Sentenza breve 18 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/10/2025, n. 7714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7714 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07714/2025REG.PROV.COLL.
N. 03561/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3561 del 2025, proposto dalla società HE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B149465F82, rappresentata e difesa dagli avvocati Piero Costantini e Paolo Dal Ri', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ES - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Gracili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ospedaliero AR SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carla Fiaschi, Gloria Lazzeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EN NE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Manzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Alberico II n. 33;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 00494/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EN NE S.p.A., di ES - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale e dell’Azienda Ospedaliero AR SA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appello all’esame concerne la procedura aperta indetta da ES (Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale) per l’affidamento in concessione del servizio bar presso le strutture dell’Azienda Ospedaliera AR SA di Cisanello e Santa Chiara, della durata di cinque anni prorogabile per altri tre e assommante ad un importo complessivo di € 18.000.000.
Per quanto attiene a tale valore, il disciplinare specifica che esso è frutto di una “stima .. puramente indicativa per la gestione del servizio .. non impegna in alcun modo TA e l’Azienda Sanitaria e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente alla gestione del servizio bar” (art. 3.2 disciplinare).
Nel medesimo articolo, richiamando il DUVRI ricognitivo, sono altresì indicati gli oneri di sicurezza “ esterni ”, quantificati presuntivamente in € 450.400,00, comprensivi dell’eventuale proroga temporale.
2. È risultata aggiudicataria EN NE S.p.a. (di seguito solo “EN”) mentre la seconda graduata HE S.r.l. (di seguito solo “HE”), gestore uscente, ha avversato in giudizio l’esito della gara sostenendo:
2.1. con tre censure tra di loro connesse:
a) la necessità di escludere la EN dalla procedura di gara per non aver tenuto conto nella propria offerta dei costi da “ interferenza ” (ovvero degli oneri della sicurezza “ esterni ” e non “interni o aziendali” );
b) l’insostenibilità del Piano Economico Finanziario (cd. PEF) proposto dalla controinteressata, proprio perché mancante del conteggio di tale importo;
c) il deficit dell’attività istruttoria svolta dalla Commissione in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta economica;
2.2. con un secondo articolato motivo, l’erroneità dei giudizi espressi dalla Commissione di gara in relazione ad una serie di parametri valutativi dell’offerta tecnica (nn. 2.1, 2.2, 3.3, 5.1, e 6.1).
3. Il TAR ha respinto integralmente il ricorso osservando che:
-- l’art. 17.2 del disciplinare, facendo richiamo all’art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023, ha previsto che il PEF dovesse recare a pena di esclusione solo l’indicazione gli oneri della sicurezza aziendale;
-- i costi da inteferenza (“ esterni ”) al contrario non andavano indicati essendo già stati predeterminati dalla Amministrazione (ai sensi del sopra richiamato art. 3.2 del disciplinare, attraverso una percentuale fissa sull’importo posto a base d’asta) in una somma destinata poi ad essere rivista in via definitiva (in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3 ter, del d.lgs. 81/2008) in sede di sottoscrizione del contratto di concessione, alla luce degli effettivi rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di svolgimento del servizio;
-- gli stessi non dovevano essere ricompresi tra i costi del PEF essendo appunto suscettibili di determinazione più puntuale solo all’esito della conclusione del contratto, con atto unilaterale accettato dalla controparte esecutrice;
-- le valutazioni espresse dalla Commissione di gara con riguardo ai singoli parametri qualitativi contestati sono logiche e motivate.
4. In questa sede l’appellante HE, con un primo motivo di doglianza, sostiene l’opposta tesi secondo la quale l’obbligo di indicazione dei costi della sicurezza “ esterni ” deriva dalla legge (il comma 6 del già menzionato art. 26 del d.lgs. 81/2008), a prescindere da diverse disposizioni del disciplinare, sicché detti oneri andavano necessariamente inseriti nel PEF, rappresentandone una voce strutturale ed un costo totalmente a carico del concessionario (mentre in un rapporto di appalto sarebbero a carico della stazione appaltante).
