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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 22/12/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1989/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI MA Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1989/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
12.11.2024,
DA
(c.f.: ), nata a [...], in data [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...];
e
(c.f.: , nato a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Federica Moretti ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Bevagna, Fraz. Torre del Colle, Via delle Carceri n. 4;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bevagna, in data 11/08/2012 registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Bevagna (PG) con atto Numero 17, Parte II, Serie A,
Ufficio 1, dell'anno 2012
con il figlio: nato a [...] il [...], minorenne Per_1
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.49 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 12.11.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia separazione e contestuale scioglimento del matrimonio civile contratto in Bevagna in data 11.08.2012.
Le parti si sono separate consensualmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Spoleto n.
15/2025 pubblicata in data 14.03.2025, passata in giudicato il 14.10.2025, resa nell'ambito del presente procedimento.
Non essendosi riconciliati ed essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione, hanno chiesto che il Tribunale di Spoleto pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio alle seguenti condizioni, per come da ultimo modificate con accordo del 30.08.2025:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Bevagna (PG), atto Numero 17, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno
2012.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di in Bevagna, Via IV
Novembre n.
1. unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della NO Parte_1 nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente e fin tanto che lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Confermare l'affido ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per tutte le questioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. I genitori concerteranno tra di loro tutte le questioni relative all'istruzione, all'educazione e all'indirizzo di vita del minore, privilegiando comunque le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni dello stesso. I coniugi si riconoscono reciprocamente le qualità e le capacità per la cura, la custodia, l'educazione del figlio.
Pertanto, concordano, nell'esclusivo interesse del minore, di farsi carico di tutte le sue esigenze e bisogni, impegnandosi entrambi a mantenere inalterati, nonostante la dissoluzione del rapporto di coppia, i rispettivi ruoli paterno e materno, garantendo così la conservazione della loro concomitante presenza nel mondo relazionale del figlio stesso. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente in modo tempestivo ogni evento (di salute, scolastico, relazionale, etc.) che riguarda il figlio, concordando eventuali iniziative da assumere, nonché a mantenere un contegno di rispetto reciproco, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di loro, nonché a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra.
pagina 2 di 7 4. Confermare la collocazione del figlio minore con la madre NO Per_1 Parte_1
presso l'abitazione in Bevagna, Via IV Novembre n. 1, unitamente ai mobili, arredi e
[...] pertinenze, assegnata in favore della NO nell'interesse del figlio minore ivi Parte_1 stabilmente convivente e fin tanto che lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
5. Stante la scelta effettuata dell'affido condiviso ed in applicazione del principio di bigenitorialità, il figlio potrà vedere il padre e la madre senza limitazioni di tempi ed orari. Qualora un genitore sia assente per motivi lavorativi o di svago, il minore resterà con l'altro genitore sospendendo il calendario ordinario. Al fine di garantire l'interesse superiore del minore i genitori Per_1 concordano che il figlio manterrà rapporti e frequenterà amici e parenti da entrambi i lati genitoriali senza alcuna costrizione per il medesimo.
Solo al fine di disciplinare una regolamentazione volta a prevenire futuri contrasti, i genitori terranno con sé il figlio in forza delle seguenti modalità e tempi: Per_1
a) due weekend al mese, alternandosi, dalle ore 09:00 del sabato, prelevando il minore dalla casa materna, riaccompagnandolo il lunedì mattina a scuola, o al campus nel periodo estivo, o presso l'abitazione della madre alle ore 08:30 qualora il minore non vada a scuola o al campus, comprensivi di pernottamento presso di sé nella sera di sabato e domenica;
b) - con la madre, lunedì dall'uscita di scuola/campus fino al martedì mattina riaccompagnandolo a scuola/campus estivo, con pernottamento quindi del minore presso di sé;
- con il padre, martedì dall'uscita di scuola/campus estivo fino al mercoledì mattina riaccompagnandolo a scuola/campus estivo, con pernottamento quindi del minore presso di sé;
- con il padre, i pranzi del mercoledì e del giovedì dall'uscita di scuola/campus estivo, ovvero, durante le vacanze scolastiche o nel caso di un giorno festivo dalle ore 13 (sarà il padre a prelevare il minore), riaccompagnandolo presso l'abitazione materna entro le ore 15:30;
- durante le vacanze scolastiche/campus estivo, o nel caso di un giorno festivo (o malattia del minore), nei giorni di pertinenza del padre, il figlio verrà prelevato dal padre alle ore 13 e riaccompagnato presso l'abitazione materna alle ore 15:30 del giorno successivo con pernotto presso di sé.
