Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00129/2026REG.PROV.COLL.
N. 00108/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2024, proposto da
Comune di Aci Castello (Ct), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Sciuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Servizio Territoriale dell'Ambiente di Catania, non costituito in giudizio;
Capitaneria di Porto di Catania, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Struttura Territoriale dell'Ambiente Sta Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
Associazione20novembre1989onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Maresca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Lega Navale Italiana - Sezione di Acitrezza (Aci Castello), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Giovanni Mania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 3393/2023, resa tra le parti, in data 13 novembre 2023 e notificata il 28 novembre 2023, con cui sono stati rigettati il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti, proposti, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: - della determina dirigenziale del Servizio Territoriale dell'Ambiente di Catania del 12 aprile 2023 prot. 25861, con cui il Dirigente della Struttura ha assunto la “...determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi semplificata, modalità asincrona… che sostituisce ad ogni effetto di legge tutti gli atti di assenso ” della richiesta della Lega Navale Italiana Sezione di Acitrezza di rilascio di concessione demaniale all''interno del porto di Acitrezza;
- nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o conseguenziale, ivi compreso, ove occorra, delle note del Servizio Territoriale dell''Ambiente Catania del 22 febbraio 2023 prot. 12025 e del 13 gennaio 2023 prot. 2441 e del parere favorevole della Capitaneria di Porto di Catania acquisito al prot. DRA n 21677 del 29 marzo 2023 richiamato nella determinazione del 12 aprile 2023;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27 giugno 2023: - del decreto del Dirigente del Servizio Territoriale dell''Ambiente (S.T.A.) di Catania del 31 maggio 2023 D.R.S. n 639, con cui si autorizza “... il rilascio C.D.M. 155 ACI-CAST, ISTANZA n. 10027/2022 (Portale Demanio Marittimo) a carattere annuale… varo e stazionamento imbarcazioni, nel Comune di Aci Castello, Frazione di Acitrezza, Porto di Acitrezza ...; ditta LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE di ACITREZZA ”;
- nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o conseguenziale, ivi compreso, ove occorra, della concessione demaniale marittima 155-ACICAST e del rapporto istruttorio dell''Ufficio del Demanio Marittimo Strutture Territoriali dell'Ambiente di Catania del 25 maggio 2023 prot. 38716, richiamati nel sopradetto decreto ma non conosciuti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Capitaneria di Porto di Catania, dell’Associazione20novembre1989onlus, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, della Struttura Territoriale dell'Ambiente Sta Catania e della Lega Navale Italiana - Sezione di Acitrezza (Aci Castello);
Vista la nota del 5 dicembre 2025, notificata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. SO GL e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Considerato che il T.A.R. ha respinto il ricorso di primo grado, evidenziando che in tema di conferenza di servizi c.d. asincrona il dissenso, per essere validamente espresso ai sensi dell'art. 14- bis l. n. 241 del 1990, deve essere sorretto, tra l'altro, da una congrua motivazione, mentre il dissenso manifestato dal Comune originario ricorrente mancherebbe di tale requisito;
Considerato che il Comune di Aci Castello ha proposto appello avverso la predetta sentenza;
Considerato che si sono costituiti la Lega Navale Italiana - Sezione di Acitrezza (Aci Castello) e le amministrazioni specificate in epigrafe;
Rilevato che, con nota del 5 dicembre 2025, il Comune appellante ha rappresentato che, successivamente alla proposizione del ricorso in appello, la Lega Navale Italiana Sezione di Acitrezza, con nota del 6 dicembre 2024 prot 56424, ha manifestato al Comune la disponibilità a destinare l’area in concessione e le proprie imbarcazioni ormeggiate, anche in favore della comunità locale organizzando a titolo gratuito delle specifiche uscite in barca per la diffusione di una cultura più vicina al mare, alle sue risorse, all’inclusione sociale, alla conoscenza delle tradizioni marinaresche ed al rispetto dell’ambiente marino; e ancora la stessa Lega Navale con successiva nota del 26 febbraio 2025 assunta al protocollo del Comune il 27 febbraio 2025 ha dichiarato “ che ove Codesto Comune..rinunzi a proseguire nell’impugnazione, la scrivente espressamente aderirà alla richiesta di compensazione delle spese legali ”, sicché il Comune rinvenendo in tale disponibilità una opportunità per la comunità locale, ha accettato la proposta della Lega Navale approvando, con delibera della Giunta Municipale del 15 maggio 2025 n. 85, un protocollo d’intesa che regolamenta e disciplina le modalità di tale cooperazione e collaborazione nell’utilizzo dell’area in concessione con riconoscimento espresso da parte della Lega anche di “..concedere, a titolo gratuito e previo coordinamento, l’accesso presso i locali e le aree in concessione demaniale della propria Sezione al personale della marineria locale, al fine di poter attuare le azioni del presente protocollo di intesa ”;
Considerato che a seguito di tale accordo, il Comune di Aci Castello con determina Sindacale del 1° dicembre 2025 n. 92 ha dichiarato di rinunciare al ricorso in appello pendente innanzi a questo Consiglio per sopravvenuta carenza di interesse, dando mandato di predisporre e depositare formale atto di rinuncia all’appello;
Ritenuto, pertanto, di dare atto della rinunzia con compensazione delle spese di lite, accettata dalla Lega Navale con nota del 27 febbraio 2025 prot 8553;
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO OL, Presidente
SO GL, Consigliere, Estensore
Michele Pizzi, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SO GL | TO OL |
IL SEGRETARIO