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Ordinanza 11 marzo 2025
Ordinanza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, ordinanza 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2058 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2058/2024 promossa da:
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Maria Menozzi, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in San Giuliano Milanese, via F.lli Cervi n. 3;
RICORRENTE contro
P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale a Milano (MI) in via Ruggero Settimo n. 4, rappresentato e difeso dall'avv.ta Linda Granata, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lodi, via
Solferino n. 18;
RESISTENTE
Il Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, dato atto che l'udienza del 3.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto che le parti hanno depositato note di udienza nel rispetto dei termini assegnati, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso ex artt. 703 e 669bis e ss. c.p.c. e 1168 c.c., ha chiesto la Parte_1 reintegrazione nel possesso del bene immobile (terreno) di sua proprietà sito in Caselle Lurani, catastalmente identificato come Foglio 4, mappale 104 (ex mappale 47), confinante con la Strada Provinciale 205, dalla quale si accede alla proprietà e, a sud-ovest, con la proprietà di
[...]
e precisamente con gli immobili catastalmente identificati come Foglio 4, mappali Controparte_1
46 e 96.
A sostegno delle proprie ragioni, parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze di fatto:
- l'odierno ricorrente è proprietario di alcuni beni immobili in Caselle Lurani, acquistati mediante partecipazione ad asta pubblica, e trasferiti allo stesso con rogito a firma della Dott.ssa atto identificato con repertorio 2422, raccolta 1489, del Persona_1
21.06.2021; - i predetti immobili sono catastalmente identificati come foglio 4, mappali 38 – 39 – 40 - 41- 42 - 44 – 56 – 61 – 71 – 72 – 103 – 122 – 124 – 126;
- l'odierno ricorrente è inoltre comproprietario del mappale 104, immobile classificato come
“ente urbano” e descritto come “cortile comune” tra le proprietà del Sig. e il mappale Pt_1
69. Tale immobile - mappale 104 - è risultato dal frazionamento/soppressione del precedente ex mappale 47;
- dagli atti di provenienza risulta che il mappale 104 (ex mappale 47) è in comproprietà tra la proprietà di e il mappale 69, e lo stesso risulta confinante con la Strada Parte_1
Provinciale 205, dalla quale si accede alla proprietà del ricorrente. Inoltre, il mappale 104 confina a sud-ovest con la proprietà di e precisamente con Controparte_1 gli immobili catastalmente identificati come Foglio 4, mappali 46 e 96;
- inoltre, il mappale 104 confina al lato Sud-Est con la via San Geminiano – SP205, e tale confine costituisce, a seguito del frazionamento dell'ex mappale 47, l'unico punto di accesso sulla pubblica via dello stesso mappale 104, e così delle ulteriori proprietà del ricorrente (foglio 4, mappali 38 – 39 – 40 - 41- 42 - 44 – 56 – 61 – 71 – 72 – 103 – 122 – 124 – 126), che risultano peraltro intercluse dal mappale 104.
- in persona del suo legale rappresentante sin Controparte_1 CP_2 da quando il Sig. ha acquistato i beni sopra descritti, avrebbe avanzato infondate Pt_1 pretese sui terreni e sui fabbricati di proprietà dello stesso, minacciando azioni di vario genere, senza tuttavia mai darvi seguito pur a fronte del diniego da parte dell'odierno ricorrente.
- Il giorno 21.10.2024, quando il Sig. si è recato presso la sua azienda agricola, Parte_1 dove svolge l'attività di coltivatore diretto, ha trovato l'accesso della stessa completamente chiuso da un muro, edificato nel tratto di confine tra il mappale 104 e la via San Geminiano – SP205;
- tale opera è risultata essere stata realizzata dagli operai della ditta su CP_3 commissione della come da affissione posta sul sito;
Controparte_1
- lo stesso giorno il sig. ha inoltrato una comunicazione al Sig. CP_2 Pt_1 rivendicando la paternità dell'opera;
- a causa dell'illegittimo intervento di controparte, il sig. che tiene presso la sua Pt_1 proprietà degli animali, si è visto costretto a guadare il colmatore per recuperarli e Pt_2 ricoverarli altrove.
