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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/03/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5105/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5105 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto “opposizione a precetto ex art. 615 comma I c.p.c.”, vertente TRA P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata, difesa e domiciliato presso l'Avv. Fernando Coiro, come da procura in atti, in Viale Amendola n. 33, Eboli (SA); Opponente E
(C.F. ), rappresentata, difesa e domiciliata, CP_1 C.F._1 giusta procura in atti, presso l'Avv. Gerardo Tolino;
Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 22.06.2021, parte attorea proponeva opposizione avverso atto di precetto del 15.06.2021, intimante il pagamento di euro 13.854,24, sulla scorta di titolo esecutivo costituito da dispositivo di sentenza n. 1060/2021, pubblicato in data 28.05.2021 dall'Intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro che dichiarava l'illegittimità del licenziamento subito dalla precettante, con ordine di reintegrazione della stessa, e recava condanna al risarcimento del danno subito “mediante corresponsione di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 497,52 lordi, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite massimo di 12 mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo, oltre interessi a tasso di legge”. A sostegno della domanda, la parte opponente deduceva l'illegittimità dell'atto di precetto opposto giacché ingiungente il pagamento di poste creditore non riconosciute nel titolo giudiziale, con conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c. Precisava, in particolare, che la controparte non avesse alcun titolo idoneo per ottenere la voce indicata in precetto per “indennità sostitutiva della reintegra giusta comunicazione pec del 04.06.2021 € 497,52 lordi moltiplicato 15 mensilità”, pari ad euro 7.462,80, non ritenendo validamente integrato il titolo dall'esercizio del diritto di opzione ex art. 18 L. n. 300/1970, come indicato dall'opposta. Evidenziava, inoltre che pendevano numerose azioni giudiziali sul rapporto controverso. Domandava, pertanto, all'adito Tribunale di “1) In via preliminare sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo azionato per i gravissimi motivi innanzi meglio esposti quali la pendenza di più procedimenti accertativi puntualmente elencati al punto n. 3 del presente atto, ed in quanto dall'esecuzione dello stesso provvedimento derivano icto oculi gravissimi danni e pregiudizi alla ricorrente da una prosecuzione di tale inammissibile fase esecutiva in siffatte premesse;
2) In via Principale, accertare la infondatezza dell'atto di precetto per la parte in cui inserisce somme NON supportate da alcun titolo esecutivo e dichiararne per l'effetto l'invalidità/inammissibilità dello stesso nella sua totalità, ed ancora per l'effetto dichiarare interrotto il presente procedimento come per legge, per inefficacia e/o la nullità del precetto notificato validamente in data 15.06.2021. 3) In via subordinata, nel merito dichiarare che gli Opponenti devono all'Opposto in forza del titolo azionato solo le somme liquidate in sentenza in quanto il credito preteso e non liquidato in sentenza è da ritenersi non certo, non liquido e non esigibile. 4) In via ancor più subordinata accertare la sussistenza di una lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per quanto in premessa, per l'utilizzo improprio di atti giuridici, quali il precetto, non supportato per gran parte di esso da titolo esecutivo, conditio sine qua non per l'adozione dello stesso strumento giuridico recettizio. 7) Condannare in ogni caso l'opposta alla refusione delle spese legali, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A.”.
1.2 Con propria memoria, si costituiva l'opposto che ricostruiva brevemente la vicenda in fatto, e domandava il rigetto della dispiegata opposizione, vinte le spese processuali. In via pregiudiziale, evidenziava il difetto di competenza del giudice adito, per non essere incardinata l'azione presso il Giudice del Lavoro;
quindi, assumeva l'infondatezza del motivo concernente l'inesistenza del titolo esecutivo per le somme richieste quale indennità sostitutiva della reintegra, precisando di essersi avvalsa tempestivamente del diritto di opzione previsto per legge. Sosteneva, poi, l'inammissibilità del motivo concernente la pendenza di plurimi procedimenti giudiziali.
2. In apertura, mette conto rilevare come sia possibile addivenire ad una decisione nel merito della presente questione controversa, non ostando a tanto la pendenza del giudizio di querela di falso, rubricato con RG 5047/2021, presso l'Intestato Tribunale, con cui l'odierna parte opponente ha censurato la falsità della documentazione esibita (id est delle buste paga intestate alla convenuta) nel giudizio iscritto con RG. n. 8549/2019. Al riguardo, dirimente è il rilievo che, sebbene il processo esecutivo esiga l'esistenza di un titolo valido ed efficace non soltanto nella sua fase iniziale, il giudice sia tenuto a verificarne l'esistenza allo stato ed al momento della decisione del processo medesimo. Tale regola generale - abitualmente sintetizzata col brocardo nulla executio sine título - è stata affermata anche dalle Sezioni Unite nella sentenza 7 gennaio 2014, n. 61, dove si è detto che nel processo di esecuzione la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Nella specie, decisiva è la circostanza che, allo stato, si registra la permanenza del titolo esecutivo, valido ed efficace, sulla scorta del quale viene minacciata l'esecuzione forzata, anche al lume del principio per cui il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere al momento della decisione la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo (v., tra le altre, le sentenze 29 novembre 2004, n. 22430, 19 maggio 2011, n. 11021, e 13 luglio 2011, n. 15363, nonché l'ordinanza 5 settembre 2017, n. 20789). Non vertendosi, dunque, in un'ipotesi di caducazione in pendenza di giudizio del titolo esecutivo, non risulta precluso l'esame della questione controversa. Cionondimeno, laddove successivamente dovesse verificarsi detta sopravvenienza, sarà il GE a prenderne atto nelle morie del procedimento esecutivo. 3. Tanto premesso, in via preliminare, va respinta la questione prospettata dalla parte opposta in ordine al difetto di competenza funzionale del giudice adito, per essere competente per il credito controverso il Giudice del Lavoro. Nella fattispecie concreta, non si configura una questione di competenza, inerendo al più la questione de qua alla ripartizione delle cause tra magistrati appartenenti allo stesso ufficio giudiziario, ove, di contro, la competenza funzionale concerne solo l'ufficio giudiziario unitariamente inteso. Del pari, non coglie nel segno la deduzione afferente alla pendenza di plurime liti afferenti al rapporto controverso. In proposito, appare opportuno evidenziare come con l'opposizione preventiva ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., quale quella ivi in esame, la cognizione del giudice sia limitata all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o del diverso provvedimento giudiziale) che costituisca il titolo medesimo (cfr. Cass. Civ. sez. III 7/10/2008 n. 24752). Con tale strumento, l'opponente mira a contestare il diritto del creditore ad agire in via esecutiva sulla base del precetto come in concreto formulato ed intimato e, quindi, a contrastare quella particolare connotazione del diritto di procedere in executivis impressa dal titolo esecutivo e richiamata nel precetto. Inoltre, nel caso di titolo esecutivo giudiziale, non si può addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente coi mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento (cfr. per tutte: Cass. 17/02/2011, n. 3850; Cass. 25/02/2016, n. 3712; Cass. Sez. U. 23/01/2015, n. 1238; Cass. ord. 21/09/17, n. 21954), mentre le contestazioni relative a fatti posteriori alla definitività o alla maturazione delle preclusioni non integrano, a stretto rigore, un'impugnazione del titolo, ma l'articolazione di fatti suscettibili di essere considerati solo in sede di opposizione all'esecuzione. In sintesi, con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale l'opponente non può addurre motivi inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori o coevi a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (cfr. Cass. 18/4/2006 n.8928). 4. Ancora, prima di esaminare il merito della controversia, preme rilevare che nelle more del presente giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, veniva incardinata procedura di pignoramento presso terzi – rubricata con RGE n. 2863/2021 -Trib. CP_2
- sulla scorta dell'atto di precetto odiernamente opposto, conclusasi, a seguito di dichiarazione positiva del terzo, con ordinanza del 18.01.2022 di assegnazione in favore del creditore procedente, della somma complessiva di euro 7.800,12, di cui euro 5.970,24 per sorte capitale, quale importo indicato nell'atto di precetto per “indennità risarcitoria liquidata in ordinanza € 497,52 lordi moltiplicato 12 mensilità”, come liquidata nel titolo esecutivo (id est sentenza n. 1061/2021). Pertanto, per la parte di credito su cui non vi era contestazione fra le parti è intervenuta soddisfazione della parte precettante. Tanto non osta a una delibazione della questione controversa, persistendo la materia del contendere e l'interesse alla decisione sul merito in capo all'esecutato opponente benché, successivamente all'opposizione e nonostante il suo dispiegamento, sia stata pronunziata ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c. Invero, anche nel caso in cui l'assegnazione avesse riguardato la posta creditoria controversa, la sentenza resa nel giudizio di opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., commi 1 e 2, anche se pubblicata successivamente all'ordinanza di assegnazione della somma emessa dal Giudice della esecuzione (nella specie nel procedimento di espropriazione presso terzi), avrebbe accertato ora per allora il diritto del creditore procedente di agire in executivis per il credito portato dal titolo, “legittimando il debitore che veda accolta la opposizione -in tutto od in parte ove la contestazione attenga al quantum- ad esperire nei confronti del creditore soddisfatto l'azione di ripetizione della somma che risultasse indebitamente assegnata dal Giudice della esecuzione, venendo a cedere la irrevocabilità ed irretrattabilità del provvedimento di assegnazione -che risponde alla funzione di garanzia degli effetti giuridici prodotti a vantaggio del terzo acquirente o del terzo assegnatario di buona fede- di fronte al giudicato, intervenuto tra creditore procedente e debitore esecutato, che accerta la invalidità od inefficacia, originaria o sopravvenuta, parziale o totale, del diritto di agire in executivis per il credito portato dal titolo" (cfr. sul punto Cassazione civile sez. III, 15/02/2019, n.4528). Venendo al merito della domanda, deve rilevarsi come la quaestio iuris concerna il diritto a procedere ad esecuzione forzata della parte precettante che assume di essere legittimata ad agire, sulla scorta del titolo esecutivo costituito dalla pronuncia n. 1061/2021 resa dall'Intestato Tribunale, per il recupero delle somme precettate a titolo di indennità sostitutiva della reintegra per un importo ingiunto pari ad euro 7.462,80, ottenuto considerando l'ultima retribuzione globale di fatto individuata nel dispositivo reso dal Giudice del Lavoro e moltiplicata per n. 15 mensilità in ossequio a quanto previsto dall'art. 18 L. 300/1970 (“Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto…”) . Di contro, parte opponente censura di inammissibilità dell'atto di precetto, lamentando l'inesistenza dei presupposti per procedere ad esecuzione per la parte di credito controversa e contesta che la sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento costituisca titolo idoneo – oltre che per l'indennità risarcitoria di cui la pronuncia citata indica le modalità di determinazione del quantum dovuto- anche per il recupero dell'indennità sostitutiva della reintegra, rispetto alla quale nulla statuisce il titolo, che neppure conterrebbe alcun elemento utile ai fini di una precisa e certa quantificazione del credito vantato. Non possono sottacersi, quali profili sui quali non si registra contestazione tra le parti, gli esiti della pronuncia n. 993/2024, pubblicata in data 13.05.2024, resa tra le odierne parti in causa da questo Tribunale. Tale pronuncia ha chiuso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso innanzi al Giudice del Lavoro – RG n. 6706/21 - dall'odierna opponente avverso il decreto ingiuntivo n. 653/21 ottenuto da per CP_1
l'indennità sostitutiva, come richiesta nell'atto di precetto del 15.06.2021. Con la decisione in commento, è stata accolta l'opposizione ex art 645 c.p.c. spiegata dalla odierna opponente e disposta la revoca del titolo monitorio originariamente rilasciato per la somma di euro 7.462,80, avendo il Tribunale statuito che “la sentenza n. 1060/2021 del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro di accoglimento dell'impugnativa di licenziamento sia nella motivazione che nel dispositivo indica chiaramente l'importo dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 497,52 lordi). Consentendo con un semplice calcolo matematico la determinazione della somma dovuta (l'indennità sostitutiva è pari, infatti, a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) detta sentenza può già, quindi, essere legittimamente posta a base dell'atto di precetto. Nel procedimento esecutivo per ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, qualora il lavoratore non abbia chiesto tale indennità già nella domanda introduttiva del giudizio di impugnazione del licenziamento, la sentenza di annullamento del licenziamento che contenga la condanna alla reintegra del lavoratore, quale conseguenza della declaratoria di illegittimità del recesso, laddove individui comunque l'ultima retribuzione globale di fatto, già costituisce di per sé titolo esecutivo senza necessità di ricorrere al procedimento monitorio. Per regola generale, il giudice non può pronunciare un decreto ingiuntivo o una sentenza di condanna sul merito di una pretesa creditoria quando il creditore già dispone di un titolo esecutivo giudiziale irrevocabile e con efficacia di giudicato. Diversamente si avrebbe un'inammissibile duplicazione di titoli esecutivi. Il decreto ingiuntivo opposto va, pertanto, revocato” (cfr. sentenza 993/2024, in atti). In particolare, con la decisione in commento, il Giudice del Lavoro ha rilevato che quanto dovuto al lavoratore a seguito del riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento
“costituisce valido titolo esecutivo per la realizzazione del credito anche quando, nonostante l'omessa indicazione del preciso ammontare complessivo della somma oggetto dell'obbligazione, la somma stessa sia quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico, sempreché, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto che ne costituisce l'oggetto, i dati per acquisire tale necessaria certezza possano essere tratti dal contenuto del titolo medesimo e non da elementi esterni, non desumibili da esso, ancorché presenti nel processo che ha condotto alla sentenza di condanna, in conformità con i principi che regolano il processo esecutivo. Ne consegue che, se per la determinazione dell'importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, il creditore può legittimamente fare ricorso al procedimento monitorio, nel cui ambito la sentenza è utilizzabile come atto scritto, dimostrativo dell'esistenza del credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti, ma non può, invece, attivare l'esecuzione" (ex plurimis Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2816 del 05/02/2011). Ne consegue che sulla questione della diretta azionabilità e precettabilità dell'indennità sostitutiva della reintegrazione in forza della sentenza n. 1060/2021, siano intervenute le statuizioni appena richiamate, le quali recano un accertamento che fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in assenza di prova circa l'impugnazione in sede di gravame della decisione n. 993/2024, e che, pertanto, spiega efficacia anche nel presente giudizio di opposizione a precetto. La soluzione di diritto prospettata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ha indagato il punto fondamentale anche della presente lite, formando un accertamento che costituisce premessa logica indispensabile per la decisione della spiegata opposizione a precetto. Difatti, la statuizione contenuta nella sentenza con autorità di cosa giudicata citata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, sicché la richiesta dell'indennità sostitutiva resa col precetto ivi opposto risulta validamente avanzata sulla scorta tanto del dispositivo della sentenza n. 1061/2021, che individua la retribuzione globale di fatto, quanto del disposto normativo recato dallo Statuto dei Lavoratori, che fissando il numero di 15 mensilità riconosciute a titolo di indennità sostitutiva per la reintegra, determina l'altro coefficiente quantitativo indispensabile per azionare la pretesa controversa. In conclusione, il precetto opposto permane valido ed efficace, essendo stato accertato in altra sede giudiziale che la sentenza n. 1061/2021 dell'Intestato Tribunale possa costituire titolo esecutivo per il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, anche con riferimento a tale voce di credito, senza che occorra un provvedimento giudiziale che accerti l'intervenuta opzione e condanni la parte opponente al pagamento della relativa indennità. La domanda attorea non può, pertanto, trovare accoglimento, da ciò conseguendo anche il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria della parte opposta. 5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, attese le peculiarità in fatto riscontrate e tenuto conto della sussistenza di contrastanti posizioni interpretative sulla questione controversa, si ritiene equo disporne la compensazione integrale ai sensi e agli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Rigetta l'opposizione spiegata da Parte_1
2- Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 12.03.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5105 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto “opposizione a precetto ex art. 615 comma I c.p.c.”, vertente TRA P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata, difesa e domiciliato presso l'Avv. Fernando Coiro, come da procura in atti, in Viale Amendola n. 33, Eboli (SA); Opponente E
(C.F. ), rappresentata, difesa e domiciliata, CP_1 C.F._1 giusta procura in atti, presso l'Avv. Gerardo Tolino;
Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 22.06.2021, parte attorea proponeva opposizione avverso atto di precetto del 15.06.2021, intimante il pagamento di euro 13.854,24, sulla scorta di titolo esecutivo costituito da dispositivo di sentenza n. 1060/2021, pubblicato in data 28.05.2021 dall'Intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro che dichiarava l'illegittimità del licenziamento subito dalla precettante, con ordine di reintegrazione della stessa, e recava condanna al risarcimento del danno subito “mediante corresponsione di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 497,52 lordi, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite massimo di 12 mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo, oltre interessi a tasso di legge”. A sostegno della domanda, la parte opponente deduceva l'illegittimità dell'atto di precetto opposto giacché ingiungente il pagamento di poste creditore non riconosciute nel titolo giudiziale, con conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c. Precisava, in particolare, che la controparte non avesse alcun titolo idoneo per ottenere la voce indicata in precetto per “indennità sostitutiva della reintegra giusta comunicazione pec del 04.06.2021 € 497,52 lordi moltiplicato 15 mensilità”, pari ad euro 7.462,80, non ritenendo validamente integrato il titolo dall'esercizio del diritto di opzione ex art. 18 L. n. 300/1970, come indicato dall'opposta. Evidenziava, inoltre che pendevano numerose azioni giudiziali sul rapporto controverso. Domandava, pertanto, all'adito Tribunale di “1) In via preliminare sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo azionato per i gravissimi motivi innanzi meglio esposti quali la pendenza di più procedimenti accertativi puntualmente elencati al punto n. 3 del presente atto, ed in quanto dall'esecuzione dello stesso provvedimento derivano icto oculi gravissimi danni e pregiudizi alla ricorrente da una prosecuzione di tale inammissibile fase esecutiva in siffatte premesse;
2) In via Principale, accertare la infondatezza dell'atto di precetto per la parte in cui inserisce somme NON supportate da alcun titolo esecutivo e dichiararne per l'effetto l'invalidità/inammissibilità dello stesso nella sua totalità, ed ancora per l'effetto dichiarare interrotto il presente procedimento come per legge, per inefficacia e/o la nullità del precetto notificato validamente in data 15.06.2021. 3) In via subordinata, nel merito dichiarare che gli Opponenti devono all'Opposto in forza del titolo azionato solo le somme liquidate in sentenza in quanto il credito preteso e non liquidato in sentenza è da ritenersi non certo, non liquido e non esigibile. 4) In via ancor più subordinata accertare la sussistenza di una lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per quanto in premessa, per l'utilizzo improprio di atti giuridici, quali il precetto, non supportato per gran parte di esso da titolo esecutivo, conditio sine qua non per l'adozione dello stesso strumento giuridico recettizio. 7) Condannare in ogni caso l'opposta alla refusione delle spese legali, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A.”.
1.2 Con propria memoria, si costituiva l'opposto che ricostruiva brevemente la vicenda in fatto, e domandava il rigetto della dispiegata opposizione, vinte le spese processuali. In via pregiudiziale, evidenziava il difetto di competenza del giudice adito, per non essere incardinata l'azione presso il Giudice del Lavoro;
quindi, assumeva l'infondatezza del motivo concernente l'inesistenza del titolo esecutivo per le somme richieste quale indennità sostitutiva della reintegra, precisando di essersi avvalsa tempestivamente del diritto di opzione previsto per legge. Sosteneva, poi, l'inammissibilità del motivo concernente la pendenza di plurimi procedimenti giudiziali.
2. In apertura, mette conto rilevare come sia possibile addivenire ad una decisione nel merito della presente questione controversa, non ostando a tanto la pendenza del giudizio di querela di falso, rubricato con RG 5047/2021, presso l'Intestato Tribunale, con cui l'odierna parte opponente ha censurato la falsità della documentazione esibita (id est delle buste paga intestate alla convenuta) nel giudizio iscritto con RG. n. 8549/2019. Al riguardo, dirimente è il rilievo che, sebbene il processo esecutivo esiga l'esistenza di un titolo valido ed efficace non soltanto nella sua fase iniziale, il giudice sia tenuto a verificarne l'esistenza allo stato ed al momento della decisione del processo medesimo. Tale regola generale - abitualmente sintetizzata col brocardo nulla executio sine título - è stata affermata anche dalle Sezioni Unite nella sentenza 7 gennaio 2014, n. 61, dove si è detto che nel processo di esecuzione la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Nella specie, decisiva è la circostanza che, allo stato, si registra la permanenza del titolo esecutivo, valido ed efficace, sulla scorta del quale viene minacciata l'esecuzione forzata, anche al lume del principio per cui il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere al momento della decisione la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo (v., tra le altre, le sentenze 29 novembre 2004, n. 22430, 19 maggio 2011, n. 11021, e 13 luglio 2011, n. 15363, nonché l'ordinanza 5 settembre 2017, n. 20789). Non vertendosi, dunque, in un'ipotesi di caducazione in pendenza di giudizio del titolo esecutivo, non risulta precluso l'esame della questione controversa. Cionondimeno, laddove successivamente dovesse verificarsi detta sopravvenienza, sarà il GE a prenderne atto nelle morie del procedimento esecutivo. 3. Tanto premesso, in via preliminare, va respinta la questione prospettata dalla parte opposta in ordine al difetto di competenza funzionale del giudice adito, per essere competente per il credito controverso il Giudice del Lavoro. Nella fattispecie concreta, non si configura una questione di competenza, inerendo al più la questione de qua alla ripartizione delle cause tra magistrati appartenenti allo stesso ufficio giudiziario, ove, di contro, la competenza funzionale concerne solo l'ufficio giudiziario unitariamente inteso. Del pari, non coglie nel segno la deduzione afferente alla pendenza di plurime liti afferenti al rapporto controverso. In proposito, appare opportuno evidenziare come con l'opposizione preventiva ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., quale quella ivi in esame, la cognizione del giudice sia limitata all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o del diverso provvedimento giudiziale) che costituisca il titolo medesimo (cfr. Cass. Civ. sez. III 7/10/2008 n. 24752). Con tale strumento, l'opponente mira a contestare il diritto del creditore ad agire in via esecutiva sulla base del precetto come in concreto formulato ed intimato e, quindi, a contrastare quella particolare connotazione del diritto di procedere in executivis impressa dal titolo esecutivo e richiamata nel precetto. Inoltre, nel caso di titolo esecutivo giudiziale, non si può addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente coi mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento (cfr. per tutte: Cass. 17/02/2011, n. 3850; Cass. 25/02/2016, n. 3712; Cass. Sez. U. 23/01/2015, n. 1238; Cass. ord. 21/09/17, n. 21954), mentre le contestazioni relative a fatti posteriori alla definitività o alla maturazione delle preclusioni non integrano, a stretto rigore, un'impugnazione del titolo, ma l'articolazione di fatti suscettibili di essere considerati solo in sede di opposizione all'esecuzione. In sintesi, con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale l'opponente non può addurre motivi inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori o coevi a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (cfr. Cass. 18/4/2006 n.8928). 4. Ancora, prima di esaminare il merito della controversia, preme rilevare che nelle more del presente giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, veniva incardinata procedura di pignoramento presso terzi – rubricata con RGE n. 2863/2021 -Trib. CP_2
- sulla scorta dell'atto di precetto odiernamente opposto, conclusasi, a seguito di dichiarazione positiva del terzo, con ordinanza del 18.01.2022 di assegnazione in favore del creditore procedente, della somma complessiva di euro 7.800,12, di cui euro 5.970,24 per sorte capitale, quale importo indicato nell'atto di precetto per “indennità risarcitoria liquidata in ordinanza € 497,52 lordi moltiplicato 12 mensilità”, come liquidata nel titolo esecutivo (id est sentenza n. 1061/2021). Pertanto, per la parte di credito su cui non vi era contestazione fra le parti è intervenuta soddisfazione della parte precettante. Tanto non osta a una delibazione della questione controversa, persistendo la materia del contendere e l'interesse alla decisione sul merito in capo all'esecutato opponente benché, successivamente all'opposizione e nonostante il suo dispiegamento, sia stata pronunziata ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c. Invero, anche nel caso in cui l'assegnazione avesse riguardato la posta creditoria controversa, la sentenza resa nel giudizio di opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., commi 1 e 2, anche se pubblicata successivamente all'ordinanza di assegnazione della somma emessa dal Giudice della esecuzione (nella specie nel procedimento di espropriazione presso terzi), avrebbe accertato ora per allora il diritto del creditore procedente di agire in executivis per il credito portato dal titolo, “legittimando il debitore che veda accolta la opposizione -in tutto od in parte ove la contestazione attenga al quantum- ad esperire nei confronti del creditore soddisfatto l'azione di ripetizione della somma che risultasse indebitamente assegnata dal Giudice della esecuzione, venendo a cedere la irrevocabilità ed irretrattabilità del provvedimento di assegnazione -che risponde alla funzione di garanzia degli effetti giuridici prodotti a vantaggio del terzo acquirente o del terzo assegnatario di buona fede- di fronte al giudicato, intervenuto tra creditore procedente e debitore esecutato, che accerta la invalidità od inefficacia, originaria o sopravvenuta, parziale o totale, del diritto di agire in executivis per il credito portato dal titolo" (cfr. sul punto Cassazione civile sez. III, 15/02/2019, n.4528). Venendo al merito della domanda, deve rilevarsi come la quaestio iuris concerna il diritto a procedere ad esecuzione forzata della parte precettante che assume di essere legittimata ad agire, sulla scorta del titolo esecutivo costituito dalla pronuncia n. 1061/2021 resa dall'Intestato Tribunale, per il recupero delle somme precettate a titolo di indennità sostitutiva della reintegra per un importo ingiunto pari ad euro 7.462,80, ottenuto considerando l'ultima retribuzione globale di fatto individuata nel dispositivo reso dal Giudice del Lavoro e moltiplicata per n. 15 mensilità in ossequio a quanto previsto dall'art. 18 L. 300/1970 (“Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto…”) . Di contro, parte opponente censura di inammissibilità dell'atto di precetto, lamentando l'inesistenza dei presupposti per procedere ad esecuzione per la parte di credito controversa e contesta che la sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento costituisca titolo idoneo – oltre che per l'indennità risarcitoria di cui la pronuncia citata indica le modalità di determinazione del quantum dovuto- anche per il recupero dell'indennità sostitutiva della reintegra, rispetto alla quale nulla statuisce il titolo, che neppure conterrebbe alcun elemento utile ai fini di una precisa e certa quantificazione del credito vantato. Non possono sottacersi, quali profili sui quali non si registra contestazione tra le parti, gli esiti della pronuncia n. 993/2024, pubblicata in data 13.05.2024, resa tra le odierne parti in causa da questo Tribunale. Tale pronuncia ha chiuso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso innanzi al Giudice del Lavoro – RG n. 6706/21 - dall'odierna opponente avverso il decreto ingiuntivo n. 653/21 ottenuto da per CP_1
l'indennità sostitutiva, come richiesta nell'atto di precetto del 15.06.2021. Con la decisione in commento, è stata accolta l'opposizione ex art 645 c.p.c. spiegata dalla odierna opponente e disposta la revoca del titolo monitorio originariamente rilasciato per la somma di euro 7.462,80, avendo il Tribunale statuito che “la sentenza n. 1060/2021 del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro di accoglimento dell'impugnativa di licenziamento sia nella motivazione che nel dispositivo indica chiaramente l'importo dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 497,52 lordi). Consentendo con un semplice calcolo matematico la determinazione della somma dovuta (l'indennità sostitutiva è pari, infatti, a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) detta sentenza può già, quindi, essere legittimamente posta a base dell'atto di precetto. Nel procedimento esecutivo per ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, qualora il lavoratore non abbia chiesto tale indennità già nella domanda introduttiva del giudizio di impugnazione del licenziamento, la sentenza di annullamento del licenziamento che contenga la condanna alla reintegra del lavoratore, quale conseguenza della declaratoria di illegittimità del recesso, laddove individui comunque l'ultima retribuzione globale di fatto, già costituisce di per sé titolo esecutivo senza necessità di ricorrere al procedimento monitorio. Per regola generale, il giudice non può pronunciare un decreto ingiuntivo o una sentenza di condanna sul merito di una pretesa creditoria quando il creditore già dispone di un titolo esecutivo giudiziale irrevocabile e con efficacia di giudicato. Diversamente si avrebbe un'inammissibile duplicazione di titoli esecutivi. Il decreto ingiuntivo opposto va, pertanto, revocato” (cfr. sentenza 993/2024, in atti). In particolare, con la decisione in commento, il Giudice del Lavoro ha rilevato che quanto dovuto al lavoratore a seguito del riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento
“costituisce valido titolo esecutivo per la realizzazione del credito anche quando, nonostante l'omessa indicazione del preciso ammontare complessivo della somma oggetto dell'obbligazione, la somma stessa sia quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico, sempreché, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto che ne costituisce l'oggetto, i dati per acquisire tale necessaria certezza possano essere tratti dal contenuto del titolo medesimo e non da elementi esterni, non desumibili da esso, ancorché presenti nel processo che ha condotto alla sentenza di condanna, in conformità con i principi che regolano il processo esecutivo. Ne consegue che, se per la determinazione dell'importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, il creditore può legittimamente fare ricorso al procedimento monitorio, nel cui ambito la sentenza è utilizzabile come atto scritto, dimostrativo dell'esistenza del credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti, ma non può, invece, attivare l'esecuzione" (ex plurimis Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2816 del 05/02/2011). Ne consegue che sulla questione della diretta azionabilità e precettabilità dell'indennità sostitutiva della reintegrazione in forza della sentenza n. 1060/2021, siano intervenute le statuizioni appena richiamate, le quali recano un accertamento che fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in assenza di prova circa l'impugnazione in sede di gravame della decisione n. 993/2024, e che, pertanto, spiega efficacia anche nel presente giudizio di opposizione a precetto. La soluzione di diritto prospettata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ha indagato il punto fondamentale anche della presente lite, formando un accertamento che costituisce premessa logica indispensabile per la decisione della spiegata opposizione a precetto. Difatti, la statuizione contenuta nella sentenza con autorità di cosa giudicata citata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, sicché la richiesta dell'indennità sostitutiva resa col precetto ivi opposto risulta validamente avanzata sulla scorta tanto del dispositivo della sentenza n. 1061/2021, che individua la retribuzione globale di fatto, quanto del disposto normativo recato dallo Statuto dei Lavoratori, che fissando il numero di 15 mensilità riconosciute a titolo di indennità sostitutiva per la reintegra, determina l'altro coefficiente quantitativo indispensabile per azionare la pretesa controversa. In conclusione, il precetto opposto permane valido ed efficace, essendo stato accertato in altra sede giudiziale che la sentenza n. 1061/2021 dell'Intestato Tribunale possa costituire titolo esecutivo per il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, anche con riferimento a tale voce di credito, senza che occorra un provvedimento giudiziale che accerti l'intervenuta opzione e condanni la parte opponente al pagamento della relativa indennità. La domanda attorea non può, pertanto, trovare accoglimento, da ciò conseguendo anche il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria della parte opposta. 5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, attese le peculiarità in fatto riscontrate e tenuto conto della sussistenza di contrastanti posizioni interpretative sulla questione controversa, si ritiene equo disporne la compensazione integrale ai sensi e agli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Rigetta l'opposizione spiegata da Parte_1
2- Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 12.03.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)