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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/10/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. SA La LL, all'esito dell'udienza del 26 settembre 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa civile iscritta al n.
2945/2020 R.G., vertente
T R A
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Marina di Caulonia, alla via Alfonsine n. 2, presso lo studio dell'avv. Ilario CIRCOSTA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, pec: Email_1
- Ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Palazzo Tibi II Tronco alla via Sant'Anna, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosa LOMBARDO, pec:
Email_2
- Convenuto -
Oggetto: pubblico impiego privatizzato – sanzione disciplinare conservativa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avvocato Circosta per la ricorrente “Voglia il Sig. Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis: - Accertare e dichiarare la nullità /illegittimità della sanzione disciplinare a carico della Sig.ra della sospensione del servizio con privazione della Parte_1
Pag. 1 a 11 retribuzione per mesi due, ai sensi dell'art. 66 comma 8 del codice disciplinare del CCNL comparto sanitario 2016/2018; - In subordine rideterminare la sanzione con una meno afflittiva proporzionata all'addebito contestato;
- Conseguentemente condannare l'
[...]
a corrispondere alla Sig.ra le due mensilità non percepite Controparte_1 Parte_1 relative al periodo di sospensione;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario - con riserva, all'esito del presente giudizio, di formulare richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, a causa della illegittima sanzione disciplinare”.
L'avvocato Lombardo per la convenuta: “Voglia il Giudice adito, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto. In via istruttoria ci si oppone ad ogni richiesta istruttoria e di merito. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17 dicembre 2020, premesso di Parte_1
prestare attività lavorativa alle dipendenze della convenuta presso l' di Locri, nel CP_2
reparto di pronto soccorso con mansioni di infermiera, ha esposto che con raccomandata A/R del 29/04/2019 le è stata contestata la seguente infrazione disciplinare “art. 66 comma 8 lett.
e) violazione ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque derivato grave danno all'Azienda o Ente, agli utenti o a terzi”; che con la medesima comunicazione veniva disposta la sua audizione per la data del
20/05/2019 alle ore 11.30, regolarmente tenuta, in occasione della quale ella ha contestato la fondatezza degli addebiti formulati dall' ; che con raccomandata A/R del Controparte_3
05/08/2019, ricevuta in data 25/08/2019, le è stata comunicata l'applicazione nei suoi confronti della sanzione della sospensione del servizio con privazione della retribuzione per mesi due, ai sensi dell'art. 66 comma 8 del codice disciplinare del CCNL Comparto Sanitario
2016/2018; che avverso tale misura ha presentato ricorso ex art. 700 c.p.c., al fine di chiedere preliminarmente la sospensione della sanzione disciplinare, con successiva pronuncia dichiarativa di nullità/illegittimità di detta sanzione o rideterminarla in una meno afflittiva e proporzionata all'addebito contestato, rigettato in data 18/10/2019 R.G. 2535/2019, n. cronol.
13376/2019;
Pag. 2 a 11 che la sanzione disciplinare oggetto della presente contestazione è maturata a seguito di decreto penale di condanna, n. 336/18 del 16/06/2018 del Tribunale di Locri, regolarmente opposto in data 07/08/2018; che tale decreto penale di condanna veniva comunicato all'
[...]
, in data 08/02/2019 ed a mezzo pec, dall'avv. Emanuele Procopio, legale Controparte_1 della Sig.ra parte offesa nel processo a carico della Sig.ra che tra le date Pt_2 Pt_1
indicate è intercorso un tempo superiore a quello previsto dalla legge in merito all'avvio di un procedimento disciplinare;
che ciò si risolve in difetto di immediatezza della contestazione, in quanto ai sensi dell'art. 55 e seguenti del D. Lgs. 165/2001, la contestazione nei suoi confronti sarebbe dovuto avvenire “con immediatezza” e comunque, non oltre il termine di trenta giorni, termine perentorio ai sensi dell'art. 55 bis comma 9 ter del d.lgs. n. 165/2001 dal ricevimento della segnalazione;
che invero tale termine è stato superato;
che dunque l'inosservanza del termine perentorio per la contestazione dell'addebito comporta l'invalidità del procedimento disciplinare;
che inoltre la sanzione inflittale è illegittima per difetto di proporzionalità, in quanto non risponde alla previsione contrattuale sancita all'art. 66 comma
8 del codice disciplinare del CCNL Comparto Sanitario 2016/2018; che comunque la sanzione disciplinare inflittale per la condotta contestata andrebbe certamente ridimensionata, meritando un richiamo verbale o una sospensione al massimo per 10 giorni, o comunque in ogni caso inferiore rispetto alla sanzione irrogata all'odierna ricorrente;
che non sussistono elementi probatori a carico dell'odierna ricorrente, né vi sono fonti di prova, quali filmati o Contr testimonianze, che in qualche modo possano avvalorare la contestazione mossa dall' , e che pure sono carenti le indagini svolte in sede disciplinare;
che il decreto penale di condanna, peraltro opposto, è privo di efficacia extrapenale ex art. 460 c.p.c., ed ha quindi rassegnato le conclusioni già trascritte.
Ritualmente incardinatasi la lite, si è tempestivamente costituita la società convenuta, che ha chiesto il rigetto della domanda proposta sulla scorta delle seguenti difese. In via generale ha dedotto che la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare, né
l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché' non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, circostanza non verificatasi;
che i fatti contestati, oggetto peraltro della convocazione ed audizione della lavoratrice, non sono solo
Pag. 3 a 11 quelli di cui alla lettera di contestazione riscontrata dall'Avv. Procopio, ma vengono anche esaminate fattispecie diverse da quelli addebitati con la raccomandata a/r del 29.04.2019, ed ha confermato la correttezza, proporzionalità e legittimità della sanzione irrogata, anche in ragione della esiguità della somma detratta in conseguenza della irrogazione della sanzione, ed ha concluso come in atti.
La causa è stata istruita documentalmente ed all'odierna udienza, lette le note depositate da entrambe le parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La parte ricorrente agisce per accertare l'illegittimità della sanzione disciplinare conservativa inflittale, consistente nella sospensione dal servizio e dalla connessa retribuzione per mesi due.
Tale misura, comunicatele in data 25 agosto 2019, le è stata irrogata sulla scorta del seguente addebito: “Vista la documentazione allegata al fascicolo di cui all'oggetto e precisamente nota acquisita in data 29 aprire 2019, con la quale si portava a conoscenza della Direzione Generale del decreto penale di condanna numero 336/2018 emesso dal Gip del Tribunale di Locri a carico della dipendente con la quale la stessa è Parte_1 stata condannata alla pena pecuniaria di €5.625,00 di multa per il reato di danneggiamento di numero 2 autovetture di altrettanti dipendenti dell'azienda, parcheggiate all'interno del
P.O. di Locri il 6 gennaio 2017. Vista la contestazione di addebito disciplinare prot. N.
141/UPD del 29 aprile 2019, ricevuta il 13 maggio 2019 con la quale la dipendente veniva convocata per essere sentita a sua difesa per il giorno 20 maggio 2019. In data 2019 in sede di audizione la dipendente assistita dal legale di fiducia avvocato Ilario Circosta presentava memoria difensiva scritta, con la quale comunicava di aver presentato opposizione al decreto penale di condanna, che tale opposizione fa perdere allo stesso ogni efficacia. Atteso che la signora viene comunque riconosciuta colpevole del fatto compiuto all'interno del Pt_1
Contr presidio ospedaliero di Locri nei confronti di due colleghi di lavoro, questo ritiene che nei confronti della dipendente debba essere applicata una sanzione di natura conservativa in considerazione dell'intenzionalità del comportamento e del grado di danno causato all'immagine dell'azienda. L'UPD Dispone di applicare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi due ai sensi dell'articolo
66, comma 8 del codice disciplinare del comparto sanitario 2016/2018”.
Pag. 4 a 11 § 2. La lavoratrice si duole della carenza di immediatezza del procedimento disciplinare de quo, denuncia la mancanza di prova dei fatti contestati, la carenza di proporzionalità del provvedimento impugnato, e, in particolare, con note successivamente depositate in data 11 maggio 2022, ha allegato e provato di essere stata assolta all'esito del giudizio penale instaurato a seguito dell'opposizione al decreto penale di condanna n.
336/2018.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
§ 3. Va in primo luogo dichiarata infondata la doglianza attorea relativa alla violazione dei termini di cui all'art. 55 bis d.lgs. 165/2001. È bene sul punto riportare il testo di legge, che, all'art. 4 e 9-ter, per quanto di interesse, tanto dispone “
4.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista
l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa […]. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.
9-ter La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
Pag. 5 a 11 Ebbene, la parte ricorrente ritiene che il termine per la formulazione della contestazione sia stato illegittimamente violato.
L'assunto non può essere convalidato.
Ed infatti, la parte assume che tra la data di notifica alla società datrice del decreto penale di condanna emesso da codesto Tribunale n. 336/2018, effettuata in data 8 febbraio
2019 per mezzo del legale della persona offesa, e la formulazione della contestazione, avvenuta in data 29 aprile 2019, sia trascorso un termine superiore a trenta giorni. A tal fine, occorre dare conto che, anche a causa della carenza probatoria di tali asserzioni, la tesi risulta smentita ove si consideri, per come prospettato dalla lavoratrice, che nella contestazione disciplinare del 29 aprile 2019 – non prodotta in giudizio – l' datrice ha contestato, CP_3
tra l'altro, il fatto di cui all' “art. 66 comma 8 lett. e) violazione ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque derivato grave danno all' o Ente, agli utenti o a terzi”. CP_3
Ebbene, rilevato ulteriormente che nulla è allegato in ordine alla sostanza delle “lettere precedenti”, è altresì vero che tale contestazione non coincide affatto con la specificità di quanto già riportato nell'inflitta sanzione disciplinare, qui impugnata, ovvero “che la signora viene comunque riconosciuta colpevole del fatto compiuto all'interno del presidio Pt_1
ospedaliero di Locri nei confronti di due colleghi di lavoro”. Quanto illustrato vale a significare che i fatti oggetto di contestazione non possono ricondursi direttamente, in assenza di idonea prova documentale, alla sostanza del reato per cui si è proceduto con l'opposto decreto penale di condanna, ben potendo l'Ufficio disciplinare aver intessuto la contestazione disciplinare in ragione di una più ampia indagine.
In altre parole, sono le stesse allegazioni attoree a rendere plausibile che la contestazione disciplinare abbia avuto origine rispetto ad una maggiore quantità di fattispecie,
e che, rispetto alla loro totalità, si è proceduto alla sanzione solamente per quella indicata.
Non può dunque affermarsi, come prospetta la parte ricorrente, che l' ha avuto CP_3
conoscenza di fatti ritenuti di rilevanza disciplinare esclusivamente con comunicazione dell'8 febbraio 2019, poiché, in ragione di quanto premesso, le contestazioni disciplinari, evidentemente, non si limitavano all'addebito posto alla base della sanzione e comprendevano, diversamente, anche altre ed ulteriori fattispecie, della cui sostanza, e della relativa data di apprensione, nulla è altrimenti dedotto, e meno ancora, provato.
Pag. 6 a 11 Non vi è, inoltre, infatti alcuna certezza in ordine alla individuazione della data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, posto che nulla è, a tal riguardo, provato.
Deve dirsi pertanto infondata la preliminare eccezione di decadenza dal potere disciplinare per violazione del termine di 30 giorni entro cui deve formularsi la contestazione.
§ 4. Nel merito, il ricorso è fondato.
