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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/03/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 181 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Gioia Tauro, via Bolzano, snc, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Gianluca Tigani (PEC: che, congiuntamente e Email_1 disgiuntamente all'avv. Angelica Borgese (PEC: la rappresentano e difendono Email_2 giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, E snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: ) ed Email_3
Ettore Triolo (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente, lo Email_5 rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Indennità di ricovero ospedaliero e di malattia, per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 30/01/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando che, nella qualità di iscritta alla Gestione Separata , dal 1.03.1997, in data CP_1 22.02.2022 presentava all'Ente previdenziale, istanza per ottenere l'indennità di degenza ospedaliera/malattia (garantita per i lavoratori iscritti alla Gestione separata) per il periodo di degenza dal 18.01.2022 al 20.01.2022 e per il periodo di malattia dal 21.01.2022 al 18.02.2022. La ricorrente aggiungeva, di aver presentato un'ulteriore istanza, il 12.10.2022, per il riconoscimento dell'indennità di degenza ospedaliera per il periodo dal 2.08.2022 al 5.08.2022 e per l'indennità di malattia, per il CP_ periodo dal 06.08.2022 al 25.09.2022. Alle istanze suddette seguiva il rigetto da parte dell' perché
“in suo favore risultano accreditati meno di 1 mese di contribuzione alle aliquote vigenti nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'indennizzo”. La ricorrente deduceva di essere in possesso dei requisiti necessari a ottenere il beneficio richiesto, chiedendo l'apposita corresponsione da parte di . CP_1
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “All'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Vibo Valentia affinché, previ gli adempimenti di rito ed ogni diversa eccezione, deduzione e difesa avversaria disattesa, Voglia accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di degenza ospedaliera per i giorni dal 18.01.2022 al 20.01.2022 e dell'indennità di malattia per i giorni dal 21.01.2022 al 18.02.2022 relativamente all'istanza del 22.02.2022, nonché il diritto al riconoscimento dell'indennità di degenza ospedaliera per i giorni dal 2.08.2022 al 5.08.2022 e dell'indennità di malattia per i giorni 6.08.2022 al 25.09.2022 relativamente all'istanza del 12.10.2022, spettante agli iscritti alla gestione separata, condannando l' al relativo CP_1 pagamento. Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi, ex art. 93 cpc, in favore dei sottoscritti procuratori che hanno anticipato le spese e non riscosso le competenze”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , eccependo, preliminarmente CP_1 la decadenza dall'azione e, poi, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente.
2. L'indennità di malattia e l'indennità per degenza ospedaliera sono prestazioni riconosciute ai lavoratori, iscritti alla Gestione Separata (non titolari di pensione, né iscritti a forme previdenziali obbligatorie) temporaneamente incapaci ad esercitare l'attività lavorativa, in occasione di situazioni di malattia. Le indennità spettano per un periodo non superiore a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e non inferiore a 20 giorni e relativamente all'anno solare entro cui si verifica la situazione di malattia.
3. Ai sensi dell'art. 8, c. 10 della L. n. 81 del 2010 “Per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico- degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera”, pertanto, le indennità di degenza ospedaliera e di malattia (suddetta) spettano solo in presenza contestuale dei requisiti di: I) accredito alla Gestione Separata di almeno un mese di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'evento di malattia/ricovero; II) possesso di un reddito individuale, soggetto a contributo presso la Gestione Separata, non superiore al 70% del massimale contributivo, nell'anno solare che precede l'evento di malattia/ricovero.
5. L'eccezione sollevata dall' , relativamente alla decadenza in cui è incorsa la ricorrente può CP_1 essere valorizzata limitatamente alla prima istanza di riconoscimento dell'indennità relativa al periodo di degenza dal 18.01.2022 al 20.01.2022 e di malattia dal 21.01.2022 al 18.02.2022, avanzata il 22.02.2022, poiché ai sensi dell'art. 4, c. 1, del D.L. n. 384 del 19.09.1992 (convertito con L: n. 438/1992) “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
6. La materia trattata nella questione in esame, riguarda una prestazione di gestione, dunque, l'azione giudiziaria avrebbe dovuto proporsi entro il termine di un anno dalla data di presentazione della richiesta, avvenuta il 22.02.2022.