-- Non conduce a diversa conclusione il fatto che il disciplinare di gara, nel dettagliare il contenuto del conto economico integrante il PEF, si riferisse espressamente ai soli costi della sicurezza aziendali, trattandosi, dichiaratamente, di elencazione operata “solo a titolo esemplificativo e non esaustivo” (pp. 32 e 33), mentre il modulo di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante richiamava espressamente gli oneri interferenziali, d’altra parte riportati nelle offerte di tutti gli operatori in gara (ad eccezione di EN).
-- Ancorché, poi, la stima dei costi del DUVRI discendesse da un calcolo provvisorio determinato in misura percentuale rispetto alla base d’asta, ciò non implica in alcun modo che i rischi interferenziali, i cui costi sarebbero stati compiutamente definiti all’atto della sottoscrizione del contatto, non dovessero essere considerati, sia pure in termini prudenziali, ai fini della valutazione di sostenibilità del PEF; ciò a maggior ragione nel contesto di un rapporto concessorio in cui il rischio operativo è integralmente a carico del concessionario e non è mitigato da nessuna misura compensativa in suo favore.
4.1. Con il secondo motivo di appello viene riaffermata la sussistenza di alcuni evidenti e macroscopici errori di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, in assenza dei quali HE (seconda graduata ad appena 3,19 punti di distanza da EN) sarebbe risultata aggiudicataria della gara in questione.
5. La causa, nel corso della quale si sono costituiti in resistenza ES, l’Azienda Ospedaliera AR SA (di seguito “AOU”) e EN, a seguito del rinvio al merito dell’istanza cautelare e dello scambio delle memorie ex art. 73 c.p.a., è passata in decisione all’udienza pubblica del 25 settembre 2025.
6. Preliminarmente va osservato che, diversamente da quanto rilevato nel corso dell’udienza del 15 maggio 2025 ai sensi dell’articolo 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a., l’appello consta di un numero di caratteri (64.971 spazi esclusi) coerente con i limiti dimensionali ordinari (70.000, spazi esclusi) stabilito dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.C.S. n. 167 del 22 dicembre 2016.
7. Nel merito, l’appello risulta infondato e come tale va respinto.
7.1. Va premesso che l’art. 26, comma 3 ter, d.lgs. 81/2008 testualmente dispone che “Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali” .
Dalla lettura della disposizione emerge il carattere meramente ricognitivo, preliminare e presuntivo del DUVRI.
7.2. A sua volta la legge di gara ha previsto all’art. 17.2 del disciplinare che “l’operatore economico a corredo dell’offerta economica, ai fini della valutazione della sua sostenibilità economica-finanziaria, deve presentare a pena di esclusione un piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione” che “dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell’equilibrio economico finanziario posti a base della gestione della Concessione” ; e che “nel Conto Economico dovranno essere indicate le voci riferite ai ricavi e costi quali solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: -.. oneri della sicurezza” .
E’ stato quindi specificatamente richiamato l’art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023, il quale prevede che nelle offerte economiche presentate per l’aggiudicazione di pubblici appalti l’operatore economico concorrente è tenuto ad indicare, oltre ai costi della manodopera, anche i propri oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ( “Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale” ).
7.3. Ciò posto, la valutazione di infondatezza del primo motivo di appello muove dalle seguenti considerazioni:
a) anzitutto, la sentenza impugnata appare condivisibile nella parte in cui ha evidenziato che “la lex specialis non ha previsto che gli oneri per la sicurezza interferenziali fossero ricompresi nei costi del PEF” , trattandosi peraltro di “importo che allo stato non può essere determinato nel suo preciso ammontare” .
