Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2020, n. 1914
CASS
Sentenza 23 ottobre 2020

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Massime1

In tema di ricusazione, nell'ipotesi in cui il giudice si sia riservato di provvedere sull'invito della parte ad astenersi, rinviando il processo ad altra data, i termini per formalizzare l'istanza non decorrono fino a quando non sia nota la decisione del giudice, potendosi configurare in capo alla parte una legittima aspettativa a vedere riconosciuta la situazione di pregiudizio alla imparzialità e serenità di giudizio da essa segnalata attendendo le determinazioni del magistrato.

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  • 1Art. 36 c.p.p. Astensione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2020, n. 1914
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1914
Data del deposito : 23 ottobre 2020

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