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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2437 del 2023, e vertente
TRA
n.q. di erede di , Parte_1 Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ALBANESE ANGELA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni: come in atti.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso del 17.10.23 (cui è succeduta nelle more del Persona_1 giudizio l'erede conveniva in giudizio per l'accertamento Parte_1 CP_1 negativo dell'indebito n. 17510281 per euro 8.346,48, notificato in data 27 febbraio 2023 da , su pensione cat. INV.CIV. 07075319. CP_1
Esponeva di essere invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12 L. 118/71 con decorrenza 28.08.2020 e revisione prevista per l'ottobre 2022, con erogazione di delle prestazioni dovute nella misura di legge, oltre CP_1 corresponsione dell'incremento al milione.
Riferiva di essere stato riconosciuto, a seguito di revisione del 10.10.2022, invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L.
1 118/71 e art. 9 DL 509/88 con una percentuale dell'80% con decorrenza 10/10/2022 e con revisione all'ottobre 2024.
Chiedeva quindi di “
1. Accertare e dichiarare la illegittimità della pretesa economica nella misura richiesta con la comunicazione d'indebito dell'1.02.2023.
2. Annullare la delibera di reiezione del Comitato Provinciale del 26.06.2023. 3. Accertare e dichiarare che l'indebito del sig. è riferito solamente al Parte_1 periodo novembre 2022/ febbraio 2023. 4. Accertare la differenza di quanto richiesto dall'Ente convenuto e quanto effettivamente dovuto dal sig. Parte_1
5. Condannare, altresì, l'Ente convenuto al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
Si costituiva , spiegando che il recupero aveva ad oggetto le somme CP_1 corrisposte al de cuius a titolo di maggiorazione sociale e di indennità Parte_1 di accompagnamento dall'11/2022 (mese di decorrenza dell'invalidità parziale) al 2/2023; inoltre l' dichiarava di aver operato una rimodulazione delle somme CP_2 erogate al negli anni 2020 e 2021 era imputabile al reddito da lavoro Parte_1 dipendente percepito dalla coniuge che determinava, da un lato, Parte_1 la perdita del diritto all'aumento di cui all'art. 70 della Legge Finanziaria 2001 (10,33 mensili) e, dall'altro lato, la rimodulazione in peius delle somme spettanti a titolo di maggiorazione sociale ex Legge Finanziaria 2002.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 18.2.24.
*
In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti (v. Cass. civ. n.
5832/2021).
Tale controversia deve essere ricondotta nell'alveo dell'indebito assistenziale, i cui principi regolatori non sono stati richiamati dalle parti.
In generale la prestazione assistenziale è destinata alla soddisfazione di essenziali esigenze di vita di un soggetto debole, pertanto è necessaria una interpretazione
2 costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38 c. 1 Cost. ai fini dell'individuazione della normativa applicabile in caso di indebito.
Invero l'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione e nei limiti della loro destinazione alimentare (v. C. Cost. sent. 39 del
1993; n. 431 del 1993) non tutelerebbe l'assicurato, per cui la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta alle regole generali di diritto comune (v. C. Cost. ord. n. 264/2004).
Non si applica, quindi, la disciplina dell'indebito previdenziale (art. 13 co.1 L.
412/91 e art. 52 L. n. 88 del 1989).
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica;
pertanto tale disciplina non è applicazione a qualunque prestazione previdenziale (da ultimo v. Cassazione civile sez. lav. -
20/05/2021, n. 13915; Cass. n. 31373 del 2019, v., fra le altre, Cass. n. 28517 del
2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn.
15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
Anche se è mancata per l'indebito assistenziale una disciplina di carattere generale derogatoria dell'art. 2033 c.c., si è andato affermando e via via consolidato un
"principio di settore" nell'area dei trattamenti previdenziali, secondo il quale -in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito
(art. 2033 c.c.) -trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto
(variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
All'interno del settore assistenziale la giurisprudenza ha individuato, una articolata disciplina che distingue vari casi;
la disciplina della ripetibilità, di fatto, muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale:
1) revoca del beneficio per carenza del requisito sanitario;
2) revoca del beneficio per carenza del requisito reddituale;
3) revoca del beneficio per fatti ostativi diversi dal requisito sanitario e reddituale
–c.d. mancanza in via generale dei requisiti di legge;
Per quel che interessa nell'odierna controversia, in caso di revoca del beneficio per carenza del criterio reddituale la disciplina applicabile va ricercata nell'art.
3-ter del d.l.n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma
3 9, del d.l.n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988. (v. Cassazione civile sez. lav. -20/05/2021, n. 13915)
In sostanza, le regole applicabili sono quelle previste dal d.l. n. 850/1976, art.
3- ter, convertito in L. n. 29/1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore… degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) e il d.l. n. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella l. n. 291/1988 (secondo cui “con decreto del Ministro Pa del sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”), risultando invece abrogata la L. n. 537/1993 che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma
4 e non applicabile, per eccesso rispetto alla delega di legge, l'art. 5, comma 5,
d.P.R. n. 698/1994 (sul tema si veda, in dettaglio, Cass. 7048/2006 cit.).
