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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/07/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
RG 1807/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
( e ( ) parte Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Rizzo.
PARTE OPPONENTE
Contro
( mandataria di ( parte rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 dall'avv. Cristian Sgaramella.
PARTE OPPOSTA
Oggetto: contratto di conto corrente
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, di seguito riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione, cui integralmente si rimanda, l'opponente solleva gravame avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Barcellona P.G., meglio indicato in dispositivo.
Rileva la nullità del decreto per carenza di prova scritta contestando i documenti portati a sostegno, non conformi alle prescrizioni di cui all'art. 50 del Testo Unico Bancario tra cui i relativi estratti conto, in ogni caso, solo parzialmente allegati;
deduce l'illiceità del contratto di conto corrente 1 per indeterminatezza del tasso di interesse e per pratiche bancarie illegittime quali l'anatocismo con capitalizzazione degli interessi e l'applicazione di commissioni non pattuite nonché di tassi usurari in violazione della legge n. 108/1996; rileva altresì il difetto di legittimazione attiva dell'opposta in carenza di prova della cessione del credito portato ad esecuzione.
Conclude chiedendo di dichiararsi il difetto di legittimazione attiva della società opposta,
l'accertamento della nullità del contratto di conto corrente, la rideterminazione del rapporto bancario tramite C.T.U., computando gli interessi legali e rimuovendo oneri non contrattualizzati, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta rileva la legittimazione attiva giusta cessione richiamata in seno all'avviso di cui alla gazzetta ufficiale allegata;
la compiuta fondatezza del credito anche secondo la certificazione prodotta a norma dell'art. 50 t.u.b.; la genericità delle avverse contestazioni circa il contratto di conto corrente anche in punto di capitalizzazione degli interessi, interessi applicati comunque a tenore di contratto in misura del tasso ufficiale di riferimento.
Conclude chiedendo il rigetto delle avverse domande e la conferma del decreto opposto.
Deve essere esaminata preliminarmente l'eccepita carenza di legittimazione attiva della società opposta, sulla dedotta mancata prova della regolarità della sequenza di cessioni del credito tra le società indicate, questione inerente appunto la titolarità in capo alla società opposta del credito azionato, in tal senso anche rilevabile d'ufficio come da ferma giurisprudenza (Cass.
SS.UU. n. 2951/2016).
Al riguardo si osserva.
Il credito di cui all'odierna procedura monitoria è riferito dalla società opposta all'importo di cui al rapporto di conto corrente intercorso tra gli opponenti e Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A., Filiale di Lipari, n. 611454/11, definito con saldo debitore pari ad euro 9.988,50.
Deduce l'odierna opposta la titolarità del credito in forza della intervenuta cessione in blocco come da estratti di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, prodotti in atti, dei crediti tra cui l'odierno in esecuzione, come peraltro comunicato con lettera raccomandata del 25 maggio
2020, in atti ritualmente recapitata ai debitori.
Dalla comunicazione in esame si ricava che, in data 23.12.2019, Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A. - MPS Capital Services S.p.A. ha ceduto ad e quest'ultima Controparte_3 successivamente, in data 4.2.2020 a il rapporto identificato con il numero “NDG 74812514 CP_2
– cod.interno 1857766 debitore principale , ”. Parte_1 Parte_2
Dall'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n.7 del 16.1.2020 si ricava che in data 23 dicembre 2019 ha concluso un contratto di cessione acquistando da CP_3
2 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, danni, indennizzi e a ogni altro titolo) (rispettivamente, i "Crediti BMPS" e i "Crediti
MPSCS" e, congiuntamente, i "Crediti") derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche vantati verso debitori classificati come "in sofferenza" nel periodo tra il mese di ottobre 1983 e il mese di agosto 2019”.
Dall'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale parte seconda, n.13 del 22.2.2020 si ricava che in data 4 febbraio 2020 ha concluso un contratto di cessione, acquistando da CP_2 CP_3
“tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, danni, indennizzi e a ogni
[...] altro titolo, sorti nel periodo intercorrente tra la data del 14.7.1987 e 21.8.2019 qualificabili come crediti in sofferenza”.
Esaminando gli atti di causa non è dato riscontrare prova del contratto di cessione del credito intercorso tra le prime due società, nonché l'ulteriore contratto tra le due successive, come richiamati in G.U. nulla traendosi parimenti dai relativi documenti prodotti, carente per il resto ogni dato di riscontro obiettivo utile a collegare il credito di riferimento.
Si osserva che al fine della prova della cessione del credito tra quelli trasferiti in blocco, la creditrice cessionaria non potrà limitarsi a produrre l'avviso previsto a norma dell'art 58 T.U.B.. pubblicato, nella fattispecie in seno alla Gazzetta Ufficiale prodotta in atti. Resta infatti ferma la dimostrazione, puntuale ed univoca, ancorata a dati di tipo oggettivo, che l'operazione di cessione abbia avuto ad oggetto specificatamente il credito per cui è domanda.
Si richiama, sul punto, quel fermo, autorevole e condivisibile dato giurisprudenziale, secondo cui la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale vale ad esonerare la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ma postula, comunque, la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto ai fini della relativa individuazione tra quelli ceduti (in tal senso tra le altre Cass n. 22268 del 13.09.2018). La produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, non rende necessaria la specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma ciò a condizione che gli elementi comuni presi in considerazione per l'individuazione delle singole categorie, consentano di indentificare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (tra le altre Cass. ord. n. 31188 del
2017). Dunque la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (da ultimo Cass. ord. n. 24798/2020). Da ultimo è stato ulteriormente ribadito come in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 “ai fini della relativa prova
3 non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs. dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire peraltro un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (così da ultimo Cass. n. 3405 del 6.2.2024).
Dall'esame integrale del contenuto degli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale richiamati, non sono rintracciabili elementi univoci ed oggettivi, tali da poter collegare il credito oggetto degli asseriti contratti di cessione pur ivi richiamati, al titolo fonte del credito azionato in giudizio.
Si osserva come nessun altro criterio di identificazione risulta riportato oltre a quel periodo temporale. Periodo invero esteso circa trentasei anni e genericamente riferito a crediti da finanziamento in sofferenza, nel cui alveo, in carenza di specifici elementi di tipo obiettivo, sussistono ampi margini di perplessità a potervi ricondurre il credito di cui al rapporto di conto corrente in oggetto. Genericità che preclude evidentemente, in sé, di riferire, con sufficiente grado di affidabilità, il rapporto azionato a quello oggetto delle asserite duplici cessioni in blocco.
Deve considerarsi, inoltre, come il codice identificativo del rapporto richiamato in seno alla comunicazione ai debitori, utile a poter stabilire un collegamento, non risulta riportato in alcun elenco enumerativo dei crediti oggetto di cessione, nè in altra qualsivoglia fonte resa disponibile in giudizio.
Dato parimenti decisivo come era pure da attendersi in onere alla parte istante.
Per il resto detto collegamento non potrà certo essere affermato in forza della comunicazione ai debitori, sopra citata, contenente meri riferimenti assertivi a pregresse cessioni, invero rimaste, appunto, di ignoto contenuto.
La carenza di elementi di riscontro univoci ed, in particolare, dei relativi contratti di cessione, nel caso in esame imprescindibili, non consente dunque di poter ritenere asseverato il collegamento tra il rapporto, indicato quale fonte originaria del credito azionato in giudizio e quelli dichiarati come ceduti in blocco.
Deve pertanto essere rilevata la carenza di titolarità del credito in domanda in capo alla parte opposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio, liquidate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, in misura dello scaglione tabellare per valore e le fasi svolte, vengono poste a carico come in dispositivo, secondo soccombenza, in misura dei minimi in difetto di peculiari questioni di fatto o di diritto.
P.Q.M.
Il g.o.p del Tribunale di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando, così decide:
Accoglie l'opposizione.
4 Dichiara la carenza di titolarità del diritto azionato da nella qualità di mandataria CP_1 di CP_2
Revoca il decreto ingiuntivo n° 298/2021 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. ed ogni relativa statuizione.
Condanna parte opposta al pagamento in favore delle parti opponenti delle spese del giudizio liquidate in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del
15%, c.p.a. ed i.v.a. sui compensi, come per legge se dovute, ed euro 145,50 per spese, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 23 luglio 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
( e ( ) parte Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Rizzo.
PARTE OPPONENTE
Contro
( mandataria di ( parte rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 dall'avv. Cristian Sgaramella.
PARTE OPPOSTA
Oggetto: contratto di conto corrente
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, di seguito riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione, cui integralmente si rimanda, l'opponente solleva gravame avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Barcellona P.G., meglio indicato in dispositivo.
Rileva la nullità del decreto per carenza di prova scritta contestando i documenti portati a sostegno, non conformi alle prescrizioni di cui all'art. 50 del Testo Unico Bancario tra cui i relativi estratti conto, in ogni caso, solo parzialmente allegati;
deduce l'illiceità del contratto di conto corrente 1 per indeterminatezza del tasso di interesse e per pratiche bancarie illegittime quali l'anatocismo con capitalizzazione degli interessi e l'applicazione di commissioni non pattuite nonché di tassi usurari in violazione della legge n. 108/1996; rileva altresì il difetto di legittimazione attiva dell'opposta in carenza di prova della cessione del credito portato ad esecuzione.
Conclude chiedendo di dichiararsi il difetto di legittimazione attiva della società opposta,
l'accertamento della nullità del contratto di conto corrente, la rideterminazione del rapporto bancario tramite C.T.U., computando gli interessi legali e rimuovendo oneri non contrattualizzati, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta rileva la legittimazione attiva giusta cessione richiamata in seno all'avviso di cui alla gazzetta ufficiale allegata;
la compiuta fondatezza del credito anche secondo la certificazione prodotta a norma dell'art. 50 t.u.b.; la genericità delle avverse contestazioni circa il contratto di conto corrente anche in punto di capitalizzazione degli interessi, interessi applicati comunque a tenore di contratto in misura del tasso ufficiale di riferimento.
Conclude chiedendo il rigetto delle avverse domande e la conferma del decreto opposto.
Deve essere esaminata preliminarmente l'eccepita carenza di legittimazione attiva della società opposta, sulla dedotta mancata prova della regolarità della sequenza di cessioni del credito tra le società indicate, questione inerente appunto la titolarità in capo alla società opposta del credito azionato, in tal senso anche rilevabile d'ufficio come da ferma giurisprudenza (Cass.
SS.UU. n. 2951/2016).
Al riguardo si osserva.
Il credito di cui all'odierna procedura monitoria è riferito dalla società opposta all'importo di cui al rapporto di conto corrente intercorso tra gli opponenti e Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A., Filiale di Lipari, n. 611454/11, definito con saldo debitore pari ad euro 9.988,50.
Deduce l'odierna opposta la titolarità del credito in forza della intervenuta cessione in blocco come da estratti di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, prodotti in atti, dei crediti tra cui l'odierno in esecuzione, come peraltro comunicato con lettera raccomandata del 25 maggio
2020, in atti ritualmente recapitata ai debitori.
Dalla comunicazione in esame si ricava che, in data 23.12.2019, Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A. - MPS Capital Services S.p.A. ha ceduto ad e quest'ultima Controparte_3 successivamente, in data 4.2.2020 a il rapporto identificato con il numero “NDG 74812514 CP_2
– cod.interno 1857766 debitore principale , ”. Parte_1 Parte_2
Dall'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n.7 del 16.1.2020 si ricava che in data 23 dicembre 2019 ha concluso un contratto di cessione acquistando da CP_3
2 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, danni, indennizzi e a ogni altro titolo) (rispettivamente, i "Crediti BMPS" e i "Crediti
MPSCS" e, congiuntamente, i "Crediti") derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche vantati verso debitori classificati come "in sofferenza" nel periodo tra il mese di ottobre 1983 e il mese di agosto 2019”.
Dall'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale parte seconda, n.13 del 22.2.2020 si ricava che in data 4 febbraio 2020 ha concluso un contratto di cessione, acquistando da CP_2 CP_3
“tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, danni, indennizzi e a ogni
[...] altro titolo, sorti nel periodo intercorrente tra la data del 14.7.1987 e 21.8.2019 qualificabili come crediti in sofferenza”.
Esaminando gli atti di causa non è dato riscontrare prova del contratto di cessione del credito intercorso tra le prime due società, nonché l'ulteriore contratto tra le due successive, come richiamati in G.U. nulla traendosi parimenti dai relativi documenti prodotti, carente per il resto ogni dato di riscontro obiettivo utile a collegare il credito di riferimento.
Si osserva che al fine della prova della cessione del credito tra quelli trasferiti in blocco, la creditrice cessionaria non potrà limitarsi a produrre l'avviso previsto a norma dell'art 58 T.U.B.. pubblicato, nella fattispecie in seno alla Gazzetta Ufficiale prodotta in atti. Resta infatti ferma la dimostrazione, puntuale ed univoca, ancorata a dati di tipo oggettivo, che l'operazione di cessione abbia avuto ad oggetto specificatamente il credito per cui è domanda.
Si richiama, sul punto, quel fermo, autorevole e condivisibile dato giurisprudenziale, secondo cui la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale vale ad esonerare la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ma postula, comunque, la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto ai fini della relativa individuazione tra quelli ceduti (in tal senso tra le altre Cass n. 22268 del 13.09.2018). La produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, non rende necessaria la specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma ciò a condizione che gli elementi comuni presi in considerazione per l'individuazione delle singole categorie, consentano di indentificare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (tra le altre Cass. ord. n. 31188 del
2017). Dunque la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (da ultimo Cass. ord. n. 24798/2020). Da ultimo è stato ulteriormente ribadito come in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 “ai fini della relativa prova
3 non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs. dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire peraltro un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (così da ultimo Cass. n. 3405 del 6.2.2024).
Dall'esame integrale del contenuto degli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale richiamati, non sono rintracciabili elementi univoci ed oggettivi, tali da poter collegare il credito oggetto degli asseriti contratti di cessione pur ivi richiamati, al titolo fonte del credito azionato in giudizio.
Si osserva come nessun altro criterio di identificazione risulta riportato oltre a quel periodo temporale. Periodo invero esteso circa trentasei anni e genericamente riferito a crediti da finanziamento in sofferenza, nel cui alveo, in carenza di specifici elementi di tipo obiettivo, sussistono ampi margini di perplessità a potervi ricondurre il credito di cui al rapporto di conto corrente in oggetto. Genericità che preclude evidentemente, in sé, di riferire, con sufficiente grado di affidabilità, il rapporto azionato a quello oggetto delle asserite duplici cessioni in blocco.
Deve considerarsi, inoltre, come il codice identificativo del rapporto richiamato in seno alla comunicazione ai debitori, utile a poter stabilire un collegamento, non risulta riportato in alcun elenco enumerativo dei crediti oggetto di cessione, nè in altra qualsivoglia fonte resa disponibile in giudizio.
Dato parimenti decisivo come era pure da attendersi in onere alla parte istante.
Per il resto detto collegamento non potrà certo essere affermato in forza della comunicazione ai debitori, sopra citata, contenente meri riferimenti assertivi a pregresse cessioni, invero rimaste, appunto, di ignoto contenuto.
La carenza di elementi di riscontro univoci ed, in particolare, dei relativi contratti di cessione, nel caso in esame imprescindibili, non consente dunque di poter ritenere asseverato il collegamento tra il rapporto, indicato quale fonte originaria del credito azionato in giudizio e quelli dichiarati come ceduti in blocco.
Deve pertanto essere rilevata la carenza di titolarità del credito in domanda in capo alla parte opposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio, liquidate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, in misura dello scaglione tabellare per valore e le fasi svolte, vengono poste a carico come in dispositivo, secondo soccombenza, in misura dei minimi in difetto di peculiari questioni di fatto o di diritto.
P.Q.M.
Il g.o.p del Tribunale di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando, così decide:
Accoglie l'opposizione.
4 Dichiara la carenza di titolarità del diritto azionato da nella qualità di mandataria CP_1 di CP_2
Revoca il decreto ingiuntivo n° 298/2021 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. ed ogni relativa statuizione.
Condanna parte opposta al pagamento in favore delle parti opponenti delle spese del giudizio liquidate in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del
15%, c.p.a. ed i.v.a. sui compensi, come per legge se dovute, ed euro 145,50 per spese, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 23 luglio 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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