Art. 8. ((Sono demandate alle direzioni provinciali del tesoro le attribuzioni per il prelievo di somme corrispondenti ad una o piu' rate di ammortamento che siano scadute dopo il 10 gennaio 1978 e non siano state tempestivamente versate presso i tesorieri degli enti che abbiano contratto mutui con la Cassa depositi e prestiti garantiti dallo Stato ovvero con delegazioni di pagamento.))
Versione
1 settembre 1962
1 settembre 1962
>
Versione
11 maggio 1980
11 maggio 1980