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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 08/10/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3434/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RA, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 15.07.2025, lette le note depositate dalle parti costituite, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3434 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa DA in proprio e quale titolare della ditta individuale S.C.S. DI Parte_1
AP SE, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'introduttivo, dall'Avv. Walter Gibellieri, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ascoli Piceno, viale Indipendenza n. 7 Attore CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Silvia Ginanni e Avv. Aldo Canino, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in RA, Piazza Garibaldi n. 46, come da procura Convenuto OGGETTO: Contratto di agenzia SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 4.95.2020 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale, in funzione di giudice unico del lavoro, affinché condannasse la società
[...]
(già ) Controparte_1 Controparte_2 al pagamento delle provvigioni allo stesso spettanti per l'attività esercitata in favore della suddetta società relativamente alla partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione di ambulanze per le pari al 7% del valore dell'aggiudicazione dei lotti n. Parte_2
1 e 3 oggetto di gara, detratte le somme afferenti al costo delle ambulanze fornite.
2. Si è costituita in giudizio la società la quale, dopo aver Controparte_1 pagina 1 di 6 preliminarmente eccepito il difetto di competenza funzionale del giudice del lavoro, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. Con ordinanza del 09.12.2020 il Giudice del Lavoro, rilevata la mancanza di idonee deduzioni circa la continuità o il coordinamento della collaborazione professionale ai sensi dell'art. 409 c.p.c., ha dichiarato la propria incompetenza funzionale e disposto, al fine di consentire la prosecuzione del giudizio di fronte al giudice tabellarmente competente ai fini della trattazione della causa, ex art. 427 c.p.c. il mutamento del rito da speciale ad ordinario.
4. La causa è, pertanto, pervenuta allo scrivente Magistrato e, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c.
5. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata da parte convenuta di inammissibilità della domanda come precisata dall'attore nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. Nell'atto introduttivo parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e domanda, accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dal signor nei confronti Parte_1 della per provvigioni maturate e, per l'effetto, condannare la Controparte_3 predetta ditta al pagamento in favore del ricorrente delle provvigioni non percepite, nella misura del 7% del valore dell'aggiudicazione dei lotti nn. 1) e 3) oggetto di gara, così come specificati in narrativa, detratte le somme rispettivamente afferenti al costo delle ambulanze fornite. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. parte attrice ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e domanda, accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dal signor nei confronti della Parte_1 [...] per l'attività svolta in favore della convenuta in relazione alla Controparte_3 procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione di ambulanze, debitamente attrezzate, per le ASL della Regione Abruzzo GURI n. 153 del 20.12.2015 suddivisa in quattro lotti ad aggiudicazione distinta e separata e in ogni sua fase e, per l'effetto, condannare la predetta ditta al pagamento in favore del ricorrente delle provvigioni non percepite, nella misura del 7% del valore dell'aggiudicazione dei lotti nn. 1) e 3) oggetto di gara, così come specificati in narrativa, detratte le somme rispettivamente afferenti al costo delle ambulanze fornite. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione l'art. 183 co. 1 c.p.c. consente non solo la precisazione della domanda ma anche la sua modificazione, potendo – cioè – tale modifica riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (cfr. Cass. civ., sez. U, 15 giugno 2015, n. 12310) Ritiene il Tribunale che parte attrice non ha ecceduto dai limiti previsti in quanto sin dal ricorso introduttivo ha chiesto il pagamento delle provvigioni alla stessa spettanti in conseguenza dello pagina 2 di 6 svolgimento di una serie di attività finalizzate alla partecipazione della società convenuta ad una procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione di ambulanze, essendosi – pertanto – limitata nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. a perimetrare l'attività svolta, così cristallizzando thema decidendum.
7. In secondo luogo parte convenuta, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., ha eccepito l'intervenuta prescrizione della domanda attorea ex art. 2956 n. 2 c.c., ai sensi del quale il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese si prescrive nel termine di tre anni. Al di là di ogni questione relativa alla tardività di tale eccezione, essa è infondata. Invero, l'art. 2956 n. 2 c.c. delinea un'ipotesi di prescrizione presuntiva la quale, a differenza di quella ordinaria o "estintiva", non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo, bensì sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto in un lasso di tempo ristretto, con l'effetto che, trascorso un certo periodo da quando sono sorti i rapporti senza che il creditore abbia fatto valere la sua pretesa, l'obbligazione si presume estinta. La prescrizione presuntiva, quindi, non opera sul piano del diritto sostanziale, come la prescrizione estintiva (che, laddove venga sollevata, è causa di estinzione del diritto), ma si dispiega interamente sul terreno della prova nel processo, ponendo a favore del debitore la presunzione legale che, una volta trascorso il periodo di tempo previsto dalla legge, l'obbligazione si sia estinta. In altri termini la prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti, logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, in quanto elementi costitutivi della prima sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito, sicché il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione, mentre la seconda è fondata su una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, esponendosi colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza (cfr. Cass. civ., sez. 2, 25 gennaio 2021, n.1435)”. L'art. 2959 c.c. prevede che l'eccezione presuntiva deve essere rigettata se chi la oppone «ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta», rigetto che deve avvenire anche quando il debitore pone in essere qualsiasi comportamento che configuri, anche indirettamente, riconoscimento della mancata estinzione dell'obbligazione dedotta dal creditore, dovendo considerarsi tale condotta come contrastante con i presupposti della relativa presunzione, che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, infatti, l'eccezione è incompatibile con le difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa sussistenza (con la precisazione che l'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore può risultare anche per implicito dalla contestazione dell'entità della somma richiesta), poiché in tal modo si ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 2, ordinanza 5 giugno 2023, n. 15665; Cass. civ., sez. 6-2, ordinanza 30 giugno 2021, n. 18631; Cass. civ., 2 dicembre 2013, n. pagina 3 di 6 26986; Cass. civ., 16 febbraio 2016, n. 2977; Cass. civ., 28 giugno 2019, n. 17595; Cass. civ., 3 marzo 2001, n. 3105; Cass. civ., 23 luglio 2012, n. 12771; Cass. civ., 5 giugno 2019, n. 15303; Cass. civ. 14 dicembre 2017, n. 30058). Una volta formulata correttamente l'eccezione, operando la presunzione legale semplice, spetta al preteso creditore superarla, dimostrando la mancata soddisfazione del credito, potendo fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio "per accertare se si è verificata l'estinzione del debito" ex art. 2960 c.c. o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta (cfr. Cass. civ., sez. 2, 20 gennaio 2022, n.1765; Cass. Civ., sez. 6, 16 giugno 2021, n. 17071). Nel caso di specie, parte convenuta non ha correttamente formulato l'eccezione di prescrizione avendo contestato la stessa debenza dell'importo richiesto, sostenendo il mancato svolgimento da parte dell'attore delle prestazioni poste a fondamento della sua richiesta.
8. Nel merito, parte attrice ha domandato la condanna di parte convenuta al pagamento del compenso alla stessa spettante – pari al 7% del valore dell'aggiudicazione dei lotti nn. 1) e 3) oggetto della procedura di gara ad evidenza pubblica per l'acquisizione di ambulanze debitamente attrezzate, per le n. 153 del 20.12.2015, suddivisa in quattro Parte_3 lotti ad aggiudicazione distinta e separata – sostenendo di aver svolto attività finalizzate a consentire la partecipazione della società a tale procedura di gara. Dalla documentazione in atti risulta che:
- con bando pubblicato sul GURI n. 153 del 30.12.2015 è stata indetta una procedura aperta finalizzata all'acquisizione di ambulanze per la indetta dalla Parte_2 [...]
[...