2 6.1. Poiché il ricorso è stato iscritto a ruolo il 31.01.2024, l'azione esperita dal ricorrente deve dirsi tardiva, impedendo l'analisi nel merito della questione.
7. Relativamente alla domanda proposta il 12.10.2022, finalizzata a ottenere l'indennità di degenza ospedaliera per il periodo dal 2.08.2022 al 5.08.2022 e di malattia per il periodo dal 6.08.2022 al
25.09.2022, il ricorso deve essere accolto.
8. Secondo quanto prospettato dall'Ente previdenziale, la ricorrente non avrebbe diritto a ottenere il beneficio richiesto per carenza del requisito contributivo, tuttavia, la ricorrente ha provato (mediante l'all. n. 1, estratto contributivo) di aver corrisposto, alla Gestione Separata, 5 mensilità di contribuzione per l'anno 2021 (corrispondente ai 12 mesi precedenti all'evento).
9. Per tale ragione, stante l'accoglimento del ricorso, la ricorrente ha diritto a ottenere le indennità suddette per il periodo richiesto.
10. Le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la parziale decadenza dell'azione proposta da relativamente Parte_1 all'istanza avanzata il 22.02.2022 diretta a ottenere l'indennità di degenza per il periodo dal 18.01.2022 al 20.01.2022 e di malattia per il periodo dal 21.01.2022 al 18.02.2022;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di a ottenere Parte_1
l'indennità di degenza ospedaliera per i giorni dal 2.08.2022 al 5.08.2022, e di malattia per i giorni dal 6.08.2022 al 25.09.2022;
- condanna a corrispondere in favore di le indennità richieste per il CP_1 Parte_1 periodo suddetto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 12/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Gioia Tauro, via Bolzano, snc, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Gianluca Tigani (PEC: che, congiuntamente e Email_1 disgiuntamente all'avv. Angelica Borgese (PEC: la rappresentano e difendono Email_2 giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, E snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: ) ed Email_3
Ettore Triolo (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente, lo Email_5 rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Indennità di ricovero ospedaliero e di malattia, per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 30/01/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando che, nella qualità di iscritta alla Gestione Separata , dal 1.03.1997, in data CP_1 22.02.2022 presentava all'Ente previdenziale, istanza per ottenere l'indennità di degenza ospedaliera/malattia (garantita per i lavoratori iscritti alla Gestione separata) per il periodo di degenza dal 18.01.2022 al 20.01.2022 e per il periodo di malattia dal 21.01.2022 al 18.02.2022. La ricorrente aggiungeva, di aver presentato un'ulteriore istanza, il 12.10.2022, per il riconoscimento dell'indennità di degenza ospedaliera per il periodo dal 2.08.2022 al 5.08.2022 e per l'indennità di malattia, per il CP_ periodo dal 06.08.2022 al 25.09.2022. Alle istanze suddette seguiva il rigetto da parte dell' perché
“in suo favore risultano accreditati meno di 1 mese di contribuzione alle aliquote vigenti nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'indennizzo”. La ricorrente deduceva di essere in possesso dei requisiti necessari a ottenere il beneficio richiesto, chiedendo l'apposita corresponsione da parte di . CP_1
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “All'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Vibo Valentia affinché, previ gli adempimenti di rito ed ogni diversa eccezione, deduzione e difesa avversaria disattesa, Voglia accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di degenza ospedaliera per i giorni dal 18.01.2022 al 20.01.2022 e dell'indennità di malattia per i giorni dal 21.01.2022 al 18.02.2022 relativamente all'istanza del 22.02.2022, nonché il diritto al riconoscimento dell'indennità di degenza ospedaliera per i giorni dal 2.08.2022 al 5.08.2022 e dell'indennità di malattia per i giorni 6.08.2022 al 25.09.2022 relativamente all'istanza del 12.10.2022, spettante agli iscritti alla gestione separata, condannando l' al relativo CP_1 pagamento. Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi, ex art. 93 cpc, in favore dei sottoscritti procuratori che hanno anticipato le spese e non riscosso le competenze”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , eccependo, preliminarmente CP_1 la decadenza dall'azione e, poi, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente.
2. L'indennità di malattia e l'indennità per degenza ospedaliera sono prestazioni riconosciute ai lavoratori, iscritti alla Gestione Separata (non titolari di pensione, né iscritti a forme previdenziali obbligatorie) temporaneamente incapaci ad esercitare l'attività lavorativa, in occasione di situazioni di malattia. Le indennità spettano per un periodo non superiore a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e non inferiore a 20 giorni e relativamente all'anno solare entro cui si verifica la situazione di malattia.
3. Ai sensi dell'art. 8, c. 10 della L. n. 81 del 2010 “Per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico- degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera”, pertanto, le indennità di degenza ospedaliera e di malattia (suddetta) spettano solo in presenza contestuale dei requisiti di: I) accredito alla Gestione Separata di almeno un mese di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'evento di malattia/ricovero; II) possesso di un reddito individuale, soggetto a contributo presso la Gestione Separata, non superiore al 70% del massimale contributivo, nell'anno solare che precede l'evento di malattia/ricovero.
5. L'eccezione sollevata dall' , relativamente alla decadenza in cui è incorsa la ricorrente può CP_1 essere valorizzata limitatamente alla prima istanza di riconoscimento dell'indennità relativa al periodo di degenza dal 18.01.2022 al 20.01.2022 e di malattia dal 21.01.2022 al 18.02.2022, avanzata il 22.02.2022, poiché ai sensi dell'art. 4, c. 1, del D.L. n. 384 del 19.09.1992 (convertito con L: n. 438/1992) “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
6. La materia trattata nella questione in esame, riguarda una prestazione di gestione, dunque, l'azione giudiziaria avrebbe dovuto proporsi entro il termine di un anno dalla data di presentazione della richiesta, avvenuta il 22.02.2022.
2 6.1. Poiché il ricorso è stato iscritto a ruolo il 31.01.2024, l'azione esperita dal ricorrente deve dirsi tardiva, impedendo l'analisi nel merito della questione.
7. Relativamente alla domanda proposta il 12.10.2022, finalizzata a ottenere l'indennità di degenza ospedaliera per il periodo dal 2.08.2022 al 5.08.2022 e di malattia per il periodo dal 6.08.2022 al
25.09.2022, il ricorso deve essere accolto.
8. Secondo quanto prospettato dall'Ente previdenziale, la ricorrente non avrebbe diritto a ottenere il beneficio richiesto per carenza del requisito contributivo, tuttavia, la ricorrente ha provato (mediante l'all. n. 1, estratto contributivo) di aver corrisposto, alla Gestione Separata, 5 mensilità di contribuzione per l'anno 2021 (corrispondente ai 12 mesi precedenti all'evento).
9. Per tale ragione, stante l'accoglimento del ricorso, la ricorrente ha diritto a ottenere le indennità suddette per il periodo richiesto.
10. Le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la parziale decadenza dell'azione proposta da relativamente Parte_1 all'istanza avanzata il 22.02.2022 diretta a ottenere l'indennità di degenza per il periodo dal 18.01.2022 al 20.01.2022 e di malattia per il periodo dal 21.01.2022 al 18.02.2022;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di a ottenere Parte_1
l'indennità di degenza ospedaliera per i giorni dal 2.08.2022 al 5.08.2022, e di malattia per i giorni dal 6.08.2022 al 25.09.2022;
- condanna a corrispondere in favore di le indennità richieste per il CP_1 Parte_1 periodo suddetto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 12/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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