Trib. Spoleto, sentenza 22/12/2025, n. 237
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Condizioni per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio

    Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine risulta dimostrato dalla sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.

  • Accolto
    Accordo sulle condizioni di divorzio

    Il Tribunale omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Spoleto, sentenza 22/12/2025, n. 237
    Giurisdizione : Trib. Spoleto
    Numero : 237
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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