Con comparsa di costituzione in data 27.11.2024 si è costituita Controparte_1 contestando tutto quanto dedotto da controparte in quanto infondato in fatto e in diritto, chiedendo in via preliminare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comproprietario del mappale 104 per cui è causa, nel merito, il rigetto del ricorso, e formulando domanda riconvenzionale per la reintegrazione nel possesso relativo al passaggio pedonale e carraio esercitato sulla strada rurale in Caselle Lurani che insiste su una porzione dei fondi distinti al foglio 4, mappali 104, 71 e 126, per l'accesso ai propri terreni distinti al foglio 4, mappali 121, 123 e 125.
All'udienza del 29.11.2024 i procuratori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e all'esito, il giudice ha negato l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo
2 comproprietario e assegnato termine alle parti per il deposito di memorie di replica e controreplica.
2. Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Occorre preliminarmente ricordare che il procedimento possessorio si caratterizza per la totale irrilevanza ai fini della decisione dei titoli di proprietà, dei titoli inerenti ad altri diritti reali minori o contrattuali.
Come è noto, il possesso è definito all'art. 1140 c.c. come “il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Quindi, nello stretto ambito di tutela di cui agli artt. 1168-1170 c.c. occorre verificare se colui che agisce abbia o meno il possesso sulla base della relazione di fatto con la cosa, indipendentemente dal titolo sotteso (proprietà, diritto reale minore), e anche senza nessun titolo. La peculiarità della tutela possessoria si spinge invero a tutelare anche colui il quale non vanti alcun titolo per il possesso, e finanche colui il quale abbia il possesso per averlo ottenuto con violenza1. Infatti, mentre il possesso violento o clandestino non giova ai fini del termine di usucapione2, esso trova tutela ai sensi degli artt. 1168 e 1170 c.c.
Nel caso di specie, pertanto, risulta privo di rilevanza ai fini della tutela possessoria il diritto di proprietà asseritamente vantato dal ricorrente sull'immobile per cui è causa.
Il presupposto necessario ed imprescindibile per l'accoglimento di un ricorso possessorio non dunque è costituito dalla proprietà, ma dalla dimostrazione dei seguenti elementi:
- l'esistenza di un valido possesso esercitato;
- la perdita o la molestia nell'esercizio del possesso, quale elemento oggettivo dell'illecito possessorio;
- la volontà di porre in essere la sottrazione o la molestia del possesso, quale elemento soggettivo.
Nell'odierna controversia, tali elementi risultano del tutto assenti e sguarniti di prova.
Il ricorrente, infatti, non ha allegato né provato di aver esercitato il possesso sul bene per cui è causa, essendosi di contro limitato a produrre documentazione relativa ai titoli di proprietà e a dedurre del tutto genericamente di utilizzare “da sempre” la via San Geminiano – SP205, la quale costituirebbe l'unico punto di accesso alla sua azienda agricola, sin da quando ha acquistato la proprietà del terreno di cui al mappale 104. Tale carenza di allegazione rende preclude di procedere all'accertamento del possesso del bene per cui è causa, anche mediante l'ascolto di informatori tardivamente indicati con la memoria di replica del 10.12.2024, in quanto la precisazione delle circostanze in fatto poste a fondamento del diritto fatto valere deve essere oggetto di specifica e tempestiva deduzione e allegazione in sede di deposito di ricorso introduttivo. Non solo, nel caso di specie, in ogni caso, le circostanze sulle quali sarebbero chiamati a riferire gli informatori risultano comunque del tutto generiche e non idonee e fornire la prova dell'esercizio del possesso da parte del ricorrente sul terreno per cui è causa. La valutazione in ordine all'assenza di allegazione e prova del possesso comporta l'assorbimento delle ulteriori questioni, relative all'accertamento dell'avvenuto spoglio e dell'animus spoliandi in capo al resistente, pure specificamente contestati da quest'ultimo.
3. Sulla domanda riconvenzionale di parte resistente
Parte resistente in via riconvenzionale ha chiesto la reintegrazione nel Controparte_1 possesso del passaggio pedonale e carraio esercitato sulla strada rurale in Caselle Lurani che insiste su una porzione dei fondi distinti al foglio 4, mappali 104, 71 e 126, per l'accesso ai propri terreni distinti al foglio 4, mappali 121, 123 e 125. A sostegno della propria domanda, la resistente ha allegato i titoli di provenienza prodotti sub docc. 23, 24 e 25, nei quali espressamente si fa riferimento al diritto di passaggio, documentazione fotografica (doc. 27), risalente al 2017 e quindi ad epoca anteriore all'acquisto dei terreni da parte del signor , nonché le dichiarazioni dello stesso signor il quale con email del 26/07/2021 Pt_1 Pt_1
(doc. 5) chiedeva alla controparte di poter utilizzare il cancello posto sul mappale 96 per poter accedere al passaggio che conduceva alla sua proprietà.
La domanda è inammissibile e comunque infondata per le ragioni che seguono.
Come noto, l'orientamento prevalente della giurisprudenza, pur avendo progressivamente ampliato i limiti di ammissibilità della domanda riconvenzionale, rimane comunque fermo nel precisare che tale domanda si debba riferire alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità alla domanda principale originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo (cfr. ex multis, Cass. Civ. 5484/2024).
Facendo applicazione di tale principio nel caso in esame, risulta evidente la carenza di connessione per incompatibilità tra la domanda riconvenzionale e quella principale, essendo la prima volta ad ottenere la tutela del possesso con riguardo ad un bene affatto diverso da quello per il quale il ricorrente ha azionato la tutela possessoria – e con esso non incompatibile e privo di alcun collegamento oggettivo, tale da non rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus.
D'altra parte, nel merito, valgono rispetto alla domanda riconvenzionale le medesime considerazioni formulate supra relativamente alla domanda principale del ricorrente, con riguardo alla sostanziale irrilevanza del procedimento possessorio degli eventuali titoli di provenienza, nonché della mancata prova dell'esercizio del possesso sui terreni de quibus da parte del resistente – non potendosi la stessa desumersi dalla sola documentazione fotografica di provenienza unilaterale e da un'isolata comunicazione a mezzo email trasmessa dall'odierno ricorrente. Allo stesso modo, la prova orale chiesta sul punto dal resistente si presenta del tutto generica e in quanto tale inammissibile.
Per le predette ragioni, pertanto, la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1 deve essere respinta, in quanto inammissibile e comunque infondata.
[...]
4 4. Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso possessorio proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
2) respinge la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente Controparte_1
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Lodi, 10 marzo 2025
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. per la moderna definizione di violenza, da ultimo Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26985 del 02/12/2013. 2 Cfr. art. 1163 c.c. 3
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2058/2024 promossa da:
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Maria Menozzi, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in San Giuliano Milanese, via F.lli Cervi n. 3;
RICORRENTE contro
P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale a Milano (MI) in via Ruggero Settimo n. 4, rappresentato e difeso dall'avv.ta Linda Granata, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lodi, via
Solferino n. 18;
RESISTENTE
Il Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, dato atto che l'udienza del 3.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto che le parti hanno depositato note di udienza nel rispetto dei termini assegnati, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso ex artt. 703 e 669bis e ss. c.p.c. e 1168 c.c., ha chiesto la Parte_1 reintegrazione nel possesso del bene immobile (terreno) di sua proprietà sito in Caselle Lurani, catastalmente identificato come Foglio 4, mappale 104 (ex mappale 47), confinante con la Strada Provinciale 205, dalla quale si accede alla proprietà e, a sud-ovest, con la proprietà di
[...]
e precisamente con gli immobili catastalmente identificati come Foglio 4, mappali Controparte_1
46 e 96.
A sostegno delle proprie ragioni, parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze di fatto:
- l'odierno ricorrente è proprietario di alcuni beni immobili in Caselle Lurani, acquistati mediante partecipazione ad asta pubblica, e trasferiti allo stesso con rogito a firma della Dott.ssa atto identificato con repertorio 2422, raccolta 1489, del Persona_1
21.06.2021; - i predetti immobili sono catastalmente identificati come foglio 4, mappali 38 – 39 – 40 - 41- 42 - 44 – 56 – 61 – 71 – 72 – 103 – 122 – 124 – 126;
- l'odierno ricorrente è inoltre comproprietario del mappale 104, immobile classificato come
“ente urbano” e descritto come “cortile comune” tra le proprietà del Sig. e il mappale Pt_1
69. Tale immobile - mappale 104 - è risultato dal frazionamento/soppressione del precedente ex mappale 47;
- dagli atti di provenienza risulta che il mappale 104 (ex mappale 47) è in comproprietà tra la proprietà di e il mappale 69, e lo stesso risulta confinante con la Strada Parte_1
Provinciale 205, dalla quale si accede alla proprietà del ricorrente. Inoltre, il mappale 104 confina a sud-ovest con la proprietà di e precisamente con Controparte_1 gli immobili catastalmente identificati come Foglio 4, mappali 46 e 96;
- inoltre, il mappale 104 confina al lato Sud-Est con la via San Geminiano – SP205, e tale confine costituisce, a seguito del frazionamento dell'ex mappale 47, l'unico punto di accesso sulla pubblica via dello stesso mappale 104, e così delle ulteriori proprietà del ricorrente (foglio 4, mappali 38 – 39 – 40 - 41- 42 - 44 – 56 – 61 – 71 – 72 – 103 – 122 – 124 – 126), che risultano peraltro intercluse dal mappale 104.
- in persona del suo legale rappresentante sin Controparte_1 CP_2 da quando il Sig. ha acquistato i beni sopra descritti, avrebbe avanzato infondate Pt_1 pretese sui terreni e sui fabbricati di proprietà dello stesso, minacciando azioni di vario genere, senza tuttavia mai darvi seguito pur a fronte del diniego da parte dell'odierno ricorrente.
- Il giorno 21.10.2024, quando il Sig. si è recato presso la sua azienda agricola, Parte_1 dove svolge l'attività di coltivatore diretto, ha trovato l'accesso della stessa completamente chiuso da un muro, edificato nel tratto di confine tra il mappale 104 e la via San Geminiano – SP205;
- tale opera è risultata essere stata realizzata dagli operai della ditta su CP_3 commissione della come da affissione posta sul sito;
Controparte_1
- lo stesso giorno il sig. ha inoltrato una comunicazione al Sig. CP_2 Pt_1 rivendicando la paternità dell'opera;
- a causa dell'illegittimo intervento di controparte, il sig. che tiene presso la sua Pt_1 proprietà degli animali, si è visto costretto a guadare il colmatore per recuperarli e Pt_2 ricoverarli altrove.
Con comparsa di costituzione in data 27.11.2024 si è costituita Controparte_1 contestando tutto quanto dedotto da controparte in quanto infondato in fatto e in diritto, chiedendo in via preliminare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comproprietario del mappale 104 per cui è causa, nel merito, il rigetto del ricorso, e formulando domanda riconvenzionale per la reintegrazione nel possesso relativo al passaggio pedonale e carraio esercitato sulla strada rurale in Caselle Lurani che insiste su una porzione dei fondi distinti al foglio 4, mappali 104, 71 e 126, per l'accesso ai propri terreni distinti al foglio 4, mappali 121, 123 e 125.
All'udienza del 29.11.2024 i procuratori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e all'esito, il giudice ha negato l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo
2 comproprietario e assegnato termine alle parti per il deposito di memorie di replica e controreplica.
2. Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Occorre preliminarmente ricordare che il procedimento possessorio si caratterizza per la totale irrilevanza ai fini della decisione dei titoli di proprietà, dei titoli inerenti ad altri diritti reali minori o contrattuali.
Come è noto, il possesso è definito all'art. 1140 c.c. come “il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Quindi, nello stretto ambito di tutela di cui agli artt. 1168-1170 c.c. occorre verificare se colui che agisce abbia o meno il possesso sulla base della relazione di fatto con la cosa, indipendentemente dal titolo sotteso (proprietà, diritto reale minore), e anche senza nessun titolo. La peculiarità della tutela possessoria si spinge invero a tutelare anche colui il quale non vanti alcun titolo per il possesso, e finanche colui il quale abbia il possesso per averlo ottenuto con violenza1. Infatti, mentre il possesso violento o clandestino non giova ai fini del termine di usucapione2, esso trova tutela ai sensi degli artt. 1168 e 1170 c.c.
Nel caso di specie, pertanto, risulta privo di rilevanza ai fini della tutela possessoria il diritto di proprietà asseritamente vantato dal ricorrente sull'immobile per cui è causa.
Il presupposto necessario ed imprescindibile per l'accoglimento di un ricorso possessorio non dunque è costituito dalla proprietà, ma dalla dimostrazione dei seguenti elementi:
- l'esistenza di un valido possesso esercitato;
- la perdita o la molestia nell'esercizio del possesso, quale elemento oggettivo dell'illecito possessorio;
- la volontà di porre in essere la sottrazione o la molestia del possesso, quale elemento soggettivo.