È in atti, e non contestato, che il decreto penale di condanna n. 336/2018, posto alla base della sanzione disciplinare di cui si chiede l'annullamento, è stato ritualmente opposto, ed il relativo giudizio penale si è concluso con sentenza n. 246 del 5 aprile 2022, con la quale
è stata pronunciata l'assoluzione della ricorrente con l'ampia formula di cui all'art. 530 c.p.p.
“per non aver commesso il fatto”. Tale sentenza, per quanto allegato e non contestato, non risulta peraltro essere stata oggetto di impugnazione.
A fronte di tale dirimente atto processuale è bene richiamare, pertanto, l'art. 55-ter d.lgs. 165/2001, rubricato “Rapporti tra il procedimento disciplinare ed il procedimento penale” secondo il quale “Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con
l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, ovvero con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione,
l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale”.
Prima di procedere all'analisi delle ricadute delle richiamate disposizioni, non è forse inutile ricordare che il principio generale ammette che il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto in tutto o parte fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria è proseguito e concluso anche in pendenza di procedimento penale.
Ebbene il legislatore nello stabilire quale regola generale la non sospensione del procedimento disciplinare quando per gli stessi fatti procede l'autorità giudiziaria penale ha opportunamente disciplinato i casi in cui il procedimento penale si concluda con un esito non coerente con quello del procedimento disciplinare non sospeso. Ed è a tal fine che il predetto comma 2 dell'articolo 55-ter ha operato la distinzione tra il caso in cui il processo penale si è
Pag. 7 a 11 definito con una sentenza irrevocabile di formula piena, ovvero perché il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale o perché il dipendente non lo ha commesso, come nel caso in esame, e quello in cui il processo penale si sia concluso con un qualsiasi altro esito.
Tralasciando le ipotesi irrilevanti ai fini di causa, è lampante che l'assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale o perché il dipendente non lo ha commesso, ed in spece quest'ultima, si pone irrimediabilmente in contrasto con l'accertamento della responsabilità del dipendente compiuto in sede disciplinare.
Del resto, il disposto dell'art. 55-ter del d.lgs. 165/2009, per come introdotto dal d.lgs.
150/2009, si pone in necessario raccordo con l'art. 653 c.p.p., che, rubricato “Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare” disciplina gli effetti della sentenza penale irrevocabile sul procedimento penale nei seguenti termini: “
1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste
o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.
1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”.
In tal senso, il venir meno della c.d. "pregiudiziale penale" nella disciplina del procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato (Cass. Sez. L - Sentenza n.
33979 del 17/11/2022; Cass. Sez. L - Sentenza n. 21193 del 27/08/2018; Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 5284 del 01/03/2017), non ha dunque comportato l'elisione della regola di cui all'art. 653 c.p.p. L' art. 55-ter prevede infatti un meccanismo di raccordo per regolare possibili conflitti tra l'esito dei due procedimenti, pur nella rispettiva autonomia (Cass. Sez.
L - Sentenza n. 29376 del 14/11/2018).
Non è inutile sottolineare che detto coordinamento, nel caso in cui intervenga sentenza penale di assoluzione, non si traduce in alcun modo in un automatico "ribaltamento" degli esiti del giudizio penale sul procedimento disciplinare, e ciò in virtù dell'evidente diversità di ambito sia fattuale sia giuridico che caratterizza il giudizio penale, da un lato, ed il procedimento disciplinare dall'altro lato.
Pag. 8 a 11 In sintesi, quindi, il disposto di cui all'art. 653 c.p.p. non può e non deve essere letto nei termini di una grossolana equazione "assoluzione in sede penale = insussistenza dell'illecito disciplinare" perché lo scopo della previsione, ben lungi dallo stabilire un simile automatismo, è quello semplicemente di consentire una valorizzazione degli esiti del procedimento penale ma non di procedere ad una sua acritica trasposizione sugli esiti del procedimento disciplinare (cfr., in questi termini, Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. 22/07/2024, n.
20109).
