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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 801/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DONATO DONATELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7487/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015298539000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140018664927000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 176/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 7487-24 RGR Ricorrente_1 ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione, impugnando e chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 03420249015298539000 del
08.10.2024, notificata il 14.11.24 adottata dall' Agenzia delle Entrate-Riscossione, Provincia di Cosenza
(v. all. 1), intimante il pagamento della somma di € 282,60, di cui € 282,60 di competenza dell'adita Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, in ragione della cartella di pagamento n.
03420140018664927000, notificata il 04.05.2015, dell'importo di € 282,60, ruolo emesso da Regione
Calabria Settore Tributi U.O. Tasse Automobilistiche, per ritenuto mancato pagamento della Tassa
Automobilista relativa all'anno 2008
Lamentava omessa notifica atti presupposti e prescrizione
Si costituivano la Regione Calabria e AdER controdeducendo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice rileva la regolarità della notifica degli atti presupposti
L'atto di accertamento è stato notificato nel 2011 e ricevuto personalmente dalla ricorrente e non impugnato , quindi i termini sono stati rispettati La cartella n 03420140018664927000, emessa a seguito del mancato pagamento dell'atto pregresso è stata notificata il 04.05.2015 , e non impugnata consolidando il termine decennale di prescrizione e hanno interrotto la prescrizione i seguenti atti Intimazione di pagamento n. 03420179011415920000, notificata il
10.11.2018 Intimazione di pagamento n. 03420229007485260000, notificata il 15.03.2023 e l'
Intimazione di pagamento n. 03420249015298539000, notificata il 14.11.2024 oggi impugnata
Va rilevato inoltre che al caso in oggetto si applica la normativa emergenziale Covid
In particolare per il Periodo COVID hanno operato le sospensioni ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 D.L. 18/2020) al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. per la quasi totalità di essi e di 558 gg. per quelli con residenza/sede legale/ sede operativa nei comuni sopra menzionati.
Tale sospensione – a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL n. 3/2021
(rispetto alla scadenza del 31.12.2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28.02.2021) e al DL
n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del 30.04.2021) - ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021- per un totale di 64 gg. - durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero, la cui salvezza è stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22-bis, comma 4, del DL n. 183/2020, dall'art. 4, comma 3, del DL n. 41/2021, dall'art. 9, comma 2, del DL n. 73/2021. La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori – e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione – deve essere quantificata in 492 gg. (558-64) per i soli debitori con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni della “zona rossa” originaria e in
478 gg. (542-64) per i restanti debitori. Va da sé, inoltre, come la “sospensione” legale delle attività connesse alla notifica ed alla riscossione degli atti dell'Agente della Riscossione sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
Con riferimento ai CARICHI AFFIDATI FINO AL 07.03.2020 CON TERMINI DI DECADENZA/
PRESCRIZIONE SCADENTI FINO AL 31.12.2021 Contrariamente a quanto asserito dala ricorrente non risulta intervenuta la decadenza/prescrizione del credito, dal momento che per i carichi affidati entro il
07.03.2020, i termini nei confronti del debitore scadenti fino al 31.12.2021 devono intendersi prorogati al
31.12.2023, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015. Inoltre, al predetto termine deve aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020. Per quanto sopra, a seguito dell'applicazione cumulativa degli istituiti previsti dalla succitata normativa, i termini di decadenza/prescrizione devono intendersi posticipati alla data del 22 aprile 2025 (31/12/2023 + 478) ovvero del 6 maggio 2025 (31/12/2023 + 492).
Va rilevato a tal proposito che la cartella n. 03420140018664927000, per la quale il ruolo è stato consegnato il 25.05.2014, è stata notificata in data 04.05.2015 e, successivamente, la prescrizione è stata interrotta con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420179011415920000 in data
10.11.2018 e dell'intimazione di pagamento n. 03420229007485260000 in data 15.03.2023 (come da documentazione atti e relate di notifica).
In data 14.11.2024, è stato notificato l'intimazione di pagamento n. 03420249015298539000, oggi impugnato, che, contrariamente a quanto eccepito nel ricorso , è stato notificato nel rispetto dei termini di prescrizione. E' da rilevare, infatti, che, nel caso di specie, trovano applicazione le disposizioni normative relative al periodo di sospensione dei termini, legato alla fase emergenziale, di cui all'art. 68, commi 1, 2,
2-bis e 4-bis del dl 18/2020 e art. 12 d.lgs n. 159/2015). Allorquando è stata revocata la sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtu' della richiamata disciplina emergenziale (art. 68, commi 1, 2,
2-bis e 4-bis del dl 18/2020 e art. 12 d.lgs n. 159/2015), è stato correttamente notificato l'atto interruttivo sopra indicato, tenuto conto del periodo di sospensione. Le procedure di notifica sono state rispettate ed effettuate ai sensi di legge
Pertanto, i termini di decadenza/prescrizione nei confronti del debitore, calcolati secondo la scadenza di legge, decorrenti dalla data di notifica dell'ultimo atto interruttivo, devono essere considerati rispettati, aggiungendo al previsto periodo di proroga al 31.12.2023 l'ulteriore periodo di 478 giorni
Il ricorso è pertanto infondato
La soluzione sostanzialmente in rito e la farraginosità della disciplina delle sospensioni dei termini dovuta al periodo emergenziale consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso, spese compensate
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DONATO DONATELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7487/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015298539000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140018664927000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 176/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 7487-24 RGR Ricorrente_1 ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione, impugnando e chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 03420249015298539000 del
08.10.2024, notificata il 14.11.24 adottata dall' Agenzia delle Entrate-Riscossione, Provincia di Cosenza
(v. all. 1), intimante il pagamento della somma di € 282,60, di cui € 282,60 di competenza dell'adita Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, in ragione della cartella di pagamento n.
03420140018664927000, notificata il 04.05.2015, dell'importo di € 282,60, ruolo emesso da Regione
Calabria Settore Tributi U.O. Tasse Automobilistiche, per ritenuto mancato pagamento della Tassa
Automobilista relativa all'anno 2008
Lamentava omessa notifica atti presupposti e prescrizione
Si costituivano la Regione Calabria e AdER controdeducendo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice rileva la regolarità della notifica degli atti presupposti
L'atto di accertamento è stato notificato nel 2011 e ricevuto personalmente dalla ricorrente e non impugnato , quindi i termini sono stati rispettati La cartella n 03420140018664927000, emessa a seguito del mancato pagamento dell'atto pregresso è stata notificata il 04.05.2015 , e non impugnata consolidando il termine decennale di prescrizione e hanno interrotto la prescrizione i seguenti atti Intimazione di pagamento n. 03420179011415920000, notificata il
10.11.2018 Intimazione di pagamento n. 03420229007485260000, notificata il 15.03.2023 e l'
Intimazione di pagamento n. 03420249015298539000, notificata il 14.11.2024 oggi impugnata
Va rilevato inoltre che al caso in oggetto si applica la normativa emergenziale Covid
In particolare per il Periodo COVID hanno operato le sospensioni ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 D.L. 18/2020) al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. per la quasi totalità di essi e di 558 gg. per quelli con residenza/sede legale/ sede operativa nei comuni sopra menzionati.
Tale sospensione – a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL n. 3/2021
(rispetto alla scadenza del 31.12.2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28.02.2021) e al DL
n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del 30.04.2021) - ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021- per un totale di 64 gg. - durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero, la cui salvezza è stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22-bis, comma 4, del DL n. 183/2020, dall'art. 4, comma 3, del DL n. 41/2021, dall'art. 9, comma 2, del DL n. 73/2021. La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori – e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione – deve essere quantificata in 492 gg. (558-64) per i soli debitori con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni della “zona rossa” originaria e in
478 gg. (542-64) per i restanti debitori. Va da sé, inoltre, come la “sospensione” legale delle attività connesse alla notifica ed alla riscossione degli atti dell'Agente della Riscossione sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
Con riferimento ai CARICHI AFFIDATI FINO AL 07.03.2020 CON TERMINI DI DECADENZA/
PRESCRIZIONE SCADENTI FINO AL 31.12.2021 Contrariamente a quanto asserito dala ricorrente non risulta intervenuta la decadenza/prescrizione del credito, dal momento che per i carichi affidati entro il
07.03.2020, i termini nei confronti del debitore scadenti fino al 31.12.2021 devono intendersi prorogati al
31.12.2023, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015. Inoltre, al predetto termine deve aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020. Per quanto sopra, a seguito dell'applicazione cumulativa degli istituiti previsti dalla succitata normativa, i termini di decadenza/prescrizione devono intendersi posticipati alla data del 22 aprile 2025 (31/12/2023 + 478) ovvero del 6 maggio 2025 (31/12/2023 + 492).
Va rilevato a tal proposito che la cartella n. 03420140018664927000, per la quale il ruolo è stato consegnato il 25.05.2014, è stata notificata in data 04.05.2015 e, successivamente, la prescrizione è stata interrotta con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420179011415920000 in data
10.11.2018 e dell'intimazione di pagamento n. 03420229007485260000 in data 15.03.2023 (come da documentazione atti e relate di notifica).
In data 14.11.2024, è stato notificato l'intimazione di pagamento n. 03420249015298539000, oggi impugnato, che, contrariamente a quanto eccepito nel ricorso , è stato notificato nel rispetto dei termini di prescrizione. E' da rilevare, infatti, che, nel caso di specie, trovano applicazione le disposizioni normative relative al periodo di sospensione dei termini, legato alla fase emergenziale, di cui all'art. 68, commi 1, 2,
2-bis e 4-bis del dl 18/2020 e art. 12 d.lgs n. 159/2015). Allorquando è stata revocata la sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtu' della richiamata disciplina emergenziale (art. 68, commi 1, 2,
2-bis e 4-bis del dl 18/2020 e art. 12 d.lgs n. 159/2015), è stato correttamente notificato l'atto interruttivo sopra indicato, tenuto conto del periodo di sospensione. Le procedure di notifica sono state rispettate ed effettuate ai sensi di legge
Pertanto, i termini di decadenza/prescrizione nei confronti del debitore, calcolati secondo la scadenza di legge, decorrenti dalla data di notifica dell'ultimo atto interruttivo, devono essere considerati rispettati, aggiungendo al previsto periodo di proroga al 31.12.2023 l'ulteriore periodo di 478 giorni
Il ricorso è pertanto infondato
La soluzione sostanzialmente in rito e la farraginosità della disciplina delle sospensioni dei termini dovuta al periodo emergenziale consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso, spese compensate