, in unione di acquisto con le di – Sulmona Parte_4 Parte_5 Pt_6
– ST – – RA (vd. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e Parte_7 Pt_8 risposta); Contro
- al fine di partecipare a tale gara la ha contattato la ditta dell'odierno attore per verificare la sua disponibilità a stipulare un contratto di subappalto avente ad oggetto il servizio di manutenzione degli apparati elettromedicali, come richiesto nel capitolato (circostanza pacifica e desumibile dalla stessa lettera di parte attrice del 5.02.2019, vd. doc. 4 allegato al ricorso introduttivo); Contro
- in data 11.02.2016 la società odierna convenuta ha delegato odierno Parte_1 attore, a rappresentarla nelle fasi di svolgimento della gara per le ASL dell'Abruzzo (n. 4 lotti ad aggiudicazione distinta e separata) (vd. doc. 2 allegato al ricorso introduttivo e doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta); Contro
- in data 11.03.2016 la ha inviato una pec a nella quale si legge quanto Parte_1 segue: “le sto facendo preparare la lettera di impegno con la ns. azienda per la gara . Pt_2
Volevo solo una delucidazione in merito alla Sua comunicazione inviata per fax. Credo che eravamo rimasti d'accordo che il 7% della provvigione a Voi riservata veniva calcolata sulla fornitura vinta, sul solo allestimento e escluso le apparecchiature, perché per quelle il 7% vi viene riconosciuto per l'assistenza. È corretto? Ho capito bene?” (vd. doc. allegato al ricorso introduttivo e doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- dai verbali delle sedute tenutesi nel corso di tale procedura (del 29.03.2016, del 9.05.2016 e del pagina 4 di 6 9.01.2017) non risulta la partecipazione di (vd. doc. 4 allegato alla comparsa di Parte_1 costituzione e risposta);
- tale procedura di gara si è conclusa con l'aggiudicazione dei lotti n. 2 e 4 alla società CP_4 mentre i lotti n. 1 e n. 3 non sono stati aggiudicati (vd. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- stante la mancata aggiudicazione dei lotti n. 1 e 3 è stata indetta una nuova procedura negoziata con termine per la presentazione delle offerte del 1.03.2017 (vd. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- dai verbali delle sedute tenutesi nel corso di tale procedura (del 6.07.2017 e del 27.07.2017) non risulta la partecipazione di (vd. doc. 3 e 10 allegati al ricorso introduttivo); Parte_1
- con delibera n. 694 del 31.07.2017 entrambi i lotti sono stati aggiudicati alla società convenuta (vd. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), aggiudicazione confermata, a seguito di contenzioso amministrativo, con sentenza del Consiglio di Stato n. 349/2019 del 14.01.2019 (vd. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta); Contro
- con pec del 29.01.2019 la ha contattato al fine di ottenere un'offerta Parte_1 ufficiale per poter procedere alla stipulazione del contratto di subappalto per il servizio di manutenzione degli apparati elettromedicali (vd. doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- con missiva del 5.02.2019 ha manifestato l'impossibilità di provvedere al Parte_1 subappalto non essendo la ditta più in possesso dei requisiti di capacità generale, CP_5 economico-finanziaria e tecnico-organizzativi necessari per poter provvedere alla manutenzione Contro ordinaria e straordinaria degli apparati elettromedicali ed ha, al contempo, richiesto alla il pagamento del compenso pari al 7% del valore dell'aggiudicazione (vd. doc. 4 allegato al ricorso e Contro doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), richiesta contestata dalla con missiva del 7.02.2019 e del 12.06.2019 (vd. doc.5 e 7 allegati al ricorso introduttivo).
8.1. Ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice non può trovare per l'assorbente ragione Contro per cui, sebbene la gli abbia conferito la delega a rappresentarla nelle fasi di svolgimento della procedura di gara citata, non risulta provata in alcun modo l'attività da questo prestata in favore della società. Invero, oltre al rilievo per cui la stessa parte attrice non ha neanche analiticamente allegato quali attività avrebbe svolto per conto della società convenuta (si vd. pag. 2 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. dove si legge che “l'ampiezza ed indeterminatezza dei poteri conferiti all'esponente dalla suddetta autorizzazione non giustifica una lettura restrittiva a tal punto da circoscrivere il suo apporto alla sola presenza (che peraltro c'è stata come verrà dimostrato!) alle sedute di gara” essendo “il concetto” “ben più ampio” ricomprendendo “tutta una serie di compiti che sono stati egregiamente svolti dal ) – con conseguente inammissibilità del cap. 2 articolato nella Parte_1 memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. - nei verbali di gara (i quali fanno piena prova sino a querela di falso, con conseguente inammissibilità della prova testimoniale di cui al cap. 3 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice) non risulta la sua partecipazione alle fasi della procedura.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte attrice. pagina 5 di 6 Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa), della natura delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori medi in € 6.713,00 (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...] ontro , ogni contraria domanda e Parte_1 Controparte_1 eccezione respinta e/o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da parte attrice;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che si liquidano in € 6.713,00 per onorario, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge. RA, 8.10.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RA, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 15.07.2025, lette le note depositate dalle parti costituite, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3434 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa DA in proprio e quale titolare della ditta individuale S.C.S. DI Parte_1
AP SE, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'introduttivo, dall'Avv. Walter Gibellieri, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ascoli Piceno, viale Indipendenza n. 7 Attore CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Silvia Ginanni e Avv. Aldo Canino, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in RA, Piazza Garibaldi n. 46, come da procura Convenuto OGGETTO: Contratto di agenzia SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 4.95.2020 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale, in funzione di giudice unico del lavoro, affinché condannasse la società
[...]
(già ) Controparte_1 Controparte_2 al pagamento delle provvigioni allo stesso spettanti per l'attività esercitata in favore della suddetta società relativamente alla partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione di ambulanze per le pari al 7% del valore dell'aggiudicazione dei lotti n. Parte_2
1 e 3 oggetto di gara, detratte le somme afferenti al costo delle ambulanze fornite.
2. Si è costituita in giudizio la società la quale, dopo aver Controparte_1 pagina 1 di 6 preliminarmente eccepito il difetto di competenza funzionale del giudice del lavoro, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. Con ordinanza del 09.12.2020 il Giudice del Lavoro, rilevata la mancanza di idonee deduzioni circa la continuità o il coordinamento della collaborazione professionale ai sensi dell'art. 409 c.p.c., ha dichiarato la propria incompetenza funzionale e disposto, al fine di consentire la prosecuzione del giudizio di fronte al giudice tabellarmente competente ai fini della trattazione della causa, ex art. 427 c.p.c. il mutamento del rito da speciale ad ordinario.
4. La causa è, pertanto, pervenuta allo scrivente Magistrato e, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c.
5. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata da parte convenuta di inammissibilità della domanda come precisata dall'attore nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. Nell'atto introduttivo parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e domanda, accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dal signor nei confronti Parte_1 della per provvigioni maturate e, per l'effetto, condannare la Controparte_3 predetta ditta al pagamento in favore del ricorrente delle provvigioni non percepite, nella misura del 7% del valore dell'aggiudicazione dei lotti nn. 1) e 3) oggetto di gara, così come specificati in narrativa, detratte le somme rispettivamente afferenti al costo delle ambulanze fornite. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. parte attrice ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e domanda, accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dal signor nei confronti della Parte_1 [...] per l'attività svolta in favore della convenuta in relazione alla Controparte_3 procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione di ambulanze, debitamente attrezzate, per le ASL della Regione Abruzzo GURI n. 153 del 20.12.2015 suddivisa in quattro lotti ad aggiudicazione distinta e separata e in ogni sua fase e, per l'effetto, condannare la predetta ditta al pagamento in favore del ricorrente delle provvigioni non percepite, nella misura del 7% del valore dell'aggiudicazione dei lotti nn. 1) e 3) oggetto di gara, così come specificati in narrativa, detratte le somme rispettivamente afferenti al costo delle ambulanze fornite. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione l'art. 183 co. 1 c.p.c. consente non solo la precisazione della domanda ma anche la sua modificazione, potendo – cioè – tale modifica riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (cfr. Cass. civ., sez. U, 15 giugno 2015, n. 12310) Ritiene il Tribunale che parte attrice non ha ecceduto dai limiti previsti in quanto sin dal ricorso introduttivo ha chiesto il pagamento delle provvigioni alla stessa spettanti in conseguenza dello pagina 2 di 6 svolgimento di una serie di attività finalizzate alla partecipazione della società convenuta ad una procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione di ambulanze, essendosi – pertanto – limitata nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. a perimetrare l'attività svolta, così cristallizzando thema decidendum.
