Sentenza 26 giugno 2001
Massime • 1
In materia urbanistica tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, anche alla luce del disposto dell'art. 31 legge 5 agosto 1978, n. 457, possono rientrare le sostituzioni di manufatti precedenti con costruzioni completamente nuove, purché il risultato finale, per quanto rimaneggiato ed in parte ricostruito, conservi la struttura e la funzionalità precedenti e non si tratti di un'opera del tutto nuova, sia strutturalmente che funzionalmente. Detto accertamento è compito del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/2001, n. 8733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8733 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - rel. Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. FRANCESCA TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MB LI e TI AN, elettivamente domiciliati in Roma, via N. Ricciotti n. 11. presso l'avv. Michele Sinibaldi, che li difende, unitamente all'avv. Giancarlo Brovelli, in forza di mandato in atti;
- ricorrenti -
contro
TO UR IA
- intimata -
avverso la sentenza del Tribunale di Verbania. in data 25 giugno 1998.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 marzo 2001 dal Relatore Cons. Dott. Riggio;
Udito l'avv. Michele Sinibaldi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10 novembre 1993 EL BU e AN OT convenivano dinanzi al Tribunale di Verbania Laura Maria SC, impugnando la sentenza in data 10 luglio 1993 del Pretore di Verbania. Sez. distaccata di Arona, con la quale era stata accolta la domanda della stessa di arretramento di alcuni manufatti di loro proprietà alla distanza di 10 metri dal confine con il fondo della medesima.
Deducevano gli appellanti che tali manufatti (una tettoia ed un pollaio) esistevano a confine con la proprietà SC già da prima del 1987, e avevano subito dei semplici interventi di conservazione, consistenti nel rifacimento del tetto per il pollaio e nella sostituzione delle pareti, ricostruite in muratura. per la tettoia, mentre la nuova normativa, che prevedeva la distanza per i nuovi manufatti di 10 metri dal confine non si applicava all'esistente. Concludevano quindi per l'integrale riforma dell'impugnata sentenza ed il conseguente rigetto della domanda della SC.
L'appellata, costituendosi in giudizio, resisteva al gravame, che con sentenza in data 25 giugno 1998 veniva rigettato. Osservava il tribunale che i manufatti di proprietà degli appellanti erano un pollaio e una tettoia, raffigurati chiaramente nelle foto prodotte dalla SC nella loro preesistente consistenza. Il primo era nato come una struttura di ricovero precario di cose o animali, ma nel 1987 il pollaio era stato sostituito da un'opera completamente nuova, come si evinceva dall'elaborato peritale del c.t.u., con muri perimetrali in mattoni forati intonacati e tetto in tegole di laterizio su normale orditura in legno, destinata a ricovero di attrezzi, legnaia e pollaio. La tettoia, dal suo canto, era precedentemente montata su pilastri di ferro e aperta sui lati, che venivano riparati con teloni. Successivamente alla ristrutturazione erano stati realizzati muri perimetrali in mattoni intonacati, nel quali erano state annegate alcune delle strutture in ferro precedentemente esistenti, con un tetto di eternit su strutture in profilato di ferro reticolare, ed un pavimento in battuto di cemento, il tutto destinato a ricovero di roulotte.
Secondo il tribunale tali opere, valutando complessivamente le differenze intervenute con la sistemazione operata, nella loro attuale configurazione avevano senza dubbio una entità strutturale. Architettonica, dimensionale e funzionale ben distinta da quella precedente, per cui i lavori eseguiti non potevano ritenersi di mera ristrutturazione, e quindi erano soggetti alla normativa urbanistica vigente all'epoca della riedificazione in materia di distanze. Infine il tribunale escludeva che fosse applicabile la diversa normativa urbanistica adottata dal Consiglio comunale di Oleggio Castello con delibera n. 47 del 28 settembre 1995, in base alla quale i fabbricati accessori potevano essere realizzati anche a confine. Infatti, anche a prescindere dal problema se quelli in contestazione potessero effettivamente essere considerati fabbricati accessori, dalle informazioni scritte pervenute il 7 maggio 1998 dal Comune e dal certificato di destinazione urbanistica dei terreni della SC risultava che la pretesa variante di P.R.G. era in realtà stata solo adottata con la delibera del Consiglio comunale in questione, ma l'adozione non equivaleva ad operatività ed applicabilità della stessa, essendo ancora in itinere il procedimento amministrativo complesso necessario all'approvazione del nuovo strumento urbanistico, che prevedeva successivamente l'approvazione da parte della Regione. Le statuizioni contenute nel piano generale entrano infatti in vigore con la pubblicazione del piano da parte del Comune successivamente al perfezionamento del piano stesso, mentre le sole limitazioni in esso stabilite diventano operanti fin dal momento dell'adozione del piano da parte del Consiglio comunale.
