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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/11/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1928/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1928/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PERI Parte_1 C.F._1
HI e dell'avv. DE FRANCESCA MICHELE,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZITIELLO LUCA CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. MUSCO CARBONARO BENEDETTA,
APPELLATA avverso la sentenza n. 319/2022 emessa dal Tribunale di Lucca pubblicata il 01/04/2022
CONCLUSIONI
In data 29.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza: pagina 1 di 22 ➢ confermare la pronuncia impugnata nella parte in cui, rigettando tutte le domande della convenuta, oggi appellata, ha dichiarato la responsabilità di;
CP_1
➢ accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 319/2022 emessa dal Tribunale di Lucca, Giudice dott. Giovanni Piccioli, nell'ambito del giudizio RG n. 1467/2020, depositata in cancelleria in data 1.04.2022, accertata e dichiarata l'errata quantificazione del danno patito dall'appellante e quindi anche il vizio di motivazione in punto di quantum, conseguentemente condannare in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore a corrispondere al sig. Parte_1
• in tesi, volendo risarcire il reale pregiudizio sofferto dall'appellante, la somma di € 46.000,00, data dalla differenza di quanto pagato per l'acquisto dei diamanti ed il loro valore di realizzo sul mercato, già detratto quanto percepito nel giudizio di primo grado, o comunque la somma di € 28.909,71, quale differenza tra quanto pagato per l'acquisto dei diamanti ed il valore di scontato secondo la forbice tra il 5% CP_2 ed il 15%, già detratto quanto percepit io di primo grado;
• in ipotesi, la somma risultante dalla differenza di quanto speso ed il valore delle pietre in base ai listini al momento dell'acquisto pari ad € 24.788,57, già CP_2 detratto quanto percepit zio di primo grado,
• in ogni caso la somma maggiore o minore che risulterà provata e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del bonifico del 4.7.2013, oltre il rimborso delle spese per la perizia gemmologica pari ad € 610,00 e gli onorari del procedimento di mediazione;
COr Con conferma della condanna di alle spese e compensi già liquidati nel giudizio in primo grado e con vittoria di s e compensi professionali del giudizio di appello, con la maggiorazione del 30% così come previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del Decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, introdotto dall'art. 1 del Decreto 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n. 96 del 26-4- 2018, per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali e comunque di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione dell'atto e dei relativi documenti”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere:
IN VIA PREGIUDIZIALE
- per i motivi esposti in narrativa, dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia anche in punto di spese;
IN VIA PRINCIPALE
pagina 2 di 22 - respingere l'appello avversario perché infondato, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA INCIDENTALE:
- in riforma della Sentenza, in accoglimento dei motivi di appello proposti in via incidentale dalla come esposti in narrativa, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello CP_3 adita:
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da controparte per carenza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle CP_3 domande avversarie per le ragioni esposte in atti e, per l'effe ettare tutte le richieste ex adverso formulate;
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti, e per l'effetto condannare il Cliente a restituire alla tutte le somme CP_3 versate in esecuzione della Sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
IN VIA SUBORDINATA:
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al Cliente ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore del medesimo nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte, dichiarando tenuto e condannando il Cliente alla restituzione delle maggiori somme pagate dalla in esecuzione della Sentenza;
CP_3
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia CP_3 titolo, di somme di denaro in favore del ridurre l'importo da corrispondere al medesimo secondo i criteri indicati in atti, tenendo in considerazione il valore delle gemme, nonché tenendo conto di quanto il Cliente ha ricevuto, riceverà o avrebbe potuto ricevere dal a titolo transattivo e, conseguentemente, dichiarare CP_4 tenuto e condannare il Cliente alla restituzione delle maggiori somme pagate dalla
in esecuzione della Sentenza;
CP_3
- per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, respingere la pretesa di rivalutazione sul danno e, conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il Cliente alla restituzione delle maggiori somme pagate dalla in CP_3 esecuzione della Sentenza;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio”. pagina 3 di 22 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado citava in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Lucca, la società Parte_1 [...] per chiedere la sua condanna al pagamento della somma di € CP_1
80.038,59, quale risarcimento pari alla differenza tra il corrispettivo pagato per l'acquisto di diamanti da investimento ed il reale valore delle pietre;
oltre ai successivi danni conseguenti alla perdita di valore delle pietre, agli interessi legali dalla data dei bonifici al saldo effettivo, il rimborso delle spese per la perizia gemmologica pari ad € 610,00 e delle spese per la domanda di mediazione pari ad € 48,80.
L'attore deduceva che, con proposta, mediazione e consulenza dell'Istituto
Bancario in data 04.06.2013 aveva avanzato una proposta di COroparte_1 acquisto di diamanti a scopo di investimento con la società Parte_2
CO (d'ora in poi anche solo ). Detta proposta si perfezionava in
[...] data 24.06.2013 con la consegna, presso la sede del agenzia n. 6 di CP_1
Lucca, delle seguenti pietre: colore purezza peso certificato Prezzo corrisposto € G IF 0,76 HRD06003777008 13.401,33 F IF 1,04 26.970,32 C.F._2 G IF 0,54 HRD20010103804 8.038,44 G IF 1,07 HRD20043895401 26.305,95 G IF 1,03 25.322,55 C.F._3
Nello stesso giorno, necessitando che le pietre suddette fossero depositate presso i caveaux della società egli sottoscriveva Parte_2 un contratto di deposito e le pietre venivano immediatamente trattenute dalla predetta società, con l'assegnazione del numero di custodia 200000525.
Il prezzo di acquisto dei cinque diamanti da investimento ammontava alla somma di € 100.038,59, che veniva corrisposta a mezzo di bonifico bancario ordinario
(CRO n. 14080518501) in data 04.07.2013.
pagina 4 di 22 A seguito delle ben note vicende giornalistiche e delle indagini giudiziarie nonché delle delibere dell'AGCM, il sig. contestava alle due società che, a causa del Pt_1 blocco dell'attività di compravendita dei diamanti da investimento, non era più CO possibile entrare in possesso del “controvalore di mercato” che la società proponeva (con inserzioni pubblicitarie a pagamento) nei listini pubblicati su noti quotidiani economici, tra cui . CP_5
Con sentenza n. 43/2019 depositata il 15.01.2019, il Tribunale di Milano – sez.
Fallimentare dichiarava il fallimento della società Parte_2
[...]
Volendo quantificare il danno subito, il sig. incaricava la dott.ssa Pt_1 Per_1
gemmologa iscritta nell'albo dei CTU del Tribunale di Roma, per
[...]
l'effettuazione di una perizia gemmologica sulle pietre oggetto dell'investimento. CO La dott.ssa con perizia del 21.03.2019, attestava che “I listini della , Per_1
hanno a che fare con il mercato reale del diamante smontato;
sia quello CP_6 della Borsa diamanti o del prezzo al dettaglio. I prezzi pubblicati sul Sole 24 da CO
sono di molto più alti del mercato reale del diamante” concludendo che “Il sig. ad oggi, in qualunque posizione del mercato (ingrosso, dettaglio, Pt_1 privato), è impossibilitato a rivendere ad un prezzo superiore o uguale al valore di acquisto. Volendo liquidare l'investimento oggi, l'aspettativa più realistica di realizzo immediato oscilla tra i 20-25.000 euro complessivi contro i 100.038 euro spesi nel 2013”.
Si costituiva la banca convenuta eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere stato instaurato il rapporto direttamente con CO
, e nel merito chiedendo il rigetto delle altrui domande.
La causa veniva istruita esclusivamente a mezzo di produzioni documentali.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 319/2022 pubblicata il 01/04/2022 il Tribunale di Lucca così statuiva:
“1) Condanna la convenuta “ , come in atti rappresentata, a COroparte_1 pagina 5 di 22 pagare all'attore, Sig. , la somma di € 34.038,59, oltre a Parte_1 rivalutazione e interessi nella misura legale dal 4/7/2013 al saldo;
2) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese processuali di parte attrice, che liquida in € 9.000,00 per compenso ed € 870,00 per esborsi, oltre ad
€ 48,80 per spese procedimento di mediazione e oltre a rimborso spese generali,
I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge”.
Il giudice rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla banca, ritenendo che quest'ultima avesse svolto un ruolo attivo nella promozione dell'investimento, qualificabile in termini di contatto sociale qualificato, idoneo a generare obblighi contrattuali.
La banca veniva poi ritenuta gravemente inadempiente per aver omesso:
• di informare il cliente circa la natura speculativa dell'investimento;
• di evidenziare l'assenza di garanzie sul valore futuro dei diamanti;
CO
• di segnalare il conflitto di interessi derivante dalla collaborazione con .
