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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 834/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SI ND IA MO, Presidente
CA AN, LA
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4624/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021075552000 IRPEF-ALTRO 2019
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021075552000 IRPEF-ALTRO 2020
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021075552000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021075552000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021075552000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021075552000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4370/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso e chiede la riunione del presente procedimento al n. 5899/25 scaturito dall'impugnazione del pignoramento
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate insiste nelle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.07.2025 parte ricorrente ha impugnato l'Avviso di Intimazione di Pagamento n.
29320259021075552000, notificato in data 23.05.2025, limitatamente alle sottese cartelle: n.
2932023007261538400, n. 29320240037866830000, n. 29320230049367109000, n. 29320240010379262000 .
Fa presente, inoltre, il ricorrente di avere ricevuto in data antecedente, 20.01.2025, da parte di Agenzia
Entrate IO per la provincia di Catania, Atto di Pignoramento dei crediti verso terzi, ai sensi dell'ex art. 72-bis Dpr n. 602/1973 e art 543 c.p.c., cod. id.fascicolo 293/2025/000000339, prontamente opposto dinanzi al G.E. del Tribunale di Catania, R.G.E. 440/2025, che con Decreto del 14.02.2025 ha ritenuto meritevole di sospensione cautelare, e con cui veniva richiesto, oltre ad altri tributi, il pagamento di due delle sottese cartelle n. 29320240010379262000 e n. 29320240037866830000, oggetto dell'atto oggi impugnato;
Censura parte ricorrente: Omessa notifica atti presupposti prescrizione;
Violazione dell'art. 6 statuto del contribuente;
Violazione del principio di buona fede di cui all'art. 10 statuto del contribuente.
La Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'atto impugnato nella Camera di Consiglio del 10.09.2025.
Si dà atto che è costituita l'Agenzia delle Entrate - IO che controdeduce e produce documentazione relative alla notifica delle cartelle oggi impugnate.
Si costituisce, altresì l'Agenzia delle Entrate che chiede il rigetto del ricorso .
Con memorie illustrative parte ricorrente contesta la regolarità delle notifiche a mezzo posta e la regolarità della notifica della cartella n. 29320230049367109000.
All'odierna udienza, come da verbale, parte ricorrente chiede la riunione del presente procedimento al n. 5899/25 scaturito dall'impugnazione del pignoramento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in via preliminare esamina la richiesta di riunione del presente procedimento al n. 5899/25 scaturito dall'impugnazione del pignoramento, la richiesta viene rigettata, in quando, dopo la trattazione della domanda cautelare il ricorso è pronto per la decisione e la trattazione separata non prospetta l'eventualità di soluzioni contrastanti.
Nel merito il ricorso è privo di fondamento.
Parte resistente ha prodotto in atti le ricevute di consegne pec di tutte e quattro le cartelle di pagamento, solo per la Cartella n. 29320230049367109000 la pec è stata rifiutata dal sistema.
Con documento n. 29397202303679458000 è stato, in data 20.07.2023, depositato atto telematico di deposito e pubblicazione relativo alla cartella n. 29320230049367109000 avente ad oggetto: Comunicazione di avvenuta notifica di atto mediante deposito telematico e pubblicazione, con la procedura prevista per l'affissione presso InfoCamere stante la mancata consegna all'indirizzo P.E.C. del contribuente presente nei pubblici regisitri .
La notifica delle cartelle di pagamento cristallizza il credito e le censure relative alle violazioni del codice del contribuente risultano prive di pregio.
La soccombenza comporta la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite per € 600,00 oltre oneri come per legge in favore dell'Agenzia delle Entrate IO (con distrazione in favore del difensore antistatario) e per € 500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate. Così deciso nella Camera di
Consiglio del 3 Dicembre 2025.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SI ND IA MO, Presidente
CA AN, LA
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4624/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021075552000 IRPEF-ALTRO 2019
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021075552000 IRPEF-ALTRO 2020
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021075552000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021075552000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021075552000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021075552000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4370/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso e chiede la riunione del presente procedimento al n. 5899/25 scaturito dall'impugnazione del pignoramento
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate insiste nelle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.07.2025 parte ricorrente ha impugnato l'Avviso di Intimazione di Pagamento n.
29320259021075552000, notificato in data 23.05.2025, limitatamente alle sottese cartelle: n.
2932023007261538400, n. 29320240037866830000, n. 29320230049367109000, n. 29320240010379262000 .
Fa presente, inoltre, il ricorrente di avere ricevuto in data antecedente, 20.01.2025, da parte di Agenzia
Entrate IO per la provincia di Catania, Atto di Pignoramento dei crediti verso terzi, ai sensi dell'ex art. 72-bis Dpr n. 602/1973 e art 543 c.p.c., cod. id.fascicolo 293/2025/000000339, prontamente opposto dinanzi al G.E. del Tribunale di Catania, R.G.E. 440/2025, che con Decreto del 14.02.2025 ha ritenuto meritevole di sospensione cautelare, e con cui veniva richiesto, oltre ad altri tributi, il pagamento di due delle sottese cartelle n. 29320240010379262000 e n. 29320240037866830000, oggetto dell'atto oggi impugnato;
Censura parte ricorrente: Omessa notifica atti presupposti prescrizione;
Violazione dell'art. 6 statuto del contribuente;
Violazione del principio di buona fede di cui all'art. 10 statuto del contribuente.
La Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'atto impugnato nella Camera di Consiglio del 10.09.2025.
Si dà atto che è costituita l'Agenzia delle Entrate - IO che controdeduce e produce documentazione relative alla notifica delle cartelle oggi impugnate.
Si costituisce, altresì l'Agenzia delle Entrate che chiede il rigetto del ricorso .
Con memorie illustrative parte ricorrente contesta la regolarità delle notifiche a mezzo posta e la regolarità della notifica della cartella n. 29320230049367109000.
All'odierna udienza, come da verbale, parte ricorrente chiede la riunione del presente procedimento al n. 5899/25 scaturito dall'impugnazione del pignoramento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in via preliminare esamina la richiesta di riunione del presente procedimento al n. 5899/25 scaturito dall'impugnazione del pignoramento, la richiesta viene rigettata, in quando, dopo la trattazione della domanda cautelare il ricorso è pronto per la decisione e la trattazione separata non prospetta l'eventualità di soluzioni contrastanti.
Nel merito il ricorso è privo di fondamento.
Parte resistente ha prodotto in atti le ricevute di consegne pec di tutte e quattro le cartelle di pagamento, solo per la Cartella n. 29320230049367109000 la pec è stata rifiutata dal sistema.
Con documento n. 29397202303679458000 è stato, in data 20.07.2023, depositato atto telematico di deposito e pubblicazione relativo alla cartella n. 29320230049367109000 avente ad oggetto: Comunicazione di avvenuta notifica di atto mediante deposito telematico e pubblicazione, con la procedura prevista per l'affissione presso InfoCamere stante la mancata consegna all'indirizzo P.E.C. del contribuente presente nei pubblici regisitri .
La notifica delle cartelle di pagamento cristallizza il credito e le censure relative alle violazioni del codice del contribuente risultano prive di pregio.
La soccombenza comporta la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite per € 600,00 oltre oneri come per legge in favore dell'Agenzia delle Entrate IO (con distrazione in favore del difensore antistatario) e per € 500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate. Così deciso nella Camera di
Consiglio del 3 Dicembre 2025.