Nell'odierna controversia, tali elementi risultano del tutto assenti e sguarniti di prova.
Il ricorrente, infatti, non ha allegato né provato di aver esercitato il possesso sul bene per cui è causa, essendosi di contro limitato a produrre documentazione relativa ai titoli di proprietà e a dedurre del tutto genericamente di utilizzare “da sempre” la via San Geminiano – SP205, la quale costituirebbe l'unico punto di accesso alla sua azienda agricola, sin da quando ha acquistato la proprietà del terreno di cui al mappale 104. Tale carenza di allegazione rende preclude di procedere all'accertamento del possesso del bene per cui è causa, anche mediante l'ascolto di informatori tardivamente indicati con la memoria di replica del 10.12.2024, in quanto la precisazione delle circostanze in fatto poste a fondamento del diritto fatto valere deve essere oggetto di specifica e tempestiva deduzione e allegazione in sede di deposito di ricorso introduttivo. Non solo, nel caso di specie, in ogni caso, le circostanze sulle quali sarebbero chiamati a riferire gli informatori risultano comunque del tutto generiche e non idonee e fornire la prova dell'esercizio del possesso da parte del ricorrente sul terreno per cui è causa. La valutazione in ordine all'assenza di allegazione e prova del possesso comporta l'assorbimento delle ulteriori questioni, relative all'accertamento dell'avvenuto spoglio e dell'animus spoliandi in capo al resistente, pure specificamente contestati da quest'ultimo.
3. Sulla domanda riconvenzionale di parte resistente
Parte resistente in via riconvenzionale ha chiesto la reintegrazione nel Controparte_1 possesso del passaggio pedonale e carraio esercitato sulla strada rurale in Caselle Lurani che insiste su una porzione dei fondi distinti al foglio 4, mappali 104, 71 e 126, per l'accesso ai propri terreni distinti al foglio 4, mappali 121, 123 e 125. A sostegno della propria domanda, la resistente ha allegato i titoli di provenienza prodotti sub docc. 23, 24 e 25, nei quali espressamente si fa riferimento al diritto di passaggio, documentazione fotografica (doc. 27), risalente al 2017 e quindi ad epoca anteriore all'acquisto dei terreni da parte del signor , nonché le dichiarazioni dello stesso signor il quale con email del 26/07/2021 Pt_1 Pt_1
(doc. 5) chiedeva alla controparte di poter utilizzare il cancello posto sul mappale 96 per poter accedere al passaggio che conduceva alla sua proprietà.
La domanda è inammissibile e comunque infondata per le ragioni che seguono.
Come noto, l'orientamento prevalente della giurisprudenza, pur avendo progressivamente ampliato i limiti di ammissibilità della domanda riconvenzionale, rimane comunque fermo nel precisare che tale domanda si debba riferire alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità alla domanda principale originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo (cfr. ex multis, Cass. Civ. 5484/2024).
Facendo applicazione di tale principio nel caso in esame, risulta evidente la carenza di connessione per incompatibilità tra la domanda riconvenzionale e quella principale, essendo la prima volta ad ottenere la tutela del possesso con riguardo ad un bene affatto diverso da quello per il quale il ricorrente ha azionato la tutela possessoria – e con esso non incompatibile e privo di alcun collegamento oggettivo, tale da non rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus.
D'altra parte, nel merito, valgono rispetto alla domanda riconvenzionale le medesime considerazioni formulate supra relativamente alla domanda principale del ricorrente, con riguardo alla sostanziale irrilevanza del procedimento possessorio degli eventuali titoli di provenienza, nonché della mancata prova dell'esercizio del possesso sui terreni de quibus da parte del resistente – non potendosi la stessa desumersi dalla sola documentazione fotografica di provenienza unilaterale e da un'isolata comunicazione a mezzo email trasmessa dall'odierno ricorrente. Allo stesso modo, la prova orale chiesta sul punto dal resistente si presenta del tutto generica e in quanto tale inammissibile.
Per le predette ragioni, pertanto, la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1 deve essere respinta, in quanto inammissibile e comunque infondata.
[...]
4 4. Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso possessorio proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
2) respinge la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente Controparte_1
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Lodi, 10 marzo 2025
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. per la moderna definizione di violenza, da ultimo Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26985 del 02/12/2013. 2 Cfr. art. 1163 c.c. 3