Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 834
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che le ricevute di consegna PEC di tutte le cartelle di pagamento, ad eccezione di una rifiutata dal sistema, attestino la regolarità delle notifiche. Per la cartella non consegnata, è stata effettuata una notifica telematica mediante deposito e pubblicazione presso InfoCamere.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 6 Statuto del contribuente

    La Corte ha ritenuto che le notifiche delle cartelle di pagamento, come provato dalle ricevute di consegna PEC e dalla procedura di deposito telematico, siano avvenute regolarmente, rendendo le censure prive di pregio.

  • Rigettato
    Violazione del principio di buona fede

    La Corte ha ritenuto che le notifiche delle cartelle di pagamento siano avvenute regolarmente, escludendo la violazione del principio di buona fede.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto che le notifiche delle cartelle di pagamento siano avvenute regolarmente, cristallizzando il credito e rendendo le censure relative alla prescrizione prive di pregio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 834
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 834
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo