Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 11.2.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 5796/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 17/08/1989 in Parte_1
CATANIA, c.f. , parte rappresentata e difesa, per procura in atti, C.F._1 dall'avv. ARDIZZONE ALBERTO;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso:
“Alla luce della documentazione sanitaria esaminata e da quanto rilevato all'esame obiettivo, effettuato in sede di visita medico-legale, è possibile affermare che il minore
è in atto affetto da: - Ritardo mentale di media gravità. Il minore in Parte_1 atto non possiede i requisiti sanitari necessari per il diritto alla corresponsione dell'indennità di frequenza che, pertanto, non può essere concessa”.
Parte opponente ha chiesto di dichiarare la sussistenza, in favore del ricorrente, del requisito sanitario per l'indennità di frequenza a favore del minore invalido civile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “ ( , nato il Parte_1 C.F._2
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che ario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte ricorrente, con la conseguenza che l'opposizione va accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di frequenza, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (12.5.2023); CP_ pone a carico dell' le spese di entrambe le fasi del giudizio, che liquida nella misura complessiva di € 3.862,50, per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al
15%, con distrazione in favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, risultando la parte ricorrente ammessa al Patrocinio a spese dello Stato;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 11/02/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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