Articolo 13 della Legge 2 aprile 1968, n. 480
Articolo 12Articolo 14
Versione
14 maggio 1968
Art. 13. I residui attivi alla chiusura
dell'esercizio 1956-57, restano determinati
in........................................ L. 2.249.966.794 dei quali nell'esercizio 1957-58:
furono versati........ L. 2.236.818.494
rimasero da versare... L. 14.323
-------------
L. 2.236.832.817
----------------- e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1958 L. 13.133.977
Entrata in vigore il 14 maggio 1968