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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1725/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1725/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
ELA el n Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BILOTTI DANIELA
ATTORE/I contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Trattasi di un giudizio di modifica delle condizioni di affidamento e collocamento del minore proposto dal di lui padre. Persona_1
In particolare, il ricorrent seguenti conclusioni:
pagina 1 di 5 “CHIEDE che questo Ecc.mo Tribunale, in persona del Suo Ill.mo Presidente, previa comparizione delle parti, Voglia, in ordine all'affidamento ed al mantenimento del minore
nato a [...], il [...] voglia accogliere le seguenti richieste: Persona_1
- revocare l'affido del minore ai servizi sociali, come per come disposto da provvedimento del 18.1.2024 ed accogliere la richiesta di affido esclusivo per le ragioni sopravvenute e menzionate in premessa di al padre, collocando il piccolo in via privilegiata presso lo stesso Persona_1
e disponendo c tinui ad abitare in Livorno Via della Indipendenza n. 20;
- disporre che sia il ricorrente ad assumere le decisioni tutte riguardanti il figlio in via esclusiva, relativamente all'istruzione all'educazione e alla salute, sempre tenendo conto delle sue capacità ed aspirazioni;
- demandare, ai Servizi Sociali l'organizzazione degli incontri madre/figlio limitandoli per il momento ad uno ogni 15 giorni e disporre che la madre possa vedere il figlio secondo il Per_1 calendario di visite che verrà statuito, nelle modalità che deciderà questo I ribunale, chiedendo comunque che quanto meno per un periodo di 12 mesi, gli incontri siano protetti ed alla presenza dei servizi sociali, valutando se del caso e successivamente che i medesimi incontri possano esser sostituiti con incontri alla presenza e sotto l'osservazione di un educatore professionale con possibilità di uscire dagli spazi neutri;
- prescrivere alla madre di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità che i servizi sociali avranno cura di organizzare;
- disporre che il mantenimento di sia interamente a carico del padre sia in relazione alle Per_1 spese ordinarie che straordinarie;
In Via subordinata, Previa concertazione con gli assistenti sociali che hanno seguito il caso familiare, disporre i provvedimenti che saranno ritenuti più opportuni per la serenità del minore in ordine alle modalità di affido e di mantenimento e di visita di ferma la collocazione Per_1 privilegiata del piccolo presso il padre”
Nella contumacia della resistente, che neppure è comparsa in udienza, la causa è stata istruita acquisendo una relazione informativa sulle condizioni di vita del minore dai Servizi sociali affidatari.
2. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori in primo luogo va deciso in ordine all'affidamento della prole. Nel caso in esame, nel gennaio del 2024 il Tribunale aveva disposto l'affidamento di di soli quattro anni, ai Servizi sociali con collocamento dello stesso Per_1 pr onni paterni. Tale decisione era apparsa come necessaria, in quanto entrambi i genitori, anche se per ragioni diversi, manifestato gravi criticità nell'esercizio del ruolo genitoriale. La resistente, invero, prima del procedimento e durante lo stesso, aveva avuto più volte comportamenti discontrollati, arrivando anche a mettere in pericolo il figlio ed esporlo a momenti di seria tensione, che avevano richiesto l'intervento pagina 2 di 5 delle Forze dell'ordine; la donna rifiutava ogni forma di supporto e di valutazione, mostrando assoluta diffidenza verso l'autorità giudiziaria e i Servizi, nonché approfittando della generosità del ricorrente che, per permetterle di stare comunque vicino al figlio anche dopo la separazione, l'aveva a lungo sostenuta economicamente;
la resistente, nel corso del giudizio, manifestava un progressivo peggioramento del suo equilibrio psichico, tanto da essere sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio. A fronte di tali comportamenti, malgrado il ricorrente avesse dimostrato affetto e attenzione verso i bisogni del bambino, risultava anch'egli poco consapevole del bisogno primario del figlio di essere protetto dai comportamenti materni: infatti, il permetteva alla donna di stare con il figlio anche da sola in Per_1 spregio alle condizioni disposte dal Tribunale, non appariva consapevole della gravità dei comportamenti della madre del bambino, la quale, anche in udienza, davanti al Giudice, dava dimostrazione del suo stato di alterazione psichica e della sua aggressività. Il malgrado i numerosi ammonimenti a Per_1 rispettare le condizioni di frequentazione madre figlio, disposte a tutela anche della incolumità fisica del bambino, continuava a violarle e dimostrava, quindi, scarsa capacità protettiva verso Per_1
Alla luce di tale situazione, an richiesta del curatore speciale del minore, veniva disposto non solo l'affidamento ai Servizi, ma anche il collocamento del bambino presso i nonni paterni, i quali durante il procedimento avevano dimostrato, non solo di essere figure importanti per il bambino, ma anche di avere ben capito la portata delle condotte materne.
