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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 20/10/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
RGAC 1423/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 08/10/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter cpc la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n.1423/2025, posta in deliberazione tra:
, in proprio e nella qualità di l.r.p.t. Parte_1 della ONroparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Incelli Daniela, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
ONroparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in , presso la sede in Piazza CP_2
NI RA n.1, rappresento e difeso a mezzo dei propri funzionari;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 126/2025, prot. ITL FR.REGIS.U.0003539.19-02-2025 notificata il 25/03/2025 dall per ONroparte_2
1 l'importo complessivo di € 7.200,00 a titolo di sanzione per le violazioni di cui all'art. 11 della legge 24/11/1981 n. 689 per aver impiegato i lavoratori subordinati ( e Persona_1 [...]
) senza preventiva comunicazione di instaurazione Persona_2 del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con applicazione di un sanzione pari a €1800,00 per ciascun lavoratore ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 124/2004, oltre a €3600,00 quale sanzione amministrativa ex art. 6 della Legge 698/81 prevista per ON inottemperanza alla diffida già impartita da , chiedendone l'annullamento.
L'opponente a fondamento della domanda ha esposto quanto segue:
- che con verbale di accertamento n. 035/isp. Roazzi del ON 31/08/2021 l' di accertava la violazione dell'art. 18 CP_2
c. 1 lett. G del D.Lgs. n. 81/08 e la violazione dell'art. 36 c. 1 del D.Lgs. n. 81/08 con riguardo ai lavoratori e Persona_1
con invito alla regolarizzazione;
Persona_2
- che con verbale di primo accesso ispettivo n. 43 – 35 del ON 31/08/2021 l' di accertava la presenza di n. 3 CP_2 lavoratori di cui per i lavoratori e Persona_1 Persona_2 non risultava provata la regolare occupazione, con invito alla regolarizzazione e provvedimento di sospensione attività;
- che con provvedimento di sospensione dell'attività ON imprenditoriale del 31/08/2021 2021 l' di CP_2 richiedeva la regolarizzazione per i lavoratori e Persona_1
ed il pagamento di una somma unica pari ad euro Persona_2
2.000,00 da versare al fondo di cui all'art. 14 c. 7 del D. Lgs n. 81/2008 smi mediante modello F23 suddiviso in euro 1.400 codice tributo 698T ed euro 600,00 codice tributo 79AT;
- che l'opponente provvedeva alla corretta regolarizzazione del personale e della produzione di tutta la documentazione richiesta e del pagamento della somma di euro 2.000,00 nei tempi indicati ON come da istanza di revoca consegnata presso la sede di
(cfr. all. n. 4,5 6,7,8); CP_2 ON
- che l' con revoca del provvedimento di sospensione nr. 43 del 01/09/2021 “Accertata la regolarizzazione dei lavoratori indicati…Accertato il pagamento ai sensi del c. 5 bis del medesimo articolo 14, della somma aggiuntiva unica dovuta di euro 2.000,00 nella misura del 100% effettuato il 01/09/2021” disponeva la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, richiedendo il pagamento entro n. 6 mesi della somma aggiuntiva di cui al c. 4 del medesimo art. 14 del D. Lgs 81/2008 maggiorato del 5% pari ad euro 1.575,00 suddiviso in 2 euro 1.102,50 codice tributo 698T ed euro 472,50 codice tributo 79AT (all. 9 del ricorso);
- che in data 21/02/2022 (entro le tempistiche previste) il ricorrente provvedeva al pagamento della somma di euro 1.575,00 come richiesta (all. 10 del ricorso);
- che con successivo verbale di rivista in materia di tutela della ON salute e della sicurezza sul lavoro del 21/10/2024 l' di accertava l'eliminazione delle violazioni di cui ai punti CP_2
1 e 2 di cui al verbale di accertamento 35 del 31/08/2021 e richiedeva il pagamento della ulteriore somma di euro 2.825,57 (all. 11 del ricorso);
- che in data 25/10/2022 (entro le tempistiche previste) il ricorrente provvedeva al pagamento della somma di euro 2.825,56 come richiesta (all. 12 del ricorso);
- che con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021/ ON 185213 – PCON 1/43 del 03/11/2023 l' di CP_2 richiedeva il pagamento della somma di euro 3.600,00 con indicazione che il pagamento nei termini previsti determina l'estinzione del procedimento sanzionatorio (all. 13);
- che in data 21/04/2022 il ricorrente provvedeva al pagamento della somma di euro 3.600,00 come richiesta, entro i temini indicati (all. 14); ON
- di aver sempre fornito all' prova degli avvenuti pagamenti effettuati consegnandone copia della ricevuta.