Qualora il padre riesca a variare il proprio orario di lavoro con uscita alle ore 16/17, verrà applicato il seguente calendario con sostituzione dei punti a) e b) sopra citati:
a) due weekend al mese, alternandosi, dalle ore 09:00 del sabato, prelevando il minore dalla casa materna, riaccompagnandolo il lunedì mattina a scuola, o al campus nel periodo estivo, o presso l'abitazione della madre alle ore 08:30 qualora il minore non vada a scuola o al campus, comprensivi di pernottamento presso di sé nella sera di sabato e domenica;
pagina 3 di 7 b) - con la madre, lunedì dall'uscita di scuola/campus fino al martedì mattina riaccompagnandolo a scuola/campus estivo, con pernottamento quindi del minore presso di sé;
- con il padre, martedì dall'uscita di scuola/campus estivo fino al giovedì mattina riaccompagnandolo a scuola/campus estivo, con pernottamento quindi del minore presso di sé;
- durante le vacanze scolastiche/campus estivo, o nel caso di un giorno festivo (o malattia del minore), nei giorni di pertinenza del padre, il figlio verrà prelevato dal padre alle ore 13 e riaccompagnato presso l'abitazione materna alle ore 15:30 con pernotto presso di sé.
c) il figlio trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni le principali festività: il 24 dicembre con la madre, dal 25 al 26 dicembre (alternando madre/padre), dal 31 dicembre al 1 gennaio (alternando padre/madre) e il 6 gennaio (alternando madre/padre) alternati con ciascun genitore;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
d) le restanti festività o ponti (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, festa del patrono, 1 novembre,
8 dicembre) verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio dell'alternanza della presenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore;
e) per il giorno del compleanno del minore, così come la Comunione e la Cresima, ove non sia possibile trascorrerlo in compagnia di entrambi i genitori, il minore trascorrerà con il padre/la madre il pranzo e con la madre/il padre la cena e viceversa. Ciascun genitore potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno con il figlio, così come il giorno della festa del papà e della mamma, fatte salve eventuali esigenze di salute o di lavoro;
f) il minore trascorrerà un periodo di vacanza estiva con ciascun genitore della durata di due settimane consecutive, nonché un periodo di sette giorni consecutivi per le vacanze invernali da individuarsi previo accordo tra i genitori entro la data del 31 marzo di ogni anno. Tali vacanze non potranno riguardare i periodi delle festività natalizie e pasquali dell'altro genitore. Ciascun genitore si assume l'obbligo di comunicare all'altro località, indirizzo, recapito telefonico della struttura e/o dell'abitazione in cui intende recarsi o sostare durante le vacanze estive o invernali insieme al figlio. I mutamenti relativi alle vacanze estive dovranno essere comunicati con le modalità sopra indicate, tranne che si tratti di evento imputabile a improvvisi motivi di salute documentati da idoneo certificato medico. Questo per permettere a ciascun genitore di poter organizzare al meglio le proprie ferie con e senza il figlio. Ferie extra vanno comunicate e previo accordo verrà data la priorità al genitore in ferie anche sospendendo il calendario ordinario ma riportando il minore all'orario di volta in volta concordato presso l'abitazione materna;
pagina 4 di 7 g) nell'ipotesi in cui il signor o la NO non possano tenere con sé il figlio nei Parte_2 Pt_1 giorni concordati potranno spostare, previo accordo e dandone un congruo preavviso, il periodo di permanenza del figlio presso di sé compatibilmente con gli impegni della madre o del padre.
6. Il minore continuerà a frequentare l'attuale istituto di istruzione.
7. Ciascun genitore potrà sentire telefonicamente o tramite videochiamata almeno una volta al giorno il figlio che si trova presso l'altro. I genitori si obbligano a comunicarsi immediatamente e, comunque, senza ritardo, l'eventuale variazione della propria utenza telefonica fissa o mobile.
8. Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto o comunque entro sei mesi dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario il signor provvederà Parte_2 ad alienare la metà della quota di sua proprietà delle porzioni di fabbricato sito in Bevagna, Via IV
Novembre n. 1, censiti nel catasto Fabbricati del Comune di Bevagna, foglio 30, particella 1661, sub
14 (appartamento) e 9 (garage) in favore della NO , curando la trascrizione Parte_1 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, ciò al fine di compensare le somme reciprocamente dovute tra i signori e pertanto il presente trasferimento avviene Pt_1 Parte_2 contro corrispettivo dell'accollo della quota di competenza del marito, signor del Parte_2 mutuo infra indicato. Si precisa che tale atto è elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale. Le parti convengono che la NO a fronte del Parte_1 trasferimento si accolli in via esclusiva l'intero debito residuo (in linea capitale ammontante oggi a €
92.429,01) che i coniugi hanno verso la Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in liq., oggi
[...] per un mutuo fondiario di originari € 147.000,00, di cui al contratto stipulato in Controparte_1 data 05/09/2013 a rogito Notaio Dott. n. 55185 di Rep. e n. 15908 di Racc., garantito Persona_2 da ipoteca volontaria iscritta a Spoleto in data 10/09/2010 al n.3798 R.G. e al n.430 R. P., che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della NO una volta completamente estinto il mutuo. A tali effetti la NO subentra al signor verso la Banca mutuante, chiedendo Pt_1 Parte_2 all'istituto di credito di liberare dalla garanzia prestata la NO , si obbliga a Parte_3 pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola.
9. Confermare il concorso agli oneri di mantenimento ordinario del figlio minore che il Per_1 signor si obbliga a corrispondere alla NO nella misura di € 300,00 Parte_2 Pt_1
(trecento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT come per legge, mediante versamento da effettuare sul conto corrente intestato alla NO entro il giorno 15 di ogni Pt_1 mese. pagina 5 di 7 L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla NO . Pt_1
I genitori si obbligano a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie inerenti al minore come da protocollo del Tribunale Ordinario di Perugia, debitamente documentate e previamente concordate.
I genitori alla fine di ogni mese redigeranno un elenco con l'indicazione delle spese straordinarie, che avranno previamente concordato, tutte corredate da idonea documentazione e procederanno ai relativi conguagli e rimborsi. Ciascun genitore potrà portare in detrazione la spesa nei limiti del pagamento effettuato.
Le detrazioni IRPEF per figli a carico spetteranno a ciascuno dei genitori nella misura del 50 %.
10. Il c/c bancario acceso su Banco di Desio e della Brianza S.p.A. intestato ai signori e Parte_2
verrà estinto al versamento dell'ultima rata del finanziamento n. 06/768/01004208 con rata Pt_1 mensile pari ad € 175,35 fino a 27/01/2026”
All'udienza del 22.10.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
pagina 6 di 7 e in Bevagna, in data 11/08/2012 registrato presso Pt_1 Parte_2
l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Bevagna (PG) con atto Numero 17, Parte II, Serie A,
Ufficio 1, dell'anno 2012;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bevagna perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 19.12.2025
Il Presidente est.
DI MA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI MA Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1989/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
12.11.2024,
DA
(c.f.: ), nata a [...], in data [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...];
e
(c.f.: , nato a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Federica Moretti ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Bevagna, Fraz. Torre del Colle, Via delle Carceri n. 4;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bevagna, in data 11/08/2012 registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Bevagna (PG) con atto Numero 17, Parte II, Serie A,
Ufficio 1, dell'anno 2012
con il figlio: nato a [...] il [...], minorenne Per_1
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.49 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 12.11.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia separazione e contestuale scioglimento del matrimonio civile contratto in Bevagna in data 11.08.2012.
Le parti si sono separate consensualmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Spoleto n.
15/2025 pubblicata in data 14.03.2025, passata in giudicato il 14.10.2025, resa nell'ambito del presente procedimento.
Non essendosi riconciliati ed essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione, hanno chiesto che il Tribunale di Spoleto pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio alle seguenti condizioni, per come da ultimo modificate con accordo del 30.08.2025:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Bevagna (PG), atto Numero 17, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno
2012.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di in Bevagna, Via IV
Novembre n.
1. unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della NO Parte_1 nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente e fin tanto che lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Confermare l'affido ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per tutte le questioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. I genitori concerteranno tra di loro tutte le questioni relative all'istruzione, all'educazione e all'indirizzo di vita del minore, privilegiando comunque le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni dello stesso. I coniugi si riconoscono reciprocamente le qualità e le capacità per la cura, la custodia, l'educazione del figlio.
Pertanto, concordano, nell'esclusivo interesse del minore, di farsi carico di tutte le sue esigenze e bisogni, impegnandosi entrambi a mantenere inalterati, nonostante la dissoluzione del rapporto di coppia, i rispettivi ruoli paterno e materno, garantendo così la conservazione della loro concomitante presenza nel mondo relazionale del figlio stesso. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente in modo tempestivo ogni evento (di salute, scolastico, relazionale, etc.) che riguarda il figlio, concordando eventuali iniziative da assumere, nonché a mantenere un contegno di rispetto reciproco, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di loro, nonché a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra.
pagina 2 di 7 4. Confermare la collocazione del figlio minore con la madre NO Per_1 Parte_1
presso l'abitazione in Bevagna, Via IV Novembre n. 1, unitamente ai mobili, arredi e
[...] pertinenze, assegnata in favore della NO nell'interesse del figlio minore ivi Parte_1 stabilmente convivente e fin tanto che lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
5. Stante la scelta effettuata dell'affido condiviso ed in applicazione del principio di bigenitorialità, il figlio potrà vedere il padre e la madre senza limitazioni di tempi ed orari. Qualora un genitore sia assente per motivi lavorativi o di svago, il minore resterà con l'altro genitore sospendendo il calendario ordinario. Al fine di garantire l'interesse superiore del minore i genitori Per_1 concordano che il figlio manterrà rapporti e frequenterà amici e parenti da entrambi i lati genitoriali senza alcuna costrizione per il medesimo.
Solo al fine di disciplinare una regolamentazione volta a prevenire futuri contrasti, i genitori terranno con sé il figlio in forza delle seguenti modalità e tempi: Per_1
a) due weekend al mese, alternandosi, dalle ore 09:00 del sabato, prelevando il minore dalla casa materna, riaccompagnandolo il lunedì mattina a scuola, o al campus nel periodo estivo, o presso l'abitazione della madre alle ore 08:30 qualora il minore non vada a scuola o al campus, comprensivi di pernottamento presso di sé nella sera di sabato e domenica;
b) - con la madre, lunedì dall'uscita di scuola/campus fino al martedì mattina riaccompagnandolo a scuola/campus estivo, con pernottamento quindi del minore presso di sé;
- con il padre, martedì dall'uscita di scuola/campus estivo fino al mercoledì mattina riaccompagnandolo a scuola/campus estivo, con pernottamento quindi del minore presso di sé;
- con il padre, i pranzi del mercoledì e del giovedì dall'uscita di scuola/campus estivo, ovvero, durante le vacanze scolastiche o nel caso di un giorno festivo dalle ore 13 (sarà il padre a prelevare il minore), riaccompagnandolo presso l'abitazione materna entro le ore 15:30;
- durante le vacanze scolastiche/campus estivo, o nel caso di un giorno festivo (o malattia del minore), nei giorni di pertinenza del padre, il figlio verrà prelevato dal padre alle ore 13 e riaccompagnato presso l'abitazione materna alle ore 15:30 del giorno successivo con pernotto presso di sé.
Qualora il padre riesca a variare il proprio orario di lavoro con uscita alle ore 16/17, verrà applicato il seguente calendario con sostituzione dei punti a) e b) sopra citati:
a) due weekend al mese, alternandosi, dalle ore 09:00 del sabato, prelevando il minore dalla casa materna, riaccompagnandolo il lunedì mattina a scuola, o al campus nel periodo estivo, o presso l'abitazione della madre alle ore 08:30 qualora il minore non vada a scuola o al campus, comprensivi di pernottamento presso di sé nella sera di sabato e domenica;
pagina 3 di 7 b) - con la madre, lunedì dall'uscita di scuola/campus fino al martedì mattina riaccompagnandolo a scuola/campus estivo, con pernottamento quindi del minore presso di sé;
- con il padre, martedì dall'uscita di scuola/campus estivo fino al giovedì mattina riaccompagnandolo a scuola/campus estivo, con pernottamento quindi del minore presso di sé;
- durante le vacanze scolastiche/campus estivo, o nel caso di un giorno festivo (o malattia del minore), nei giorni di pertinenza del padre, il figlio verrà prelevato dal padre alle ore 13 e riaccompagnato presso l'abitazione materna alle ore 15:30 con pernotto presso di sé.
c) il figlio trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni le principali festività: il 24 dicembre con la madre, dal 25 al 26 dicembre (alternando madre/padre), dal 31 dicembre al 1 gennaio (alternando padre/madre) e il 6 gennaio (alternando madre/padre) alternati con ciascun genitore;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
d) le restanti festività o ponti (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, festa del patrono, 1 novembre,
8 dicembre) verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio dell'alternanza della presenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore;
e) per il giorno del compleanno del minore, così come la Comunione e la Cresima, ove non sia possibile trascorrerlo in compagnia di entrambi i genitori, il minore trascorrerà con il padre/la madre il pranzo e con la madre/il padre la cena e viceversa. Ciascun genitore potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno con il figlio, così come il giorno della festa del papà e della mamma, fatte salve eventuali esigenze di salute o di lavoro;
f) il minore trascorrerà un periodo di vacanza estiva con ciascun genitore della durata di due settimane consecutive, nonché un periodo di sette giorni consecutivi per le vacanze invernali da individuarsi previo accordo tra i genitori entro la data del 31 marzo di ogni anno. Tali vacanze non potranno riguardare i periodi delle festività natalizie e pasquali dell'altro genitore. Ciascun genitore si assume l'obbligo di comunicare all'altro località, indirizzo, recapito telefonico della struttura e/o dell'abitazione in cui intende recarsi o sostare durante le vacanze estive o invernali insieme al figlio. I mutamenti relativi alle vacanze estive dovranno essere comunicati con le modalità sopra indicate, tranne che si tratti di evento imputabile a improvvisi motivi di salute documentati da idoneo certificato medico. Questo per permettere a ciascun genitore di poter organizzare al meglio le proprie ferie con e senza il figlio. Ferie extra vanno comunicate e previo accordo verrà data la priorità al genitore in ferie anche sospendendo il calendario ordinario ma riportando il minore all'orario di volta in volta concordato presso l'abitazione materna;
pagina 4 di 7 g) nell'ipotesi in cui il signor o la NO non possano tenere con sé il figlio nei Parte_2 Pt_1 giorni concordati potranno spostare, previo accordo e dandone un congruo preavviso, il periodo di permanenza del figlio presso di sé compatibilmente con gli impegni della madre o del padre.
6. Il minore continuerà a frequentare l'attuale istituto di istruzione.
7. Ciascun genitore potrà sentire telefonicamente o tramite videochiamata almeno una volta al giorno il figlio che si trova presso l'altro. I genitori si obbligano a comunicarsi immediatamente e, comunque, senza ritardo, l'eventuale variazione della propria utenza telefonica fissa o mobile.
8. Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto o comunque entro sei mesi dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario il signor provvederà Parte_2 ad alienare la metà della quota di sua proprietà delle porzioni di fabbricato sito in Bevagna, Via IV
Novembre n. 1, censiti nel catasto Fabbricati del Comune di Bevagna, foglio 30, particella 1661, sub
14 (appartamento) e 9 (garage) in favore della NO , curando la trascrizione Parte_1 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, ciò al fine di compensare le somme reciprocamente dovute tra i signori e pertanto il presente trasferimento avviene Pt_1 Parte_2 contro corrispettivo dell'accollo della quota di competenza del marito, signor del Parte_2 mutuo infra indicato. Si precisa che tale atto è elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale. Le parti convengono che la NO a fronte del Parte_1 trasferimento si accolli in via esclusiva l'intero debito residuo (in linea capitale ammontante oggi a €
92.429,01) che i coniugi hanno verso la Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in liq., oggi
[...] per un mutuo fondiario di originari € 147.000,00, di cui al contratto stipulato in Controparte_1 data 05/09/2013 a rogito Notaio Dott. n. 55185 di Rep. e n. 15908 di Racc., garantito Persona_2 da ipoteca volontaria iscritta a Spoleto in data 10/09/2010 al n.3798 R.G. e al n.430 R. P., che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della NO una volta completamente estinto il mutuo. A tali effetti la NO subentra al signor verso la Banca mutuante, chiedendo Pt_1 Parte_2 all'istituto di credito di liberare dalla garanzia prestata la NO , si obbliga a Parte_3 pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola.
9. Confermare il concorso agli oneri di mantenimento ordinario del figlio minore che il Per_1 signor si obbliga a corrispondere alla NO nella misura di € 300,00 Parte_2 Pt_1
(trecento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT come per legge, mediante versamento da effettuare sul conto corrente intestato alla NO entro il giorno 15 di ogni Pt_1 mese. pagina 5 di 7 L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla NO . Pt_1
I genitori si obbligano a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie inerenti al minore come da protocollo del Tribunale Ordinario di Perugia, debitamente documentate e previamente concordate.
I genitori alla fine di ogni mese redigeranno un elenco con l'indicazione delle spese straordinarie, che avranno previamente concordato, tutte corredate da idonea documentazione e procederanno ai relativi conguagli e rimborsi. Ciascun genitore potrà portare in detrazione la spesa nei limiti del pagamento effettuato.
Le detrazioni IRPEF per figli a carico spetteranno a ciascuno dei genitori nella misura del 50 %.
10. Il c/c bancario acceso su Banco di Desio e della Brianza S.p.A. intestato ai signori e Parte_2
verrà estinto al versamento dell'ultima rata del finanziamento n. 06/768/01004208 con rata Pt_1 mensile pari ad € 175,35 fino a 27/01/2026”
All'udienza del 22.10.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
pagina 6 di 7 e in Bevagna, in data 11/08/2012 registrato presso Pt_1 Parte_2
l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Bevagna (PG) con atto Numero 17, Parte II, Serie A,
Ufficio 1, dell'anno 2012;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bevagna perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 19.12.2025
Il Presidente est.
DI MA
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