Il Giudice di prime cure ha sottolineato - correttamente - come il contratto di concessione sarebbe stato concluso con l’amministrazione contraente, ovvero l’Azienda Ospedaliera SA, avente la disponibilità dei luoghi, e con cui il concessionario avrebbe redatto il DUVRI definitivo, come espressamente previsto dagli atti di gara, previa determinazione degli eventuali oneri in misura effettiva;
b) in secondo luogo, risulta tuttora valido l’indirizzo giurisprudenziale elaborato sotto il vigore del codice del 2006 (ma recepito in previsioni del tutto sovrapponibili riportate nei codici successivi) secondo cui nessuna norma - a differenza di quanto fa l’articolo 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 (e oggi l’articolo 108, comma 10, del d.lgs. 36/2023) per gli oneri di sicurezza aziendale - impone ai concorrenti, tanto meno a pena di esclusione, di riprodurre nell’offerta la quantificazione dei costi da interferenza già effettuata dalla stazione appaltante nel DUVRI predisposto ai sensi dell’articolo 26, comma 3-ter, del d.lgs. 81/2008, atteso che una previsione in tal senso non avrebbe utilità, posto che i concorrenti non possono far altro che tenere conto di detta quantificazione all’atto della formulazione dell’offerta, e che non sembra dubbio che la sottoscrizione “per accettazione” del DUVRI e la dichiarazione che il documento (standard) sarà integrato, prima della stipula del contratto, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, comportino da parte dei concorrenti accettazione e considerazione dell’importo quantificato dalla stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, III, 5815/2015; id., V, 5070/2015 espressive di principi generali estendibili anche alle concessioni);
c) tale conclusione è coerente con la natura, ribadita anche in tempi più recenti dalla giurisprudenza, degli oneri in questione come un elemento estraneo alle componenti variabili dell’offerta (cfr. Cons. Stato, III, 4907/2020) e può trovare eccezione – come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza del 2015 dianzi richiamata – solo in fattispecie peculiari dove sia la stessa lex specialis a imporre a pena di esclusione l’indicazione in offerta dei costi in questione, ciò che non è nel caso che qui occupa, non potendo accedersi (per le ragioni esposte al punto che precede) alla tesi della eterointegrazione legale della disciplina di gara ipotizzata dalla parte appellante;
d) tali principi si calano coerentemente nel contesto dello specifico contratto qui rilevante, tenendo presente che il PEF ha un ruolo funzionale alle caratteristiche specifiche del rapporto concessorio ma che gli è estranea una finalità di totale ed esaustiva rappresentazione dei singoli oneri economici, in quanto ciò che rileva è che in esso sia adeguatamente rappresentato il rischio che l’operatore economico è chiamato ad assumere, tanto al fine di consentire la sostenibilità dell’offerta e la corretta partecipazione alla procedura di gara: detto documento è quindi volto ad individuare una cornice entro la quale gli operatori economici interessati possono presentare un’offerta, avendo presenti le voci di costo e di ricavo individuate dalla stazione appaltante. Sulla scorta di questo medesimo principio la giurisprudenza afferma che - laddove venga in rilievo una concessione di servizi e non già un contratto passivo di appalto per lavori, servizi o forniture - non è dovuta l’applicazione della norma di cui al richiamato art. 95, comma 10 (Cons. Stato, sez. V, 1911/2024);
e) quanto poi alla richiesta di rinnovazione della gara per non chiarezza della lex specialis , valga solo ribadire come ES, nel corso della procedura, avesse diradato ogni dubbio sull’aspetto relativo al DUVRI, rendendo un chiarimento nel quale si precisava che “gli oneri della sicurezza del DUVRI preliminare sono stati stimati dagli Uffici competenti SPP della Centrale di Committenza in percentuale rispetto al valore della concessione (€ 18.000.000,00 i.e.). In fase di stipula contrattuale sarà redatto il documento definitivo in questione, dove verranno individuati gli effettivi rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio e quantificati anche gli eventuali oneri correlati”.
