Sentenza 9 febbraio 1965
Massime • 2
La surrogazione legale dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile dell'evento dannoso, limitatamente all'ammontare dell'indennità di Assicurazione corrisposta, importa una successione a titolo particolare tra assicurato (dante causa) e assicuratore (avente causa). Per effetto di tale successione, l'assicuratore ha diritto di ripetere dal terzo autore del danno, l'intera indennità erogata a favore dell'assicurato, con l'unico limite (derivante dal principio che l'avente causa non puo vantare diritti maggiori o diversi da quelli che competono al dante causa) della somma effettivamente dovuta dall'autore del danno a titolo di risarcimento. Qualora alla produzione dell'evento dannoso, abbia concorso il fatto colposo dello assicurato-danneggiato, il diritto dell'assicuratore, che abbia corrisposto l'integrale indennità, alla ripetizione di quanto erogato, non e soggetto a liquidazione proporzionale al grado di colpa del terzo corresponsabile del danno, perche la surrogazione dell'assicurato determina ope legis la sua sostituzione integrale nei diritti dell'assicuratò Ond'e che, nei limiti della somma dovuta all'assicurato dal terzo, autore del danno, l'assicuratore ha diritto di ripetere da quest'ultimo il pagamento sino a concorrenza dell'indennità corrisposta all'assicurato. Pertanto, l'intera indennità e ripetibile, verso il terzo responsabile, nei limiti di quanto e da costui dovuto all'assicurato ( o ai suoi eredi) a titolo di danni, senza alcuna riduzione in riferimento alla percentuale di colpa nella produzione dell'evento, a questo attribuita. ( 1596-61, 279-61).*
Il fatto, che ha costituito oggetto del giudizio penale, la cui esclusione, in senso assoluto o dubitativo, nella sentenza passata in giudicato, preclude, secondo l'art 25 cod proc pen, ispirato al principio dell'unita giurisdizionale, l'Azione civile di danni basata sullo stesso fatto, consiste nell'elemento oggettivo del reato portato a cognizione del giudizio penale, cioe nell'evento dannoso e nella materiale partecipazione ad esso dell'imputato, in cui si concreta il nesso di causalità materiale fra la condotta di costui e l'evento medesimo. Non è,invece, preclusa, ex art. 25 citato, l'Azione civile di danni, basata sul fatto, costituente l'elemento materiale del reato portato a cognizione del giudice penale, allorche il giudicato assolutorio siasi limitato ad escludere, in senso assoluto o dubitativo, l'elemento soggettivo della figura criminosa (dolo o colpa), cioe praticamente il nesso di causalità soggettiva tra la condotta dell'imputato e l'evento dannoso. ( 1630-64).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/02/1965, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1965 |
Testo completo
Il fatto, che ha costituito oggetto del giudizio penale, la cui esclusione, in senso assoluto o dubitativo, nella sentenza passata in giudicato, preclude, secondo l'art 25 cod proc pen, ispirato al principio dell'unita giurisdizionale, l'Azione civile di danni basata sullo stesso fatto, consiste nell'elemento oggettivo del reato portato a cognizione del giudizio penale, cioe nell'evento dannoso e nella materiale partecipazione ad esso dell'imputato, in cui si concreta il nesso di causalità materiale fra la condotta di costui e l'evento medesimo. Non è,invece, preclusa, ex art. 25 citato, l'Azione civile di danni, basata sul fatto, costituente l'elemento materiale del reato portato a cognizione del giudice penale, allorche il giudicato assolutorio siasi limitato ad escludere, in senso assoluto o dubitativo, l'elemento soggettivo della figura criminosa (dolo o colpa), cioe praticamente il nesso di causalità soggettiva tra la condotta dell'imputato e l'evento dannoso. ( 1630-64).*