3. Ad oggi la situazione, alla luce della relazione dei Servizi, appare, almeno con riguardo al padre del minore, molto cambiata. I Servizi hanno riferito che il bambino vive dai nonni paterni e il padre spesso dorme da loro per stare accanto al figlio, il bambino frequenta anche regolarmente la figlia maggiore del che ha ormai 17 anni;
va Per_1 Per_1 all'asilo regolarmente ed è inserito o scolastico in modo a e sereno;
il ha seguito il percorso di sostegno alla genitorialità in modo Per_1 costante e ha maturato consapevolezza rispetto alle carenze della resistente e al pericolo a cui la donna potrebbe esporre il bambino, se potesse tenerlo con sé da sola;
da ultimo, ha anche saputo fronteggiare la madre del bambino che, arbitrariamente, si era introdotta nella proprietà esterna del per tentare Per_1 di condurre via Leone. Alla luce di tale miglioramento delle capacità genitoriali del ricorrente, anche i Servizi hanno concluso per la revoca dell'affidamento del minore ai Servizi e per l'affidamento dello stesso al padre con collocamento presso di lui.
pagina 3 di 5 Al contrario, la resistente ha mantenuto il suo contegno: ha cercato di vedere il figlio, e forse portarlo via con sé, in violazione delle condizioni di affidamento del minore, non ha intrapreso alcun percorso e, anzi, ad oggi si è allontanata dal territorio italiano e non chiede del bambino da mesi. Pertanto, va accolto, per quanto di ragione, il ricorso del ricorrente.
4. Quanto al mantenimento, anche se ora è il padre che se ne occupa integralmente, va mantenuta la condizione che prevede l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento del figlio.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, a modifica del decreto del Tribunale di Livorno del 22.1.24 decreto n. cron. 490 del 2024; fermo il resto;
DISPONE
1. la revoca dell'affidamento di ai Servizi sociali;
Per_1
2. viene affidato in via esclusiva al padre che assumerà nell'interesse Per_1 lio ogni decisione, anche di maggiore importanza, in ambito sanitario, scolastico e di residenza;
3. il minore è collocato dal padre;
4. gli incontri madre-figlio in forma libera sono sospesi;
5. ove la resistente intenda rivedere il figlio dovrà chiedere l'attivazione ai servizi di un programma di incontri protetti e partecipare ad un percorso di sostegno alla genitorialità, anche con valutazione presso UFSMA delle capacità psicofisiche;
6. i Servizi continueranno un monitoraggio sulle condizioni di vita di Per_1 presso il padre per mesi 12;
7. il proseguirà per altri sei mesi il percorso di sostegno alla Per_1 ge resso il consultorio;
8. i Servizi nel periodo di monitoraggio attiveranno il servizio di educativa domiciliare presso il ricorrente, con cadenza settimanale per i primi sei mesi, quindicinale nei successivi sei mesi;
9. i Servizi relazioneranno al GT sede tra mesi sei sull'andamento della situazione;
pagina 4 di 5 Spese di lite irripetibili;
Livorno, 07/02/2025
Il Giudice estensore
Dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
Dott. Gianmarco Marinai
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1725/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
ELA el n Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BILOTTI DANIELA
ATTORE/I contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Trattasi di un giudizio di modifica delle condizioni di affidamento e collocamento del minore proposto dal di lui padre. Persona_1
In particolare, il ricorrent seguenti conclusioni:
pagina 1 di 5 “CHIEDE che questo Ecc.mo Tribunale, in persona del Suo Ill.mo Presidente, previa comparizione delle parti, Voglia, in ordine all'affidamento ed al mantenimento del minore
nato a [...], il [...] voglia accogliere le seguenti richieste: Persona_1
- revocare l'affido del minore ai servizi sociali, come per come disposto da provvedimento del 18.1.2024 ed accogliere la richiesta di affido esclusivo per le ragioni sopravvenute e menzionate in premessa di al padre, collocando il piccolo in via privilegiata presso lo stesso Persona_1
e disponendo c tinui ad abitare in Livorno Via della Indipendenza n. 20;