Il chiarimento non ha fatto altro che ribadire quanto già emergeva dalla lex specialis , ovvero dal Capitolato normativo che, all’art. 11.7, aveva previsto che “i rischi presenti nell’Ente/Azienda e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nelle “Informazioni sui rischi presenti in Azienda” pubblicato sul sito aziendale, che fa parte integrante del presente Capitolato Speciale ed i cui dati sono stati estratti dal “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)” dell’Ente/Azienda interessata al servizio. Si ritiene che le informazioni riportate nel documento sopra richiamato, congiuntamente al sopralluogo dell’area interessata, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un’offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza del servizio richiesto. I costi della sicurezza connessi con l’oggetto della presente procedura di gara, propri dell’operatore economico, dovranno essere indicati nell’offerta economica. 3. Il DUVRI preliminare sarà integrato dalle rispettive Amministrazioni Contraenti prima dell'attivazione del servizio, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio e quantificando gli eventuali oneri correlati” .
7.4. Volgendo infine lo sguardo sull’effettiva incidenza ed entità degli oneri da interferenza, appare utile osservare che, al momento della stipula del precedente contratto di affidamento del servizio, gli stessi erano stati considerati del tutto marginali e privi di rilievo, tanto da essere stati quantificati in misura pari a zero.
Tale valutazione trovava giustificazione nel fatto che le attività potenzialmente soggette a interferenze – secondo quanto affermato dalle parti resistenti e non smentito dall’appellante – si riducono essenzialmente a due giornate di “lavori” per il riallestimento del bar (consistenti nello smontaggio e rimontaggio degli arredi e nell’installazione delle attrezzature, senza interventi edili o impiantistici), da svolgersi a locale chiuso, nonché a una decina di interventi di pulizia e manutenzione, per i quali sono previste unicamente misure minime di sicurezza, come la segnalazione del pavimento bagnato durante le pulizie o la semplice delimitazione dell’area mediante una fettuccia.
Come evidenziato dalla stessa EN nel corso del giudizio dinanzi al TAR, le suddette attività, oltre a risultare del tutto irrilevanti ai fini dell’incidenza sui costi di gestione, sono state espressamente considerate nell’ambito dell’offerta economica presentata (peraltro recante un ampio margine di utile di circa euro 357.000), trovando riscontro nelle voci di costo riferite alla “realizzazione/adeguamento dei locali oggetto della concessione” e, per quanto concerne le attività di pulizia e la necessaria segnaletica finalizzata alla prevenzione dei rischi da interferenze, nella voce “segnaletica di sicurezza” .
7.5. Anche con riguardo alla verifica della presunta anomalia del PEF va riconosciuta la correttezza dell’impostazione seguita dal TAR Toscana, laddove ha sottolineato la natura meramente ricognitiva del DUVRI, strutturato in termini ipotetici e astratti poiché calcolato sulla base di un parametro – il valore della gara – del tutto indipendente e non correlato alla reale entità dei costi da interferenze.
Sul punto, è utile ricordare il principio consolidato per cui i margini di sindacabilità delle valutazioni discrezionali dell’Amministrazione risultano ulteriormente limitati nella materia delle concessioni, ove il controllo di anomalia si esercita sull’attendibilità di una previsione economico-finanziaria caratterizzata dall’assunzione da parte del concessionario dell’intero rischio economico connesso al mercato di riferimento. Pertanto, detta verifica deve sì accertare che la previsione economica sia ragionevole e ponderata, ma inevitabilmente ammette un margine di incertezza per l’operatore economico e segue un criterio di ampia discrezionalità da parte dell’Amministrazione. Tale margine di discrezionalità, come chiarito dalla giurisprudenza, non è sindacabile in sede di legittimità se non in presenza di evidenti errori di fatto o di manifesta irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, V, 4108/2022; 1042/2023; 3626/2023, 9181/2023).
7.6. Per tutti i motivi sin qui esposti, il primo motivo di appello va integralmente respinto.
8. Con un secondo motivo, HE sostiene che i giudizi valutativi sarebbero illogici, in quanto premierebbero senza adeguata motivazione l’offerta della controinteressata, in assenza di un supporto documentale giustificativo, e penalizzerebbero ingiustamente la propria offerta, pur in presenza di elementi migliorativi superiori o analoghi a quelli presenti nella proposta avversaria. Secondo l’appellante, l'accoglimento di tali censure, in combinazione tra di loro, colmerebbe il gap di punteggio complessivo tra le due offerte, determinando così un ribaltamento dell'esito della gara.
