CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRECO ANTONIO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 598/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Frattini N. 1 Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022-002-DI-000000611 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento del ricorso. Resistente: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Ufficio in data 7.10.2024, la società Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione n. 2022/002/DI/000000611/0/001 per l'ammontare complessivo di euro 682,00(Euro 200,00 quale imposta di registro calcolata in misura fissa sul contratto di finanziamento enunciato;
Euro 468,56 quale imposta di registro calcolata in misura proporzionale (3%) sulla condanna al pagamento della somma capitale di euro 15.618,56; Euro 13,43 quale imposta di registro calcolata in misura proporzionale (3%) sulla condanna al pagamento degli interessi (su base imponibile di euro 447,71), notificato in data 08.07.2024 dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Busto Arsizio, in relazione al decreto ingiuntivo n. 611/2022 in data 14.04.2022 del Tribunale di Busto Arsizio, recante condanna dell'originario debitore sig.
Nominativo_1, ceduto, di pagamento della somma di euro 15.618,56 in linea capitale, oltre ad interessi decorrenti dalla data di cessione del credito.
In conclusione la ricorrente manifestava in parte acquiescenza, dichiarando dovuta la somma di Euro 413,43, rispetto alla maggior complessiva somma di Euro 682,00, recata dall'avviso di liquidazione.
In data 22.11.2024 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Varese per confermare la legittimità della pretesa.
In data 6.10.2025, la resistente depositava ATTO DI RINUNCIA AL RICORSO, con spese compensate, sottoscritto in data 9.9.2025, accettato dalla stessa, col quale la ricorrente chiedeva l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dev'essere dichiarato estinto.
Con memoria depositata in atti parte ricorrente dichiarava in data 9.09.2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, D.Lgs. 546/1992, di rinunciare al ricorso rassegnando le conclusioni sopra riportate e l'Ufficio dichiarava di accettarle in calce alla medesima richiesta.
Ritiene, pertanto, la Corte che avendo la ricorrente regolarmente rinunciato agli atti del processo, accettate dalla resistenza, sussistano i motivi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara la cessata materia del contendere, stante la rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 546/1992, e compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Varese il 20 novembre 2025 Il Giudice monocratico dott. Antonio Greco
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRECO ANTONIO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 598/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Frattini N. 1 Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022-002-DI-000000611 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento del ricorso. Resistente: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Ufficio in data 7.10.2024, la società Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione n. 2022/002/DI/000000611/0/001 per l'ammontare complessivo di euro 682,00(Euro 200,00 quale imposta di registro calcolata in misura fissa sul contratto di finanziamento enunciato;
Euro 468,56 quale imposta di registro calcolata in misura proporzionale (3%) sulla condanna al pagamento della somma capitale di euro 15.618,56; Euro 13,43 quale imposta di registro calcolata in misura proporzionale (3%) sulla condanna al pagamento degli interessi (su base imponibile di euro 447,71), notificato in data 08.07.2024 dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Busto Arsizio, in relazione al decreto ingiuntivo n. 611/2022 in data 14.04.2022 del Tribunale di Busto Arsizio, recante condanna dell'originario debitore sig.
Nominativo_1, ceduto, di pagamento della somma di euro 15.618,56 in linea capitale, oltre ad interessi decorrenti dalla data di cessione del credito.
In conclusione la ricorrente manifestava in parte acquiescenza, dichiarando dovuta la somma di Euro 413,43, rispetto alla maggior complessiva somma di Euro 682,00, recata dall'avviso di liquidazione.
In data 22.11.2024 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Varese per confermare la legittimità della pretesa.
In data 6.10.2025, la resistente depositava ATTO DI RINUNCIA AL RICORSO, con spese compensate, sottoscritto in data 9.9.2025, accettato dalla stessa, col quale la ricorrente chiedeva l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dev'essere dichiarato estinto.
Con memoria depositata in atti parte ricorrente dichiarava in data 9.09.2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, D.Lgs. 546/1992, di rinunciare al ricorso rassegnando le conclusioni sopra riportate e l'Ufficio dichiarava di accettarle in calce alla medesima richiesta.
Ritiene, pertanto, la Corte che avendo la ricorrente regolarmente rinunciato agli atti del processo, accettate dalla resistenza, sussistano i motivi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara la cessata materia del contendere, stante la rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 546/1992, e compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Varese il 20 novembre 2025 Il Giudice monocratico dott. Antonio Greco