Art. 2.
Nessuna operazione di decorticazione e' consentita prima che il sughero abbia l'aggiunto l'eta' di nove anni.
L'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste puo' autorizzare turni inferiori a nove anni tenendo conto di particolari condizioni ecologiche.
Nessuna operazione di decorticazione e' consentita prima che il sughero abbia l'aggiunto l'eta' di nove anni.
L'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste puo' autorizzare turni inferiori a nove anni tenendo conto di particolari condizioni ecologiche.