Parte opponente ha pertanto concluso eccependo l'illegittimità ON della pretesa dell' al pagamento delle sanzioni di cui all'ordinanza impugnata e ha chiesto al Giudice, previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza opposta, di accertare e dichiarare la nullità e illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione ON opposta, ritenendo non dovuta all' alcuna ulteriore somma a titolo sanzionatorio, allegando di aver effettuato tutti i pagamenti ON richiesti dall' nei termini prescritti, con condanna alle spese processuali.
ON Si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Parte convenuta, ha in particolare evidenziato che l'opponente non ON ha fornito all' prova dell'avvenuto pagamento delle somme ingiunte e che l'unica ricevuta di pagamento esibita risulta quella relativa alla revoca del provvedimento di sospensione di €2.000,00 (all. n.10).
3 Ritenuta la causa istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso della odierna udienza, svolta mediante lo scambio e il deposito di note scritte, e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.
Si osserva che nel caso in esame è in contestazione la debenza da parte dell'opponente della somma di € 7.200,00 emessa a titolo di sanzione per le violazioni di cui all'art. 11 della legge 24/11/1981 n. 689 per aver impiegato i lavoratori subordinati ( Persona_1
e ) senza preventiva comunicazione di Persona_2 instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con applicazione di una sanzione pari a €1800,00 per ciascun lavoratore ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 124/2004, oltre a
€3600,00 quale sanzione amministrativa ex art. 6 della Legge 698/81 prevista per inottemperanza alla diffida già impartita da ON
.
Parte opponente ha contestato l'illegittimità della ordinanza ingiunta, ritenendo non dovute le somme richieste a titolo di sanzione ammnistrativa per aver evaso tutti i pagamenti delle ON somme richieste dall nei precedenti verbali ispettivi irrogati, di cui ha allegato le relative ricevute di pagamento, eccependo altresì il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.
ON In particolare, l'opponente ha dedotto che l' fonda la propria pretesa creditoria sull'omessa redazione di scritti difensivi, omessa richiesta di audizione orale, omessa dimostrazione del pagamento all'ufficio della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981 n, 689, ritenendo tali presupposti illegittimi in considerazione del fatto che il ricorrente non ha proposto opposizione ai verbali irrogati adempiendo a tutte le richieste di regolarizzazione e di pagamento formalizzate ON dall' , e producendo copia dell'avvenuto pagamento in misura ridotta.
Parte ricorrente ha inoltre allegato in atti la ricevuta dei pagamenti effettuati a fronte dei diversi verbali ispettivi irrogati, nonché missiva via PEC del 2/7/2025 con cui allegava la copia dei ON pagamenti effettuati al competente ufficio dell , eccependo altresì il vizio di motivazione 4 ON Ha inoltre dedotto che l' con il provvedimento di revoca sospensione nr. 43 del 01/09/2021 ha dichiarato espressamente
“accertato la regolarizzazione dei lavoratori indicati…Accertato il pagamento ai sensi del c. 5 bis del medesimo articolo 14, della somma aggiuntiva unica dovuta di euro 2.000,00 nella misura del 100% effettuato il 01/09/2021”, revocando il provvedimento di sospensione dell'attività emesso.
