Art. 4.
Le parti in causa, o la pubblica amministrazione, nei ricorsi presentati al Consiglio di Stato contro il decreto Ministeriale emanato a norma degli articoli precedenti, dovranno domandare con apposita, istanza ai presidenti delle Sezioni contenziose la fissazione della udienza per la discussione dei ricorsi.
I ricorsi si avranno per abbandonati se per il corso di sei mesi non sia presentata l'istanza, predetta.
L'esecuzione dei decreti Ministeriali emanati a norma, degli articoli precedenti non puo' essere sospesa in via giurisdizionale.
Le parti in causa, o la pubblica amministrazione, nei ricorsi presentati al Consiglio di Stato contro il decreto Ministeriale emanato a norma degli articoli precedenti, dovranno domandare con apposita, istanza ai presidenti delle Sezioni contenziose la fissazione della udienza per la discussione dei ricorsi.
I ricorsi si avranno per abbandonati se per il corso di sei mesi non sia presentata l'istanza, predetta.
L'esecuzione dei decreti Ministeriali emanati a norma, degli articoli precedenti non puo' essere sospesa in via giurisdizionale.