Articolo 8 della Legge 12 agosto 1962, n. 1290
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 settembre 1962
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Versione
11 maggio 1980
Art. 8. ((Sono demandate alle direzioni provinciali del tesoro le attribuzioni per il prelievo di somme corrispondenti ad una o piu' rate di ammortamento che siano scadute dopo il 10 gennaio 1978 e non siano state tempestivamente versate presso i tesorieri degli enti che abbiano contratto mutui con la Cassa depositi e prestiti garantiti dallo Stato ovvero con delegazioni di pagamento.))
Entrata in vigore il 11 maggio 1980