Ed allora, la regola di cui all'art. 653 c.p.p. deve essere interpretata nel senso che l'incidenza del giudicato sulla statuizione di assoluzione in sede penale sul giudizio civile avente ad oggetto il provvedimento disciplinare non è assoluta ed automatica.
A tal fine è infatti necessario che la sentenza penale abbia escluso la materialità delle condotte e non la sola rilevanza penale delle stesse, con la conseguenza che, anche nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste la esclusione della rilevanza penale delle condotte può assumere effetti diretti nell'ambito del procedimento disciplinare solo se la materialità delle condotte è sovrapponibile nei due procedimenti.
L'esclusione della materialità delle condotte di cui al giudicato penale deve dunque avere ampiezza tale da non lasciar residuare elementi fattuali che comunque possano avere autonoma rilevanza disciplinare, dovendo in sostanza la fattispecie penale coincidere in tutti i suoi elementi con quella disciplinare oggetto della contestazione e senza, quindi, che quest'ultima costituisca un più ampio genus rispetto alla species della fattispecie penale.
In buona sostanza, affichè vi sia un'efficacia diretta ed immediata, gli episodi oggetto della sentenza penale devono quindi integralmente coincidere con quelli che sono stati oggetto della originaria contestazione disciplinare.
In conclusione, il giudicato penale di assoluzione, qualunque ne sia la formula, non determina automaticamente l'archiviazione del procedimento disciplinare, salvo che tra i fatti alla base dei rispettivi procedimenti risultino materialmente identici.
Ebbene, ciò è quanto si verifica esattamente nel caso in esame, ove l'addebito disciplinare di aver danneggiato in data 6 gennaio 2017 due autovetture di altrettanti colleghi nel parcheggio del Presidio Ospedaliero di Locri coincide esattamente con il capo di imputazione posto alla base del procedimento penale, e che, come già indicato, si è concluso
Pag. 9 a 11 con la formula assolutoria più ampia e dirompente nel parallelo procedimento disciplinare, ovvero “per non aver commesso il fatto”.
In ragione della medesimezza delle condotte oggetto del procedimento disciplinare e del parallelo processo penale, occorre dunque dare applicazione al disposto di cui all'art. 653, comma 1, c.p.p., per il quale l'assoluzione irrevocabile con la più ampia formula “l'imputato non ha commesso il fatto” ha efficacia di giudicato nel giudizio civile, che ad essa deve conformarsi (cfr., ex aliis, Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 6660 del 06/03/2023).
La sanzione irrogata deve perciò essere annullata.
Conseguentemente, posto che la sanzione disciplinare si è concretizzata nella sospensione dall'impegno lavorativo e dalla relativa retribuzione per due mesi, si condanna la
Azienda sanitaria convenuta al versamento in favore della ricorrente delle somme non incassate a causa dell'applicazione della sanzione disciplinare annullata.
§ 5. Il ricorso, per tutte le ragioni su esposte, è accolto.
Va dunque dichiarata illegittima la sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 2 mesi inflitta a e Parte_1
conseguentemente si annulla, con condanna della società datrice al pagamento delle somme trattenute a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
§ 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto il DM 55/2014 così come aggiornato dal DM 147/2022, tenuto conto della natura della materia lavoristica trattata e dello scaglione di riferimento, secondo i parametri medi, esse sono liquidate in complessivi
€3.019,90, di cui €2.626,00 a titolo di compensi ed €393,90 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, da riconoscersi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- dichiara illegittima la sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 2 giorni inflitta a con provvedimento del Parte_1
5 agosto 2019;
2.- conseguentemente annulla la sanzione opposta con condanna dell'
[...]
al pagamento delle somme trattenute a tale titolo, oltre interessi Controparte_5
e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
Pag. 10 a 11 3.- condanna l' , in persona del l.r.p.t., alla Controparte_5
refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi €3.019,90, di cui €2.626,00 a titolo di compensi ed €393,90 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, da riconoscersi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Locri, 26 ottobre 2025
Il Giudice
SA La LL
Pag. 11 a 11