7. In secondo luogo parte convenuta, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., ha eccepito l'intervenuta prescrizione della domanda attorea ex art. 2956 n. 2 c.c., ai sensi del quale il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese si prescrive nel termine di tre anni. Al di là di ogni questione relativa alla tardività di tale eccezione, essa è infondata. Invero, l'art. 2956 n. 2 c.c. delinea un'ipotesi di prescrizione presuntiva la quale, a differenza di quella ordinaria o "estintiva", non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo, bensì sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto in un lasso di tempo ristretto, con l'effetto che, trascorso un certo periodo da quando sono sorti i rapporti senza che il creditore abbia fatto valere la sua pretesa, l'obbligazione si presume estinta. La prescrizione presuntiva, quindi, non opera sul piano del diritto sostanziale, come la prescrizione estintiva (che, laddove venga sollevata, è causa di estinzione del diritto), ma si dispiega interamente sul terreno della prova nel processo, ponendo a favore del debitore la presunzione legale che, una volta trascorso il periodo di tempo previsto dalla legge, l'obbligazione si sia estinta. In altri termini la prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti, logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, in quanto elementi costitutivi della prima sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito, sicché il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione, mentre la seconda è fondata su una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, esponendosi colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza (cfr. Cass. civ., sez. 2, 25 gennaio 2021, n.1435)”. L'art. 2959 c.c. prevede che l'eccezione presuntiva deve essere rigettata se chi la oppone «ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta», rigetto che deve avvenire anche quando il debitore pone in essere qualsiasi comportamento che configuri, anche indirettamente, riconoscimento della mancata estinzione dell'obbligazione dedotta dal creditore, dovendo considerarsi tale condotta come contrastante con i presupposti della relativa presunzione, che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, infatti, l'eccezione è incompatibile con le difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa sussistenza (con la precisazione che l'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore può risultare anche per implicito dalla contestazione dell'entità della somma richiesta), poiché in tal modo si ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 2, ordinanza 5 giugno 2023, n. 15665; Cass. civ., sez. 6-2, ordinanza 30 giugno 2021, n. 18631; Cass. civ., 2 dicembre 2013, n. pagina 3 di 6 26986; Cass. civ., 16 febbraio 2016, n. 2977; Cass. civ., 28 giugno 2019, n. 17595; Cass. civ., 3 marzo 2001, n. 3105; Cass. civ., 23 luglio 2012, n. 12771; Cass. civ., 5 giugno 2019, n. 15303; Cass. civ. 14 dicembre 2017, n. 30058). Una volta formulata correttamente l'eccezione, operando la presunzione legale semplice, spetta al preteso creditore superarla, dimostrando la mancata soddisfazione del credito, potendo fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio "per accertare se si è verificata l'estinzione del debito" ex art. 2960 c.c. o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta (cfr. Cass. civ., sez. 2, 20 gennaio 2022, n.1765; Cass. Civ., sez. 6, 16 giugno 2021, n. 17071). Nel caso di specie, parte convenuta non ha correttamente formulato l'eccezione di prescrizione avendo contestato la stessa debenza dell'importo richiesto, sostenendo il mancato svolgimento da parte dell'attore delle prestazioni poste a fondamento della sua richiesta.
8. Nel merito, parte attrice ha domandato la condanna di parte convenuta al pagamento del compenso alla stessa spettante – pari al 7% del valore dell'aggiudicazione dei lotti nn. 1) e 3) oggetto della procedura di gara ad evidenza pubblica per l'acquisizione di ambulanze debitamente attrezzate, per le n. 153 del 20.12.2015, suddivisa in quattro Parte_3 lotti ad aggiudicazione distinta e separata – sostenendo di aver svolto attività finalizzate a consentire la partecipazione della società a tale procedura di gara. Dalla documentazione in atti risulta che:
- con bando pubblicato sul GURI n. 153 del 30.12.2015 è stata indetta una procedura aperta finalizzata all'acquisizione di ambulanze per la indetta dalla Parte_2 [...]
[...
