Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 gennaio 1993 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 maggio 1999 |
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Giurisprudenza • 15
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- 2. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 10/10/2024, n. 479Provvedimento: Sentenza n. 479/2024 Depositato il 10/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 25/09/2024 alle ore 12:00 in composizione monocratica: CH NR, Giudice monocratico in data 25/09/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 432/2024 depositato il 29/04/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Mapello Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito la regione Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1991, la regione Toscana nei medesimi mesi nonche' dal 1 giugno al 15 luglio 1992, le regioni Abruzzo, Marche e Molise nei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992 e la regione Lombardia nei giorni 1 e 2 giugno 1992, e' autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1991, di lire 75 miliardi per il 1992, di lire 12 miliardi per il 1993 e di lire 4 miliardi per il 1994 a carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine e' integrato per i medesimi anni dei corrispondenti importi.
2. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1, una quota complessiva di lire 100 miliardi per gli anni 1991 e 1992 e' destinata ad interventi di somma urgenza finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed alla prevenzione con opere di presidio, di regolazione delle acque e di sistemazione dei dissesti idrogeologici. Tali interventi, ai quali provvede con propria ordinanza, ai sensi dell' articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono realizzati nelle regioni di cui al comma 1, entro il limite di lire 70 miliardi per gli anni 1991 e 1992, nonche' nelle altre zone del territorio nazionale, di- verse da quelle di cui al comma 1, in cui si siano verificate entro il 15 luglio 1992 analoghe situazioni causate da eccezionali avversita' atmosferiche, entro il limite di lire 30 miliardi per il 1992.
3. Al fine della individuazione delle opere di somma urgenza da realizzarsi ai sensi del comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile si avvale della consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
4. Le regioni indicate al comma 1, anche sulla base delle segnalazioni degli enti locali interessati ed in armonia con le previsioni degli schemi previsionali e programmatici di cui all' articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , elaborano un programma di interventi urgenti, secondo i seguenti criteri indicati in ordine di priorita':
a) eliminazione delle situazioni di pericolo;
b) concessione di contributi per la riparazione dei danni subi'ti dalle abitazioni private e dalle cose di privati cittadini;
c) riparazione dei danni alle infrastrutture essenziali;
d) rimessa in pristino od esecuzione delle altre opere ed infrastrutture.
5. Il programma di cui al comma 4, corredato dalle stime dei danni e da un quadro economico globale dei progetti delle opere da eseguire o da completare, e' trasmesso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministro per il coordinamento della protezione civile.
6. I finanziamenti, al netto della quota di cui al comma 2, sono assegnati alle regioni interessate, previa valutazione dei programmi di cui al comma 4, da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, i quali esprimono il proprio avviso nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: quanto a lire 120 miliardi per l'anno 1991 e a lire 75 miliardi per l'anno 1992 a carico del capitolo 7602 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1992; quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1991, mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui iscritte sul capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183 , che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto capitolo 7602; quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 , come determinata per il medesimo anno con la tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993; quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo della proiezione, per il medesimo anno, dell'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
Le medesime disponibilita' in conto residui del capitolo 7749 non impegnate negli anni 1991 e 1992 possono esserlo nell'anno 1993.
8. L'Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS), nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio, esegue, con priorita' nei territori di cui al comma 1, i lavori di somma urgenza interessanti la viabilita' stradale.
9. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza statale conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche di cui al comma 1 che hanno colpito le regioni Abruzzo, Marche, Molise e Lombardia, provocando danni al regime idraulico, alle infrastrutture, agli edifici pubblici e di culto, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1992, di lire 1 miliardo per l'anno 1993 e di lire 11 miliardi per l'anno 1994.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992, a lire 1 miliardo per l'anno 1993 ed a lire 11 miliardi per l'anno 1994, si provvede: quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando per lire 3 miliardi l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota" e per lire 6 miliardi l'accantonamento "Interventi per l'edilizia storico- artistico monumentale" della rubrica "Ministero dei lavori pubblici"; quanto a lire 11 miliardi per il medesimo anno 1992, a carico del Fondo per la protezione civile; quanto a lire 1 miliardo per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 , come determinata per il medesimo anno con la tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993; quanto a lire 11 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali.
11. Per provvedere alla realizzazione degli interventi conseguenti all'esondazione del fiume Tronto, verificatasi nell'aprile 1992, e' assegnato alla regione Marche un contributo straordinario di lire 35 miliardi. All'onere di lire 35 miliardi per l'anno 1992 si fa fronte mediante pari riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell' art. 5, comma 3, della legge n. 225/1992 , istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile: "3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione".
- Si trascrive il testo dell' art. 31 della legge n. 183/1989 , recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo":
"Art. 31 (Schemi previsionali e programmatici). - 1.
Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono costituite le Autorita' dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento.
2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:
a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;
b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;
c) gli interventi piu' urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorita' in base ai criteri integrati dell'incolumita' delle popolazioni e del danno incombente nonche' dell'organica sistemazione;
d) le modalita' di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi;
e) i fabbisogni finanziari.
3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini.
4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei Ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno.
6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume Arno e' concesso alla regione Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi".
- L'art. 33, comma 2, della medesima legge n. 183/1989 e' riportato in nota all'art. 4. - Art. 2. 1. Gli interventi a favore delle aziende agricole e florovivaistiche, singole o associate, e quelli per il ripristino delle strutture, infrastrutture ed opere di bonifica, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' nella regione Emilia-Romagna colpita, nel mese di agosto 1991, da grandinate di straordinaria gravita', nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite, nel mese di ottobre 1991, da avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' e nelle province della Toscana colpite da eccezionali avversita' atmosferiche nei mesi di giugno e luglio 1992, individuati, ai fini della declaratoria di eccezionale avversita' atmosferica, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono posti a carico del Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 , come modificata ed integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 , nei limiti delle sue disponibilita'.
2. A favore degli organismi cooperativi o consortili di imprese che abbiano subi'to danni agli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonche' alle scorte e ai prodotti finiti, per effetto degli eventi alluvionali del 9, 10 e 11 aprile 1992 nelle regioni Abruzzo, Marche e Molise, si applicano gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 , come modificata e integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 , nel limite di spesa complessiva di lire 25 miliardi per l'anno 1993 e comunque nei limiti delle sue disponibilita'.
3. Per le finalita' di cui all' articolo 4- bis del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31 , si provvede a carico del Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 , come modificata e integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 , nel limite di lire 15 miliardi per l'anno 1993 e comunque nei limiti delle sue disponibilita'.
Note all' art. 2:
- La legge n. 590/1981 reca: "Nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale".
- Si trascrive il testo dell' art. 4- bis del D.L. n. 367/1990 (Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccita' verificatasi nell'annata agraria 1989-1990):
"Art. 4-bis. - 1. Le provvidenze e le procedure previste dal decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286 , per le aziende agricole singole o associate colpite dalla siccita' nell'annata agraria 1988-1989, sono estese alle province di Forli', Ravenna, Rovigo e Livorno. Tali provvidenze non possono superare un importo complessivo di trenta miliardi di lire". - Art. 3. 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, i cui impianti o attrezzature risultino distrutti o danneggiati dalle eccezionali avversita' atmosferiche di cui all'articolo 1, comma 1, e a quelle site nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite nel mese di ottobre 1991 da avversita' atmosferiche di eccezionale intensita', possono essere applicate, nei limiti delle disponibilita' gia' autorizzate, le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 , come integrato dall' articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198 , nel testo modificato dal comma 2 del presente articolo.
2. All' articolo 9, primo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198 , le parole: "non superiore a lire 5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a lire 10 milioni".
Note all' art. 3:
- Il D.L. n. 1334/1951 estende, con integrazioni e modifiche, la legge 21 agosto 1949, n. 638 , alle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamita' verificatesi a partire dall'entrata in vigore della predetta legge 21 agosto 1949, n. 638 .
- Si trascrive il testo dell' art. 9 della legge n. 198/1985 (Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamita' naturali ed avversita' atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 ), come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 9. - Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca, aventi impianti nei comuni danneggiati dalle eccezionali calamita' naturali ed avversita' atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, si applicano le provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 , e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso il contributo a fondo perduto di cui all' art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826 , nella misura del 90 per cento del danno accertato e comunque in misura non superiore a lire 10 milioni nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire venticinque milioni.
In alternativa alle provvidenze indicate nel precedente comma possono essere concessi alle piccole e medie imprese, individuali e sociali, e agli artigiani, finanziamenti agevolati quinquennali, fino a concorrenza dell'ammontare del danno, per la riparazione e riattivazione degli impianti e la ricostituzione delle normali scorte di esercizio, al tasso di interesse pari al 25 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro a norma dell' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 .
Le domande di finanziamento agevolato debbono essere presentate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma del presente articolo, ad un istituto di credito abilitato ad esercitare il credito a medio termine a norma dell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , corredate di una perizia giurata redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare. Le predette domande sono soggette, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi a carico dello Stato, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle prescrizioni concernenti l'occupazione e di tutte le altre non compatibili con il presente articolo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabilite modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione delle provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo.
Le provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano anche alle imprese industriali, commerciali e artigiane danneggiate dall'alluvione del 26 febbraio 1984, site nei comuni di Guidonia, Roma, S. Angelo Romano, Subiaco, Tivoli e Vicovaro.
Per le finalita' di cui ai commi primo e secondo del presente articolo e' autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 22 miliardi. Per le finalita' di cui al comma quarto, e' autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 8 miliardi.".