Di conseguenza, la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile dal momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione in favore di chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale o che non ne abbia mai fatto richiesta (v. Cass. n. 12406/03), nonché di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o di dolo comprovato dell'accipiens (Cass. n. 26036/2019 e n. 28771/2018).
In particolare, “in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033
c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del
4 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.” (v. Cass. Sez. L -, Sentenza n.
13915/2021).
In merito al coefficiente soggettivo, il dolo non sussiste in caso di mancato inoltro della dichiarazione dei redditi da parte del pensionato addebitabile a mera dimenticanza (Cass.n.31372/2019); non sussiste dolo e dunque obbligo di restituzione nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA;
in nessun caso si può chiedere la restituzione quando l'indebito scaturisce da un reddito costituito da una prestazione assistenziale o previdenziale erogata dall' e che quindi l' già conosce. CP_1 CP_2
Inoltre l'art. 13, comma 6, lettera c), d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, ha introdotto il comma 10-bis in forza del quale, viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all' la propria situazione reddituale incidente sul diritto CP_1
o sulla misura della prestazione medesima, cui può ottemperarsi o attraverso la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria oppure mediante apposita dichiarazione diretta all'Istituto previdenziale.
Tuttavia, il dolo dell'assicurato idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente.
In altre parole, “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui
è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio)” (v. Cass. n.
28771/2019).
5 Tanto premesso, deve rilevarsi che la parte ricorrente non contesta l'indebita percezione dei benefici dell'indennità di accompagnamento e dell'incremento al milione per il periodo novembre 2022-febbraio 2023.
Lamenta tuttavia il mancato superamento del requisito reddituale cumulativo dei coniugi per le annualità 2020, 2021 e 2022 che ha determinato, per tali anni, la perdita del diritto all'aumento di cui all'art. 70 della Legge Finanziaria 2001 (10,33 mensili) e la rimodulazione in peius delle somme spettanti a titolo di maggiorazione sociale ex Legge Finanziaria 2002.
Deve rilevarsi che ha prodotto CU e dichiarazione 730 relativa Parte_1 agli anni in questione, dimostrando di aver comunicato alla pubblica amministrazione la propria situazione reddituale e patrimoniale eventualmente incidente sul quantum spettante in relazione ai benefici percepiti dal defunto marito (i cui unici redditi erano le prestazioni assistenziali e previdenziali erogate proprio da ). CP_1
A tal proposito si osserva che il D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte CP_1 le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la CP_1 raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma
6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati della CP_1 propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da qui risulta perciò confermato che essi non devono comunicare all' la CP_1 propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede
6 testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
Nel caso di specie, dalla certificazione tributaria prodotta dalla parte, risulta che i redditi erano stati dichiarati all'Agenzia dell'Entrate ed erano quindi conoscibili da . CP_1
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione degli importi effettuati dallo stesso appare certamente tutelabile alla luce CP_2 delle premesse, in quanto non farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, limitando l'indebito ripetibile alle somme percepite nel periodo novembre 2022- febbraio 2023, da quantificarsi secondo i conteggi operati in ricorso da parte ricorrente e non specificatamente contestati da
. CP_1
Nel rito del lavoro, infatti, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica di necessità l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire con rapidità la pronuncia con riguardo al bene della vita reclamato (Cass. n. 21302/2019).
In concreto, la parte ricorrente ha dedotto di aver percepito nel novembre 2022 € 302,31 + € 358,47 a titolo di incr. Magg. Finanz. 2002 + € 525,28 a titolo di indennità di accompagnamento + incremento D.L. Aiuti bis € 5,84 + Una tantum aiuti ter € 150,00; nel dicembre 2022 pensione € 604,62 (di cui € 302, a titolo di tredicesima, che spetta nella misura di 10 ratei pari a 232,30, con indebito residuo di euro 372,32) + 716, 94 per incr. Magg. Finanz. 2002 + € 525,28 a titolo di indennità di accompagnamento + incremento D.L. Aiuti bis € 11,68; nel gennaio
7 2023 € 324,24 pensione lorda + 375,94 a titolo di incr. Magg. Finanz. 2002 + €
527,16 a titolo di indennità di accompagnamento + conguaglio pensione da rinnovo € 0,08; nel febbraio 2023 € 324,24 pensione lorda + 375,94 a titolo di incr. Magg. Finanz. 2002 + € 527,16 a titolo di indennità di accompagnamento.
Resta quindi ferma l'indebita percezione di € 5.423,88, mentre vanno dichiarati iripetibili (8.346,48 - 5.423,88) i restanti € 2.922,60.
Avendo trovato completo accoglimento le richieste della parte ricorrente, che non ha negato l'indebita percezione per il novembre 22-febbraio 23) deve essere CP_1 condannata al pagamento delle spese, che si liquidano parametrandole al decisum
(2.922,60 euro), alla materia e all'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e dichiara in parte irripetibile per euro 2.922,60
l'indebito n. 17510281 notificato in data 27 febbraio 2023 da su pensione CP_1 cat. INV.CIV. 07075319;
condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 886,00, CP_1 oltre spese, IVA e CPA, da distrarsi.
Così deciso in Agrigento, 18/02/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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