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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 265/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 283/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210000423986 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16/01/2024 e depositato in data 08/02/2024 Ricorrente_1, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1 , propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SC e del Comune di Siracusa, avverso la cartella di pagamento n.
297.2021.00004239.86, notificata il 18/11/2023, per una pretesa complessiva di € 5.068,33 a titolo di Tares
2013, a seguito di atto n. 8413/2013 notificato il 08/01/2018.
Parte ricorrente eccepisce:
● l'illegittimità della cartella di pagamento per difetto di legittimazione attiva, in quanto notificata da
SC Sicilia S.p.A. non più esistente dal 01/10/2021;
● la mancanza degli atti presupposti, contestando la notifica dell'avviso di accertamento n. 8413/2013;
● il difetto di motivazione della cartella ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7 Statuto del contribuente;
● l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere il credito relativo alla Tares 2013.
Conclude perché la Corte voglia annullare la cartella di pagamento, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine al rimborso delle somme eventualmente pagate per evitare atti esecutivi, con interessi e rivalutazione come di legge;
vinte spese ed onorari.
Con controdeduzioni depositate in data 11/03/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate SC, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, rilevando:
● la infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, stante la continuità operativa tra SC
Sicilia S.p.A. e Agenzia delle Entrate SC;
● il difetto di legittimazione passiva dell'ente della riscossione in relazione ai motivi attinenti al merito della pretesa;
● la sufficienza della motivazione della cartella quale atto a struttura vincolata, conforme al modello ministeriale, e comunque la presenza del dettaglio degli addebiti richiesti al ricorrente, che è in grado di conoscere la pretesa creditoria ed eventualmente contestarla;
● l'insussistenza di prescrizione o decadenza, anche in considerazione della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale Covid-19.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate SC per quanto attiene le eccezioni inerenti il merito della pretesa;
nel merito rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto;
con condanna alle spese di giudizio.
Non si costituisce, pur se regolarmente citato in giudizio, il Comune di Siracusa, di cui va dichiarata la contumacia.
In data 10/02/2026 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che va ritenuta la legittimazione attiva di Agenzia delle Entrate SC, atteso che ai sensi dell'art. 76 (Subentro dell'Agenzia delle entrate-riscossione alla Società SC Sicilia Spa) del D.L. n. 73/2021
“2. Con decorrenza dal 1° ottobre 2021, secondo quanto previsto dalla legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge
Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 della medesima Regione Siciliana, è affidato all'Agenzia delle entrate ed è svolto dall'Agenzia delle entrate-SC che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della
Regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima”;
la notifica della cartella è stata dunque regolarmente effettuata da Agenzia delle Entrate SC, senza che al riguardo possano avere rilevanza alcuna riferimenti a SC Sicilia presenti nell'atto, trattandosi di irregolarità meramente formale;
■ che parte ricorrente eccepisce la mancata notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento n.
8413/2013) alla cartella impugnata;
■ che il Comune di Siracusa, rimasto contumace, non ha dato prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento n. 8413/2013, che fonda il ruolo Tares n. 2020/002258 emesso dal Comune;
■ che “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (Cass. Sentenza n. 13106 del 2020);
■ che tanto comporta l'illegittimità della cartella impugnata, con assorbimento delle ulteriori doglianze ed accoglimento del ricorso;
■ che le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno poste a carico del Comune di Siracusa, che non ha provato la regolare notifica dell'atto presupposto alla cartella;
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del ricorso annulla la cartella impugnata. Condanna il Comune di Siracusa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 923,00, oltre contributo unificato (€ 60,00) ed accessori di legge, in favore di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 10 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 283/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210000423986 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16/01/2024 e depositato in data 08/02/2024 Ricorrente_1, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1 , propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SC e del Comune di Siracusa, avverso la cartella di pagamento n.
297.2021.00004239.86, notificata il 18/11/2023, per una pretesa complessiva di € 5.068,33 a titolo di Tares
2013, a seguito di atto n. 8413/2013 notificato il 08/01/2018.
Parte ricorrente eccepisce:
● l'illegittimità della cartella di pagamento per difetto di legittimazione attiva, in quanto notificata da
SC Sicilia S.p.A. non più esistente dal 01/10/2021;
● la mancanza degli atti presupposti, contestando la notifica dell'avviso di accertamento n. 8413/2013;
● il difetto di motivazione della cartella ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7 Statuto del contribuente;
● l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere il credito relativo alla Tares 2013.
Conclude perché la Corte voglia annullare la cartella di pagamento, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine al rimborso delle somme eventualmente pagate per evitare atti esecutivi, con interessi e rivalutazione come di legge;
vinte spese ed onorari.
Con controdeduzioni depositate in data 11/03/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate SC, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, rilevando:
● la infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, stante la continuità operativa tra SC
Sicilia S.p.A. e Agenzia delle Entrate SC;
● il difetto di legittimazione passiva dell'ente della riscossione in relazione ai motivi attinenti al merito della pretesa;
● la sufficienza della motivazione della cartella quale atto a struttura vincolata, conforme al modello ministeriale, e comunque la presenza del dettaglio degli addebiti richiesti al ricorrente, che è in grado di conoscere la pretesa creditoria ed eventualmente contestarla;
● l'insussistenza di prescrizione o decadenza, anche in considerazione della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale Covid-19.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate SC per quanto attiene le eccezioni inerenti il merito della pretesa;
nel merito rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto;
con condanna alle spese di giudizio.
Non si costituisce, pur se regolarmente citato in giudizio, il Comune di Siracusa, di cui va dichiarata la contumacia.
In data 10/02/2026 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che va ritenuta la legittimazione attiva di Agenzia delle Entrate SC, atteso che ai sensi dell'art. 76 (Subentro dell'Agenzia delle entrate-riscossione alla Società SC Sicilia Spa) del D.L. n. 73/2021
“2. Con decorrenza dal 1° ottobre 2021, secondo quanto previsto dalla legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge
Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 della medesima Regione Siciliana, è affidato all'Agenzia delle entrate ed è svolto dall'Agenzia delle entrate-SC che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della
Regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima”;
la notifica della cartella è stata dunque regolarmente effettuata da Agenzia delle Entrate SC, senza che al riguardo possano avere rilevanza alcuna riferimenti a SC Sicilia presenti nell'atto, trattandosi di irregolarità meramente formale;
■ che parte ricorrente eccepisce la mancata notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento n.
8413/2013) alla cartella impugnata;
■ che il Comune di Siracusa, rimasto contumace, non ha dato prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento n. 8413/2013, che fonda il ruolo Tares n. 2020/002258 emesso dal Comune;
■ che “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (Cass. Sentenza n. 13106 del 2020);
■ che tanto comporta l'illegittimità della cartella impugnata, con assorbimento delle ulteriori doglianze ed accoglimento del ricorso;
■ che le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno poste a carico del Comune di Siracusa, che non ha provato la regolare notifica dell'atto presupposto alla cartella;
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del ricorso annulla la cartella impugnata. Condanna il Comune di Siracusa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 923,00, oltre contributo unificato (€ 60,00) ed accessori di legge, in favore di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 10 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico