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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/05/2025, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 727/2019 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
( , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Francesco Rapisarda, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il Controparte_1
04/12/1966 ( ) rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. Immacolata Perez, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
1 Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Precisate le conclusioni come note scritte in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.1.2019, Parte_1
ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mascalucia il 24.4.1999 con CP_1
, matrimonio dal quale è nato il figlio
[...] Persona_1
il 25.1.2002.
Ha concluso chiedendo l'affido del figlio ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento di con un assegno mensile di € 400,00 oltre al Persona_1
50% delle spese straordinarie.
Si è costituito , il quale, pur aderendo Controparte_1
alla domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente si è reso disponibile a contribuire al mantenimento del figlio con un assegno di € 200,00, chiedendo di poter versare tale importo direttamente al figlio (domanda, questa, rinunciata in comparsa conclusionale).
Nel corso del giudizio, su domanda di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione limitatamente allo status; con sentenza non definitiva n. 4023/2020 è stata, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza è stata disposta la prosecuzione del giudizio per le statuizioni di ordine economico.
A seguito del provvedimento del 23/02/2024 prot.
564/24 I) del Presidente del Tribunale, seguito dal provvedimento del 05/03/2024 del Presidente della Sezione, è stato designato un nuovo relatore.
2 Fissata udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al nuovo relatore, la causa è stata posta in decisione con provvedimento comunicato il 5.2.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1 c.p.c.
_______________
Preliminarmente si dà atto che, per come sopra esposto, con sentenza non definitiva n. 4023/2020 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo con separata ordinanza per statuire in ordine alle ulteriori domande.
Ciò premesso, in relazione alle disposizioni sulla prole rileva il Collegio che nelle more del giudizio il figlio Per_1
è divenuto maggiorenne;
pertanto, nulla deve essere
[...]
disposto in ordine al suo affidamento e collocamento.
Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, considerato che studente universitario Persona_1
convivente con la madre, non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica, continua a gravare su entrambi i genitori l'obbligo di concorrere al suo mantenimento.
Invero, è pacifico in giurisprudenza che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, segnatamente al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto anche conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro (ex multis, Cass. civ. n.26875/2023).
Più nello specifico, l'obbligo di mantenimento della prole, che incombe su ciascun genitore e che discende direttamente dalla legge, come disposto dall'art. 147 c.c., non si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno di età dei figli, ma
3 permane, sussistendone i requisiti, fino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica.
In questo senso, secondo l'orientamento del Supremo
Collegio: “L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337- septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155- quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”
(Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892).
A ciò ne consegue, come si legge in altro pronunciamento della Suprema Corte, che: “La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età”
(Cassazione civile, Ord. del 28/11/2022 n. 34986).
Nel caso di specie, è incontestata tra le parti la circostanza che non abbia ancora ultimato il proprio Persona_1
percorso formativo, considerato che egli frequenta il Corso di
Laurea in Scienze Motorie e, pertanto, il mancato
4 raggiungimento dell'indipendenza economica, in presenza di un percorso formativo “in fieri” di tipo accademico (all'età di ventitré anni), non può essere a lui addebitato, continuando così
a gravare su entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio.
Non risulta, invece, che il giovane abbia svolto attività lavorativa presso lo studio medico dentistico del compagno della ricorrente, bensì che ha manifestato la volontà di svolgere il tirocinio presso tale struttura.
D'altronde, è pacifico in giurisprudenza che “Il diritto al mantenimento del figlio neomaggiorenne o adulto si basa sulla dimostrazione che il figlio abbia cercato di migliorare la propria preparazione professionale o tecnica o abbia cercato attivamente un lavoro, se il figlio neomaggiorenne prosegue nel percorso di studi superiori, universitari o di specializzazione, questa circostanza è sufficiente a fondare il suo diritto al mantenimento. Per il "figlio adulto", invece, in base al principio dell'autoresponsabilità, è necessario fornire una prova rigorosa delle circostanze oggettive ed esterne che giustificano l'incapacità di ottenere un'autonoma collocazione lavorativa.”
(Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.2473; Cass. civ., n.
26875, 20/09/2023).
Allo stato, pertanto, il resistente è ancora tenuto a contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne.
In relazione alla quantificazione del contributo di mantenimento, l'art. 337ter co. 4, 5 e 6 c.c. dispone: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare
5 considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici
ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai
genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.
