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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6746 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1456/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g.cont. 1456/2021 promossa da
, CF , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Sonia Napolitano
APPELLANTE contro
, CF , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
EP LG
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2025 e comparsa conclusionale depositata in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 6 Con sentenza n°1655/2021, pubblicata il 22.02.2021, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda proposta da nei confronti di CP_1 [...]
, condannando quest'ultimo al pagamento, in favore del primo, della Parte_1
somma di € 11.026,00 oltre interessi legali dal 17.07.2013.
Il primo giudice, per quanto rileva in questa sede, riteneva la somma dovuta in virtù di scrittura privata sottoscritta in data 24.07.2006 da e CP_1 [...]
cui era succeduto il suo unico erede , CP_2 Parte_1
con la quale quest'ultima, oltre ad impegnarsi a donare al un immobile di CP_1
sua proprietà con obbligo per il di corrispondere in cambio alla CP_1 CP_2
un canone di locazione per il detto immobile, si obbligava altresì, ed è quanto principalmente rileva in questa sede, a tenere indenne il donatario CP_1
dell'onere economico per le maggiori imposte sul reddito conseguenti a detta acquisizione immobiliare nella misura convenzionalmente stabilita di € 175,44 mensili per un totale di € 11.026,40, importo che non veniva mai corrisposto.
Con l'atto di appello censurava la sentenza di primo Parte_1
grado ritenendo che, contrariamente a quanto ivi statuito, non vi era nessun titolo giustificante tale obbligo avendo il giudicante sbagliato nel condividere le risultanze del CTU che, a fronte del suo disconoscimento, aveva erroneamente ritenuto la autenticità della sottoscrizione apposta dalla in calce alla CP_2
scrittura privata in oggetto e, inoltre, illegittimamente non aveva accolto le sue istanze istruttorie di prova orale.
Sosteneva ancora la contraddittorietà della sentenza di primo grado laddove in essa dapprima si accertava la inammissibilità del preliminare di donazione come tale incompatibile con lo spirito di liberalità tipico di tale negozio, e poi si poneva tale preliminare di cui alla scrittura privata in oggetto a fondamento della decisione.
Chiedeva quindi riformarsi la sentenza di primo grado con rigetto della domanda attorea.
pagina 2 di 6 Si costituiva l'appellato deducendo in primis la inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 cpc ed in subordine, nel merito, per le ragioni espresse in comparsa di risposta cui si rinvia, la infondatezza dello stesso risultando la valutazione del
Tribunale corretta e priva di illogicità sia con riguardo alle risultanze della CTU grafologica, sia in ordine alla valutazione delle prove e del relativo onere.
Concludeva pertanto per la inammissibilità dell'appello o, in subordine, per il rigetto dello stesso con conferma della impugnata sentenza e condanna dell'appellante al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 comma 3 cpc, oltre che alla refusione delle spese processuali.
L'appello è infondato e va rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alla censura relativa alla condivisione da parte del primo giudice delle risultanze della CTU grafologica, va rilevata la assoluta genericità di tale impugnativa, non specificandosi con essa quali sarebbero stati gli errori compiuti dal CTU nell'eseguire la verifica della autografia della sottoscrizione apposta da in calce alla scrittura privata in oggetto, Controparte_2
accertamento da ritenersi in ogni caso esaustivamente e correttamente eseguito dall'ausiliario e congruente con gli atti e documenti di causa,.
Va poi osservato che, come correttamente rilevato anche dal Tribunale in motivazione, Al riguardo il Tribunale ha tra l'altro correttamente rilevato in motivazione come il CTU abbia dato completa e precisa risposta anche ai rilievi del ctp nominato dal convenuto, senza che quest'ultimo, negli scritti difensivi successivi al deposito della relazione peritale, abbia mosso critiche alle note del
CTU di risposta al ctp.
Quanto poi alla censura relativa alla mancata ammissione della prova orale (per testimoni) da parte del Tribunale, a prescindere dalla genericità anche di tale pagina 3 di 6 doglianza, non indicando l'appellante quali elementi di fatto ritenuti determinanti intendesse con essa provare, va in ogni caso rilevato che detta istanza di prova testimoniale risulta comunque del tutto superflua ai fini della decisione in quanto i capi da 1 a 8, come articolati in primo grado dal convenuto nella memoria 183
VI comma cpc, attengono a circostanze incontestate nonchè, per la maggior parte, relative al contenuto della scrittura privata del 24.07.2006 e risultanti dalla stessa, mentre il capo 9) attiene a circostanza del tutto irrilevante per la decisione, in quanto le obbligazioni pecuniarie del dante causa si trasferiscono in capo all'erede avente causa a prescindere dalla circostanze se questi ne sia o meno a conoscenza.
Passando poi al secondo profilo di censura dedotto con l'appello, attinente alla pretesa contraddittorietà della sentenza di primo grado, rileva questo Collegio che nessuna incongruenza sul piano logico e giuridico si ravvisa nella decisione del Tribunale.
In vero tale organo giudicante, in primo luogo, correttamente esclude in sede interpretativa che la scrittura in oggetto possa essere qualificata come preliminare di donazione, in quanto l'assunzione di un obbligo di donare si porrebbe in contratto con lo spirito di liberalità e con l'esigenza di autodeterminazione del donante al momento dell'atto, elementi questi tipizzanti la donazione a pena di nullità del negozio stesso.
Fatta tale premessa, il Tribunale, in applicazione del principio generale di conservazione ove possibile della efficacia degli atti negoziali liberamente voluti dalle parti, legittimamente inquadra tale scrittura quale “modus” apposto alla donazione, onere modale che non necessariamente deve costituire parte integrante della manifestazione della volontà di donare e che, come nel caso di specie, può essere previsto con separato, sia pur accessorio e connesso, atto negoziale (vedi Cass. n. 739/1977).
pagina 4 di 6 Nell'ambito di questo “modus”, con il quale si pone a carico del donatario l'obbligo di versare alla donante il predetto canone di locazione, si inserisce anche l'obbligazione accessoria della di versare al donatario il detto CP_2
complessivo importo di € 11.026,00 in relazione al maggior onere economico per imposte sul reddito che sarebbe gravato sul donatario dopo l'acquisizione dell'immobile.
Poiché risulta pacifico che successivamente tale donazione dell'immobile è stata effettivamente effettuata dalla in favore del ne consegue CP_2 CP_1
che tale “modus” inerente la donazione ha acquistato validità ed efficacia, e con esso l'obbligo in esso inserito della di versare al la predetta CP_2 CP_1
somma di € 11.026,00 per la causale di cui innanzi.
Non essendo infine contestato che il convenuto/appellante Parte_1
è l'unico erede della ne discende che la predetta obbligazione
[...] CP_2
pecuniaria della si è trasferita in capo al suo successore a titolo CP_2
universale, e che dunque il creditore possa agire per l'adempimento CP_1
della stessa nei confronti di detto successore avente causa Parte_1
.
[...]
Va rigettata la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 cpc proposta dall'appellato, non ritenendosi sussistere l'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave dell'appellante, né ritenendosi che questi abbia manifestamente abusato dello strumento processuale.
Al rigetto dell'appello consegue, per il principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 cpc, la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del grado di appello che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo medio tabellarmente previsto.
pagina 5 di 6 A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello integralmente rigettato, l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza “de quo” n°1655/2021, pubblicata il 22.02.2021, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellato , delle spese del presente grado di giudizio che liquida CP_1
in € 3.966,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 10.12.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g.cont. 1456/2021 promossa da
, CF , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Sonia Napolitano
APPELLANTE contro
, CF , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
EP LG
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2025 e comparsa conclusionale depositata in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 6 Con sentenza n°1655/2021, pubblicata il 22.02.2021, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda proposta da nei confronti di CP_1 [...]
, condannando quest'ultimo al pagamento, in favore del primo, della Parte_1
somma di € 11.026,00 oltre interessi legali dal 17.07.2013.
Il primo giudice, per quanto rileva in questa sede, riteneva la somma dovuta in virtù di scrittura privata sottoscritta in data 24.07.2006 da e CP_1 [...]
cui era succeduto il suo unico erede , CP_2 Parte_1
con la quale quest'ultima, oltre ad impegnarsi a donare al un immobile di CP_1
sua proprietà con obbligo per il di corrispondere in cambio alla CP_1 CP_2
un canone di locazione per il detto immobile, si obbligava altresì, ed è quanto principalmente rileva in questa sede, a tenere indenne il donatario CP_1
dell'onere economico per le maggiori imposte sul reddito conseguenti a detta acquisizione immobiliare nella misura convenzionalmente stabilita di € 175,44 mensili per un totale di € 11.026,40, importo che non veniva mai corrisposto.
Con l'atto di appello censurava la sentenza di primo Parte_1
grado ritenendo che, contrariamente a quanto ivi statuito, non vi era nessun titolo giustificante tale obbligo avendo il giudicante sbagliato nel condividere le risultanze del CTU che, a fronte del suo disconoscimento, aveva erroneamente ritenuto la autenticità della sottoscrizione apposta dalla in calce alla CP_2
scrittura privata in oggetto e, inoltre, illegittimamente non aveva accolto le sue istanze istruttorie di prova orale.
Sosteneva ancora la contraddittorietà della sentenza di primo grado laddove in essa dapprima si accertava la inammissibilità del preliminare di donazione come tale incompatibile con lo spirito di liberalità tipico di tale negozio, e poi si poneva tale preliminare di cui alla scrittura privata in oggetto a fondamento della decisione.
Chiedeva quindi riformarsi la sentenza di primo grado con rigetto della domanda attorea.
pagina 2 di 6 Si costituiva l'appellato deducendo in primis la inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 cpc ed in subordine, nel merito, per le ragioni espresse in comparsa di risposta cui si rinvia, la infondatezza dello stesso risultando la valutazione del
Tribunale corretta e priva di illogicità sia con riguardo alle risultanze della CTU grafologica, sia in ordine alla valutazione delle prove e del relativo onere.
Concludeva pertanto per la inammissibilità dell'appello o, in subordine, per il rigetto dello stesso con conferma della impugnata sentenza e condanna dell'appellante al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 comma 3 cpc, oltre che alla refusione delle spese processuali.
L'appello è infondato e va rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alla censura relativa alla condivisione da parte del primo giudice delle risultanze della CTU grafologica, va rilevata la assoluta genericità di tale impugnativa, non specificandosi con essa quali sarebbero stati gli errori compiuti dal CTU nell'eseguire la verifica della autografia della sottoscrizione apposta da in calce alla scrittura privata in oggetto, Controparte_2
accertamento da ritenersi in ogni caso esaustivamente e correttamente eseguito dall'ausiliario e congruente con gli atti e documenti di causa,.
Va poi osservato che, come correttamente rilevato anche dal Tribunale in motivazione, Al riguardo il Tribunale ha tra l'altro correttamente rilevato in motivazione come il CTU abbia dato completa e precisa risposta anche ai rilievi del ctp nominato dal convenuto, senza che quest'ultimo, negli scritti difensivi successivi al deposito della relazione peritale, abbia mosso critiche alle note del
CTU di risposta al ctp.
Quanto poi alla censura relativa alla mancata ammissione della prova orale (per testimoni) da parte del Tribunale, a prescindere dalla genericità anche di tale pagina 3 di 6 doglianza, non indicando l'appellante quali elementi di fatto ritenuti determinanti intendesse con essa provare, va in ogni caso rilevato che detta istanza di prova testimoniale risulta comunque del tutto superflua ai fini della decisione in quanto i capi da 1 a 8, come articolati in primo grado dal convenuto nella memoria 183
VI comma cpc, attengono a circostanze incontestate nonchè, per la maggior parte, relative al contenuto della scrittura privata del 24.07.2006 e risultanti dalla stessa, mentre il capo 9) attiene a circostanza del tutto irrilevante per la decisione, in quanto le obbligazioni pecuniarie del dante causa si trasferiscono in capo all'erede avente causa a prescindere dalla circostanze se questi ne sia o meno a conoscenza.
Passando poi al secondo profilo di censura dedotto con l'appello, attinente alla pretesa contraddittorietà della sentenza di primo grado, rileva questo Collegio che nessuna incongruenza sul piano logico e giuridico si ravvisa nella decisione del Tribunale.
In vero tale organo giudicante, in primo luogo, correttamente esclude in sede interpretativa che la scrittura in oggetto possa essere qualificata come preliminare di donazione, in quanto l'assunzione di un obbligo di donare si porrebbe in contratto con lo spirito di liberalità e con l'esigenza di autodeterminazione del donante al momento dell'atto, elementi questi tipizzanti la donazione a pena di nullità del negozio stesso.
Fatta tale premessa, il Tribunale, in applicazione del principio generale di conservazione ove possibile della efficacia degli atti negoziali liberamente voluti dalle parti, legittimamente inquadra tale scrittura quale “modus” apposto alla donazione, onere modale che non necessariamente deve costituire parte integrante della manifestazione della volontà di donare e che, come nel caso di specie, può essere previsto con separato, sia pur accessorio e connesso, atto negoziale (vedi Cass. n. 739/1977).
pagina 4 di 6 Nell'ambito di questo “modus”, con il quale si pone a carico del donatario l'obbligo di versare alla donante il predetto canone di locazione, si inserisce anche l'obbligazione accessoria della di versare al donatario il detto CP_2
complessivo importo di € 11.026,00 in relazione al maggior onere economico per imposte sul reddito che sarebbe gravato sul donatario dopo l'acquisizione dell'immobile.
Poiché risulta pacifico che successivamente tale donazione dell'immobile è stata effettivamente effettuata dalla in favore del ne consegue CP_2 CP_1
che tale “modus” inerente la donazione ha acquistato validità ed efficacia, e con esso l'obbligo in esso inserito della di versare al la predetta CP_2 CP_1
somma di € 11.026,00 per la causale di cui innanzi.
Non essendo infine contestato che il convenuto/appellante Parte_1
è l'unico erede della ne discende che la predetta obbligazione
[...] CP_2
pecuniaria della si è trasferita in capo al suo successore a titolo CP_2
universale, e che dunque il creditore possa agire per l'adempimento CP_1
della stessa nei confronti di detto successore avente causa Parte_1
.
[...]
Va rigettata la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 cpc proposta dall'appellato, non ritenendosi sussistere l'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave dell'appellante, né ritenendosi che questi abbia manifestamente abusato dello strumento processuale.
Al rigetto dell'appello consegue, per il principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 cpc, la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del grado di appello che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo medio tabellarmente previsto.
pagina 5 di 6 A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello integralmente rigettato, l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza “de quo” n°1655/2021, pubblicata il 22.02.2021, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellato , delle spese del presente grado di giudizio che liquida CP_1
in € 3.966,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 10.12.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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