CASS
Sentenza 3 agosto 2023
Sentenza 3 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/08/2023, n. 34194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34194 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIUDICE SORVEGLIANZA CATANIA nei confronti di: GIUDICE SORVEGLIANZA NOVARA con il decreto del 29/03/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del sostituto procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha depositato conclusioni scritte con cui chiede attribuirsi la competenza al magistrato di sorveglianza di RA (fisigt,ut.HfoNhA (111 44kifl1A fl 4.emi oEtci,g(be 45111.2z0 ttoP°9 ; Penale Sent. Sez. 1 Num. 34194 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 29 marzo 2023 il Magistrato di sorveglianza di Catania ha sollevato conflitto negativo di competenza territoriale con il Magistrato di sorveglianza di RA, in merito alla richiesta di AM UR di modificare le prescrizioni della sanzione sostitutiva applicatagli in sostituzione della pena pecuniaria inflittagli con sentenza emessa il 09 ottobre 2015 dal Tribunale di Catania. Il Magistrato di sorveglianza di Catania, con ordinanza emessa il 16 marzo 2023, aveva convertito detta pena pecuniaria nella libertà controllata, e il UR aveva chiesto la modifica delle prescrizioni imposte, per motivi di lavoro, al Magistrato di sorveglianza di RA, competente per il luogo di sua attuale residenza. Detto magistrato ha declinato la propria competenza, ritenendo competente il Magistrato di sorveglianza di Catania in quanto giudice che ha emesso il provvedimento, mentre quest'ultimo ha sollevato conflitto di competenza, ritenendo competente il Magistrato di sorveglianza di RA ai sensi dell'art. 677, comma 2, cod.proc.pen. 2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto attribuirsi la competenza al Magistrato di sorveglianza di RA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto deve essere dichiarato cessato. 2. Il Magistrato di sorveglianza di Catania ha correttamente sollevato il conflitto, atteso il rifiuto del Magistrato di sorveglianza di RA di provvedere sull'istanza del UR, nonostante la competenza risultasse attribuita a detto Ufficio dall'art. 677, comma 2, cod. proc. pen.. La relativa ordinanza è stata emessa in data 29 marzo 2023. In data 31 marzo 2023, però, il Magistrato di sorveglianza di RA ha provveduto sull'istanza che aveva inizialmente trasmesso al Magistrato di sorveglianza di Catania, autorizzando il UR a recarsi al lavoro, come da lui richiesto «con istanza del 23/3/23». E' quindi evidente l'intervenuta cessazione del conflitto negativo di competenza, in quanto uno dei due giudici si è riconosciuto competente e, provvedendo sull'istanza, ha eliminato la situazione di stasi processuale che impone l'intervento risolutivo di questa Corte. Si è peraltro sempre ritenuto che «la cessazione del conflitto di 2 ritu-K competenza, sia positivo che negativo, non richiede alcuna particolare formalità in quanto non prevista dall'art. 125 cod. proc. pen.» (Sez.1, n. 22700 del 16/4/2004, Rv. 228508), per cui la mera adozione di un provvedimento, in risposta dell'istanza formulata dall'interessato, costituisce valida manifestazione del superamento del diniego di competenza, da parte del giudice che provvede, ed è sufficiente per determinare la cessazione del conflitto. 3. Alla dichiarazione di cessazione del conflitto consegue la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di RA, che ha riconosciuto la propria competenza.
P.Q.M.
Dichiara cessato il conflitto e dispone trasmettersi gli atti al Magistrato di sorveglianza di RA, dichiaratosi competente. Così deciso il 05 luglio 2023
lette le conclusioni del sostituto procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha depositato conclusioni scritte con cui chiede attribuirsi la competenza al magistrato di sorveglianza di RA (fisigt,ut.HfoNhA (111 44kifl1A fl 4.emi oEtci,g(be 45111.2z0 ttoP°9 ; Penale Sent. Sez. 1 Num. 34194 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 29 marzo 2023 il Magistrato di sorveglianza di Catania ha sollevato conflitto negativo di competenza territoriale con il Magistrato di sorveglianza di RA, in merito alla richiesta di AM UR di modificare le prescrizioni della sanzione sostitutiva applicatagli in sostituzione della pena pecuniaria inflittagli con sentenza emessa il 09 ottobre 2015 dal Tribunale di Catania. Il Magistrato di sorveglianza di Catania, con ordinanza emessa il 16 marzo 2023, aveva convertito detta pena pecuniaria nella libertà controllata, e il UR aveva chiesto la modifica delle prescrizioni imposte, per motivi di lavoro, al Magistrato di sorveglianza di RA, competente per il luogo di sua attuale residenza. Detto magistrato ha declinato la propria competenza, ritenendo competente il Magistrato di sorveglianza di Catania in quanto giudice che ha emesso il provvedimento, mentre quest'ultimo ha sollevato conflitto di competenza, ritenendo competente il Magistrato di sorveglianza di RA ai sensi dell'art. 677, comma 2, cod.proc.pen. 2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto attribuirsi la competenza al Magistrato di sorveglianza di RA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto deve essere dichiarato cessato. 2. Il Magistrato di sorveglianza di Catania ha correttamente sollevato il conflitto, atteso il rifiuto del Magistrato di sorveglianza di RA di provvedere sull'istanza del UR, nonostante la competenza risultasse attribuita a detto Ufficio dall'art. 677, comma 2, cod. proc. pen.. La relativa ordinanza è stata emessa in data 29 marzo 2023. In data 31 marzo 2023, però, il Magistrato di sorveglianza di RA ha provveduto sull'istanza che aveva inizialmente trasmesso al Magistrato di sorveglianza di Catania, autorizzando il UR a recarsi al lavoro, come da lui richiesto «con istanza del 23/3/23». E' quindi evidente l'intervenuta cessazione del conflitto negativo di competenza, in quanto uno dei due giudici si è riconosciuto competente e, provvedendo sull'istanza, ha eliminato la situazione di stasi processuale che impone l'intervento risolutivo di questa Corte. Si è peraltro sempre ritenuto che «la cessazione del conflitto di 2 ritu-K competenza, sia positivo che negativo, non richiede alcuna particolare formalità in quanto non prevista dall'art. 125 cod. proc. pen.» (Sez.1, n. 22700 del 16/4/2004, Rv. 228508), per cui la mera adozione di un provvedimento, in risposta dell'istanza formulata dall'interessato, costituisce valida manifestazione del superamento del diniego di competenza, da parte del giudice che provvede, ed è sufficiente per determinare la cessazione del conflitto. 3. Alla dichiarazione di cessazione del conflitto consegue la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di RA, che ha riconosciuto la propria competenza.
P.Q.M.
Dichiara cessato il conflitto e dispone trasmettersi gli atti al Magistrato di sorveglianza di RA, dichiaratosi competente. Così deciso il 05 luglio 2023