Questa norma esprime il principio per cui i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli sulla base delle loro sostanze e capacità economiche, fino a che questi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
Per come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte,
“In tema di assegno di mantenimento, per il principio di proporzionalità, fermo l'obbligo per entrambe i genitori, che svolgano attività produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori in proporzione alle proprie disponibilità economiche in diretta applicazione dell'art. 30 cost., il giudice chiamato a realizzare l'indicato principio, nel determinare l'ammontare del contributo al mantenimento del minore, deve accertare le «attuali esigenze del figlio» che non potranno che risentire della posizione economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore”
(Corte di cassazione civile, sez. VI, ord., 13 gennaio 2021 n.
303).
Nel caso di specie, con riguardo alla situazione patrimoniale, la ricorrente ha dedotto di essere un'infermiera
6 posta in quiescenza a causa di documentati gravi problemi di salute;
risulta dal modello 730/2018 per l'anno 2017 €
23.393,00 quali redditi da lavoro dipendente;
non ha prodotto ulteriore documentazione riguardante il periodo successivo e l'attuale situazione reddituale.
Il resistente, pubblico dipendente, ha allegato un peggioramento delle proprie condizioni economiche a seguito di un nuovo – e meno retribuito - inquadramento all'interno dell'Amministrazione regionale presso la quale svolge la propria attività.
A supporto, ha prodotto Modello 730- anni 2017, 2018,
2019, 2020, 2022, 2024, dai quali si evince, rispettivamente, un reddito da lavoro dipendente di € 27.127; € 27.366; € 25.767; €
27.332; € 21.606; € 27.340; tali redditi sono onerati da due cessioni del quinto volontarie per un ammontare di circa 500 € mensili, una delle quali accesa per la ristrutturazione dell'immobile in cui egli vive a far tempo della separazione personale dalla coniuge.
Alla luce della complessiva situazione patrimoniale delle parti evincibile dalla documentazione in atti e delle esigenze del figlio, ritiene il Collegio che sia congruo determinare il contributo di mantenimento da porre a carico del padre in €
320,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento, alla prevalenza della domanda di status, in difetto di una situazione di vera soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate compensate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 727/2019 R.G.;
7 Pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere ad per il mantenimento di Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno Persona_1
mensile di € 320,00, dal dì della domanda, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/05/2025
Il Presidente dott.ssa Sonia Di Gesu
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 727/2019 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
( , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Francesco Rapisarda, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il Controparte_1
04/12/1966 ( ) rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. Immacolata Perez, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
1 Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Precisate le conclusioni come note scritte in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.1.2019, Parte_1
ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mascalucia il 24.4.1999 con CP_1
, matrimonio dal quale è nato il figlio
[...] Persona_1
il 25.1.2002.
Ha concluso chiedendo l'affido del figlio ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento di con un assegno mensile di € 400,00 oltre al Persona_1
50% delle spese straordinarie.
Si è costituito , il quale, pur aderendo Controparte_1
alla domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente si è reso disponibile a contribuire al mantenimento del figlio con un assegno di € 200,00, chiedendo di poter versare tale importo direttamente al figlio (domanda, questa, rinunciata in comparsa conclusionale).
Nel corso del giudizio, su domanda di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione limitatamente allo status; con sentenza non definitiva n. 4023/2020 è stata, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza è stata disposta la prosecuzione del giudizio per le statuizioni di ordine economico.
A seguito del provvedimento del 23/02/2024 prot.
564/24 I) del Presidente del Tribunale, seguito dal provvedimento del 05/03/2024 del Presidente della Sezione, è stato designato un nuovo relatore.
2 Fissata udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al nuovo relatore, la causa è stata posta in decisione con provvedimento comunicato il 5.2.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1 c.p.c.
_______________
Preliminarmente si dà atto che, per come sopra esposto, con sentenza non definitiva n. 4023/2020 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo con separata ordinanza per statuire in ordine alle ulteriori domande.
Ciò premesso, in relazione alle disposizioni sulla prole rileva il Collegio che nelle more del giudizio il figlio Per_1
è divenuto maggiorenne;
pertanto, nulla deve essere
[...]
disposto in ordine al suo affidamento e collocamento.
Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, considerato che studente universitario Persona_1
convivente con la madre, non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica, continua a gravare su entrambi i genitori l'obbligo di concorrere al suo mantenimento.
Invero, è pacifico in giurisprudenza che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, segnatamente al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto anche conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro (ex multis, Cass. civ. n.26875/2023).
Più nello specifico, l'obbligo di mantenimento della prole, che incombe su ciascun genitore e che discende direttamente dalla legge, come disposto dall'art. 147 c.c., non si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno di età dei figli, ma
3 permane, sussistendone i requisiti, fino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica.
In questo senso, secondo l'orientamento del Supremo
Collegio: “L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337- septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155- quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”
(Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892).
A ciò ne consegue, come si legge in altro pronunciamento della Suprema Corte, che: “La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età”
(Cassazione civile, Ord. del 28/11/2022 n. 34986).
Nel caso di specie, è incontestata tra le parti la circostanza che non abbia ancora ultimato il proprio Persona_1
percorso formativo, considerato che egli frequenta il Corso di
Laurea in Scienze Motorie e, pertanto, il mancato
4 raggiungimento dell'indipendenza economica, in presenza di un percorso formativo “in fieri” di tipo accademico (all'età di ventitré anni), non può essere a lui addebitato, continuando così
a gravare su entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio.
Non risulta, invece, che il giovane abbia svolto attività lavorativa presso lo studio medico dentistico del compagno della ricorrente, bensì che ha manifestato la volontà di svolgere il tirocinio presso tale struttura.
D'altronde, è pacifico in giurisprudenza che “Il diritto al mantenimento del figlio neomaggiorenne o adulto si basa sulla dimostrazione che il figlio abbia cercato di migliorare la propria preparazione professionale o tecnica o abbia cercato attivamente un lavoro, se il figlio neomaggiorenne prosegue nel percorso di studi superiori, universitari o di specializzazione, questa circostanza è sufficiente a fondare il suo diritto al mantenimento. Per il "figlio adulto", invece, in base al principio dell'autoresponsabilità, è necessario fornire una prova rigorosa delle circostanze oggettive ed esterne che giustificano l'incapacità di ottenere un'autonoma collocazione lavorativa.”
(Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.2473; Cass. civ., n.
26875, 20/09/2023).
Allo stato, pertanto, il resistente è ancora tenuto a contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne.
In relazione alla quantificazione del contributo di mantenimento, l'art. 337ter co. 4, 5 e 6 c.c. dispone: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare
5 considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici
ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai
genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.
Questa norma esprime il principio per cui i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli sulla base delle loro sostanze e capacità economiche, fino a che questi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
Per come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte,
“In tema di assegno di mantenimento, per il principio di proporzionalità, fermo l'obbligo per entrambe i genitori, che svolgano attività produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori in proporzione alle proprie disponibilità economiche in diretta applicazione dell'art. 30 cost., il giudice chiamato a realizzare l'indicato principio, nel determinare l'ammontare del contributo al mantenimento del minore, deve accertare le «attuali esigenze del figlio» che non potranno che risentire della posizione economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore”
(Corte di cassazione civile, sez. VI, ord., 13 gennaio 2021 n.
303).
Nel caso di specie, con riguardo alla situazione patrimoniale, la ricorrente ha dedotto di essere un'infermiera
6 posta in quiescenza a causa di documentati gravi problemi di salute;
risulta dal modello 730/2018 per l'anno 2017 €
23.393,00 quali redditi da lavoro dipendente;
non ha prodotto ulteriore documentazione riguardante il periodo successivo e l'attuale situazione reddituale.
Il resistente, pubblico dipendente, ha allegato un peggioramento delle proprie condizioni economiche a seguito di un nuovo – e meno retribuito - inquadramento all'interno dell'Amministrazione regionale presso la quale svolge la propria attività.
A supporto, ha prodotto Modello 730- anni 2017, 2018,
2019, 2020, 2022, 2024, dai quali si evince, rispettivamente, un reddito da lavoro dipendente di € 27.127; € 27.366; € 25.767; €
27.332; € 21.606; € 27.340; tali redditi sono onerati da due cessioni del quinto volontarie per un ammontare di circa 500 € mensili, una delle quali accesa per la ristrutturazione dell'immobile in cui egli vive a far tempo della separazione personale dalla coniuge.
Alla luce della complessiva situazione patrimoniale delle parti evincibile dalla documentazione in atti e delle esigenze del figlio, ritiene il Collegio che sia congruo determinare il contributo di mantenimento da porre a carico del padre in €
320,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento, alla prevalenza della domanda di status, in difetto di una situazione di vera soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate compensate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 727/2019 R.G.;
7 Pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere ad per il mantenimento di Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno Persona_1
mensile di € 320,00, dal dì della domanda, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/05/2025
Il Presidente dott.ssa Sonia Di Gesu
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