Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/05/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto seconda sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in primo grado al n. 4579/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv. Roberto Fiore Parte_1
-attore-
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Canelli Controparte_1
-convenuta-
NONCHE'
, contumace Controparte_2
-convenuto-
Le parti costituite precisavano le loro conclusioni come da note scritte depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio l' ed il Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
chiedendo dichiararsi nullo il preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli il 23/8/2023 per inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata in quanto il titolo esecutivo, costituito da decreto penale di condanna, era stato annullato dalla Suprema Corte.Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
chiedendo il rigetto delle avverse domande in quanto la cartella esattoriale posta a
[...]
fondamento del preavviso di iscrizione ipotecaria, seppur impugnata, non era stata annullata atteso il
1
.In rito, allorquando, l'iscrizione ipotecaria sia stata compiuta per crediti di natura diversa da
[...]
quella tributaria la giurisdizione per l'azione di accertamento negativo circa il diritto di iscrivere ipoteca (in tal senso Cass. Civ. nn. 9797/2016 e 25745/2015) spetta alle Commissioni Tributarie per i soli crediti di natura fiscale e tributaria ed al Giudice ordinario per gli altri crediti (in tal senso Cass. Civ. sez. un. n.
17111/2017).Nella specie, il credito sulla cui scorta si preavvisa iscrizione di ipoteca rinviene da decreto penale di condanna n. 227/2016 emesso dal Gip del Tribunale di Taranto ed avente ad oggetto pagamento di pena pecuniaria sostitutiva di pena detentiva per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica determinata da alcool e stupefacenti.Dunque, ricorre la giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario.In punto di legittimazione passiva va ritenuto che nelle esecuzioni esattoriali mediante ruolo per recupero di spese di giustizia di natura penale siano legittimati sia il che l'agente di Controparte_2
riscossione ma responsabile di vizi della procedura di recupero va ritenuto il primo qualora siano maturate prescrizioni del credito derivanti da sua inerzia (in tal senso Cass. civ. n. 7716/2022).Ciò posto, la domanda di accertamento negativo proposta dal va accolta.Il decreto penale di condanna n. 227/2016, che Pt_1
rappresenta il titolo esecutivo sotteso alla pretesa creditoria che intende Controparte_1
garantire con iscrizione ipotecaria su immobili del , è venuto meno a seguito di sentenza n. 6900/2021 Pt_1
pronunciata il 2/2/2021 dalla Corte di Cassazione a seguito di ricorso dell'odierno attore.Con tale pronuncia la Suprema Corte ha dichiarato estinto il reato per il quale era stata pronunciata condanna al pagamento di pena pecuniaria, per intervenuta prescrizione, annullando il relativo decreto penale sul rilievo che di esso non aveva avuto effettiva conoscenza l'imputato.Anche la successiva pronuncia della Suprema Corte n.
1053/2025 ha accertato la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo su cui si fondava la pretesa di pagamento che ha generato il preavviso di iscrizione ipotecaria prendendo atto dell'avvenuto annullamento del relativo decreto penale di condanna in sede giurisdizionale.Una volta caducato il titolo esecutivo, per estinzione del reato, non sussisteva più alcun diritto né di iniziare azioni esecutive recuperatorie di un credito, ormai estinto, né, tanto meno, di proporre iniziative tese a garantire la soddisfazione di un credito venuto meno, quale l' iscrizione di ipoteca.Va, quindi, dichiarata l'inesistenza del diritto del di procedere ad iscrizione ipotecaria in relazione a pretese fondate sul Controparte_3
decreto penale di condanna n. 227/2016 del Gip Tribunale di Taranto.Le spese di lite possono integralmente compensarsi tra l'attore ed non avendo quest'ultima Controparte_1
2 partecipato al giudizio penale conclusosi con la sentenza n. 6900/2021ed avendo comunicato il preavviso di iscrizione ipotecaria sulla scorta di cartella esattoriale emessa in base a ruolo emesso dal Controparte_2
e non annullato dall'ente creditore una volta annullato dalla Corte di Cassazione il titolo
[...]
escutivo.Va, invece, ritenuto soccombente il , titolare del credito in quanto avente Controparte_2
ad oggetto recupero di somme dovute per provvedimenti di condanna penali, che si è visto annullare il decreto penale di condanna per prescrizione del reato, imputabile a vizi della notifica del provvedimento penale di condanna, notifica che era di competenza degli organi di giustizia penale .Segue, pertanto, la sua condanna (art. 91 c.p.c.) alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate e distratte come da separato dispositivo ed in applicazione di minimi tariffari attesa l'esigua attività difensiva resasi necessaria per la definizione della presente procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) dichiara inesistente il diritto del di procedere ad iscrizione ipotecaria in Controparte_2
danno dell'attore in virtù del decreto penale di condanna n. 227/2016 del Gip Tribunale di Taranto
poiché annullato;
2) condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore liquidate Controparte_2
in euro 264,00 per esborsi ed euro 2540,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali in misura di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Fiore dichiaratosi anticipatario;
3) compensa integralmente le spese di lite tra e l'attore. Controparte_1
Taranto, 16/5/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
3