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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/01/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 302/2022 R.G. promossa
DA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappr. e dif., dagli avv. Antonino Tribulato e Filadelfo Tribulato;
Appellante
Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli P.IVA_2
avv. Maria Rosaria Battiato e Ivano Marcedone;
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione ad avviso di addebito – revoca agevolazioni per irregolarità contributiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.3.2017 iscritto al n. 996/2017 R.G., la Parte_1
chiedeva l'annullamento delle note di rettifica indicate in atti emesse dall in CP_1
ragione del disconoscimento del diritto a percepire le agevolazioni ex art. 8 comma 9 l. n. 407/1990, relative ai periodi di novembre e dicembre 2008, da gennaio a marzo
2009 e di gennaio 2010 nonostante l'intervenuta regolarizzazione della posizione contributiva. Con successivo ricorso del 30.7.2018 iscritto al n. 2640/2018 R.G., la società proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 5982018 0000747722, con il quale l nelle more del primo giudizio, aveva richiesto il pagamento di CP_1
somme non spettanti per le suddette agevolazioni, inerenti ai periodi da luglio 2013 a febbraio 2014, da novembre a dicembre 2016, da febbraio a maggio 2017, a causa della mancanza di regolarità contributiva della società.
Con sentenza n. 1261 del 7.10.2021 il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa
– riuniti i due procedimenti – rigettava i ricorsi, accertando che la Parte_1
si trovava in situazione di irregolarità contributiva per il mancato tempestivo
[...]
pagamento delle differenze contributive di cui risultava debitrice, nonostante gli inviti a regolarizzare inviati dall' Rilevava, inoltre, che le note di rettifica di cui la CP_1
società aveva chiesto l'annullamento con il primo ricorso avevano a oggetto crediti contributivi divenuti definitivi in mancanza della relativa impugnazione.
Infine, riteneva legittimo l'avviso di addebito impugnato con il ricorso iscritto al n.
2640/2018 R.G., accertato che era stato emesso in presenza di irregolarità contributive non sanate e, per quanto riguarda i periodi da novembre 2016 a maggio
2017, in ragione del fatto che la società aveva versato un'aliquota contributiva inferiore a quella dovuta per il settore di appartenenza.
Con atto del 5.4.2022, la società appellava la citata sentenza. Parte_1
Instauratosi il contradditorio, l resisteva al gravame. CP_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 12.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il disconoscimento delle agevolazioni contributive fosse stato preceduto dall'invito, da parte dell a regolarizzare la propria posizione CP_1 contributiva, come prescritto dall'art. 7 comma 3 del D.M. 24.10.2007. Rappresenta che l non ha contestato in giudizio l'omesso invio dell'invito a regolarizzare, CP_1
avendo allegato esclusivamente di aver invitato la società a regolarizzare la propria posizione con atti del 19.5.2014 e del 27.5.2015, riconoscendo in tal modo che per i periodi precedenti il suddetto obbligo non era stato adempiuto. Sostiene, peraltro, che l'invito del 19.5.2014 non poteva considerarsi idoneo al proprio scopo, essendo stato recapitato al consulente del lavoro della società e non alla società stessa.
Deduce quindi l'illegittimità della revoca delle agevolazioni contributive in ragione dell'omesso invio dell'invito a regolarizzare che non viene meno sol perché gli avvisi di addebito non sono stati opposti.
Aggiunge che la legittima revoca delle agevolazioni contributive non può mai avere valenza retroattiva, operando solo per il futuro.
1.2. Con il secondo motivo di appello, eccepisce che – contrariamente a quanto statuito dal primo giudice – il pagamento non tempestivo dei crediti accertati con le note di rettifica, specie in mancanza di invito a regolarizzare la posizione contributiva, non è idoneo a legittimare la revoca dell'agevolazione, rilevando, inoltre, che la regolarità contributiva non può venir meno a fronte di un inadempimento di importo irrisorio, in ossequio al principio di non scarsa importanza dell'inadempimento di cui all'art. 1455 c.c., nonché di quanto previsto dall'art. 3 comma 3 DM 30.01.2015, secondo cui “La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna . Non si considera grave lo Parte_2
scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna
Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad Euro
150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”.
1.3. Con il terzo motivo, reitera le medesime eccezioni anche in relazione alla parte della sentenza che rigetta l'opposizione all'avviso di addebito n. 5982018
0000747722 impugnato con il secondo ricorso, ribadendo che, - in assenza di invito a regolarizzare la posizione contributiva - il disconoscimento delle agevolazioni e i conseguenti addebiti devono considerarsi illegittimi. In subordine, nel caso in cui si ritenga legittimo l'invito a regolarizzare del 19.5.2014, chiede che la revoca delle agevolazioni si applichi solo ai periodi successivi al maggio 2014.
Deduce altresì l'illegittimità dell'avviso di addebito in quanto emesso e notificato dall in pendenza del procedimento iscritto al n. 996/2017, in violazione di CP_1
quanto previsto dall'art. 3 comma 2 lett. a) del DM 30.1.2015, secondo cui la regolarità contributiva sussiste comunque nel caso di “crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46”. Eccepisce, infine, l'illegittimità dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 24 comma 3 d.lgs. n. 46/1999, a norma del quale “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
2.1. I primi due motivi di appello possono esaminarsi congiuntamente stante la stretta connessione tra gli stessi. Essi sono infondati.
L'art. 1, comma 1175 della L. n. 296 del 2006 dispone che: "A decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
Per la fruizione degli sgravi contributivi è, dunque, richiesto il possesso del documento unico di regolarità contributiva, c.d. Durc. La mancanza di regolarità del
DURC interno determina la decadenza dagli sgravi.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, condiviso dal collegio, “La mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli CP_1 sgravi;
né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi (Cassazione civile, sez. lav., 25/10/2018, n. 27107; Cassazione civile sez. lav. - 17/08/2022, n. 24854).
Il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione di tali principi. La società non ha documentato il possesso della regolarità contributiva per i periodi indicati nelle note di rettifica. La regolarizzazione successiva al termine indicato con le note di rettifica non consente di recuperare gli sgravi per i quali sia maturata la decadenza.
Alla stregua di quanto sopra esposto rimane assorbita la contestazione relativa alla erronea comunicazione degli inviti a regolarizzare a un soggetto estraneo.
Il rilievo di parte appellante relativo alla irrilevanza delle irregolarità di importo fino a € 150,00 non è pertinente atteso che dalla documentazione in atti emerge che il debito contributivo è superiore a tale importo.
2.2. Gli avvisi di addebito non opposti tempestivamente diventano definitivi con conseguente impossibilità di procedere a una contestazione successiva.
L'avviso di addebito n. 5982015 000 1807266 relativo al periodo dal 3/2014 all'1/2015 notificato in data 20.12.2015 è divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione e dunque non è più contestabile. L'avviso di addebito n. 598 2012
0001564919 relativo a contributi omessi per il periodo dall'1/2010 al 3/2011 è divenuto definitivo per mancata opposizione.
2.3.L'avviso di addebito n. 59820180000747722, oggetto del giudizio iscritto al n.
2640/2018, è relativo a sgravi recuperati per irregolarità contributive periodo dal
7/2013 al 5/2017 non sanate e in parte a contributi dovuti per alcuni lavoratori (per i quali la società non usufruiva di sgravi) per avere applicato un'aliquota errata in relazione all'attività svolta.
L'infondatezza dell'opposizione in ordine alla sussistenza dell'obbligo contributivo per i lavoratori per i quali la società godeva di sgravi contributivi emerge dai principi sopra esposti: la società non ha provato di avere tempestivamente regolarizzato la posizione contributiva.
In ordine all'aliquota applicata ai lavoratori per i quali la società non godeva di sgravi non vi è nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado alcuna specifica contestazione.
2.4. Anche la censura relativa alla violazione dell'art. 24 c. 3 del dlgs n 46/1999 in relazione all'avviso di addebito n. 59820180000747722 è infondata atteso che nella fattispecie in esame nel primo giudizio non è stato impugnato alcun accertamento relativo ai contributi richiesti con l'avviso di addebito n. 59820180000747722, irrilevante che il precedente giudizio avesse a oggetto ruoli fondati sulle stesse premesse di fatto e diritto di quelle oggetto dell'avviso di addebito impugnato nel secondo giudizio (cfr Cassazione civile, sez. lav. 10/4/2017 n. 9159; Cassazione civile, sez. lav., 07/03/2024, n. 6199).
La censura relativa alla violazione dell'art. 3 comma 2 lett. a) del DM 30.1.2015 è inammissibile in quanto proposta per la prima volta con l'atto di appello.
3. L'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo, rigetta l'appello, condanna la società al pagamento, in favore dell' delle Parte_1 CP_1
spese processuali del presente grado che liquida in € 4000,00 oltre rimborso spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 12.12.2024.
Il consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi