TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 10795/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
AE IN Presidente
VA CA GI
Alessio Marfé GI rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. ROMANO Parte_1 C.F._1
MARIACRISTINA;
e
(C.F. , con l'Avv. ROMANO ANNA;
Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in SAN GIORGIO A CREMANO in data 29/11/2018
(atto n. 40, P. I, anno 2018), nel corso del quale non sono nati figli e hanno chiesto la pronuncia della separazione personale, precisando che “essi continueranno a vivere separatamente in domicili e residenze che ognuno liberamente sceglierà, con obbligo reciproco di comunicarsene eventuali variazioni;
i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili, in mancanza di figli minori, e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a TORRE DEL Parte_1
GR (NA) il 23/07/1971) e (nt. a OL (NA) il 02/01/1948), Controparte_1 prendendo atto degli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12/12/2025.
Il GI estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. AE IN
Pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 10795/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
AE IN Presidente
VA CA GI
Alessio Marfé GI rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. ROMANO Parte_1 C.F._1
MARIACRISTINA;
e
(C.F. , con l'Avv. ROMANO ANNA;
Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in SAN GIORGIO A CREMANO in data 29/11/2018
(atto n. 40, P. I, anno 2018), nel corso del quale non sono nati figli e hanno chiesto la pronuncia della separazione personale, precisando che “essi continueranno a vivere separatamente in domicili e residenze che ognuno liberamente sceglierà, con obbligo reciproco di comunicarsene eventuali variazioni;
i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili, in mancanza di figli minori, e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a TORRE DEL Parte_1
GR (NA) il 23/07/1971) e (nt. a OL (NA) il 02/01/1948), Controparte_1 prendendo atto degli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12/12/2025.
Il GI estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. AE IN
Pag. 2 di 2