- disporre che sia il ricorrente ad assumere le decisioni tutte riguardanti il figlio in via esclusiva, relativamente all'istruzione all'educazione e alla salute, sempre tenendo conto delle sue capacità ed aspirazioni;
- demandare, ai Servizi Sociali l'organizzazione degli incontri madre/figlio limitandoli per il momento ad uno ogni 15 giorni e disporre che la madre possa vedere il figlio secondo il Per_1 calendario di visite che verrà statuito, nelle modalità che deciderà questo I ribunale, chiedendo comunque che quanto meno per un periodo di 12 mesi, gli incontri siano protetti ed alla presenza dei servizi sociali, valutando se del caso e successivamente che i medesimi incontri possano esser sostituiti con incontri alla presenza e sotto l'osservazione di un educatore professionale con possibilità di uscire dagli spazi neutri;
- prescrivere alla madre di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità che i servizi sociali avranno cura di organizzare;
- disporre che il mantenimento di sia interamente a carico del padre sia in relazione alle Per_1 spese ordinarie che straordinarie;
In Via subordinata, Previa concertazione con gli assistenti sociali che hanno seguito il caso familiare, disporre i provvedimenti che saranno ritenuti più opportuni per la serenità del minore in ordine alle modalità di affido e di mantenimento e di visita di ferma la collocazione Per_1 privilegiata del piccolo presso il padre”
Nella contumacia della resistente, che neppure è comparsa in udienza, la causa è stata istruita acquisendo una relazione informativa sulle condizioni di vita del minore dai Servizi sociali affidatari.
2. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori in primo luogo va deciso in ordine all'affidamento della prole. Nel caso in esame, nel gennaio del 2024 il Tribunale aveva disposto l'affidamento di di soli quattro anni, ai Servizi sociali con collocamento dello stesso Per_1 pr onni paterni. Tale decisione era apparsa come necessaria, in quanto entrambi i genitori, anche se per ragioni diversi, manifestato gravi criticità nell'esercizio del ruolo genitoriale. La resistente, invero, prima del procedimento e durante lo stesso, aveva avuto più volte comportamenti discontrollati, arrivando anche a mettere in pericolo il figlio ed esporlo a momenti di seria tensione, che avevano richiesto l'intervento pagina 2 di 5 delle Forze dell'ordine; la donna rifiutava ogni forma di supporto e di valutazione, mostrando assoluta diffidenza verso l'autorità giudiziaria e i Servizi, nonché approfittando della generosità del ricorrente che, per permetterle di stare comunque vicino al figlio anche dopo la separazione, l'aveva a lungo sostenuta economicamente;
la resistente, nel corso del giudizio, manifestava un progressivo peggioramento del suo equilibrio psichico, tanto da essere sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio. A fronte di tali comportamenti, malgrado il ricorrente avesse dimostrato affetto e attenzione verso i bisogni del bambino, risultava anch'egli poco consapevole del bisogno primario del figlio di essere protetto dai comportamenti materni: infatti, il permetteva alla donna di stare con il figlio anche da sola in Per_1 spregio alle condizioni disposte dal Tribunale, non appariva consapevole della gravità dei comportamenti della madre del bambino, la quale, anche in udienza, davanti al Giudice, dava dimostrazione del suo stato di alterazione psichica e della sua aggressività. Il malgrado i numerosi ammonimenti a Per_1 rispettare le condizioni di frequentazione madre figlio, disposte a tutela anche della incolumità fisica del bambino, continuava a violarle e dimostrava, quindi, scarsa capacità protettiva verso Per_1
Alla luce di tale situazione, an richiesta del curatore speciale del minore, veniva disposto non solo l'affidamento ai Servizi, ma anche il collocamento del bambino presso i nonni paterni, i quali durante il procedimento avevano dimostrato, non solo di essere figure importanti per il bambino, ma anche di avere ben capito la portata delle condotte materne.
