Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 801
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    Il giudice rileva la regolarità della notifica degli atti presupposti, in particolare l'atto di accertamento notificato nel 2011 e ricevuto personalmente dalla ricorrente e non impugnato.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Il giudice rileva che la prescrizione non è intervenuta. La cartella è stata notificata nel 2015 e la prescrizione è stata interrotta da successive intimazioni di pagamento. Inoltre, si applica la normativa emergenziale Covid che ha sospeso i termini di riscossione e prescrizione per un periodo significativo, posticipando la scadenza dei termini. La notifica dell'intimazione impugnata è avvenuta nel rispetto dei termini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 801
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 801
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo