Art. 3.
L'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 e' curata ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006 , ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 296 , dall'Amministrazione per le Attivita' Assistenziali italiane ed Internazionali, a favore della quale e' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 2 miliardi.
L'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 e' curata ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006 , ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 296 , dall'Amministrazione per le Attivita' Assistenziali italiane ed Internazionali, a favore della quale e' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 2 miliardi.