Hanno chiesto la cassazione di tale sentenza il BU e la OT, in base a quattro motivi di ricorso, mentre la SC non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 31 della legge 457/78 i ricorrenti sostengono che la norma anzidetta consentirebbe non solo un unico intervento su opere esistenti, ma anche una serie di interventi, scaglionati nel tempo, sino al raggiungimento dello scopo conservativo del bene. Il giudice di appello avrebbe invece erroneamente escluso che nella specie si trattava degli stessi immobili sul presupposto che una serie di interventi successivi aveva dato vita ad organismi edilizi diversi da quelli precedenti sotto il profilo strutturale, essendo sufficiente la diversità della struttura per aversi immobili diversi. Con il successivo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 873) c.c. in relazione all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, sostenendo che se il soggetto intende mantenere ciò che ha, è legittimato a farlo, anche se la normativa sopravvenuta non consente più quella costruzione in tutte le sue varie componenti, come volumetria, superficie coperta, altezza, numero di piani ecc.
Ancora, con il terzo motivo, i ricorrenti denunziano l'omessa disamina della normativa vigente in loco nel periodo 1967 - 1982, rilevando che da una attestazione del Sindaco da loro prodotta risultava che nel periodo anzidetto non vigeva alcuno strumento urbanistico, e quindi per le distanze ci si uniformava a quanto disposto dal codice civile. Poiché, pacificamente, la tettoia era stata posta in opera nel marzo 1982 e il ripostiglio - pollaio costruito nel 1968, il giudice avrebbe dovuto rilevare il "diritto quesito" - degli attuali ricorrenti, e l'irrilevanza delle norme sopravvenute.
Infine i ricorrenti denunziano l'omesso esame e l'omessa motivazione sulla identità quantitativa dei due manufatti prima e dopo la sistemazione definitiva, avendo il giudice di appello ritenuto che gli interventi più recenti suoli stessi avrebbero dato vita a strutture diverse soprattutto sotto il profilo dimensionale, pur non risultando tale dato da alcun atto processuale. Così pure detto giudice aveva erroneamente messo in dubbio il carattere accessorio dei manufatti in questione.
I motivi di cui sopra, per la loro stretta connessione, vanno esaminati congiuntamente, e disattesi tutti, in quanto privi di fondamento.
Il terna di fondo dei quattro motivi, infatti. è che nella specie non si sia trattato di costruzione di nuove opere al posto di quelle precedentemente esistenti, come ritenuto dal tribunale, ma di semplici ristrutturazioni di quanto già esistente. Senonché tale tesi risulta smentita dalle conclusioni del consulente tecnico nominato dal giudice, dalle quali la sentenza impugnata trae ampie e valide argomentazioni per rigettare il gravame. Peraltro i ricorrenti nessuna specifica censura muovono avverso le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., limitandosi a generiche considerazioni di senso contrario.
Esaminando più specificamente le singole censure. anche alla luce dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 invocata dai ricorrenti non pare affatto che tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio già esistente possano rientrare le sostituzioni di manufatti precedenti con costruzioni completamente nuove, come ha accertato essersi verificato nella specie il tribunale con proprio apprezzamento di merito, non censurabile nel giudizio di legittimità, in quanto sorretto da congrua motivazione, priva di contraddizioni o vizi logici. Il problema non è comunque quello di accertare se la trasformazione dell'opera già esistente sia avvenuta con un unico intervento o con una pluralità di interventi, ma se il risultato finale sia quello di un manufatto che, per quanto rimaneggiato ed in parte ricostruito,, conservi la struttura e funzionalità precedenti, o se invece si tratti di un'opera del tutto nuova, sia strutturalmente che funzionalmente. Il tribunale, dopo una accurata analisi, è giunto alla conclusione che si trattava di opere completamente nuove, sotto entrambi i profili, e tale giudizio non può essere rivisto in questa sede.
In base a tali considerazioni risultano irrilevanti al fini della decisione le considerazioni di cui ai motivi secondo e terzo, essendo evidente che il proprietario di una costruzione ha il diritto di mantenerla in buono stato, effettuando le necessarie opere di manutenzione, anche se in base alla normativa sopravvenuta detta costruzione sarebbe illegittima, e non essendo mai stato messo in discussione il fatto che la tettoia ed il pollaio, allorché erano stati originariamente edificati, erano in regola con le norme in materia di distanze dal confine. Il fatto giustamente ritenuto illecito dal giudice di merito, tuttavia, è che tali opere siano state completamente ricostruite con dimensioni nuove e diverse dopo l'entrata in vigore di una diversa normativa che rendeva obbligatorio il rispetto di una maggiore distanza dal confine.
Per quanto riguarda poi la doglianza di omesso esame ed omessa motivazione. da parte dei tribunale, relativamente alle differenze dimensionali del nuovi manufatti rispetto a quelli esistenti prima delle opere eseguite dagli attuali ricorrenti deve rilevarsi che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione sulla nuova e diversa entità strutturale, architettonica e dimensionale dei manufatti in questione, dando quindi una rilevanza sia pure non esclusiva, alle mutate dimensioni delle costruzioni, per le quali vi è un esplicito rinvio all'elaborato peritale del geom. Langhi dell'8.8.198.9 (pag. 5 della sentenza), che non viene specificamente censurato dai ricorrenti.
In definitiva l'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso. Nessun provvedimento va emesso in ordine al le spese del presente giudizio, non avendo l'intimata, svolto attività difensiva.
P. Q. M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2001