Sentenza 13 aprile 2006
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, che punisce le falsità o le omissioni nelle dichiarazioni e nelle comunicazioni per l'attestazione delle condizioni di reddito in vista dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è integrato non già da qualsivoglia infedele attestazione ma dalle dichiarazioni con cui l'istante affermi, contrariamente al vero, di avere un reddito inferiore a quello fissato dalla legge come soglia di ammissibilità, ovvero neghi o nasconda mutamenti significativi del reddito dell'anno precedente, tali cioè da determinare il superamento di detta soglia. (La Corte ha altresì precisato che la norma di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 è speciale rispetto alla norma di cui all'art. 483 cod. pen., sicché i due reati non sono in rapporto di concorso formale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2006, n. 16338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16338 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 13/04/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 697
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 032577/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di CATANZARO;
nei confronti di:
1) QU NO, N. IL 13/11/1973;
avverso SENTENZA del 28/04/2005 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Enrico Delehaye il quale ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata;
udito il difensore avv. BILOTTI P., che si è riportata alla memoria difensiva:
OSSERVA
UA IA è imputato del delitto ex art. 483 c.p., per avere, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, falsamente attestato di non esser percettore di alcun reddito e di non essere intestatario di beni mobili registrati o immobili. La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, lo ha assolto perché il fatto non sussiste, rilevando che il reddito effettivamente imputabile al nucleo familiare del UA era, per quanto falsamente dichiarato, notevolmente inferiore alle soglie di inammissibilità al patrocinio gratuito e che dunque il falso, pur sussistendo, era innocuo.
Ricorre per cassazione il competente P.G. e deduce violazione di legge, assumendo che le autocertificazioni allegate alle istanze di gratuito patrocinio, se menzognere, determinano de jure la revoca del predetto beneficio. Invero, la valutazione di innocuità del falso non va rapportata alla funzione che l'atto assume, quale elemento dell'eventuale procedimento amministrativo, atteso che la tutela penalistica concerne l'alterazione in sè; essa, vale a dire, è posta a presidio della pubblica fede che si deve riporre nel documento, alla stregua della funzione rappresentativa riconosciutagli dalla legge.
Il 16.3.2004 è stata depositata memoria difensiva nell'interesse del UA, con la quale si sostiene che non risponde al vero che qualsiasi falsità implichi necessariamente una lesione della fede pubblica, occorrendo, viceversa, che l'enunciato sia idoneo alla immutatio veri, avuto riguardo al contesto d'uso, sia nella sua materializzazione storica, che nella sua proiezione e dimensione normativa. In sostanza, il caso in esame sarebbe riconducibile al paradigma del reato impossibile art. 49 c.p., ex comma 2. Tanto premesso, deve osservarsi che il ricorso è infondato e non per condivisione delle, pur pregevoli, argomentazioni svolte nella ricordata memoria difensiva, ma per insussistenza del fatto ascritto al UA.
Come è noto, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) sanziona le false, ovvero omesse dichiarazioni nelle comunicazioni contenute nella attestazione dell'interessato relative alla sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. È a tale norma, dunque, che deve farsi riferimento ex art. 15 c.p. e non a quella di cui all'art. 483 c.p., erroneamente contestata al UA. Per le medesime ragioni (principio di specialità), è evidente che le due norme non possono essere poste in rapporto di concorso formale. Ebbene il ricordato art. 95 prevede:
a) reclusione da 1 a 5 anni e multa da Euro 309,87 a Euro 1.549,37 in caso di falsità od omissione;
b) aumento di pena se l'agente ha ottenuto la ammissione al gratuito patrocinio, o il mantenimento di tale regime. Si tratta, come si vede, di sanzioni ben più elevate rispetto a quelle previste dall'art. 483 c.p., del quale la fattispecie incriminatrice in esame non rappresenta una mera "clonazione", avendo struttura e finalità diverse e richiedenti un quid pluris, sia nelle modalità della condotta, che nell'atteggiamento psicologico che necessariamente deve sorreggerla).
Ratio della norma è - riconoscibilmente - quella di impedire, (anche) mediante minaccia di sanzione penale, che siano ammessi al c.d. gratuito patrocinio soggetti che non ne abbiano diritto per mancanza dei presupposti di legge. Il reato è costruito come fattispecie di pura condotta, eventualmente aggravata dall'evento, ma la condotta non si sostanzia nella esternazione di una qualsiasi falsa dichiarazione (o nella mera omissione), atteso che il rinvio che l'art. 95 fa al comma 1 lettere b), c), d) dell'art. 79 incorpora nella fattispecie di reato (solo) i seguenti comportamenti:
1) dichiarazione di false generalità;
2) falsa attestazione delle condizioni di reddito previste per l'ammissione dall'art. 76;
3) violazione dell'impegno a comunicare eventuali variazioni rilevanti di tali condizioni, se verificatesi nell'anno precedente. Dunque è di tutta evidenza, per quanto riportato sub 2) e 3), che non qualsiasi infedele attestazione rileva, ma solo quelle che abbiano quale conseguenza l'inganno potenziale (art. 95 prima parte) o effettivo (art. 95 seconda parte) del destinatario della dichiarazione, vale dire quelle dichiarazioni con le quali l'interessato affermi, contrariamente al vero, di avere un reddito inferiore a quello fissato dal legislatore quale soglia di ammissibilità (art. 76), ovvero quelle dichiarazioni che neghino o nascondano mutamenti significativi (scil., sempre ai fini della valutazione di eventuale superamento della predetta soglia) intervenuti nel reddito dell'anno precedente a quello della richiesta.
Orbene, poiché nel caso in esame lo stesso P.G. ricorrente non contesta il fatto che il UA aveva occultato redditi che comunque erano inferiori a quello al di sopra del quale non si ha diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è ovvio che il reato a lui ascritto (che avrebbe dovuto essergli contestato non ex art. 483 c.p., ma ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95) non sussiste.
Questa Corte, pertanto, deve procedere alla riqualificazione della imputazione ed al rigetto del ricorso del PG, per le ragioni sopra esposte.
P.Q.M.
La Corte, qualificato il fatto come reato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, art. 95, rigetta ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2006