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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 327/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente AONDIO GIULIA, Relatore DE RENTIIS LAURA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1362/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso dott.
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4418/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 6 e pubblicata il 12/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503EB01681/2022 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 270/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE SOCIETA' TELEFONIA BRIANZA S.R.L. IN VIA CAUTELARE preliminarmente, in accoglimento dei motivi di cui alla narrativa che precede, DISPORRE L'IMMEDIATA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELL'ATTO IMPUGNATO, in presenza sia del fumus boni juris, sia del periculum in mora. In particolare, il
“fumus” è stato dimostrato ampiamente nel corso dell'esposizione, essendo la sentenza di primo grado lacunosa per non aver esaminato le prove offerte dalla parte ricorrente.
Il periculum in mora nel caso di specie, è dato dalla stessa entità degli importi richiesti €.1.167.000,00, che nella denegata ipotesi di rigetto, comporterebbe una sicura situazione di dissesto per la ricorrente, che allarmerebbe il sistema bancario con la conseguenza di una richiesta di rientro della linea degli affidamenti concessi che ammontano ad €.1.970.852,68; tale ipotesi bloccherebbe l'attività della società con la conseguente chiusura della stessa;
a tal uopo si depositano i bilanci al 31/12/2020,
31/12/2021, 31/12/2022 e 31/12/2023.
NEL MERITO che l'On.le Corte di Giustizia Tributaria Regionale della Lombardia adita, tenuto conto delle argomentazioni sopra svolte,
In via preliminare, in ogni caso, in accoglimento dei motivi di cui alla narrativa che precede, Voglia accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado e, conseguentemente, annullare l'avviso di accertamento dante causa, con vittoria delle spese per tutti i gradi di giudizio e con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE DI MONZA E DELLA BRIANZA Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia rigettare, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, l'appello di controparte e per l'appunto:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c; - in via principale e nel merito rigettare il ricorso in appello di parte confermando la sentenza impugnata.
Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In fatto
L'Ufficio Controlli della direzione Provinciale di Monza e della Brianza ha notificato il 03 marzo 2023 alla Ricorrente_1 S.r.l. l'Avviso di accertamento n. T9503EB01681/2022, con cui ha accertato, ai sensi dell'art. 54, comma 4 D.P.R. n. 633/72, una maggior IVA dovuta di € 366.350,00, aliquota del 22% sull'ammontare dei costi qualificati come operazioni soggettivamente inesistenti rilevati pari ad € 1.665.226,00, e sanzioni pari a € 741.858.75 determinate nelle misure minime previste ex art. 7 D. Lgs. n. 472/97, con un aumento del 20% in quanto in presenza di fattispecie penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000.
Con la sentenza n. 4418, depositata in data 12 dicembre 2023, la Sez. 06 della Corte di Giustizia di
Primo grado di Milano ha rigettato il Ricorso della Società, con condanna alle spese di lite quantificate in € 4.000,00.
Il 16 ottobre 2025, all'udienza di merito di secondo grado, la Società ha chiesto di poter definire il contenzioso in conciliazione, con abbattimento delle sole sanzioni come per legge. Sia il contribuente che l'Ufficio, al solo scopo deflattivo della controversia, hanno accettato di sottoscrivere la conciliazione nei termini allegati in atti e soltanto ai fini e nell'ambito delle disposizioni contenute nell'art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Monza e Brianza, in considerazione dell'accordo conciliativo perfezionatosi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992 con la Ricorrente, prodotto in atti, con successiva memoria ha chiesto a questa Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere della controversia con compensazione delle spese di lite.
*
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia
Rilevato che nelle more del procedimento giudiziale le parti hanno raggiunto un accordo che definisce integralmente il giudizio, documento che è stato allegato in atti;
che le parti, hanno richiesto a questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di voler dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. n.
546/92, previa compensazione delle spese di lite;
che nulla osta all'accoglimento della richiesta formulata
PQM
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia definitivamente pronunciando
Dichiara estinto il giudizio ex art. 48 D.Lgs. n. 546/92 per cessata materia del contendere. Spese interamente compensate tra le parti.
Milano, 29 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IA IO IA ES FE
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente AONDIO GIULIA, Relatore DE RENTIIS LAURA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1362/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso dott.
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4418/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 6 e pubblicata il 12/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503EB01681/2022 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 270/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE SOCIETA' TELEFONIA BRIANZA S.R.L. IN VIA CAUTELARE preliminarmente, in accoglimento dei motivi di cui alla narrativa che precede, DISPORRE L'IMMEDIATA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELL'ATTO IMPUGNATO, in presenza sia del fumus boni juris, sia del periculum in mora. In particolare, il
“fumus” è stato dimostrato ampiamente nel corso dell'esposizione, essendo la sentenza di primo grado lacunosa per non aver esaminato le prove offerte dalla parte ricorrente.
Il periculum in mora nel caso di specie, è dato dalla stessa entità degli importi richiesti €.1.167.000,00, che nella denegata ipotesi di rigetto, comporterebbe una sicura situazione di dissesto per la ricorrente, che allarmerebbe il sistema bancario con la conseguenza di una richiesta di rientro della linea degli affidamenti concessi che ammontano ad €.1.970.852,68; tale ipotesi bloccherebbe l'attività della società con la conseguente chiusura della stessa;
a tal uopo si depositano i bilanci al 31/12/2020,
31/12/2021, 31/12/2022 e 31/12/2023.
NEL MERITO che l'On.le Corte di Giustizia Tributaria Regionale della Lombardia adita, tenuto conto delle argomentazioni sopra svolte,
In via preliminare, in ogni caso, in accoglimento dei motivi di cui alla narrativa che precede, Voglia accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado e, conseguentemente, annullare l'avviso di accertamento dante causa, con vittoria delle spese per tutti i gradi di giudizio e con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE DI MONZA E DELLA BRIANZA Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia rigettare, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, l'appello di controparte e per l'appunto:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c; - in via principale e nel merito rigettare il ricorso in appello di parte confermando la sentenza impugnata.
Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In fatto
L'Ufficio Controlli della direzione Provinciale di Monza e della Brianza ha notificato il 03 marzo 2023 alla Ricorrente_1 S.r.l. l'Avviso di accertamento n. T9503EB01681/2022, con cui ha accertato, ai sensi dell'art. 54, comma 4 D.P.R. n. 633/72, una maggior IVA dovuta di € 366.350,00, aliquota del 22% sull'ammontare dei costi qualificati come operazioni soggettivamente inesistenti rilevati pari ad € 1.665.226,00, e sanzioni pari a € 741.858.75 determinate nelle misure minime previste ex art. 7 D. Lgs. n. 472/97, con un aumento del 20% in quanto in presenza di fattispecie penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000.
Con la sentenza n. 4418, depositata in data 12 dicembre 2023, la Sez. 06 della Corte di Giustizia di
Primo grado di Milano ha rigettato il Ricorso della Società, con condanna alle spese di lite quantificate in € 4.000,00.
Il 16 ottobre 2025, all'udienza di merito di secondo grado, la Società ha chiesto di poter definire il contenzioso in conciliazione, con abbattimento delle sole sanzioni come per legge. Sia il contribuente che l'Ufficio, al solo scopo deflattivo della controversia, hanno accettato di sottoscrivere la conciliazione nei termini allegati in atti e soltanto ai fini e nell'ambito delle disposizioni contenute nell'art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Monza e Brianza, in considerazione dell'accordo conciliativo perfezionatosi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992 con la Ricorrente, prodotto in atti, con successiva memoria ha chiesto a questa Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere della controversia con compensazione delle spese di lite.
*
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia
Rilevato che nelle more del procedimento giudiziale le parti hanno raggiunto un accordo che definisce integralmente il giudizio, documento che è stato allegato in atti;
che le parti, hanno richiesto a questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di voler dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. n.
546/92, previa compensazione delle spese di lite;
che nulla osta all'accoglimento della richiesta formulata
PQM
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia definitivamente pronunciando
Dichiara estinto il giudizio ex art. 48 D.Lgs. n. 546/92 per cessata materia del contendere. Spese interamente compensate tra le parti.
Milano, 29 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IA IO IA ES FE