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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/07/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 293/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Antonio Braile Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Marcello Carnovale
-RESISTENTE-
oggetto: pensione anticipata di vecchiaia ex art. 1 comma 8 D.Lgs. n.503/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21.02.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver vanamente inoltrato in data 09.11.2022 domanda per il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia, ha chiesto la condanna dell' a tale riconoscimento, CP_1 previa applicazione delle agevolazioni previste per gli invalidi in misura non inferiore all'80%, ai sensi dell'art. 1 comma 8 del D.Lgs. 503/1992.
Si è costituito l' contestando le prospettazioni avversarie e chiedendo il rigetto della CP_1 domanda perché infondata.
1 Acquisita la documentazione offerta dalle parti, disposta CTU medico-legale e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
2.1. Com'è noto, il d.lgs. 503/1992 subordina, in linea generale, il diritto alla pensione di vecchiaia ad un duplice requisito, l'uno di carattere anagrafico, costituito dall'avere l'assicurato, alle singole scadenze individuate dalla allegata tabella A, l'età ivi indicata (art. 1 d.lgs. 503/1992), e l'altro di carattere assicurativo–contributivo, rappresentato, a regime, da almeno venti anni di contribuzione (art. 2 d.lgs. 503/1992).
L'elevazione dei limiti di età di cui sopra non si applica, tuttavia, agli invalidi in misura non inferiore all'80% (art. 1, ultimo comma, d.lgs. 503/1992).
Ciò posto, parte ricorrente nella presente sede ha inteso richiedere il riconoscimento della pensione proprio sulla base di tale ultima disposizione.
Conseguentemente, al fine della sussistenza del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata (come appunto garantita dall'art. 1, comma 8, d.lgs. 503/1992) è necessaria la contemporanea sussistenza del requisito assicurativo-contributivo di cui innanzi, dello stato invalidante della parte ricorrente (come detto non inferiore all'80%) nonché del requisito anagrafico previsto dalla disciplina previgente rispetto al d.lgs. 503/1992, pari a
61 per gli uomini e a 56 anni per le donne, “aumentato” per effetto dell'innalzamento dell'età pensionabile (a tal proposito si veda Cass. Sez. Lav. n. 22227/2024, secondo cui
“La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità”).
2 2.2. Essendo questa la cornice normativa, la domanda deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Nella fattispecie in esame, innanzitutto, ricorre il requisito sanitario. In particolare, il nominato C.T.U., con procedimento logico ed immune da vizi che il giudice condivide, ha accertato che il ricorrente, affetto da “Esiti di protesizzazione del ginocchio sinistro, spondilodiscoartrosi lombare con rigidità del rachide;
esiti di trauma da schiacciamento dell'avampiede sinistro con fratture metatarsofalangee complicato da osteomielite;
Cardiopatia ipertensiva con blocco totale di branca destra ed emiblocco di branca sinistra;
Sinusite frontale cronica. Reflusso gastroesofageo. Gastrite cronica” è invalidito civile nella misura dell'80%. (cfr. ampiamente elaborato peritale).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, sul punto, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Quanto alla data della loro decorrenza, il CTU ha avuto modi di precisare che tali requisiti erano già presenti alla data della presentazione della domanda amministrativa del
09.11.2022: “Per quanto concerne la decorrenza indica il primo giorno del mese di giugno 2022, mese in cui, in data 14.06.2022, (all.7), è stato sottoposto ad intervento di protesizzazione totale del ginocchio di sinistra, raggiungendo, con detta minorazione, la percentuale invalidante dell'80%)” (cfr. pag. 5 elaborato peritale).
Quanto al requisito contributivo, esso risulta dimostrato dalla produzione, a cura del ricorrente, dell'estratto contributivo proveniente dall' , che peraltro nulla ha CP_1 specificamente contestato sul punto (cfr. all. 12 e 12 bis ricorso).
Pacifica la ricorrenza del requisito anagrafico alla data di presentazione della domanda amministrativa del 09.11.2022 (ricorrente nato il [...] cfr. all. 2 ricorso, ovvero copia Carta d'Identità), con la quale chiedeva il riconoscimento della pensione di vecchiaia con decorrenza 01.12.2022 (cfr. all. 6 ricorso).
2.3 Orbene, quanto, poi, alla decorrenza del diritto alla pensione deve chiarirsi come il riconoscimento del diritto segua quale data di decorrenza il principio della cd. “finestra mobile”.
“In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del
1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore
3 all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti"”
(si veda Cass. civ., Sez. Lav., n. 29191/2018; Cass. civ., Sez. Lav., n. 1931/2021).
In definitiva, la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta un'anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Mentre lo stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza del quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità. (Cass.
11750/2015).
In ragione di tanto, dovendosi ritenere che la parte ricorrente abbia maturato tutti i requisiti relativi alla prestazione in argomento in data 09.11.2022, in applicazione dello slittamento della decorrenza di un anno rispetto al perfezionamento di tutti i relativi requisiti, il ricorrente ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata a far data dall'01.12.2023, con conseguente diritto alla liquidazione dei ratei a decorrere da tale data, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati e salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza sociale), del valore della causa (scaglione € 5.201,00-26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Nicola Antonio Braile.
Le spese della espletata consulenza tecnica, liquidate separatamente, vanno poste, nel rispetto del principio della soccombenza, a carico dell' . CP_1
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P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
a) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia con decorrenza dall'01.12.2023;
b) Condanna l' ad erogargli tale beneficio da quella data, oltre agli interessi CP_1 legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati e salvo il limite di cui all'art. 16, comma
6, della legge n. 412/1991;
c) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, CP_1 che si liquidano in € 2.697,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avvocato Nicola Antonio Braile;
d) Pone a carico dell' le spese di consulenza, liquidate con separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Paola, 22.07.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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