Articolo 2 della Legge 20 dicembre 1956, n. 1531
Articolo 1
Versione
2 febbraio 1957
Art. 2.
Alla copertura della spesa di lire 50 milioni afferente all'esercizio finanziario 1955-56 sara' provveduto a carico del fondo di cui al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 2 febbraio 1957