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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/10/2025, n. 3535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3535 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
2 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1018 / 2025 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dagli avv. ti Anna Ricciardi e Antonino Piro Parte_1 come da procura in atti;
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore rappresentato e difeso dal dott. Giuseppe Puglia come in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: liquidazione assegno mensile d'invalidità ex art. 13 L.118/1971
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 13/01/2025 il ricorrente in epigrafe indicata ha esposto:
- di essere affetto da “ leucemia mieloide cronica in trattamento con dasatinib ed ipertensione arteriosa in trattamento” e di essere stato, per questo, riconosciuto invalido al 75 % dal mese di Marzo 2020;
- di essere stato sottoposto in data 30.01.2023 a visita di revisione e che, all'esito della visita la CP_ C.M.L. di , lo riconosceva “INVALIDO con riduzione permanente della capacità CP_1 lavorativa, nella misura del 50%”; - di avere proposto innanzi al Tribunale di Catania ricorso per ATP iscritto al N.R.G. 5350/2023 e che a seguito della disposta ed espletata CTU, il Consulente nominato riteneva che : Parte_1
in atto è affetto da “Leucemia mieloide cronica in trattamento con dasatinib.
[...]
Cardiopatia ipertensiva in classe NYHA II”. Per tali patologie lo stesso risulta invalido civile con riduzione della capacità nella percentuale del 80% a partire dal 30/01/2023, data della contestata valutazione della Commissione Medico Legale, in considerazione della visita da me espletata e della documentazione addotta”;
- di avere impugnato , con ricorso di merito ex art. 445 BIS co.6 c.p.c recante N. 12254/2023 R.G., le risultanze della CTU, in merito al mancato riconoscimento della pensione di inabilità civile
(100%) e, con Sentenza n. 259/2024 pubbl. il 19/01/2024 il venia dichiarata l'improponibilità del prefato ricorso in opposizione con conferma delle conclusioni della CTU espletata nel procedimento di ATP;
- di avere provveduto alla notifica della predetta sentenza in data 7 novembre 2024 alle competenti CP_ sedi
- che, essendo in possesso del requisito reddituale necessario ai fini dell'assegno mensile d'invalidità, per il tramite del patronato, in data 02 Ottobre 2024 inviava domanda di liquidazione della prestazione;
CP_
- che, con lettera del 07 Ottobre 2024, l' di comunicava che la prestazione de qua era CP_1 stata eliminata;
- di avere percepito periodo di imposta 2022 e per il periodo di imposta 2023 dei redditi esenti per essere stato titolare di reddito di cittadinanza, misura non assoggettata a ritenute IRPEF e addizionali e, dunque, compatibile e cumulabile con l'assegno mensile di assistenza atteso che,
l'importo del limite di reddito per aver diritto ai trattamenti pensionistici di invalidità civile è quello calcolato ai fini dell'Irpef vale a dire, assoggettato a detta imposta e costituente la base imponibile, sicché, sono esclusi, ai fini del calcolo, i redditi esenti da Irpef e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta oppure ad imposta sostitutiva;
Sulla scorta di tali argomentazioni ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ Ritenere e dichiarare il diritto del Sig. alla liquidazione delle provvidenze economiche relative ai ratei maturati e Parte_1 non riscossi dell' Assegno mensile d'invalidità ex art. 13 L.118/1971 a decorrere dal 31 Gennaio
2023, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo;
Condannare
l' in persona del legale rapp.te pro-tempore, quale Ente Erogatore alla liquidazione dei ratei CP_1 oltre accessori di legge;
Condannare conseguentemente l' in persona del rappresentante CP_1 legale al pagamento in favore del Sig. dell' Assegno mensile d'invalidità ex art. 13 Parte_1
L.118/1971 a decorrere dal 31 Gennaio 2023, oltre che degli interessi e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo;
Condannare infine l' in persona del rappresentante legale al CP_1 pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le spese e di non avere riscosso alcun onorario”.
Instauratosi il contraddittorio si è costituita rappresentando che l'amministrazione stava CP_1 procedendo al pagamento di quanto richiesto da parte ricorrente chiedendo, contestualmente, un rinvio della causa.
All'udienza del 3 luglio 2024 prospettava che i pagamenti erano già in corso e prossimi al CP_1 completamento.
Con note di trattazione scritta da ultimo depositate in data 29 settembre 2025, parte ricorrente ha in conclusione rilevato testualmente: “ nel mese di Settembre c.a., l'Istituto ha provveduto a liquidare, all'odierno ricorrente, gli arretrati relativi all'Assegno Mensile di Invalidità ex art. 13 della Legge
n. 118/1971, ammontanti a complessivi € 9.442,50, come dettagliatamente quantificato nella comunicazione dell'Istituto datata 9 maggio 2025, già depositata in atti”
Ha chiesto, pertanto la decisione della causa con con declaratoria di cessazione della materia del contendere e con vittoria di spese, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, posto che, il pagamento della prestazione è avvenuto dopo il termine di legge.
Sostituita l'udienza del 2 ottobre 2025 il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa
è stata decisa con la presente sentenza.
___________ __
La causa può decidersi con la declaratoria di cessazione della materia del contendere e assorbimento di ogni altra questione.
Infatti, nel costituirsi in giudizio ha da subito manifestato l'intento dell'Istituto di dare corso CP_1 ai pagamenti dovuti in ragione dell'accertato diritto del ricorrente all'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 31 gennaio 2023 e, da ultimo, parte ricorrente ha riconosciuto di avere ottenuto l'intero importo dovuto a titolo di liquidazione della prestazione in oggetto.
Tale circostanza sopravvenuta ha, di fatto, determinato il venire meno di un interesse delle parti ad una pronuncia sul merito della controversia.
Conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la cessazione della materia del contendere deve essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, quando, successivamente alla proposizione dell'atto introduttivo, sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti una situazione dalla quale emerga l'avvenuta cessazione di ogni contrasto tra le stesse ( Cass., sez. un., 28 settembre 2000 n. 1048).
Quanto alla statuizione in ordine alle spese di lite, si osserva quanto segue. Va dato rilievo, da un lato, al comportamento processuale dell'amministrazione che, nel costituirsi in giudizio, ha dato atto dell'intenzione di procedere alla liquidazione della prestazione richiesta così consentendo di addivenire alla rapida definizione della lite già in prima udienza , in un'ottica di leale collaborazione senz'altro meritevole di considerazione e senza ulteriori aggravi per la parte ricorrente.
Va, comunque, ulteriormente considerato che, come rilevato dal ricorrente, il soddisfacimento della pretesa della ricorrente è avvenuto tardivamente e solo in seguito alla instaurazione del presente giudizio.
Pertanto, nell'ottica di un contemperamento che tiene conto di tutti gli elementi della vicenda processuale in essere, globalmente considerati, ritiene il Decidente equo compensare le spese di lite in ragione della metà, ponendone la restante metà a carico di . CP_1
Le spese si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei minimi tariffari di cui al D.M vigente .
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento in favore della ricorrente in ragione della metà delle spese di lite che si CP_1 liquidano nell'intero complessivamente in euro 1863,50 oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge da distrarre in favore dei procuratori di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c. compensa la restante metà
Catania 03/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
2 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1018 / 2025 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dagli avv. ti Anna Ricciardi e Antonino Piro Parte_1 come da procura in atti;
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore rappresentato e difeso dal dott. Giuseppe Puglia come in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: liquidazione assegno mensile d'invalidità ex art. 13 L.118/1971
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 13/01/2025 il ricorrente in epigrafe indicata ha esposto:
- di essere affetto da “ leucemia mieloide cronica in trattamento con dasatinib ed ipertensione arteriosa in trattamento” e di essere stato, per questo, riconosciuto invalido al 75 % dal mese di Marzo 2020;
- di essere stato sottoposto in data 30.01.2023 a visita di revisione e che, all'esito della visita la CP_ C.M.L. di , lo riconosceva “INVALIDO con riduzione permanente della capacità CP_1 lavorativa, nella misura del 50%”; - di avere proposto innanzi al Tribunale di Catania ricorso per ATP iscritto al N.R.G. 5350/2023 e che a seguito della disposta ed espletata CTU, il Consulente nominato riteneva che : Parte_1
in atto è affetto da “Leucemia mieloide cronica in trattamento con dasatinib.
[...]
Cardiopatia ipertensiva in classe NYHA II”. Per tali patologie lo stesso risulta invalido civile con riduzione della capacità nella percentuale del 80% a partire dal 30/01/2023, data della contestata valutazione della Commissione Medico Legale, in considerazione della visita da me espletata e della documentazione addotta”;
- di avere impugnato , con ricorso di merito ex art. 445 BIS co.6 c.p.c recante N. 12254/2023 R.G., le risultanze della CTU, in merito al mancato riconoscimento della pensione di inabilità civile
(100%) e, con Sentenza n. 259/2024 pubbl. il 19/01/2024 il venia dichiarata l'improponibilità del prefato ricorso in opposizione con conferma delle conclusioni della CTU espletata nel procedimento di ATP;
- di avere provveduto alla notifica della predetta sentenza in data 7 novembre 2024 alle competenti CP_ sedi
- che, essendo in possesso del requisito reddituale necessario ai fini dell'assegno mensile d'invalidità, per il tramite del patronato, in data 02 Ottobre 2024 inviava domanda di liquidazione della prestazione;
CP_
- che, con lettera del 07 Ottobre 2024, l' di comunicava che la prestazione de qua era CP_1 stata eliminata;
- di avere percepito periodo di imposta 2022 e per il periodo di imposta 2023 dei redditi esenti per essere stato titolare di reddito di cittadinanza, misura non assoggettata a ritenute IRPEF e addizionali e, dunque, compatibile e cumulabile con l'assegno mensile di assistenza atteso che,
l'importo del limite di reddito per aver diritto ai trattamenti pensionistici di invalidità civile è quello calcolato ai fini dell'Irpef vale a dire, assoggettato a detta imposta e costituente la base imponibile, sicché, sono esclusi, ai fini del calcolo, i redditi esenti da Irpef e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta oppure ad imposta sostitutiva;
Sulla scorta di tali argomentazioni ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ Ritenere e dichiarare il diritto del Sig. alla liquidazione delle provvidenze economiche relative ai ratei maturati e Parte_1 non riscossi dell' Assegno mensile d'invalidità ex art. 13 L.118/1971 a decorrere dal 31 Gennaio
2023, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo;
Condannare
l' in persona del legale rapp.te pro-tempore, quale Ente Erogatore alla liquidazione dei ratei CP_1 oltre accessori di legge;
Condannare conseguentemente l' in persona del rappresentante CP_1 legale al pagamento in favore del Sig. dell' Assegno mensile d'invalidità ex art. 13 Parte_1
L.118/1971 a decorrere dal 31 Gennaio 2023, oltre che degli interessi e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo;
Condannare infine l' in persona del rappresentante legale al CP_1 pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le spese e di non avere riscosso alcun onorario”.
Instauratosi il contraddittorio si è costituita rappresentando che l'amministrazione stava CP_1 procedendo al pagamento di quanto richiesto da parte ricorrente chiedendo, contestualmente, un rinvio della causa.
All'udienza del 3 luglio 2024 prospettava che i pagamenti erano già in corso e prossimi al CP_1 completamento.
Con note di trattazione scritta da ultimo depositate in data 29 settembre 2025, parte ricorrente ha in conclusione rilevato testualmente: “ nel mese di Settembre c.a., l'Istituto ha provveduto a liquidare, all'odierno ricorrente, gli arretrati relativi all'Assegno Mensile di Invalidità ex art. 13 della Legge
n. 118/1971, ammontanti a complessivi € 9.442,50, come dettagliatamente quantificato nella comunicazione dell'Istituto datata 9 maggio 2025, già depositata in atti”
Ha chiesto, pertanto la decisione della causa con con declaratoria di cessazione della materia del contendere e con vittoria di spese, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, posto che, il pagamento della prestazione è avvenuto dopo il termine di legge.
Sostituita l'udienza del 2 ottobre 2025 il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa
è stata decisa con la presente sentenza.
___________ __
La causa può decidersi con la declaratoria di cessazione della materia del contendere e assorbimento di ogni altra questione.
Infatti, nel costituirsi in giudizio ha da subito manifestato l'intento dell'Istituto di dare corso CP_1 ai pagamenti dovuti in ragione dell'accertato diritto del ricorrente all'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 31 gennaio 2023 e, da ultimo, parte ricorrente ha riconosciuto di avere ottenuto l'intero importo dovuto a titolo di liquidazione della prestazione in oggetto.
Tale circostanza sopravvenuta ha, di fatto, determinato il venire meno di un interesse delle parti ad una pronuncia sul merito della controversia.
Conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la cessazione della materia del contendere deve essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, quando, successivamente alla proposizione dell'atto introduttivo, sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti una situazione dalla quale emerga l'avvenuta cessazione di ogni contrasto tra le stesse ( Cass., sez. un., 28 settembre 2000 n. 1048).
Quanto alla statuizione in ordine alle spese di lite, si osserva quanto segue. Va dato rilievo, da un lato, al comportamento processuale dell'amministrazione che, nel costituirsi in giudizio, ha dato atto dell'intenzione di procedere alla liquidazione della prestazione richiesta così consentendo di addivenire alla rapida definizione della lite già in prima udienza , in un'ottica di leale collaborazione senz'altro meritevole di considerazione e senza ulteriori aggravi per la parte ricorrente.
Va, comunque, ulteriormente considerato che, come rilevato dal ricorrente, il soddisfacimento della pretesa della ricorrente è avvenuto tardivamente e solo in seguito alla instaurazione del presente giudizio.
Pertanto, nell'ottica di un contemperamento che tiene conto di tutti gli elementi della vicenda processuale in essere, globalmente considerati, ritiene il Decidente equo compensare le spese di lite in ragione della metà, ponendone la restante metà a carico di . CP_1
Le spese si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei minimi tariffari di cui al D.M vigente .
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento in favore della ricorrente in ragione della metà delle spese di lite che si CP_1 liquidano nell'intero complessivamente in euro 1863,50 oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge da distrarre in favore dei procuratori di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c. compensa la restante metà
Catania 03/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso