Sentenza 23 settembre 2005
Massime • 1
L'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera implica un concetto più ampio di quello civilistico di "locazione d'opera", comprendendo tutti i casi nei quali, a qualunque titolo, taluno abbia prestato ad altri la propria opera; infatti, ciò che rileva è l'abuso della relazione fiduciaria da parte dell'autore, il quale profitta di una situazione di minore attenzione della vittima, determinata proprio dall'affidamento che questa ripone nell'opera dell'altro, per commettere un reato a suo danno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2005, n. 42352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42352 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 23/09/2005
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - rel. Consigliere - N. 1006
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina - Consigliere - N. 41400/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugina del 18/06/2004;
sentita la relazione del Consigliere Dr. CARMENINI Secondo;
sentite le conclusioni del P.G., Dr.ssa NA Maria DE SANDRO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori della p.c. Avv. PROIETTI Massimo, che ha concluso come da richiesta, e dell'imputato, avv. BARTOLLINI Alvaro, riportandosi al ricorso;
in subordine: prescrizione;
OSSERVA
La Corte di Appello di Perugia - in parziale riforma della sentenza del tribunale di Terni, qualificato il fatto originariamente contestato come delitto previsto dall'art. 646 c.p., art. 61 c.p., n. 11 - ha ridotto la pena inflitta a IA AN, adottando le debite statuizioni anche in favore della parte civile. Avverso questa sentenza della corte perugina, emessa il 18/06/2004, ricorre per Cassazione l'imputato di persona, il quale deduce violazione ed erronea a applicazione dell'art. 646 c.p., art. 61 c.p., n. 11, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e);
nonché omessa motivazione e non corrispondenza tra il fatto imputato e quello ritenuto in sentenza.
Il ricorrente lamenta, in sostanza, che la corte territoriale non ha ritenuto la sua azione un mero inadempimento civilistico ed ha ravvisato di ufficio la sussistenza di un'aggravante (art. 61 c.p., n. 11). Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici di merito hanno accertato che la signora NA OL aveva consegnato al IA, titolare dell'officina "Non solo cross", una motocicletta di sua proprietà con l'incarico di venderla;
che il prevenuto aveva venduto il veicolo, ma aveva trattenuto per sè la somma, senza darne alcuna notizia alla proprietaria. Il fatto come accertato era stato integralmente contestato con il capo d'imputazione; la corte di appello si è limitata a dare al fatto stesso una diversa, e più precisa, qualificazione giuridica, nell'ambito dei suoi poteri (art. 597 c.p.p., comma 3,). Correttamente è stata ritenuta l'appropriazione indebita, in luogo della truffa, poiché il silenzio artificioso è stato messo in atto dopo l'impossessamento e l'utilizzazione del ricavato della vendita, quindi a fatto-reato già commesso.
Quanto all'aggravante è noto che, ai fini contestazione di una circostanza aggravante non sono necessario ne' l'enunciazione letterale specifica, ne' l'indicazione dalla disposizione di legge che la prevede, essendo sufficiente che, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, l'imputato sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la propria difesa sugli elementi di fatto integranti l'aggravante.
Per altro nel caso di specie era ben chiara l'esistenza di un incarico conferito al IA dalla OL;
ed è ben noto che l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera implica un concetto più ampio di quello civilistico di "locazione d'opera", comprendendo tutti i casi nei quali, a qualunque titolo, taluno abbia prestato ad altri la propria opera, poiché il legislatore penale è interessato a vedere aggravato il profilo di ohi utilizza una posizione di particolare fiducia da parte della vittima per commettere il reato in suo danno, dimostrando quindi una maggiore pervicacia nel profittare di una situazione di minore attenzione del soggetto passivo, determinata proprio dall'affidamento nell'opera dell'altro. A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 600,00 (seicento) euro.
Non si è consumata la prescrizione del reato e non può quindi adottarsi il relativo provvedimento, poiché, in sede di impugnazione, l'immediata declaratoria delle cause contemplata dall'art. 129 c.p.p. presuppone che il giudice sia investito della cognizione del processo.
Ciò non si verifica nel caso di gravame originariamente inammissibile, il quale è inidoneo a determinare un nuovo grado di giudizio e preclude ogni accertamento diverso da quello diretto all'individuazione della impossibilità di giudicare.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 600,00 alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese a favore della parte civile che liquida in complessivi euro 2229,42, di cui euro 2200,00 per onorari, oltre IVA e CA.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2005