Tali omissioni integravano la violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza previsti dall'art. 1175 e 1375 c.c., nonché dall'art. 21 del TUF, in quanto la banca aveva agito come promotrice dell'investimento.
Il danno veniva quantificato nella differenza tra il prezzo pagato (€ 100.038,59) e il valore reale dei diamanti (€ 66.000,00), desunto dalla perizia di parte.
Il Tribunale pertanto condannava la banca al pagamento di € 34.038,59 a titolo di risarcimento, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal 4 luglio 2013 al saldo.
Evidenziava altresì il decidente che la proprietà dei diamanti rimaneva in capo all'attore.
Le spese per la perizia gemmologica non venivano infine riconosciute per mancanza di prova del pagamento.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello CP_1 pagina 6 di 22 (di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la sopra CP_1 richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Errata quantificazione del danno da cui deriva anche un vizio di motivazione in punto di quantum;
2) Errata valutazione delle prove documentali e violazione dei principi risarcitori di cui alla Giurisprudenza di merito dominante;
3) Sulla omessa liquidazione delle spese della perizia gemmologica;
4) Omissione di pronuncia sulla liquidazione dei compensi professionali per il procedimento di mediazione dinanzi all'Organismo, con vizio di motivazione.
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, l'istituto bancario contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, e proponeva, a sua volta appello, incidentale sui seguenti motivi:
1) omessa pronuncia circa l'improcedibilità della domanda di risarcimento del danno potenziale derivante dall'acquisto dei diamanti;
2) erroneità della sentenza in punto di difetto di legittimazione passiva della banca;
3) erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto in capo alla banca una responsabilità da cd. contatto sociale qualificato. Il ruolo svolto dalla banca;
4) acritica adesione al provvedimento AGCM;
5) erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato la banca al risarcimento dei danni ed escluso il concorso di colpa del sig. Pt_1
pagina 7 di 22 6) erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto al cliente gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dalla parte appellata, è stata superata dal passaggio in decisione della controversia.
Quanto al merito, si ritiene opportuno esaminare in via preliminare l'appello incidentale in quanto, vertendo sull'an debeatur, assume un valore potenzialmente assorbente rispetto alle deduzioni attinenti al quantum, sulle quali si incentra l'appello principale.
1. La prima censura dell'appello incidentale è infondata. CO Con il primo motivo ripropone l'eccezione di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità delle domande risarcitorie avanzate dal deducendo che Pt_1 queste sarebbero incompatibili con il mantenimento della disponibilità delle pietre preziose, non essendo configurabile alcun danno fino al momento della liquidazione del loro controvalore.
Tale impostazione non è condivisibile.
La domanda dell'attore, infatti, si fonda sull'assunto che la violazione dei doveri incombenti sulla banca lo abbia indotto all'acquisto dei diamanti ad un prezzo notevolmente superiore al valore di mercato. In quest'ottica, come peraltro indicato anche nella sentenza di primo grado, il danno è individuabile nella differenza tra il prezzo corrisposto ed il valore di mercato dei beni.
pagina 8 di 22 Tale danno, quindi, è chiaramente individuabile anche senza dover determinare il prezzo di rivendita, e senza dover necessariamente procedere in via preliminare alla liquidazione dell'investimento.
La domanda, dunque, per come proposta, è senz'altro ammissibile.
2. Il secondo, terzo e quarto motivo dell'appello incidentale possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti infondati. CO Con il secondo motivo ripropone l'eccezione inerente al proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essere rimasta estranea al rapporto CO contrattuale, intercorso tra il d . Pt_1
Con il terzo motivo viene criticata la decisione nella parte in cui ha riconosciuto CO una responsabilità di da contatto sociale qualificato, negandosi che gravassero sulla banca obblighi informativi e di protezione nei confronti del cliente.
Con il quarto motivo, l'appellante incidentale deduce che il Provvedimento AGCM che ha rilevato la sussistenza di una pratica commerciale scorretta nelle modalità CO di vendita dei diamanti da parte di e delle due banche partner, inibendo la prosecuzione dell'attività e irrogando a loro carico sanzioni amministrative pecuniarie, sarebbe inidoneo ed, in ogni caso, insufficiente a fondare le domande risarcitorie proposte dal Pt_1
Questa Corte, pronunciandosi su casi del tutto assimilabili a quello che ci occupa, ha già avuto modo di evidenziare che la responsabilità della BANCA per il ruolo rivestito nella vendita dei diamanti può essere qualificato come responsabilità da contatto sociale qualificato, soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, che, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, “è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente
pagina 9 di 22 esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 29711 del 29/12/2020).
La precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, è rappresentata dall'art. 2 Cost., che impone il dovere di solidarietà sociale, nonché negli artt. 1175 e 1375 c.c., che sanciscono obblighi di buona fede, di protezione e di informazione.
La infatti, anche laddove si volesse ritenere che la sua opera sia avvenuta CP_3 su richiesta dal cliente, ha comunque svolto attività di intermediazione per conto CO di quest'ultimo con , nell'esercizio della quale avrebbe dovuto comportarsi secondo buona fede nei termini sopra indicati.
Ne deriva che l'onere della prova si atteggia nel senso che è onere del creditore- danneggiato provare, oltre alla fonte del proprio credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta della e il danno lamentato, mentre spetta a quest'ultima CP_3
“dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”
(In tal senso Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 10050 del 29/03/2022).
Poiché il contatto sociale tra il cliente e la non è contestato, esso non CP_3 necessita di prova, al pari della messa a disposizione, da parte di quest'ultima, a CO favore del primo, di materiale divulgativo ed informativo di e della propria disponibilità a fare da referente per le successive comunicazioni, tanto che CO CO l'ordine di acquisto è stato inoltrato da alla stessa , qualificatasi quale agente della prima (cfr. doc. C1 di parte appellante). pagina 10 di 22 Tale condotta non può annoverarsi tra quelle connesse ad attività bancaria, posto che era prevista dall'art. 106 co. 4 TUB nel testo previgente alla riforma del Titolo
V TUB (nel quale è inserita tale norma), operata nel 2010, con la quale è stato limitato l'ambito della riserva di attività degli intermediari finanziari alla sola concessione di finanziamenti.
Nondimeno, pur non potendosi fondare una responsabilità dell'istituto di credito quale esercente attività connessa a quella bancaria ex art. 8, comma 3, del D.M.
17 febbraio 2009, n. 29 (rubricato attività strumentali e connesse, ai sensi del quale a titolo indicativo, costituivano attività connesse, le prestazioni di servizi di:
a) informazione commerciale [...]), poiché superato dalla predetta riforma, resta CO il fatto che, essendo stato cliente di , quest'ultima avrebbe dovuto Pt_1 tutelarlo dai rischi a cui era potenzialmente esposto con l'acquisto dei diamanti de quibus ove si consideri che la responsabilità della si sostanzia nella CP_3 violazione degli art. 1173 c.c. e 2 Cost. proprio in virtù della particolare relazione sociale tra le parti in causa, tale da determinare l'insorgenza di specifici obblighi di informazione e protezione, non riconducibili al generale e generico dovere del neminem laedere.
Inoltre, essendo la responsabilità da contatto sociale equiparabile a quella CO contrattuale, era onere di , dato il contatto sociale con l'APPELLANTE, vincere pagina 11 di 22 la presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c. e quindi, dimostrare di avere correttamente adempiuto l'obbligo informativo e di protezione e, che quindi,
l'inadempimento allegato dal non fosse a sé imputabile. Pt_1
Quanto alla valenza probatoria della decisione dell'AGCM, stando alla univoca giurisprudenza di legittimità, rileva il Collegio che essa ha il valore di “prova privilegiata” e determina l'inversione dell'onere della prova.
Pertanto, come già affermato da questa Corte con sentenza n. 1035/2023, pubblicata il 16/05/2023, che si richiama, sul punto, come precedente conforme, ex art. 118 disp. att. c.p.c., “…questa tipologia d'investimento ha avuto una notevole risonanza mediatica, specie a seguito di alcuni provvedimenti della
Banca d'LI e dell'AGCOM che ne hanno rilevato la natura complessivamente ingannevole. La vicenda in esame presenta i connotati tipici dello schema CO esaminato nei citati provvedimenti: , poi dichiarata fallita dal Tribunale di
Milano, si avvaleva di alcune banche per la vendita di diamanti grezzi, ad un prezzo doppio o triplo rispetto al loro valore corrente di mercato, propalando immaginifiche quotazioni di listino, che in realtà consistevano in mera pubblicità, CO commissionata dalla stessa a giornali di tiratura nazionale. Il meccanismo è ben illustrato nei provvedimenti amministrativi che hanno riguardato la vicenda.
