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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/01/2024, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2023/13828
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 13828/2023 promossa da:
, nato a [...]́ do Rio Preto (SP), il 09.01.1967, (C.F. CPF.154.852.398- Parte_1
46), e residente in [...], n. 494, bairro Jardim Imperador, Americana (SP);
[...]
, nata a [...]̀ do Rio Preto (SP), il 09.07.1965, (C.F. CPF.119.720.218-85), e CP_1
residente in [...]de Toledo, n. 344, Vila Proost de Souza, Campinas (SP);
, nato a [...], il [...], (C.F. CPF. ), e Controparte_2 C.F._1
residente in [...]de Toledo, n. 344, Vila Poost de Souza, Campinas (SP);
, nata a [...], il [...], (C.F. CPF.443.306.028-30), e Controparte_3
residente in Rua Professor Joao Augusto de Toledo, n. 344, Vila Proost de Souza, Campinas (SP); elettivamente domiciliati in Palermo, via r.l. 24, n. 8 presso e nello studio dell'Avv. La Malfa Maria
Stella del Foro di Palermo ( ; Fax 091.7656684; pec: CodiceFiscale_2
come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
pagina 1 di 7 Conclusioni di parte attrice: accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore dei ricorrenti;
per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_4
dello stato civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_4
sanguinis, deducendo di essere discendenti di ovvero cittadino Persona_1 Persona_2
italiano, nato a [...], il [...] (cfr. doc. in atti n. 3), figlio di e Per_3
coniugato in data 15.08.1892 con (cfr. doc. in atti n. 5) e deceduto Persona_4 Controparte_5
in data 04.10.1941 (cfr. doc. in atti n. 6). Lo stesso, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica,
[...]
(cfr. doc. in atti n. 4), mai veniva naturalizzato Organizzazione_1
cittadino brasiliano.
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
- dal matrimonio tra ovvero e , nasceva, in Persona_1 Persona_2 Controparte_5
data 02.03.1899, (cfr. doc. in atti n. 7), il quale, in data 30.11.1925, contraeva matrimonio CP_6
con (cfr. doc. in atti n. 8), per poi morire in data 30.11.1973 (cfr. doc. in atti n. 9); Persona_5
- dal matrimonio tra e nasceva, in data 12.11.1926, (cfr. doc. CP_6 Persona_5 Parte_1
in atti n. 10) che, in data 30.06.1963, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Persona_6
in atti n. 11) e decedeva in data 25.10.2002 (cfr. doc. in atti n. 12);
- dal matrimonio tra e , nascevano: Parte_1 Persona_6
1) in data 09.07.1965, (cfr. doc. in atti n. 13), la quale, in data 07.12.1991, Controparte_1
contraeva matrimonio con , assumendo il nome di (cfr. doc. Persona_7 Per_5 Controparte_1
in atti n. 14), dalla cui unione nascevano due fratelli, uno in data 13.01.1998, Controparte_2
(cfr. doc. in atti n. 15) e l'altra in data 26.09.2003, (cfr. doc. in
[...] Controparte_3
atti n. 16);
2) in data 09.01.1967, (cfr. doc. in atti n. 17) il quale, in data 05.03.2010, Parte_1
contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 18), dalla cui unione nasceva, in data Persona_8
10.09.2014, (cfr. doc. in atti n. 19); Persona_9
3) in data 02.05.1972, (cfr. doc. in atti n. 20). Persona_10
pagina 2 di 7 Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il si COSTITUIVA/NON COSTITUIVA in giudizio rimettendosi/o Controparte_4 concludendo…., nelle conclusioni, al Giudice.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 18.01.2024 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del
Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della pagina 3 di 7 residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_4
presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che pagina 4 di 7 riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma alla applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, correttamente, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, adivano preliminarmente l'amministrazione convenuta, inoltrando tramite email, secondo la nuova modalità stabilita dallo stesso
, al Consolato in San Paolo (cfr. doc. in atti n. 22), i moduli di richiesta di Parte_2 Parte_3
appuntamento. Tuttavia, i richiedenti non ottenevano alcun riscontro, né in termini di convocazione e/o inserimento in lista d'attesa (cd. “fila de espera”) dalla quale poter evincere una data certa di esame dell'istanza della documentazione depositata e, nemmeno, ricevevano conferma dell'avvenuta accettazione e/o protocollazione della richiesta. È noto, come da lista pubblicata sul sito internet dal
Consolato di San Paolo, che sussista un elevato numero di richiedenti e che la maggior parte delle richieste, ad oggi, risultino ancora inevase.
Pertanto, anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente, giustificando così il suo accesso alla via giurisdizionale.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento ai ricorrenti. A tal riguardo, si richiama il certificato di nascita e di matrimonio dell'avo italiano ovvero Persona_1
nato a [...], il [...] (cfr. doc. in atti n. 3) e coniugato Persona_2
con in data 15.08.1892 (cfr. doc. in atti n. 5), il certificato di morte dal quale risulta Controparte_5
deceduto in data 04.10.1941 (cfr. doc. in atti n. 6), nonché i certificati di nascita e di matrimonio dei pagina 5 di 7 discendenti (cfr. doc. in atti nn. 7 – 8 – 10 – 11) e dei ricorrenti CP_6 Parte_1 [...]
, , (cfr. doc. in atti n. CP_1 Parte_4 Controparte_2 Controparte_3
13 – 17 – 15 – 16).
Risulta, inoltre, dal “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dall'Ufficio Stranieri della
Segreteria Nazionale di Giustizia presso il Ministero di Giustizia brasiliano prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano mai si naturalizzava: “Certifica, a richiesta di che NON RISULTA, Parte_5
fino alla presente data, registro di naturalizzazione a nome di o Persona_2
figlio di e di nato in [...]_1 Persona_4 Persona_11 Pt_3
28/07/1866” (cfr. doc. in atti n. 4). Anche l'annotazione inserita nel certificato di nascita del figlio rilasciato dalla Repubblica Federale del Brasile, si evince che quest'ultimo fosse Persona_1 cittadino italiano e che, quindi, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al proprio figlio e relativi discendenti “è nato un bambino del sesso maschile che ha ricevuto il nome di
, figlio legittimo di e di italiani, residenti in questa capitale” CP_6 Persona_1 Persona_12
(cfr. doc. in atti n. 7).
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nato a Parte_1
Sao José do Rio Preto (SP), il 09.01.1967; , nata a [...]̀ do Rio Controparte_1
Preto (SP), il 09.07.1965; , nato a [...], il [...]; Controparte_2
, nata a [...], il [...], il diritto alla cittadinanza italiana Controparte_3
stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 19 gennaio 2024.
pagina 6 di 7 Il giudice unico
Roberta Dotta
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 13828/2023 promossa da:
, nato a [...]́ do Rio Preto (SP), il 09.01.1967, (C.F. CPF.154.852.398- Parte_1
46), e residente in [...], n. 494, bairro Jardim Imperador, Americana (SP);
[...]
, nata a [...]̀ do Rio Preto (SP), il 09.07.1965, (C.F. CPF.119.720.218-85), e CP_1
residente in [...]de Toledo, n. 344, Vila Proost de Souza, Campinas (SP);
, nato a [...], il [...], (C.F. CPF. ), e Controparte_2 C.F._1
residente in [...]de Toledo, n. 344, Vila Poost de Souza, Campinas (SP);
, nata a [...], il [...], (C.F. CPF.443.306.028-30), e Controparte_3
residente in Rua Professor Joao Augusto de Toledo, n. 344, Vila Proost de Souza, Campinas (SP); elettivamente domiciliati in Palermo, via r.l. 24, n. 8 presso e nello studio dell'Avv. La Malfa Maria
Stella del Foro di Palermo ( ; Fax 091.7656684; pec: CodiceFiscale_2
come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
pagina 1 di 7 Conclusioni di parte attrice: accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore dei ricorrenti;
per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_4
dello stato civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_4
sanguinis, deducendo di essere discendenti di ovvero cittadino Persona_1 Persona_2
italiano, nato a [...], il [...] (cfr. doc. in atti n. 3), figlio di e Per_3
coniugato in data 15.08.1892 con (cfr. doc. in atti n. 5) e deceduto Persona_4 Controparte_5
in data 04.10.1941 (cfr. doc. in atti n. 6). Lo stesso, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica,
[...]
(cfr. doc. in atti n. 4), mai veniva naturalizzato Organizzazione_1
cittadino brasiliano.
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
- dal matrimonio tra ovvero e , nasceva, in Persona_1 Persona_2 Controparte_5
data 02.03.1899, (cfr. doc. in atti n. 7), il quale, in data 30.11.1925, contraeva matrimonio CP_6
con (cfr. doc. in atti n. 8), per poi morire in data 30.11.1973 (cfr. doc. in atti n. 9); Persona_5
- dal matrimonio tra e nasceva, in data 12.11.1926, (cfr. doc. CP_6 Persona_5 Parte_1
in atti n. 10) che, in data 30.06.1963, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Persona_6
in atti n. 11) e decedeva in data 25.10.2002 (cfr. doc. in atti n. 12);
- dal matrimonio tra e , nascevano: Parte_1 Persona_6
1) in data 09.07.1965, (cfr. doc. in atti n. 13), la quale, in data 07.12.1991, Controparte_1
contraeva matrimonio con , assumendo il nome di (cfr. doc. Persona_7 Per_5 Controparte_1
in atti n. 14), dalla cui unione nascevano due fratelli, uno in data 13.01.1998, Controparte_2
(cfr. doc. in atti n. 15) e l'altra in data 26.09.2003, (cfr. doc. in
[...] Controparte_3
atti n. 16);
2) in data 09.01.1967, (cfr. doc. in atti n. 17) il quale, in data 05.03.2010, Parte_1
contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 18), dalla cui unione nasceva, in data Persona_8
10.09.2014, (cfr. doc. in atti n. 19); Persona_9
3) in data 02.05.1972, (cfr. doc. in atti n. 20). Persona_10
pagina 2 di 7 Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il si COSTITUIVA/NON COSTITUIVA in giudizio rimettendosi/o Controparte_4 concludendo…., nelle conclusioni, al Giudice.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 18.01.2024 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del
Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della pagina 3 di 7 residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_4
presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che pagina 4 di 7 riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma alla applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, correttamente, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, adivano preliminarmente l'amministrazione convenuta, inoltrando tramite email, secondo la nuova modalità stabilita dallo stesso
, al Consolato in San Paolo (cfr. doc. in atti n. 22), i moduli di richiesta di Parte_2 Parte_3
appuntamento. Tuttavia, i richiedenti non ottenevano alcun riscontro, né in termini di convocazione e/o inserimento in lista d'attesa (cd. “fila de espera”) dalla quale poter evincere una data certa di esame dell'istanza della documentazione depositata e, nemmeno, ricevevano conferma dell'avvenuta accettazione e/o protocollazione della richiesta. È noto, come da lista pubblicata sul sito internet dal
Consolato di San Paolo, che sussista un elevato numero di richiedenti e che la maggior parte delle richieste, ad oggi, risultino ancora inevase.
Pertanto, anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente, giustificando così il suo accesso alla via giurisdizionale.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento ai ricorrenti. A tal riguardo, si richiama il certificato di nascita e di matrimonio dell'avo italiano ovvero Persona_1
nato a [...], il [...] (cfr. doc. in atti n. 3) e coniugato Persona_2
con in data 15.08.1892 (cfr. doc. in atti n. 5), il certificato di morte dal quale risulta Controparte_5
deceduto in data 04.10.1941 (cfr. doc. in atti n. 6), nonché i certificati di nascita e di matrimonio dei pagina 5 di 7 discendenti (cfr. doc. in atti nn. 7 – 8 – 10 – 11) e dei ricorrenti CP_6 Parte_1 [...]
, , (cfr. doc. in atti n. CP_1 Parte_4 Controparte_2 Controparte_3
13 – 17 – 15 – 16).
Risulta, inoltre, dal “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dall'Ufficio Stranieri della
Segreteria Nazionale di Giustizia presso il Ministero di Giustizia brasiliano prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano mai si naturalizzava: “Certifica, a richiesta di che NON RISULTA, Parte_5
fino alla presente data, registro di naturalizzazione a nome di o Persona_2
figlio di e di nato in [...]_1 Persona_4 Persona_11 Pt_3
28/07/1866” (cfr. doc. in atti n. 4). Anche l'annotazione inserita nel certificato di nascita del figlio rilasciato dalla Repubblica Federale del Brasile, si evince che quest'ultimo fosse Persona_1 cittadino italiano e che, quindi, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al proprio figlio e relativi discendenti “è nato un bambino del sesso maschile che ha ricevuto il nome di
, figlio legittimo di e di italiani, residenti in questa capitale” CP_6 Persona_1 Persona_12
(cfr. doc. in atti n. 7).
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nato a Parte_1
Sao José do Rio Preto (SP), il 09.01.1967; , nata a [...]̀ do Rio Controparte_1
Preto (SP), il 09.07.1965; , nato a [...], il [...]; Controparte_2
, nata a [...], il [...], il diritto alla cittadinanza italiana Controparte_3
stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 19 gennaio 2024.
pagina 6 di 7 Il giudice unico
Roberta Dotta
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