Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 gennaio 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 4 gennaio 2001 |
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Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/03/2021, n. 957Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, ha pronunciato,, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 29/03/2021, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4298/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente TRA e in qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 rapp.ti e difesi dagli avv.ti Mattia Liguori e Mario Persona_1 Daniele Marotta ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli al Corso Umberto I n. 75 RICORRENTI E - in persona del legale …Leggi di più...
- giudicato·
- art. 47 DPR 639/1970·
- art. 1 l. 381/1970·
- decorrenza indennità·
- decadenza·
- prescrizione·
- sordomutismo congenito·
- art. 4 l. 508/1988·
- indennità di comunicazione·
- requisiti sanitari
- 2. TAR Torino, sez. I, sentenza 20/03/2018, n. 328Provvedimento: Pubblicato il 20/03/2018 N. 00328/2018 REG.PROV.COLL. N. 00791/2017 REG.RIC. N. 00857/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 791 del 2017, proposto da: NO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino, Anna Floriana Resta, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Agnese Barbara Schiavone in Torino, via Cialdini N. 36; contro Comune di Pertusio, in persona del legale rappresentante …Leggi di più...
- risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta·
- difetto di interesse·
- art. 1467 c.c.·
- misure cautelari·
- riunione dei ricorsi·
- determinazione amministrativa·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- spese di giudizio·
- affidamento di servizio pubblico·
- improcedibilità del ricorso
- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/06/2002, n. 7986Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA 0 7-986/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPPA E Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE- Primo Presidente f.f. - R.G.N. 19416/00 Dott. Rafaele CORONA Presidente di sezione 23241/00 - 22003 Dott. VA PRESTIPINO Consigliere Cron. - 1625 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Rep. Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere H Ud. 21/02/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Vincenzo PROTO Consigliere - UFFICIO COPIE Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere Richiesta copia Studio Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere dal Sig. Make per diritti e 3 GIU 2002 Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere- IL CANCELLIERE ha pronunciato la …Leggi di più...
- giurisdizione giudice amministrativo·
- difetto di giurisdizione·
- motivazione sostitutiva·
- art. 365 c.p.c.·
- art. 335 c.p.c.·
- revisione prezzi appalti pubblici·
- riconoscimento parziale revisione prezzi·
- art. 360 c.p.c.·
- interesse legittimo
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Allo scopo di promuovere iniziative culturali e internazionali, ispirate al mantenimento della pace e alla collaborazione dei popoli, per costruire il futuro anche sulle dolorose memorie del passato, per una cultura di pace e per cancellare la guerra dalla storia dei popoli, e' istituito a S. Anna di Stazzema (Lucca) il "Parco nazionale della pace". 2. Alla determinazione dei confini del "Parco nazionale della pace" provvede il comune di Stazzema.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. - Art. 2. 1. Il "Parco nazionale della pace" ha il fine di raccogliere e organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli sui temi della pace e del disarmo, promuovere e pubblicare studi e documentazioni, nonche' ospitare una biblioteca specializzata sui temi della pace e sul movimento pacifista italiano e internazionale. 2. Il "Parco nazionale della pace" organizza l'assegnazione di premi nazionali ed internazionali per libri e opere a persone o enti che abbiano contribuito a promuovere la pace, il disarmo, la collaborazione internazionale.
- Art. 3. 1. La gestione del "Parco nazionale della pace" e' affidata al Comitato per le onoranze ai martiri di Sant'Anna di Stazzema, la cui costituzione e' prevista dall'articolo 2 della legge della regione Toscana 12 agosto 1991, n. 39. 2. La regione Toscana stabilisce le strutture e le modalita' di gestione per il funzionamento del "Parco nazionale della pace".
Nota all'art. 3, comma 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge della regione Toscana 12 agosto 1991, n. 39 (Contributi della regione Toscana a favore del comune di Stazzena per interventi rivolti alla esaltazione dei valori della Resistenza), e' il seguente:
"Art. 2. - Il comune di Stazzema promuove la costituzione del "Comitato per le onoranze ai martiri di S.
Anna di Stazzema di cui fanno parte rappresentanti dell'Associazione martiri di S. Anna, dei superstiti dell'eccidio, delle associazioni della Resistenza, combattentistiche, culturali, sindacali, religiose, delle famiglie dei Caduti decorati con medaglia d'oro, nonche' dell'Amministrazione provinciale di Lucca e dei comuni della Versiglia, dell'Istituto storico della Resistenza e dell'eta' contemporanea in provincia di Lucca.
Il Comitato svolge funzioni propositive, curando, in particolare, la predisposizione del programma annuale delle iniziative e deve in ogni caso essere obbligatoriamente sentito dal comune di Stazzema in ordine alle iniziative di cui all'art. 1.
All'attuazione e gestione delle predette manifestazioni e iniziative, sia di quelle commemorative dell'eccidio sia d'altre, comunque volte alla diffusione degli ideali di liberta', democrazia, pace e solidarieta' tra i popoli, provvede il comune di Stazzema o il Comitato, relativamente a quelle iniziative che il comune di Stazzema, d'intesa con esso, decida di affidargli.
Il comune di Stazzema, d'intesa con il Comitato trasmette alla giunta regionale, entro il 31 dicembre, il programma delle inziative previste per l'anno successivo ed una relazione sulle inziative attuate nell'anno in corso.".