, in unione di acquisto con le di – Sulmona Parte_4 Parte_5 Pt_6
– ST – – RA (vd. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e Parte_7 Pt_8 risposta); Contro
- al fine di partecipare a tale gara la ha contattato la ditta dell'odierno attore per verificare la sua disponibilità a stipulare un contratto di subappalto avente ad oggetto il servizio di manutenzione degli apparati elettromedicali, come richiesto nel capitolato (circostanza pacifica e desumibile dalla stessa lettera di parte attrice del 5.02.2019, vd. doc. 4 allegato al ricorso introduttivo); Contro
- in data 11.02.2016 la società odierna convenuta ha delegato odierno Parte_1 attore, a rappresentarla nelle fasi di svolgimento della gara per le ASL dell'Abruzzo (n. 4 lotti ad aggiudicazione distinta e separata) (vd. doc. 2 allegato al ricorso introduttivo e doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta); Contro
- in data 11.03.2016 la ha inviato una pec a nella quale si legge quanto Parte_1 segue: “le sto facendo preparare la lettera di impegno con la ns. azienda per la gara . Pt_2
Volevo solo una delucidazione in merito alla Sua comunicazione inviata per fax. Credo che eravamo rimasti d'accordo che il 7% della provvigione a Voi riservata veniva calcolata sulla fornitura vinta, sul solo allestimento e escluso le apparecchiature, perché per quelle il 7% vi viene riconosciuto per l'assistenza. È corretto? Ho capito bene?” (vd. doc. allegato al ricorso introduttivo e doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- dai verbali delle sedute tenutesi nel corso di tale procedura (del 29.03.2016, del 9.05.2016 e del pagina 4 di 6 9.01.2017) non risulta la partecipazione di (vd. doc. 4 allegato alla comparsa di Parte_1 costituzione e risposta);
- tale procedura di gara si è conclusa con l'aggiudicazione dei lotti n. 2 e 4 alla società CP_4 mentre i lotti n. 1 e n. 3 non sono stati aggiudicati (vd. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- stante la mancata aggiudicazione dei lotti n. 1 e 3 è stata indetta una nuova procedura negoziata con termine per la presentazione delle offerte del 1.03.2017 (vd. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- dai verbali delle sedute tenutesi nel corso di tale procedura (del 6.07.2017 e del 27.07.2017) non risulta la partecipazione di (vd. doc. 3 e 10 allegati al ricorso introduttivo); Parte_1
- con delibera n. 694 del 31.07.2017 entrambi i lotti sono stati aggiudicati alla società convenuta (vd. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), aggiudicazione confermata, a seguito di contenzioso amministrativo, con sentenza del Consiglio di Stato n. 349/2019 del 14.01.2019 (vd. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta); Contro
- con pec del 29.01.2019 la ha contattato al fine di ottenere un'offerta Parte_1 ufficiale per poter procedere alla stipulazione del contratto di subappalto per il servizio di manutenzione degli apparati elettromedicali (vd. doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- con missiva del 5.02.2019 ha manifestato l'impossibilità di provvedere al Parte_1 subappalto non essendo la ditta più in possesso dei requisiti di capacità generale, CP_5 economico-finanziaria e tecnico-organizzativi necessari per poter provvedere alla manutenzione Contro ordinaria e straordinaria degli apparati elettromedicali ed ha, al contempo, richiesto alla il pagamento del compenso pari al 7% del valore dell'aggiudicazione (vd. doc. 4 allegato al ricorso e Contro doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), richiesta contestata dalla con missiva del 7.02.2019 e del 12.06.2019 (vd. doc.5 e 7 allegati al ricorso introduttivo).
8.1. Ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice non può trovare per l'assorbente ragione Contro per cui, sebbene la gli abbia conferito la delega a rappresentarla nelle fasi di svolgimento della procedura di gara citata, non risulta provata in alcun modo l'attività da questo prestata in favore della società. Invero, oltre al rilievo per cui la stessa parte attrice non ha neanche analiticamente allegato quali attività avrebbe svolto per conto della società convenuta (si vd. pag. 2 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. dove si legge che “l'ampiezza ed indeterminatezza dei poteri conferiti all'esponente dalla suddetta autorizzazione non giustifica una lettura restrittiva a tal punto da circoscrivere il suo apporto alla sola presenza (che peraltro c'è stata come verrà dimostrato!) alle sedute di gara” essendo “il concetto” “ben più ampio” ricomprendendo “tutta una serie di compiti che sono stati egregiamente svolti dal ) – con conseguente inammissibilità del cap. 2 articolato nella Parte_1 memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. - nei verbali di gara (i quali fanno piena prova sino a querela di falso, con conseguente inammissibilità della prova testimoniale di cui al cap. 3 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice) non risulta la sua partecipazione alle fasi della procedura.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte attrice. pagina 5 di 6 Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa), della natura delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori medi in € 6.713,00 (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...] ontro , ogni contraria domanda e Parte_1 Controparte_1 eccezione respinta e/o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da parte attrice;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che si liquidano in € 6.713,00 per onorario, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge. RA, 8.10.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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