3. Ad oggi la situazione, alla luce della relazione dei Servizi, appare, almeno con riguardo al padre del minore, molto cambiata. I Servizi hanno riferito che il bambino vive dai nonni paterni e il padre spesso dorme da loro per stare accanto al figlio, il bambino frequenta anche regolarmente la figlia maggiore del che ha ormai 17 anni;
va Per_1 Per_1 all'asilo regolarmente ed è inserito o scolastico in modo a e sereno;
il ha seguito il percorso di sostegno alla genitorialità in modo Per_1 costante e ha maturato consapevolezza rispetto alle carenze della resistente e al pericolo a cui la donna potrebbe esporre il bambino, se potesse tenerlo con sé da sola;
da ultimo, ha anche saputo fronteggiare la madre del bambino che, arbitrariamente, si era introdotta nella proprietà esterna del per tentare Per_1 di condurre via Leone. Alla luce di tale miglioramento delle capacità genitoriali del ricorrente, anche i Servizi hanno concluso per la revoca dell'affidamento del minore ai Servizi e per l'affidamento dello stesso al padre con collocamento presso di lui.
pagina 3 di 5 Al contrario, la resistente ha mantenuto il suo contegno: ha cercato di vedere il figlio, e forse portarlo via con sé, in violazione delle condizioni di affidamento del minore, non ha intrapreso alcun percorso e, anzi, ad oggi si è allontanata dal territorio italiano e non chiede del bambino da mesi. Pertanto, va accolto, per quanto di ragione, il ricorso del ricorrente.
4. Quanto al mantenimento, anche se ora è il padre che se ne occupa integralmente, va mantenuta la condizione che prevede l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento del figlio.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, a modifica del decreto del Tribunale di Livorno del 22.1.24 decreto n. cron. 490 del 2024; fermo il resto;
DISPONE
1. la revoca dell'affidamento di ai Servizi sociali;
Per_1
2. viene affidato in via esclusiva al padre che assumerà nell'interesse Per_1 lio ogni decisione, anche di maggiore importanza, in ambito sanitario, scolastico e di residenza;
3. il minore è collocato dal padre;
4. gli incontri madre-figlio in forma libera sono sospesi;
5. ove la resistente intenda rivedere il figlio dovrà chiedere l'attivazione ai servizi di un programma di incontri protetti e partecipare ad un percorso di sostegno alla genitorialità, anche con valutazione presso UFSMA delle capacità psicofisiche;
6. i Servizi continueranno un monitoraggio sulle condizioni di vita di Per_1 presso il padre per mesi 12;
7. il proseguirà per altri sei mesi il percorso di sostegno alla Per_1 ge resso il consultorio;
8. i Servizi nel periodo di monitoraggio attiveranno il servizio di educativa domiciliare presso il ricorrente, con cadenza settimanale per i primi sei mesi, quindicinale nei successivi sei mesi;
9. i Servizi relazioneranno al GT sede tra mesi sei sull'andamento della situazione;
pagina 4 di 5 Spese di lite irripetibili;
Livorno, 07/02/2025
Il Giudice estensore
Dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
Dott. Gianmarco Marinai
pagina 5 di 5