ON L' si è opposta eccependo la correttezza dell'ingiunzione emessa, evidenziando che l'opponente non ha dato prova del pagamento che assume eseguiti e che all'ente è pervenuta solo la ricevuta di pagamento della somma di 2000,00 euro relativa alla revoca del provvedimento di sospensione.
In via preliminare, va osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità “con l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente, restando l'assunzione di prove d'ufficio, prevista dall'art.23, sesto comma, della legge n. 689 del 1981, una facoltà, e non un obbligo del pretore, il cui esercizio è affidato alla sua discrezionalità. Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto del citato art. 23, dodicesimo comma, l'opposizione deve essere accolta” (cfr. Cass. Civ. sez. I n.5095 del 26.5.1999; Tribunale di Avellino, Sentenza n. 544/2025 del 07-04-2025).
Inoltre, la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione relativa alla questione dell'onere della prova nei giudizi di Co opposizione a verbale di accertamento o ha ribadito CP_3 espressamente che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. n. 12108/2010; Cass. n.22862 del 10/11/2010).
Ciò premesso, emerge dalla lettura dell'ordinanza di ingiunzione che la sanzione amministrativa di €1800,00 prevista ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 124/2004 è stata determinata in €3600,00 per 5 ciascun lavoratore irregolare ai sensi dell'art. 16 L. 689/81, considerato che la diffida impartita non è stata ottemperata dal ricorrente, per cui la sanzione complessiva è stata determinata in
€7200,00.
Orbene, risultano tuttavia dagli atti di causa tutte le ricevute di ON pagamento effettuate in ordine agli importi richiesti dall' .
In particolare, l'opponente ha depositato in atti la ricevuta di pagamento F24 di €3.600,00 del 21/4/2022, la ricevuta di pagamento F24 di €2825,56 del 25/10/2021 relativa alle multe e sanzioni irrogate dall , nonché la ricevuta per la somma CP_2 ON di € 1575,00 pagata con F24 del 21/2/2022, di cui l' lamenta la prova dell'avvenuto pagamento (all. n. 2 note conclusive, all. 4, 10, 12, 14 del ricorso).
Inoltre, risulta depositato in atti da parte opponente la ricevuta di pagamento F24 del 1/9/2021 di €2000,00 (all. n. 4 del ricorso e n. ON 2 delle note conclusive), riscontrato dall' con provvedimento del 1/9/2021 (all.9) e, peraltro, non contestato dall . CP_2
Peraltro, deve osservarsi infine parte ricorrente ha allegato la PEC ON del 2/7/2025 con cui inviava all' le ricevute dei pagamenti regolarmente eseguiti, versate in atti.
Orbene, alla luce di tutto quanto sopra detto, deve ritenersi che parte opponente ha adempiuto il proprio onere probatorio, versando in atti le ricevute di pagamento che provano la corretta esecuzione dei pagamenti effettuati.
A fronte della puntuale produzione documentale effettuata dalla parte opponente, con cui quest'ultima ha provato di aver regolarmente e tempestivamente effettuato gli adempimenti e i pagamenti intimati nell'ingiunzione opposta, nulla ha provato ON l' .
Deve dunque ritenersi, alla luce delle risultanze istruttorie sopra richiamate, l'insussistenza del presupposto della sanzione irrogata ON dall' con l'ordinanza di ingiunzione opposta, in quanto le sanzioni irrogate all'opponente sono state tutte regolarmente adempiute dal con pagamento degli importi Parte_1 irrogati e con adempimento delle omissioni riscontrate, come risulta documentalmente provato.
6 In conclusione, sulla base dele considerazioni che precedono, il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta.
Le spese di lite, stante l'esito della presente controversia, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della complessità medio bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della Parte_1 ON
nei confronti dell' nella causa iscritta ONroparte_1 al n. 1423/2025, respinta ogni altra domanda e eccezione:
a) annulla l'Ordinanza ingiunzione n. 126/2025 del 25/03/2025; b) condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che si liquidano in euro 1865,00, oltre Iva, Cpa e spese generale, come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 20/10/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
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TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 08/10/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter cpc la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n.1423/2025, posta in deliberazione tra:
, in proprio e nella qualità di l.r.p.t. Parte_1 della ONroparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Incelli Daniela, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
ONroparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in , presso la sede in Piazza CP_2
NI RA n.1, rappresento e difeso a mezzo dei propri funzionari;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 126/2025, prot. ITL FR.REGIS.U.0003539.19-02-2025 notificata il 25/03/2025 dall per ONroparte_2
1 l'importo complessivo di € 7.200,00 a titolo di sanzione per le violazioni di cui all'art. 11 della legge 24/11/1981 n. 689 per aver impiegato i lavoratori subordinati ( e Persona_1 [...]
) senza preventiva comunicazione di instaurazione Persona_2 del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con applicazione di un sanzione pari a €1800,00 per ciascun lavoratore ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 124/2004, oltre a €3600,00 quale sanzione amministrativa ex art. 6 della Legge 698/81 prevista per ON inottemperanza alla diffida già impartita da , chiedendone l'annullamento.
L'opponente a fondamento della domanda ha esposto quanto segue:
- che con verbale di accertamento n. 035/isp. Roazzi del ON 31/08/2021 l' di accertava la violazione dell'art. 18 CP_2
c. 1 lett. G del D.Lgs. n. 81/08 e la violazione dell'art. 36 c. 1 del D.Lgs. n. 81/08 con riguardo ai lavoratori e Persona_1
con invito alla regolarizzazione;
Persona_2
- che con verbale di primo accesso ispettivo n. 43 – 35 del ON 31/08/2021 l' di accertava la presenza di n. 3 CP_2 lavoratori di cui per i lavoratori e Persona_1 Persona_2 non risultava provata la regolare occupazione, con invito alla regolarizzazione e provvedimento di sospensione attività;
- che con provvedimento di sospensione dell'attività ON imprenditoriale del 31/08/2021 2021 l' di CP_2 richiedeva la regolarizzazione per i lavoratori e Persona_1
ed il pagamento di una somma unica pari ad euro Persona_2
2.000,00 da versare al fondo di cui all'art. 14 c. 7 del D. Lgs n. 81/2008 smi mediante modello F23 suddiviso in euro 1.400 codice tributo 698T ed euro 600,00 codice tributo 79AT;
- che l'opponente provvedeva alla corretta regolarizzazione del personale e della produzione di tutta la documentazione richiesta e del pagamento della somma di euro 2.000,00 nei tempi indicati ON come da istanza di revoca consegnata presso la sede di
(cfr. all. n. 4,5 6,7,8); CP_2 ON
- che l' con revoca del provvedimento di sospensione nr. 43 del 01/09/2021 “Accertata la regolarizzazione dei lavoratori indicati…Accertato il pagamento ai sensi del c. 5 bis del medesimo articolo 14, della somma aggiuntiva unica dovuta di euro 2.000,00 nella misura del 100% effettuato il 01/09/2021” disponeva la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, richiedendo il pagamento entro n. 6 mesi della somma aggiuntiva di cui al c. 4 del medesimo art. 14 del D. Lgs 81/2008 maggiorato del 5% pari ad euro 1.575,00 suddiviso in 2 euro 1.102,50 codice tributo 698T ed euro 472,50 codice tributo 79AT (all. 9 del ricorso);
- che in data 21/02/2022 (entro le tempistiche previste) il ricorrente provvedeva al pagamento della somma di euro 1.575,00 come richiesta (all. 10 del ricorso);
- che con successivo verbale di rivista in materia di tutela della ON salute e della sicurezza sul lavoro del 21/10/2024 l' di accertava l'eliminazione delle violazioni di cui ai punti CP_2
1 e 2 di cui al verbale di accertamento 35 del 31/08/2021 e richiedeva il pagamento della ulteriore somma di euro 2.825,57 (all. 11 del ricorso);
- che in data 25/10/2022 (entro le tempistiche previste) il ricorrente provvedeva al pagamento della somma di euro 2.825,56 come richiesta (all. 12 del ricorso);
- che con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021/ ON 185213 – PCON 1/43 del 03/11/2023 l' di CP_2 richiedeva il pagamento della somma di euro 3.600,00 con indicazione che il pagamento nei termini previsti determina l'estinzione del procedimento sanzionatorio (all. 13);
- che in data 21/04/2022 il ricorrente provvedeva al pagamento della somma di euro 3.600,00 come richiesta, entro i temini indicati (all. 14); ON
- di aver sempre fornito all' prova degli avvenuti pagamenti effettuati consegnandone copia della ricevuta.
Parte opponente ha pertanto concluso eccependo l'illegittimità ON della pretesa dell' al pagamento delle sanzioni di cui all'ordinanza impugnata e ha chiesto al Giudice, previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza opposta, di accertare e dichiarare la nullità e illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione ON opposta, ritenendo non dovuta all' alcuna ulteriore somma a titolo sanzionatorio, allegando di aver effettuato tutti i pagamenti ON richiesti dall' nei termini prescritti, con condanna alle spese processuali.
ON Si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Parte convenuta, ha in particolare evidenziato che l'opponente non ON ha fornito all' prova dell'avvenuto pagamento delle somme ingiunte e che l'unica ricevuta di pagamento esibita risulta quella relativa alla revoca del provvedimento di sospensione di €2.000,00 (all. n.10).
3 Ritenuta la causa istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso della odierna udienza, svolta mediante lo scambio e il deposito di note scritte, e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.
Si osserva che nel caso in esame è in contestazione la debenza da parte dell'opponente della somma di € 7.200,00 emessa a titolo di sanzione per le violazioni di cui all'art. 11 della legge 24/11/1981 n. 689 per aver impiegato i lavoratori subordinati ( Persona_1
e ) senza preventiva comunicazione di Persona_2 instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con applicazione di una sanzione pari a €1800,00 per ciascun lavoratore ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 124/2004, oltre a
€3600,00 quale sanzione amministrativa ex art. 6 della Legge 698/81 prevista per inottemperanza alla diffida già impartita da ON
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Parte opponente ha contestato l'illegittimità della ordinanza ingiunta, ritenendo non dovute le somme richieste a titolo di sanzione ammnistrativa per aver evaso tutti i pagamenti delle ON somme richieste dall nei precedenti verbali ispettivi irrogati, di cui ha allegato le relative ricevute di pagamento, eccependo altresì il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.
ON In particolare, l'opponente ha dedotto che l' fonda la propria pretesa creditoria sull'omessa redazione di scritti difensivi, omessa richiesta di audizione orale, omessa dimostrazione del pagamento all'ufficio della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981 n, 689, ritenendo tali presupposti illegittimi in considerazione del fatto che il ricorrente non ha proposto opposizione ai verbali irrogati adempiendo a tutte le richieste di regolarizzazione e di pagamento formalizzate ON dall' , e producendo copia dell'avvenuto pagamento in misura ridotta.
Parte ricorrente ha inoltre allegato in atti la ricevuta dei pagamenti effettuati a fronte dei diversi verbali ispettivi irrogati, nonché missiva via PEC del 2/7/2025 con cui allegava la copia dei ON pagamenti effettuati al competente ufficio dell , eccependo altresì il vizio di motivazione 4 ON Ha inoltre dedotto che l' con il provvedimento di revoca sospensione nr. 43 del 01/09/2021 ha dichiarato espressamente
“accertato la regolarizzazione dei lavoratori indicati…Accertato il pagamento ai sensi del c. 5 bis del medesimo articolo 14, della somma aggiuntiva unica dovuta di euro 2.000,00 nella misura del 100% effettuato il 01/09/2021”, revocando il provvedimento di sospensione dell'attività emesso.
ON L' si è opposta eccependo la correttezza dell'ingiunzione emessa, evidenziando che l'opponente non ha dato prova del pagamento che assume eseguiti e che all'ente è pervenuta solo la ricevuta di pagamento della somma di 2000,00 euro relativa alla revoca del provvedimento di sospensione.
In via preliminare, va osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità “con l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente, restando l'assunzione di prove d'ufficio, prevista dall'art.23, sesto comma, della legge n. 689 del 1981, una facoltà, e non un obbligo del pretore, il cui esercizio è affidato alla sua discrezionalità. Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto del citato art. 23, dodicesimo comma, l'opposizione deve essere accolta” (cfr. Cass. Civ. sez. I n.5095 del 26.5.1999; Tribunale di Avellino, Sentenza n. 544/2025 del 07-04-2025).
Inoltre, la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione relativa alla questione dell'onere della prova nei giudizi di Co opposizione a verbale di accertamento o ha ribadito CP_3 espressamente che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. n. 12108/2010; Cass. n.22862 del 10/11/2010).
Ciò premesso, emerge dalla lettura dell'ordinanza di ingiunzione che la sanzione amministrativa di €1800,00 prevista ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 124/2004 è stata determinata in €3600,00 per 5 ciascun lavoratore irregolare ai sensi dell'art. 16 L. 689/81, considerato che la diffida impartita non è stata ottemperata dal ricorrente, per cui la sanzione complessiva è stata determinata in
€7200,00.
Orbene, risultano tuttavia dagli atti di causa tutte le ricevute di ON pagamento effettuate in ordine agli importi richiesti dall' .
In particolare, l'opponente ha depositato in atti la ricevuta di pagamento F24 di €3.600,00 del 21/4/2022, la ricevuta di pagamento F24 di €2825,56 del 25/10/2021 relativa alle multe e sanzioni irrogate dall , nonché la ricevuta per la somma CP_2 ON di € 1575,00 pagata con F24 del 21/2/2022, di cui l' lamenta la prova dell'avvenuto pagamento (all. n. 2 note conclusive, all. 4, 10, 12, 14 del ricorso).
Inoltre, risulta depositato in atti da parte opponente la ricevuta di pagamento F24 del 1/9/2021 di €2000,00 (all. n. 4 del ricorso e n. ON 2 delle note conclusive), riscontrato dall' con provvedimento del 1/9/2021 (all.9) e, peraltro, non contestato dall . CP_2
Peraltro, deve osservarsi infine parte ricorrente ha allegato la PEC ON del 2/7/2025 con cui inviava all' le ricevute dei pagamenti regolarmente eseguiti, versate in atti.
Orbene, alla luce di tutto quanto sopra detto, deve ritenersi che parte opponente ha adempiuto il proprio onere probatorio, versando in atti le ricevute di pagamento che provano la corretta esecuzione dei pagamenti effettuati.
A fronte della puntuale produzione documentale effettuata dalla parte opponente, con cui quest'ultima ha provato di aver regolarmente e tempestivamente effettuato gli adempimenti e i pagamenti intimati nell'ingiunzione opposta, nulla ha provato ON l' .
Deve dunque ritenersi, alla luce delle risultanze istruttorie sopra richiamate, l'insussistenza del presupposto della sanzione irrogata ON dall' con l'ordinanza di ingiunzione opposta, in quanto le sanzioni irrogate all'opponente sono state tutte regolarmente adempiute dal con pagamento degli importi Parte_1 irrogati e con adempimento delle omissioni riscontrate, come risulta documentalmente provato.
6 In conclusione, sulla base dele considerazioni che precedono, il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta.
Le spese di lite, stante l'esito della presente controversia, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della complessità medio bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della Parte_1 ON
nei confronti dell' nella causa iscritta ONroparte_1 al n. 1423/2025, respinta ogni altra domanda e eccezione:
a) annulla l'Ordinanza ingiunzione n. 126/2025 del 25/03/2025; b) condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che si liquidano in euro 1865,00, oltre Iva, Cpa e spese generale, come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 20/10/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
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