Dapprima, con comunicazione del 14.3.2018 denominata “operazioni di compravendita di diamanti effettuate attraverso gli sportelli bancari” a seguito di segnalazioni provenienti dalle associazioni di consumatori, la Banca d'LI sottolineava che, pur nella pacifica non applicabilità del TUB, la pratica di tali investimenti poteva tuttavia comportare rischi operativi e reputazionali a danno degli istituti di credito, pertanto riteneva doveroso da parte delle banche adottare tutte le cautele necessarie e adeguate per eseguire tale tipologia di operazioni.
Inoltre, la medesima autorità di vigilanza nella successiva comunicazione del
15.12.2021, pur escludendo la natura finanziaria dell'investimento e quindi
l'applicabilità della stringente disciplina del TUF e del TUB, osservava che
pagina 12 di 22 “l'ingresso in una nuova area di business deve almeno assicurare che vengano pienamente valutati i rischi che ne derivano, la coerenza con la propensione al rischio e l'idoneità dei presidi di gestione e controllo approntati. Il processo aziendale deve inoltre definire le fasce di clientela a cui i nuovi prodotti o servizi sono rivolti, in relazione alla complessità degli stessi e a eventuali vincoli normativi esistenti. Queste valutazioni dovrebbero essere condotte con particolare attenzione quando riferite a un'operatività non rientrante nella tipica attività bancaria o finanziaria”. In seguito, anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con i provvedimenti PS10677 e PS10678 del 30.10.2017, ha ritenuto gravemente ingannevoli e omissive le modalità di offerta dei diamanti da CO investimento da parte di . In particolare, i profili di scorrettezza riscontrati hanno riguardato le informazioni diffuse attraverso il sito e il materiale promozionale, segnatamente in quanto il prezzo di vendita era presentato come frutto di una quotazione oggettiva indipendente, nell'ambito di un mercato indicato come stabile e in costante crescita;
anche la liquidabilità e rivendibilità dei diamanti era prospettata come agevole alle quotazioni esposte ed i CO professionisti di erano esaltati come leader del settore. Dalle indagini invece era emerso: che le quotazioni erano gonfiate arbitrariamente dagli stessi professionisti venditori in misura ampiamente maggiore del costo di acquisto delle pietre e degli effettivi benchmark internazionali di mercato e IDEX), CP_2 naturalmente soggetti a fluttuazioni anche peggiorative;
che le prospettive di disinvestimento alle condizioni pubblicate erano legate unicamente alla possibilità CO di reperire altri acquirenti entro il ristretto circuito di;
che gli istituti di CO credito, principale canale di vendita dei diamanti per , utilizzando il materiale informativo predisposto dalla rete di vendita, proponevano l'investimento a una specifica fascia di clientela interessata all'acquisto dei preziosi come bene rifugio.
Secondo l'Autorità il fatto che l'investimento fosse proposto dal personale CO bancario - che poi presenziava attivamente agli incontri tra i professionisti di
e i clienti - rassicurava questi ultimi sulla credibilità delle informazioni contenute pagina 13 di 22 nel materiale promozionale, inducendo i consumatori all'acquisto senza curarsi di ulteriori approfondimenti. Sulla vicenda è intervenuto anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 2081/2021, ha escluso che il ruolo della banca nella vendita dei diamanti sia limitabile, come formalmente dichiarato nella modulistica, alla mera segnalazione di un prodotto di investimento estraneo. Secondo il giudice amministrativo, è irrilevante la circostanza che la banca (e si trattava proprio di CO
) non abbia partecipato alla predisposizione e alla realizzazione del materiale divulgativo, mentre sono determinanti per configurare una responsabilità da intermediazione le seguenti circostanze: a) che in forza dell'accordo di CO CO collaborazione sottoscritto tra e , questa fosse tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri locali, il materiale divulgativo predisposto da CO CO
, provvedendo anche i funzionari dell'istituto a inoltrare alla le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente, previa informativa in ordine all'esatto ammontare dell'operazione; b) che per l'attività svolta la banca ricevesse una provvigione in percentuale sull'operazione conclusa (tra il 10% e il 20%); c) che nell'ambito dell'organizzazione predisposta per la raccolta della proposta di acquisto fosse deputato un c.d. “referente investimenti” interno alla banca, secondo un dettagliato protocollo di assistenza all'acquisto; d) che i funzionari bancari a cui i clienti normalmente si rivolgevano per consulenza finanziaria proponessero l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa. In sostanza, il ruolo svolto dagli operatori degli istituti di credito nella realizzazione della pratica si concretizzava: nella cura e compilazione del modulo d'ordine di CO acquisto delle pietre sottoscritto dal cliente;
nell'invio a della documentazione sottoscritta;
nell'informativa del cliente sull'esatto importo dell'investimento; nella CO presenza ad eventuali incontri tra il cliente e;
nella consegna delle pietre, che avveniva nei locali della filiale qualora il cliente non avesse richiesto la custodia CO presso i caveaux di;
nell'occuparsi delle richieste di realizzo mediante CO ricollocamento, mettendo in contatto i clienti con in funzione di intermediaria.
L'affidamento soggettivo ingenerato dalla circostanza che l'acquisto dei diamanti pagina 14 di 22 fosse presentato come forma di investimento dalla propria banca emergeva anche dalla constatazione che i reclami degli acquirenti erano presentati per lo più presso la banca stessa. Tutte le accennate emergenze istruttorie, ad avviso del
Consiglio di Stato, evidenziavano una condotta quanto meno opaca, ben lontana dalla doverosa e leale comunicazione necessaria a colmare l'asimmetria informativa esistente in materia tra il consumatore e l'istituto di credito”.
La sentenza impugnata, quindi, deve essere confermata nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità della banca per l'inadempimento all'obbligazione su di lei gravante di fornire adeguate informazioni al cliente in merito all'acquisto che stava proponendo, nell'ottica di una sua protezione.
3. La quinta censura alla sentenza impugnata è infondata. CO Con il quinto motivo sostiene che, avendo rivestito un ruolo di “mero segnalatore”, non poteva essere riconosciuta la propria responsabilità, ma su tale aspetto è sufficiente richiamare quanto affermato in occasione dell'esame dei motivi precedenti.
Si afferma poi che l'attore non avrebbe fornito la prova del nesso causale tra la supposta condotta lesiva ed il pregiudizio economico subito, potendosi presumere che il Cliente avrebbe comunque acquistato i diamanti anche ove fosse stato debitamente informato circa le caratteristiche degli stessi.
Inoltre, il giudice avrebbe erroneamente escluso il concorso di colpa del danneggiato, che avrebbe avuto gli stessi strumenti della banca per potersi avvedere dell'esosità del prezzo praticato.
Sotto il primo profilo, però, è sufficiente evidenziare che, nel caso in esame, il danno che viene lamentato non è l'acquisto dei diamanti in sé, quanto il fatto che sia avvenuto ad un prezzo notevolmente superiore al valore di mercato.
In quest'ottica, quindi, il nesso causale va rinvenuto nel fatto che, qualora il cliente avesse ricevuto adeguate informazioni sulle modalità di determinazione del prezzo delle pietre, ragionevolmente avrebbe potuto percepire che l'acquisto pagina 15 di 22 non era conveniente, e quindi si sarebbe astenuto dall'acquisto, o comunque avrebbe tentato di ottenere un prezzo più vantaggioso.
Quanto all'invocato concorso di colpa del cliente, poi, non viene allegato alcun elemento dal quale desumere che il possedesse conoscenze specifiche tali Pt_1 da potersi avvedere del reale valore dei beni acquistati.
4. La sesta censura dell'appello incidentale è infondata.
Con il sesto motivo, l'appellante incidentale si duole del riconoscimento della rivalutazione monetaria, deducendo che essa non sia dovuta nel caso di obbligazioni di valore, se non dalla data della liquidazione e, comunque, che non sia stato provato il maggior danno. CO Inoltre, si lamenta del riconoscimento degli interessi legali dalla data dell'acquisto al saldo, affermando che avrebbero potuto essere riconosciuti al più gli interessi di cui all'art. 1284, comma I, c.p.c. decorrenti dalla data della domanda al saldo.
Infine, sarebbe errata la decisione di riconoscere le spese anche del procedimento di mediazione.
Con riferimento a tali aspetti occorre avere riguardo al fatto che viene riconosciuto, nel caso in esame, un inadempimento di una obbligazione contrattuale, per quanto sorta da un contatto sociale qualificato, che ha generato un danno.
L'obbligazione di risarcimento del danno per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (e multis, Cass. 20 aprile
2020, n. 7948; Cass. 19 gennaio 2022, n. 1627).
Così come in ipotesi di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, quindi, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno pagina 16 di 22 emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (v. Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022)
Risulta, pertanto, corretta la decisione del giudice di primo grado di riconoscere la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla data dell'acquisto dei diamanti, calcolando gli interessi sulla somma rivalutata di anno in anno.
5. Passando all'esame dell'appello principale, si osserva che esso è parzialmente fondato.
6. I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto vertono sulle medesime problematiche. si lamenta della liquidazione del danno operata dal giudice di primo grado, Pt_1 sostenendo che il valore effettivo dei diamanti sia stato erroneamente indicato dal giudice in € 66.000, laddove nella perizia di parte veniva indicato che egli non avrebbe mai potuto sperare di rivenderli ad una cifra superiore ai 20-25.000,00 €.
In sostanza, sostiene l'appellante che per compensare integralmente il danno da lui subito occorrerebbe tenere conto del valore di rivendita attuale dei diamanti, così considerando anche gli effetti del tempo trascorso e della perdita di valore dei beni, conseguente al fatto che numerosi risparmiatori avevano CO contestualmente ricollocato sul mercato i diamanti acquistati da .
Anche a voler considerare il valore di mercato al momento dell'acquisto, poi, si sarebbe dovuto avere riguardo ai listini “quale unico ed incontrovertibile CP_2 valore internazionalmente riconosciuto ed incontestabile”.
A tale riguardo, si osserva che il danno che può essere causalmente collegato alla CO condotta ascritta a consiste nel fatto di aver acquistato i diamanti ad un pagina 17 di 22 prezzo superiore a quello che avrebbe corrisposto qualora avesse avuto Pt_1 corrette informazioni in ordine al reale valore dei preziosi.
In un tale contesto, quindi, è del tutto condivisibile la decisione del giudice di determinare il danno in misura pari alla differenza tra il prezzo corrisposto ed il valore di mercato al momento della compravendita.
Non è invece condivisibile la richiesta dell'appellante di considerare il valore attuale dei beni, visto che il deprezzamento degli stessi è un fatto indipendente dalla condotta addebitata alla banca, e considerando che la medesima conseguenza negativa sarebbe stata patita dal anche laddove avesse Pt_1 acquistato i diamanti al giusto prezzo. Né è imputabile alla banca il fatto che l'odierno appellante sia rientrato in possesso dei preziosi a distanza di numerosi anni, visto che questi erano stati collocati, su richiesta dello stesso, in un deposito CO di e che l'impossibilità temporanea di ritirarli è dipesa esclusivamente dal fatto che la società è medio tempore fallita.
Per la determinazione del valore dei beni può aversi riguardo alla perizia depositata dall'attore in primo grado, presa in considerazione anche nella sentenza di primo grado, con una statuizione che non è stata oggetto di appello incidentale.
Considerato che l'acquisto è avvenuto il 04/07/2013, occorre avere riguardo ai prezzi del luglio 2013, che sono così sintetizzati nella perizia.
Diamante di 0,76 ct Colore G Purezza IF certificato HRD 06003777008
Valore di acquisto presso IDB 13.401,33 euro
Valore di Borsa 4.233,00 euro
Prezzo medio presso gioiellerie 8-9.000 euro
Diamante di 1,04 ct Colore F Purezza IF certificato HRD06026350004
Valore di acquisto presso IDB 26.970,32 euro
Valore di Borsa 14.060,00 euro
Valore medio di acquisto presso 18-20.000 euro pagina 18 di 22 una gioielleria
Diamante di 0,54 ct Colore G Purezza IF certificato HRD 200101030824
Valore di acquisto presso IDB 8.038,44 euro
Valore di Borsa 2.403,00 euro
Valore medio di acquisto presso 4.000,00 euro una gioielleria
Diamante di 1,07 ct Colore: : IF Certificato: HRD06026350004 CP_7
Valore di Borsa 11.309,00 euro
Valore medio di acquisto presso 18.000 - 20.000 euro una gioielleria
Diamante di 1,03 ct Colore IF - certificato IGI F3838188 CP_7
Valore di acquisto presso IDB 25.322,00 euro
Valore di Borsa 10.887,00 euro
Valore medio di acquisto presso 18.000-20.000 euro una gioielleria
Il perito indica quindi due diversi valori, entrambi di molto inferiori al prezzo di acquisto: il valore di borsa, desumibile dai listini ed il valore medio di CP_2 acquisto presso una gioielleria.
Il valore di borsa, però, è un valore astratto, riferito agli acquisti all'ingrosso, per cui non è immediatamente utilizzabile per il caso in esame, visto che il non Pt_1 avrebbe avuto la possibilità di accedere a tale mercato. A ben vedere, però, neppure il valore di acquisto presso una gioielleria è del tutto pertinente, visto che si trattava comunque di un acquisto fatto da un grossista, che ragionevolmente avrebbe dovuto praticare prezzi più convenienti.
La somma dei valori di borsa è pari a 42.892, mentre il prezzo medio presso le gioiellerie viene indicato in un minimo di € 66.000 (ovvero l'importo considerato dal giudice di primo grado) ed un massimo di € 73.000.
pagina 19 di 22 Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si stima equo determinare il verosimile prezzo di acquisto dei diamanti presso un operatore qualificato di CO grosse dimensioni, paragonabile a , in una misura media tra il valore minimo di acquisto in gioielleria ed il valore di borsa, e pertanto in misura di € 54.446.
Di conseguenza il danno può essere quantificato in misura pari alla differenza tra il prezzo di acquisto (€ 100.038,59) ed il suddetto valore, per un totale di €
45.592,59.
La sentenza deve, pertanto, essere riformata rideterminando in tale misura il risarcimento.
7. La terza e quarta censura alla sentenza impugnata possono essere esaminate congiuntamente e sono entrambe infondate.
Con il terzo motivo l'appellante si duole del mancato rimborso delle spese sostenute per la perizia gemmologica di parte.
Evidenzia l'appellante di avere adeguatamente provato il pagamento del relativo importo, avendo depositato il progetto di notula e la fattura.
Tale posizione non è però condivisibile, posto che l'emissione della fattura non prova di per sé il pagamento della prestazione.
Se è vero, infatti, che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Sez. 3 - , Ordinanza n. 26729 del
15/10/2024), è anche vero che, conformemente ai principi espressi dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 16990 del 10/7/2017, trattandosi di un danno emergente, lo stesso deve essere provato, dimostrando l'effettivo esborso.
In quest'ottica, quindi, la giurisprudenza è costantemente orientata nel senso di ritenere insufficiente la produzione della notula delle competenze del c.t.p. per l'attività stragiudiziale in mancanza di prova del pagamento.
pagina 20 di 22 Nel caso in esame, quindi, in assenza di una quietanza apposta sulla fattura, o comunque della prova del pagamento, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto di non poter concedere il rimborso della spesa.
Analoghe considerazioni valgono anche per le spese di assistenza legale nel procedimento di mediazione dal momento che, non trattandosi di mediazione obbligatoria, l'attività deve essere assimilata ad una difesa stragiudiziale, per la quale, sulla base dei principi espressi dalla pronuncia delle Sezioni Unite sopra citata, è necessaria la prova del pagamento, che nel caso concreto non è stata fornita.
8. La riforma parziale della sentenza di primo grado impone la revisione d'ufficio della statuizione in punto di spese legali.
In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittorioso il le spese processuali di entrambi i gradi Pt_1
CO del giudizio devono essere poste a carico di e liquidate per il primo grado nella misura già indicata nella sentenza riformata e per l'appello nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore del decisum, dei parametri medi ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
319/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 01/04/2022, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina il risarcimento dovuto da CP_1
a in misura di € 45.592,59, oltre alla rivalutazione
[...] Parte_1 monetaria ed interessi in misura legale a far data dal 4 luglio 2013;
2. Rigetta nel resto l'appello principale ed integralmente l'appello incidentale;
pagina 21 di 22 3. Condanna in persona del suo legale rappresentate, a COroparte_1 rimborsare a le spese di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_1 liquida per il primo grado in € 9.000,00 per compenso ed € 870,00 per esborsi, oltre ad € 48,80 per spese procedimento di mediazione e per il procedimento di appello in complessivi € 6.946 per compensi di avvocato, il tutto oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge;
4. dichiara l'appellante incidentale tenuta a corrispondere il COroparte_1 contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
DPR 115/02, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n. 228 del
24.12.12.
Firenze, camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1928/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PERI Parte_1 C.F._1
HI e dell'avv. DE FRANCESCA MICHELE,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZITIELLO LUCA CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. MUSCO CARBONARO BENEDETTA,
APPELLATA avverso la sentenza n. 319/2022 emessa dal Tribunale di Lucca pubblicata il 01/04/2022
CONCLUSIONI
In data 29.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza: pagina 1 di 22 ➢ confermare la pronuncia impugnata nella parte in cui, rigettando tutte le domande della convenuta, oggi appellata, ha dichiarato la responsabilità di;
CP_1
➢ accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 319/2022 emessa dal Tribunale di Lucca, Giudice dott. Giovanni Piccioli, nell'ambito del giudizio RG n. 1467/2020, depositata in cancelleria in data 1.04.2022, accertata e dichiarata l'errata quantificazione del danno patito dall'appellante e quindi anche il vizio di motivazione in punto di quantum, conseguentemente condannare in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore a corrispondere al sig. Parte_1
• in tesi, volendo risarcire il reale pregiudizio sofferto dall'appellante, la somma di € 46.000,00, data dalla differenza di quanto pagato per l'acquisto dei diamanti ed il loro valore di realizzo sul mercato, già detratto quanto percepito nel giudizio di primo grado, o comunque la somma di € 28.909,71, quale differenza tra quanto pagato per l'acquisto dei diamanti ed il valore di scontato secondo la forbice tra il 5% CP_2 ed il 15%, già detratto quanto percepit io di primo grado;
• in ipotesi, la somma risultante dalla differenza di quanto speso ed il valore delle pietre in base ai listini al momento dell'acquisto pari ad € 24.788,57, già CP_2 detratto quanto percepit zio di primo grado,
• in ogni caso la somma maggiore o minore che risulterà provata e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del bonifico del 4.7.2013, oltre il rimborso delle spese per la perizia gemmologica pari ad € 610,00 e gli onorari del procedimento di mediazione;
COr Con conferma della condanna di alle spese e compensi già liquidati nel giudizio in primo grado e con vittoria di s e compensi professionali del giudizio di appello, con la maggiorazione del 30% così come previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del Decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, introdotto dall'art. 1 del Decreto 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n. 96 del 26-4- 2018, per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali e comunque di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione dell'atto e dei relativi documenti”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere:
IN VIA PREGIUDIZIALE
- per i motivi esposti in narrativa, dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia anche in punto di spese;
IN VIA PRINCIPALE
pagina 2 di 22 - respingere l'appello avversario perché infondato, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA INCIDENTALE:
- in riforma della Sentenza, in accoglimento dei motivi di appello proposti in via incidentale dalla come esposti in narrativa, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello CP_3 adita:
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da controparte per carenza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle CP_3 domande avversarie per le ragioni esposte in atti e, per l'effe ettare tutte le richieste ex adverso formulate;
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti, e per l'effetto condannare il Cliente a restituire alla tutte le somme CP_3 versate in esecuzione della Sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
IN VIA SUBORDINATA:
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al Cliente ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore del medesimo nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte, dichiarando tenuto e condannando il Cliente alla restituzione delle maggiori somme pagate dalla in esecuzione della Sentenza;
CP_3
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia CP_3 titolo, di somme di denaro in favore del ridurre l'importo da corrispondere al medesimo secondo i criteri indicati in atti, tenendo in considerazione il valore delle gemme, nonché tenendo conto di quanto il Cliente ha ricevuto, riceverà o avrebbe potuto ricevere dal a titolo transattivo e, conseguentemente, dichiarare CP_4 tenuto e condannare il Cliente alla restituzione delle maggiori somme pagate dalla
in esecuzione della Sentenza;
CP_3
- per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, respingere la pretesa di rivalutazione sul danno e, conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il Cliente alla restituzione delle maggiori somme pagate dalla in CP_3 esecuzione della Sentenza;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio”. pagina 3 di 22 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado citava in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Lucca, la società Parte_1 [...] per chiedere la sua condanna al pagamento della somma di € CP_1
80.038,59, quale risarcimento pari alla differenza tra il corrispettivo pagato per l'acquisto di diamanti da investimento ed il reale valore delle pietre;
oltre ai successivi danni conseguenti alla perdita di valore delle pietre, agli interessi legali dalla data dei bonifici al saldo effettivo, il rimborso delle spese per la perizia gemmologica pari ad € 610,00 e delle spese per la domanda di mediazione pari ad € 48,80.
L'attore deduceva che, con proposta, mediazione e consulenza dell'Istituto
Bancario in data 04.06.2013 aveva avanzato una proposta di COroparte_1 acquisto di diamanti a scopo di investimento con la società Parte_2
CO (d'ora in poi anche solo ). Detta proposta si perfezionava in
[...] data 24.06.2013 con la consegna, presso la sede del agenzia n. 6 di CP_1
Lucca, delle seguenti pietre: colore purezza peso certificato Prezzo corrisposto € G IF 0,76 HRD06003777008 13.401,33 F IF 1,04 26.970,32 C.F._2 G IF 0,54 HRD20010103804 8.038,44 G IF 1,07 HRD20043895401 26.305,95 G IF 1,03 25.322,55 C.F._3
Nello stesso giorno, necessitando che le pietre suddette fossero depositate presso i caveaux della società egli sottoscriveva Parte_2 un contratto di deposito e le pietre venivano immediatamente trattenute dalla predetta società, con l'assegnazione del numero di custodia 200000525.
Il prezzo di acquisto dei cinque diamanti da investimento ammontava alla somma di € 100.038,59, che veniva corrisposta a mezzo di bonifico bancario ordinario
(CRO n. 14080518501) in data 04.07.2013.
pagina 4 di 22 A seguito delle ben note vicende giornalistiche e delle indagini giudiziarie nonché delle delibere dell'AGCM, il sig. contestava alle due società che, a causa del Pt_1 blocco dell'attività di compravendita dei diamanti da investimento, non era più CO possibile entrare in possesso del “controvalore di mercato” che la società proponeva (con inserzioni pubblicitarie a pagamento) nei listini pubblicati su noti quotidiani economici, tra cui . CP_5
Con sentenza n. 43/2019 depositata il 15.01.2019, il Tribunale di Milano – sez.
Fallimentare dichiarava il fallimento della società Parte_2
[...]
Volendo quantificare il danno subito, il sig. incaricava la dott.ssa Pt_1 Per_1
gemmologa iscritta nell'albo dei CTU del Tribunale di Roma, per
[...]
l'effettuazione di una perizia gemmologica sulle pietre oggetto dell'investimento. CO La dott.ssa con perizia del 21.03.2019, attestava che “I listini della , Per_1
hanno a che fare con il mercato reale del diamante smontato;
sia quello CP_6 della Borsa diamanti o del prezzo al dettaglio. I prezzi pubblicati sul Sole 24 da CO
sono di molto più alti del mercato reale del diamante” concludendo che “Il sig. ad oggi, in qualunque posizione del mercato (ingrosso, dettaglio, Pt_1 privato), è impossibilitato a rivendere ad un prezzo superiore o uguale al valore di acquisto. Volendo liquidare l'investimento oggi, l'aspettativa più realistica di realizzo immediato oscilla tra i 20-25.000 euro complessivi contro i 100.038 euro spesi nel 2013”.
Si costituiva la banca convenuta eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere stato instaurato il rapporto direttamente con CO
, e nel merito chiedendo il rigetto delle altrui domande.
La causa veniva istruita esclusivamente a mezzo di produzioni documentali.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 319/2022 pubblicata il 01/04/2022 il Tribunale di Lucca così statuiva:
“1) Condanna la convenuta “ , come in atti rappresentata, a COroparte_1 pagina 5 di 22 pagare all'attore, Sig. , la somma di € 34.038,59, oltre a Parte_1 rivalutazione e interessi nella misura legale dal 4/7/2013 al saldo;
2) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese processuali di parte attrice, che liquida in € 9.000,00 per compenso ed € 870,00 per esborsi, oltre ad
€ 48,80 per spese procedimento di mediazione e oltre a rimborso spese generali,
I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge”.
Il giudice rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla banca, ritenendo che quest'ultima avesse svolto un ruolo attivo nella promozione dell'investimento, qualificabile in termini di contatto sociale qualificato, idoneo a generare obblighi contrattuali.
La banca veniva poi ritenuta gravemente inadempiente per aver omesso:
• di informare il cliente circa la natura speculativa dell'investimento;
• di evidenziare l'assenza di garanzie sul valore futuro dei diamanti;
CO
• di segnalare il conflitto di interessi derivante dalla collaborazione con .
Tali omissioni integravano la violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza previsti dall'art. 1175 e 1375 c.c., nonché dall'art. 21 del TUF, in quanto la banca aveva agito come promotrice dell'investimento.
Il danno veniva quantificato nella differenza tra il prezzo pagato (€ 100.038,59) e il valore reale dei diamanti (€ 66.000,00), desunto dalla perizia di parte.
Il Tribunale pertanto condannava la banca al pagamento di € 34.038,59 a titolo di risarcimento, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal 4 luglio 2013 al saldo.
Evidenziava altresì il decidente che la proprietà dei diamanti rimaneva in capo all'attore.
Le spese per la perizia gemmologica non venivano infine riconosciute per mancanza di prova del pagamento.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello CP_1 pagina 6 di 22 (di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la sopra CP_1 richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Errata quantificazione del danno da cui deriva anche un vizio di motivazione in punto di quantum;
2) Errata valutazione delle prove documentali e violazione dei principi risarcitori di cui alla Giurisprudenza di merito dominante;
3) Sulla omessa liquidazione delle spese della perizia gemmologica;
4) Omissione di pronuncia sulla liquidazione dei compensi professionali per il procedimento di mediazione dinanzi all'Organismo, con vizio di motivazione.
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, l'istituto bancario contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, e proponeva, a sua volta appello, incidentale sui seguenti motivi:
1) omessa pronuncia circa l'improcedibilità della domanda di risarcimento del danno potenziale derivante dall'acquisto dei diamanti;
2) erroneità della sentenza in punto di difetto di legittimazione passiva della banca;
3) erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto in capo alla banca una responsabilità da cd. contatto sociale qualificato. Il ruolo svolto dalla banca;
4) acritica adesione al provvedimento AGCM;
5) erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato la banca al risarcimento dei danni ed escluso il concorso di colpa del sig. Pt_1
pagina 7 di 22 6) erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto al cliente gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dalla parte appellata, è stata superata dal passaggio in decisione della controversia.
Quanto al merito, si ritiene opportuno esaminare in via preliminare l'appello incidentale in quanto, vertendo sull'an debeatur, assume un valore potenzialmente assorbente rispetto alle deduzioni attinenti al quantum, sulle quali si incentra l'appello principale.
1. La prima censura dell'appello incidentale è infondata. CO Con il primo motivo ripropone l'eccezione di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità delle domande risarcitorie avanzate dal deducendo che Pt_1 queste sarebbero incompatibili con il mantenimento della disponibilità delle pietre preziose, non essendo configurabile alcun danno fino al momento della liquidazione del loro controvalore.
Tale impostazione non è condivisibile.
La domanda dell'attore, infatti, si fonda sull'assunto che la violazione dei doveri incombenti sulla banca lo abbia indotto all'acquisto dei diamanti ad un prezzo notevolmente superiore al valore di mercato. In quest'ottica, come peraltro indicato anche nella sentenza di primo grado, il danno è individuabile nella differenza tra il prezzo corrisposto ed il valore di mercato dei beni.
pagina 8 di 22 Tale danno, quindi, è chiaramente individuabile anche senza dover determinare il prezzo di rivendita, e senza dover necessariamente procedere in via preliminare alla liquidazione dell'investimento.
La domanda, dunque, per come proposta, è senz'altro ammissibile.
2. Il secondo, terzo e quarto motivo dell'appello incidentale possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti infondati. CO Con il secondo motivo ripropone l'eccezione inerente al proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essere rimasta estranea al rapporto CO contrattuale, intercorso tra il d . Pt_1
Con il terzo motivo viene criticata la decisione nella parte in cui ha riconosciuto CO una responsabilità di da contatto sociale qualificato, negandosi che gravassero sulla banca obblighi informativi e di protezione nei confronti del cliente.
Con il quarto motivo, l'appellante incidentale deduce che il Provvedimento AGCM che ha rilevato la sussistenza di una pratica commerciale scorretta nelle modalità CO di vendita dei diamanti da parte di e delle due banche partner, inibendo la prosecuzione dell'attività e irrogando a loro carico sanzioni amministrative pecuniarie, sarebbe inidoneo ed, in ogni caso, insufficiente a fondare le domande risarcitorie proposte dal Pt_1
Questa Corte, pronunciandosi su casi del tutto assimilabili a quello che ci occupa, ha già avuto modo di evidenziare che la responsabilità della BANCA per il ruolo rivestito nella vendita dei diamanti può essere qualificato come responsabilità da contatto sociale qualificato, soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, che, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, “è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente
pagina 9 di 22 esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 29711 del 29/12/2020).
La precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, è rappresentata dall'art. 2 Cost., che impone il dovere di solidarietà sociale, nonché negli artt. 1175 e 1375 c.c., che sanciscono obblighi di buona fede, di protezione e di informazione.
La infatti, anche laddove si volesse ritenere che la sua opera sia avvenuta CP_3 su richiesta dal cliente, ha comunque svolto attività di intermediazione per conto CO di quest'ultimo con , nell'esercizio della quale avrebbe dovuto comportarsi secondo buona fede nei termini sopra indicati.
Ne deriva che l'onere della prova si atteggia nel senso che è onere del creditore- danneggiato provare, oltre alla fonte del proprio credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta della e il danno lamentato, mentre spetta a quest'ultima CP_3
“dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”
(In tal senso Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 10050 del 29/03/2022).
Poiché il contatto sociale tra il cliente e la non è contestato, esso non CP_3 necessita di prova, al pari della messa a disposizione, da parte di quest'ultima, a CO favore del primo, di materiale divulgativo ed informativo di e della propria disponibilità a fare da referente per le successive comunicazioni, tanto che CO CO l'ordine di acquisto è stato inoltrato da alla stessa , qualificatasi quale agente della prima (cfr. doc. C1 di parte appellante). pagina 10 di 22 Tale condotta non può annoverarsi tra quelle connesse ad attività bancaria, posto che era prevista dall'art. 106 co. 4 TUB nel testo previgente alla riforma del Titolo
V TUB (nel quale è inserita tale norma), operata nel 2010, con la quale è stato limitato l'ambito della riserva di attività degli intermediari finanziari alla sola concessione di finanziamenti.
Nondimeno, pur non potendosi fondare una responsabilità dell'istituto di credito quale esercente attività connessa a quella bancaria ex art. 8, comma 3, del D.M.
17 febbraio 2009, n. 29 (rubricato attività strumentali e connesse, ai sensi del quale a titolo indicativo, costituivano attività connesse, le prestazioni di servizi di:
a) informazione commerciale [...]), poiché superato dalla predetta riforma, resta CO il fatto che, essendo stato cliente di , quest'ultima avrebbe dovuto Pt_1 tutelarlo dai rischi a cui era potenzialmente esposto con l'acquisto dei diamanti de quibus ove si consideri che la responsabilità della si sostanzia nella CP_3 violazione degli art. 1173 c.c. e 2 Cost. proprio in virtù della particolare relazione sociale tra le parti in causa, tale da determinare l'insorgenza di specifici obblighi di informazione e protezione, non riconducibili al generale e generico dovere del neminem laedere.
Inoltre, essendo la responsabilità da contatto sociale equiparabile a quella CO contrattuale, era onere di , dato il contatto sociale con l'APPELLANTE, vincere pagina 11 di 22 la presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c. e quindi, dimostrare di avere correttamente adempiuto l'obbligo informativo e di protezione e, che quindi,
l'inadempimento allegato dal non fosse a sé imputabile. Pt_1
Quanto alla valenza probatoria della decisione dell'AGCM, stando alla univoca giurisprudenza di legittimità, rileva il Collegio che essa ha il valore di “prova privilegiata” e determina l'inversione dell'onere della prova.
Pertanto, come già affermato da questa Corte con sentenza n. 1035/2023, pubblicata il 16/05/2023, che si richiama, sul punto, come precedente conforme, ex art. 118 disp. att. c.p.c., “…questa tipologia d'investimento ha avuto una notevole risonanza mediatica, specie a seguito di alcuni provvedimenti della
Banca d'LI e dell'AGCOM che ne hanno rilevato la natura complessivamente ingannevole. La vicenda in esame presenta i connotati tipici dello schema CO esaminato nei citati provvedimenti: , poi dichiarata fallita dal Tribunale di
Milano, si avvaleva di alcune banche per la vendita di diamanti grezzi, ad un prezzo doppio o triplo rispetto al loro valore corrente di mercato, propalando immaginifiche quotazioni di listino, che in realtà consistevano in mera pubblicità, CO commissionata dalla stessa a giornali di tiratura nazionale. Il meccanismo è ben illustrato nei provvedimenti amministrativi che hanno riguardato la vicenda.
Dapprima, con comunicazione del 14.3.2018 denominata “operazioni di compravendita di diamanti effettuate attraverso gli sportelli bancari” a seguito di segnalazioni provenienti dalle associazioni di consumatori, la Banca d'LI sottolineava che, pur nella pacifica non applicabilità del TUB, la pratica di tali investimenti poteva tuttavia comportare rischi operativi e reputazionali a danno degli istituti di credito, pertanto riteneva doveroso da parte delle banche adottare tutte le cautele necessarie e adeguate per eseguire tale tipologia di operazioni.
Inoltre, la medesima autorità di vigilanza nella successiva comunicazione del
15.12.2021, pur escludendo la natura finanziaria dell'investimento e quindi
l'applicabilità della stringente disciplina del TUF e del TUB, osservava che
pagina 12 di 22 “l'ingresso in una nuova area di business deve almeno assicurare che vengano pienamente valutati i rischi che ne derivano, la coerenza con la propensione al rischio e l'idoneità dei presidi di gestione e controllo approntati. Il processo aziendale deve inoltre definire le fasce di clientela a cui i nuovi prodotti o servizi sono rivolti, in relazione alla complessità degli stessi e a eventuali vincoli normativi esistenti. Queste valutazioni dovrebbero essere condotte con particolare attenzione quando riferite a un'operatività non rientrante nella tipica attività bancaria o finanziaria”. In seguito, anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con i provvedimenti PS10677 e PS10678 del 30.10.2017, ha ritenuto gravemente ingannevoli e omissive le modalità di offerta dei diamanti da CO investimento da parte di . In particolare, i profili di scorrettezza riscontrati hanno riguardato le informazioni diffuse attraverso il sito e il materiale promozionale, segnatamente in quanto il prezzo di vendita era presentato come frutto di una quotazione oggettiva indipendente, nell'ambito di un mercato indicato come stabile e in costante crescita;
anche la liquidabilità e rivendibilità dei diamanti era prospettata come agevole alle quotazioni esposte ed i CO professionisti di erano esaltati come leader del settore. Dalle indagini invece era emerso: che le quotazioni erano gonfiate arbitrariamente dagli stessi professionisti venditori in misura ampiamente maggiore del costo di acquisto delle pietre e degli effettivi benchmark internazionali di mercato e IDEX), CP_2 naturalmente soggetti a fluttuazioni anche peggiorative;
che le prospettive di disinvestimento alle condizioni pubblicate erano legate unicamente alla possibilità CO di reperire altri acquirenti entro il ristretto circuito di;
che gli istituti di CO credito, principale canale di vendita dei diamanti per , utilizzando il materiale informativo predisposto dalla rete di vendita, proponevano l'investimento a una specifica fascia di clientela interessata all'acquisto dei preziosi come bene rifugio.
Secondo l'Autorità il fatto che l'investimento fosse proposto dal personale CO bancario - che poi presenziava attivamente agli incontri tra i professionisti di
e i clienti - rassicurava questi ultimi sulla credibilità delle informazioni contenute pagina 13 di 22 nel materiale promozionale, inducendo i consumatori all'acquisto senza curarsi di ulteriori approfondimenti. Sulla vicenda è intervenuto anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 2081/2021, ha escluso che il ruolo della banca nella vendita dei diamanti sia limitabile, come formalmente dichiarato nella modulistica, alla mera segnalazione di un prodotto di investimento estraneo. Secondo il giudice amministrativo, è irrilevante la circostanza che la banca (e si trattava proprio di CO
) non abbia partecipato alla predisposizione e alla realizzazione del materiale divulgativo, mentre sono determinanti per configurare una responsabilità da intermediazione le seguenti circostanze: a) che in forza dell'accordo di CO CO collaborazione sottoscritto tra e , questa fosse tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri locali, il materiale divulgativo predisposto da CO CO
, provvedendo anche i funzionari dell'istituto a inoltrare alla le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente, previa informativa in ordine all'esatto ammontare dell'operazione; b) che per l'attività svolta la banca ricevesse una provvigione in percentuale sull'operazione conclusa (tra il 10% e il 20%); c) che nell'ambito dell'organizzazione predisposta per la raccolta della proposta di acquisto fosse deputato un c.d. “referente investimenti” interno alla banca, secondo un dettagliato protocollo di assistenza all'acquisto; d) che i funzionari bancari a cui i clienti normalmente si rivolgevano per consulenza finanziaria proponessero l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa. In sostanza, il ruolo svolto dagli operatori degli istituti di credito nella realizzazione della pratica si concretizzava: nella cura e compilazione del modulo d'ordine di CO acquisto delle pietre sottoscritto dal cliente;
nell'invio a della documentazione sottoscritta;
nell'informativa del cliente sull'esatto importo dell'investimento; nella CO presenza ad eventuali incontri tra il cliente e;
nella consegna delle pietre, che avveniva nei locali della filiale qualora il cliente non avesse richiesto la custodia CO presso i caveaux di;
nell'occuparsi delle richieste di realizzo mediante CO ricollocamento, mettendo in contatto i clienti con in funzione di intermediaria.
L'affidamento soggettivo ingenerato dalla circostanza che l'acquisto dei diamanti pagina 14 di 22 fosse presentato come forma di investimento dalla propria banca emergeva anche dalla constatazione che i reclami degli acquirenti erano presentati per lo più presso la banca stessa. Tutte le accennate emergenze istruttorie, ad avviso del
Consiglio di Stato, evidenziavano una condotta quanto meno opaca, ben lontana dalla doverosa e leale comunicazione necessaria a colmare l'asimmetria informativa esistente in materia tra il consumatore e l'istituto di credito”.
La sentenza impugnata, quindi, deve essere confermata nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità della banca per l'inadempimento all'obbligazione su di lei gravante di fornire adeguate informazioni al cliente in merito all'acquisto che stava proponendo, nell'ottica di una sua protezione.
3. La quinta censura alla sentenza impugnata è infondata. CO Con il quinto motivo sostiene che, avendo rivestito un ruolo di “mero segnalatore”, non poteva essere riconosciuta la propria responsabilità, ma su tale aspetto è sufficiente richiamare quanto affermato in occasione dell'esame dei motivi precedenti.
Si afferma poi che l'attore non avrebbe fornito la prova del nesso causale tra la supposta condotta lesiva ed il pregiudizio economico subito, potendosi presumere che il Cliente avrebbe comunque acquistato i diamanti anche ove fosse stato debitamente informato circa le caratteristiche degli stessi.
Inoltre, il giudice avrebbe erroneamente escluso il concorso di colpa del danneggiato, che avrebbe avuto gli stessi strumenti della banca per potersi avvedere dell'esosità del prezzo praticato.
Sotto il primo profilo, però, è sufficiente evidenziare che, nel caso in esame, il danno che viene lamentato non è l'acquisto dei diamanti in sé, quanto il fatto che sia avvenuto ad un prezzo notevolmente superiore al valore di mercato.
In quest'ottica, quindi, il nesso causale va rinvenuto nel fatto che, qualora il cliente avesse ricevuto adeguate informazioni sulle modalità di determinazione del prezzo delle pietre, ragionevolmente avrebbe potuto percepire che l'acquisto pagina 15 di 22 non era conveniente, e quindi si sarebbe astenuto dall'acquisto, o comunque avrebbe tentato di ottenere un prezzo più vantaggioso.
Quanto all'invocato concorso di colpa del cliente, poi, non viene allegato alcun elemento dal quale desumere che il possedesse conoscenze specifiche tali Pt_1 da potersi avvedere del reale valore dei beni acquistati.
4. La sesta censura dell'appello incidentale è infondata.
Con il sesto motivo, l'appellante incidentale si duole del riconoscimento della rivalutazione monetaria, deducendo che essa non sia dovuta nel caso di obbligazioni di valore, se non dalla data della liquidazione e, comunque, che non sia stato provato il maggior danno. CO Inoltre, si lamenta del riconoscimento degli interessi legali dalla data dell'acquisto al saldo, affermando che avrebbero potuto essere riconosciuti al più gli interessi di cui all'art. 1284, comma I, c.p.c. decorrenti dalla data della domanda al saldo.
Infine, sarebbe errata la decisione di riconoscere le spese anche del procedimento di mediazione.
Con riferimento a tali aspetti occorre avere riguardo al fatto che viene riconosciuto, nel caso in esame, un inadempimento di una obbligazione contrattuale, per quanto sorta da un contatto sociale qualificato, che ha generato un danno.
L'obbligazione di risarcimento del danno per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (e multis, Cass. 20 aprile
2020, n. 7948; Cass. 19 gennaio 2022, n. 1627).
Così come in ipotesi di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, quindi, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno pagina 16 di 22 emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (v. Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022)
Risulta, pertanto, corretta la decisione del giudice di primo grado di riconoscere la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla data dell'acquisto dei diamanti, calcolando gli interessi sulla somma rivalutata di anno in anno.
5. Passando all'esame dell'appello principale, si osserva che esso è parzialmente fondato.
6. I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto vertono sulle medesime problematiche. si lamenta della liquidazione del danno operata dal giudice di primo grado, Pt_1 sostenendo che il valore effettivo dei diamanti sia stato erroneamente indicato dal giudice in € 66.000, laddove nella perizia di parte veniva indicato che egli non avrebbe mai potuto sperare di rivenderli ad una cifra superiore ai 20-25.000,00 €.
In sostanza, sostiene l'appellante che per compensare integralmente il danno da lui subito occorrerebbe tenere conto del valore di rivendita attuale dei diamanti, così considerando anche gli effetti del tempo trascorso e della perdita di valore dei beni, conseguente al fatto che numerosi risparmiatori avevano CO contestualmente ricollocato sul mercato i diamanti acquistati da .
Anche a voler considerare il valore di mercato al momento dell'acquisto, poi, si sarebbe dovuto avere riguardo ai listini “quale unico ed incontrovertibile CP_2 valore internazionalmente riconosciuto ed incontestabile”.
A tale riguardo, si osserva che il danno che può essere causalmente collegato alla CO condotta ascritta a consiste nel fatto di aver acquistato i diamanti ad un pagina 17 di 22 prezzo superiore a quello che avrebbe corrisposto qualora avesse avuto Pt_1 corrette informazioni in ordine al reale valore dei preziosi.
In un tale contesto, quindi, è del tutto condivisibile la decisione del giudice di determinare il danno in misura pari alla differenza tra il prezzo corrisposto ed il valore di mercato al momento della compravendita.
Non è invece condivisibile la richiesta dell'appellante di considerare il valore attuale dei beni, visto che il deprezzamento degli stessi è un fatto indipendente dalla condotta addebitata alla banca, e considerando che la medesima conseguenza negativa sarebbe stata patita dal anche laddove avesse Pt_1 acquistato i diamanti al giusto prezzo. Né è imputabile alla banca il fatto che l'odierno appellante sia rientrato in possesso dei preziosi a distanza di numerosi anni, visto che questi erano stati collocati, su richiesta dello stesso, in un deposito CO di e che l'impossibilità temporanea di ritirarli è dipesa esclusivamente dal fatto che la società è medio tempore fallita.
Per la determinazione del valore dei beni può aversi riguardo alla perizia depositata dall'attore in primo grado, presa in considerazione anche nella sentenza di primo grado, con una statuizione che non è stata oggetto di appello incidentale.
Considerato che l'acquisto è avvenuto il 04/07/2013, occorre avere riguardo ai prezzi del luglio 2013, che sono così sintetizzati nella perizia.
Diamante di 0,76 ct Colore G Purezza IF certificato HRD 06003777008
Valore di acquisto presso IDB 13.401,33 euro
Valore di Borsa 4.233,00 euro
Prezzo medio presso gioiellerie 8-9.000 euro
Diamante di 1,04 ct Colore F Purezza IF certificato HRD06026350004
Valore di acquisto presso IDB 26.970,32 euro
Valore di Borsa 14.060,00 euro
Valore medio di acquisto presso 18-20.000 euro pagina 18 di 22 una gioielleria
Diamante di 0,54 ct Colore G Purezza IF certificato HRD 200101030824
Valore di acquisto presso IDB 8.038,44 euro
Valore di Borsa 2.403,00 euro
Valore medio di acquisto presso 4.000,00 euro una gioielleria
Diamante di 1,07 ct Colore: : IF Certificato: HRD06026350004 CP_7
Valore di Borsa 11.309,00 euro
Valore medio di acquisto presso 18.000 - 20.000 euro una gioielleria
Diamante di 1,03 ct Colore IF - certificato IGI F3838188 CP_7
Valore di acquisto presso IDB 25.322,00 euro
Valore di Borsa 10.887,00 euro
Valore medio di acquisto presso 18.000-20.000 euro una gioielleria
Il perito indica quindi due diversi valori, entrambi di molto inferiori al prezzo di acquisto: il valore di borsa, desumibile dai listini ed il valore medio di CP_2 acquisto presso una gioielleria.
Il valore di borsa, però, è un valore astratto, riferito agli acquisti all'ingrosso, per cui non è immediatamente utilizzabile per il caso in esame, visto che il non Pt_1 avrebbe avuto la possibilità di accedere a tale mercato. A ben vedere, però, neppure il valore di acquisto presso una gioielleria è del tutto pertinente, visto che si trattava comunque di un acquisto fatto da un grossista, che ragionevolmente avrebbe dovuto praticare prezzi più convenienti.
La somma dei valori di borsa è pari a 42.892, mentre il prezzo medio presso le gioiellerie viene indicato in un minimo di € 66.000 (ovvero l'importo considerato dal giudice di primo grado) ed un massimo di € 73.000.
pagina 19 di 22 Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si stima equo determinare il verosimile prezzo di acquisto dei diamanti presso un operatore qualificato di CO grosse dimensioni, paragonabile a , in una misura media tra il valore minimo di acquisto in gioielleria ed il valore di borsa, e pertanto in misura di € 54.446.
Di conseguenza il danno può essere quantificato in misura pari alla differenza tra il prezzo di acquisto (€ 100.038,59) ed il suddetto valore, per un totale di €
45.592,59.
La sentenza deve, pertanto, essere riformata rideterminando in tale misura il risarcimento.
7. La terza e quarta censura alla sentenza impugnata possono essere esaminate congiuntamente e sono entrambe infondate.
Con il terzo motivo l'appellante si duole del mancato rimborso delle spese sostenute per la perizia gemmologica di parte.
Evidenzia l'appellante di avere adeguatamente provato il pagamento del relativo importo, avendo depositato il progetto di notula e la fattura.
Tale posizione non è però condivisibile, posto che l'emissione della fattura non prova di per sé il pagamento della prestazione.
Se è vero, infatti, che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Sez. 3 - , Ordinanza n. 26729 del
15/10/2024), è anche vero che, conformemente ai principi espressi dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 16990 del 10/7/2017, trattandosi di un danno emergente, lo stesso deve essere provato, dimostrando l'effettivo esborso.
In quest'ottica, quindi, la giurisprudenza è costantemente orientata nel senso di ritenere insufficiente la produzione della notula delle competenze del c.t.p. per l'attività stragiudiziale in mancanza di prova del pagamento.
pagina 20 di 22 Nel caso in esame, quindi, in assenza di una quietanza apposta sulla fattura, o comunque della prova del pagamento, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto di non poter concedere il rimborso della spesa.
Analoghe considerazioni valgono anche per le spese di assistenza legale nel procedimento di mediazione dal momento che, non trattandosi di mediazione obbligatoria, l'attività deve essere assimilata ad una difesa stragiudiziale, per la quale, sulla base dei principi espressi dalla pronuncia delle Sezioni Unite sopra citata, è necessaria la prova del pagamento, che nel caso concreto non è stata fornita.
8. La riforma parziale della sentenza di primo grado impone la revisione d'ufficio della statuizione in punto di spese legali.
In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittorioso il le spese processuali di entrambi i gradi Pt_1
CO del giudizio devono essere poste a carico di e liquidate per il primo grado nella misura già indicata nella sentenza riformata e per l'appello nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore del decisum, dei parametri medi ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
319/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 01/04/2022, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina il risarcimento dovuto da CP_1
a in misura di € 45.592,59, oltre alla rivalutazione
[...] Parte_1 monetaria ed interessi in misura legale a far data dal 4 luglio 2013;
2. Rigetta nel resto l'appello principale ed integralmente l'appello incidentale;
pagina 21 di 22 3. Condanna in persona del suo legale rappresentate, a COroparte_1 rimborsare a le spese di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_1 liquida per il primo grado in € 9.000,00 per compenso ed € 870,00 per esborsi, oltre ad € 48,80 per spese procedimento di mediazione e per il procedimento di appello in complessivi € 6.946 per compensi di avvocato, il tutto oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge;
4. dichiara l'appellante incidentale tenuta a corrispondere il COroparte_1 contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
DPR 115/02, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n. 228 del
24.12.12.
Firenze, camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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