarie, per il controllo dei risultati dell'integrazione di detti archivi e per approfondimenti settoriali.
3. Sono soggetti al censimento gli enti, gli organismi, le imprese pubbliche e private e le relative unita' locali che esercitano la loro attivita' nel campo dell'industria, dei servizi e dell'artigianato. Restano escluse dal censimento le attivita' che formano oggetto dei censimenti generali dell'agricoltura.
4. La data e le norme di esecuzione del censimento di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all' art. 1 :
- Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Art. 2. Oneri finanziari 1. Per far fronte agli oneri finanziari che dovranno essere sostenuti per le operazioni di censimento, programmate per il triennio 1995-1997, e' autorizzata la spesa di lire 48 miliardi, da assegnare all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che provvede ad eseguire il censimento stesso ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 .
2. Per l'attuazione della presente legge sono estese all'Istituto nazionale di statistica le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559 .
3. La spesa di cui al comma 1 e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 48 miliardi per l'anno finanziario 1996.
Note all' art. 2:
- Il D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 , reca: "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".
- Il testo del primo comma dell'art. 2 e del terzo comma dell'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato), e' il seguente:
"Art. 2, primo comma. - L'Istituto Poligrafico dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati delle pubblicazioni e dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato".
"Art. 5, terzo comma. - Per le ordinazioni conferite all'Istituto per esigenze dell'Amministrazione statale non e' richiesta la stipula di contratto formale, ne' e' dovuto il pagamento della imposta di registro e della tassa di bollo e sulle concessioni governative". - Art. 3. Operazioni censuarie 1. L'Istituto nazionale di statistica provvede alle operazioni di censimento anche avvalendosi degli organi del Sistema statistico nazionale.
2. L'Istituto nazionale di statistica puo' altresi' avvalersi di enti pubblici e privati e di societa' per azioni costituite o partecipate per lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 .
3. Le operazioni di registrazione dei dati di censimento, relativi al territorio di rispettiva competenza, possono essere affidate anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dotate di strutture ritenute idonee dall'Istituto.
4. Ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, in base al regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 4, siano incaricati di svolgere le operazioni di censimento sara' erogata una somma, il cui ammontare complessivo, commisurato alle unita' censite da ciascuno di detti enti, nonche', per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche alle attivita' di verifica dei dati e di coordinamento a livello provinciale delle operazioni censuarie, gravera' sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1. Tale somma e' corrisposta a titolo di contributo forfettario alle spese di carattere generale che gli enti stessi dovranno sostenere per l'esecuzione delle operazioni di censimento e per il pagamento dei compensi ai rilevatori ed agli operatori incaricati del loro coordinamento.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 15 del citato D.Lgs. n. 322/1989 e' il seguente:
"Art. 15 (Compiti dell'ISTAT). - 1. L'ISTAT provvede:
a) alla predisposizione del programma statistico nazionale;
b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;
c) all'indirizzo e al coordinamento delle attivita' statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2;
d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonche' alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attivita' di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale;
e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale.
Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;
f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonche' sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale;
g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica;
h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
i) allo svolgimento di attivita' di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;
l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica;
m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;
n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'ISTAT si puo' avvalere di enti pubblici e privati e di societa' mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonche' mediante partecipazione al capitale degli enti e societa' stessi.
3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.
4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicita', almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica.
5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato".