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Sentenza 14 novembre 2022
Sentenza 14 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/11/2022, n. 43099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43099 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: YS BA nato il [...] MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del PG, LIDIA GIORGIO, nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
lette le conclusioni dell'Avvocatura genera;
e dello Stato (nella persona dell'Avvocato Mauro Gramaglia), nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel senso del rigetto del ricorso;
lette le conclusioni della difesa del ricorrente che insiste nell'accoglimento dello stesso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43099 Anno 2022 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 12/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Genova, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di IR HY avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in ordine alla quale è stata disposta l'archiviazione per l'inidoneità degli elementi acquisiti nelle indagini preliminari a sostenere l'accusa in giudizio. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la condotta ostativa del richiedente argomentando dalle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese da un coindagato e da elementi emergenti da conversazioni intercettate, evidenzianti, come emergente dalla richiesta di archiviazione cui fa riferimento il provvedimento di archiviazione, il coinvolgimento degli indagati, compreso il richiedente, in attività comunque riconducibili a fattispecie rientranti nella previsione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'ordinanza IR HY, tramite i propri difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. oltre che vizi motivazionali. La Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto del provvedimento di archiviazione che, sul punto, facendo proprie le argomentazioni della relativa richiesta di archiviazione, avrebbe disposto l'archiviazione in merito alla posizione del richiedente anche con riferimento alle iscritte ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Nel far ciò, peraltro, il giudice della riparazione avrebbe fatto un mero riferimento alla circostanza dell'emersione di condotte del richiedente in materia di stupefacenti, in forza delle comunicazioni e conversazioni intercettate, talune anche indicate dal consulente della difesa come di non certa riconducibilità a IR HY, senza però esplicitarle e senza accertare il necessario nesso sinergico rispetto all'intervento dell'autorità con riferimento all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Hanno concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del Sostituto Procuratore Lidia Giorgio, nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, l'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sollecitando una 2 pronuncia di rigetto, nonché la difesa del richiedente che ha insistito nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione;
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione;
Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). 2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, De Gregorio, Rv. 270001). 2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente 3 colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). 3. Orbene, l'apparato motivazionale che sorregge l'ordinanza impugnata non si mostra in linea con i principi di diritto di cui innanzi. La Corte territoriale argomenta la condotta ostativa del richiedente con un mero riferimento aspecifico all'emersione di condotte di IR HY inerenti, ancorché non alla fattispecie associativa, comunque a fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Tali condotte emergerebbero dalle dichiarazioni auto ed etero-indizianti rese da un coindagato che avrebbero trovato riscontro nelle comunicazioni e conversazioni intercettate che, però, il giudice della riparazione non si preoccupa né di indicare né di esplicitarne contenuto e rilevanza ai fini 4 Il Con .ere sore fr dell'accertamento della condotta ostativa e, quindi, di conseguenza, senza procedere ad un concreto accertamento del necessario nesso sinergico rispetto all'intervento dell'autorità. 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Genova, cui demanda la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annullai° l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Genova cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità. Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Presidente
lette le conclusioni del PG, LIDIA GIORGIO, nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
lette le conclusioni dell'Avvocatura genera;
e dello Stato (nella persona dell'Avvocato Mauro Gramaglia), nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel senso del rigetto del ricorso;
lette le conclusioni della difesa del ricorrente che insiste nell'accoglimento dello stesso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43099 Anno 2022 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 12/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Genova, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di IR HY avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in ordine alla quale è stata disposta l'archiviazione per l'inidoneità degli elementi acquisiti nelle indagini preliminari a sostenere l'accusa in giudizio. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la condotta ostativa del richiedente argomentando dalle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese da un coindagato e da elementi emergenti da conversazioni intercettate, evidenzianti, come emergente dalla richiesta di archiviazione cui fa riferimento il provvedimento di archiviazione, il coinvolgimento degli indagati, compreso il richiedente, in attività comunque riconducibili a fattispecie rientranti nella previsione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'ordinanza IR HY, tramite i propri difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. oltre che vizi motivazionali. La Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto del provvedimento di archiviazione che, sul punto, facendo proprie le argomentazioni della relativa richiesta di archiviazione, avrebbe disposto l'archiviazione in merito alla posizione del richiedente anche con riferimento alle iscritte ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Nel far ciò, peraltro, il giudice della riparazione avrebbe fatto un mero riferimento alla circostanza dell'emersione di condotte del richiedente in materia di stupefacenti, in forza delle comunicazioni e conversazioni intercettate, talune anche indicate dal consulente della difesa come di non certa riconducibilità a IR HY, senza però esplicitarle e senza accertare il necessario nesso sinergico rispetto all'intervento dell'autorità con riferimento all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Hanno concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del Sostituto Procuratore Lidia Giorgio, nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, l'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sollecitando una 2 pronuncia di rigetto, nonché la difesa del richiedente che ha insistito nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione;
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione;
Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). 2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, De Gregorio, Rv. 270001). 2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente 3 colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). 3. Orbene, l'apparato motivazionale che sorregge l'ordinanza impugnata non si mostra in linea con i principi di diritto di cui innanzi. La Corte territoriale argomenta la condotta ostativa del richiedente con un mero riferimento aspecifico all'emersione di condotte di IR HY inerenti, ancorché non alla fattispecie associativa, comunque a fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Tali condotte emergerebbero dalle dichiarazioni auto ed etero-indizianti rese da un coindagato che avrebbero trovato riscontro nelle comunicazioni e conversazioni intercettate che, però, il giudice della riparazione non si preoccupa né di indicare né di esplicitarne contenuto e rilevanza ai fini 4 Il Con .ere sore fr dell'accertamento della condotta ostativa e, quindi, di conseguenza, senza procedere ad un concreto accertamento del necessario nesso sinergico rispetto all'intervento dell'autorità. 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Genova, cui demanda la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annullai° l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Genova cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità. Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Presidente