Articolo 20 della Legge 12 agosto 1974, n. 370
Articolo 19Articolo 21
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8 settembre 1974
Art. 20. (Applicazione dei primi ufficiali promossi alla qualifica superiore)
Gli ex primi ufficiali degli uffici locali, di cui all' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 , ancorche' pervenuti a tale qualifica in base all' articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1970, n. 1077 , che vengono promossi alla qualifica immediatamente superiore possono continuare a prestare servizio, a domanda, negli uffici di applicazione.
Nei periodi di reggenza viene ad essi corrisposta l'indennita' prevista dall' articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 .
Entrata in vigore il 8 settembre 1974