8.1. Occorre innanzitutto osservare che i rilievi sollevati riguardano parametri di valutazione altamente articolati, accompagnati da giudizi descrittivi forniti dalla Commissione che non seguono uno schema omogeneo per tutti i concorrenti, poiché ciascuna valutazione è formulata in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni proposta, con un’esposizione che, pur facendo riferimento agli stessi sotto-criteri, non adotta un approccio uniforme: i pregi e i difetti sono menzionati in modo diverso, a seconda delle peculiarità delle singole offerte, risultando talvolta più sintetici e altre volte più dettagliati.
8.2. Alla luce di quanto sopra, risulta inappropriato il tentativo di trarre sintomi di incongruenza valutativa da espressioni che inevitabilmente scontano difformità nelle modalità espositive e discrepanze stilistiche tra di loro non rigorosamente comparabili.
Così operando, si tradisce la specificità dei singoli giudizi e non si tiene conto della necessità di un esame contestualizzato di ciascuna proposta, la quale è stata valutata in base a criteri che, per loro natura, non si prestano a un confronto diretto e rigido.
8.3. Quanto ai punteggi attribuiti, essi derivano da uno scrutinio complessivo di molteplici parametri, non limitandosi a una semplice sommatoria di singoli sottocriteri. È, pertanto, assai arduo configurare come logicamente obbligato un diverso bilanciamento dei vari aspetti valutativi, poiché l’intero procedimento si fonda su un’analisi complessa che include margini di opinabilità e ambiti di valutazione discrezionale. Né vi è certezza che, a fronte di un diverso approccio, il risultato finale sarebbe più favorevole per la parte ricorrente, poiché la ponderazione complessiva non si esaurisce in un calcolo aritmetico.
8.4. Alla luce di quanto precede e nel descritto contesto (pluralità dei parametri e dei sottocriteri, consistenza qualitativa degli stessi, assenza di graduazione della relativa rilevanza) la pretesa di modificare l’esito finale della gara attraverso una revisione dei punteggi attribuiti risulta altamente manipolativa e difficilmente perseguibile, sia perché la ponderazione complessiva operata dalla Commissione attinge a elementi di valutazione tecnico-discrezionale qualitativi, e non esclusivamente quantitativi, che, per loro natura intrinseca, non si prestano ad essere sindacati in sede giuridica - se non per manifeste incongruenze logiche; e sia perché l’approccio delle censure appare eccessivamente parziale e basato su una visione "atomistica", ossia sul tentativo di evidenziare presunti punti di forza isolati di una proposta rispetto ad altre. Tuttavia, tale metodologia non è sufficiente a dimostrare l'illogicità della discrezionalità espressa dalla Commissione, che, al contrario, ha preso in considerazione l’intero contesto, ponderando i molteplici aspetti qualitativi e quantitativi di ciascuna offerta. Ne viene che le valutazioni non possono ridursi a un semplice confronto fra singoli elementi, rappresentando esse il riflesso della somma complessiva di diversi fattori, talvolta compensati o bilanciati tra loro, il che giustifica la ponderazione finale espressa dalla graduatoria.
8.5. Tutto ciò posto, con riferimento alle singole censure può osservarsi quanto segue.
8.6. In relazione all’elemento di valutazione 2.1 “Organigramma e funzionigramma del personale” , HE contesta la valutazione di “ distinto ” attribuitale dalla Commissione, a fronte del giudizio di “ ottimo ” assegnato alla concorrente In Mensa S.r.l.
Secondo l’appellante, la Commissione avrebbe erroneamente attribuito a In Mensa l’incremento dell’organico a 18 unità, quando in realtà la proposta si limitava a 17 (due addetti full-time a 40 ore e uno a 32 ore, in aggiunta ai 15 esistenti). HE, invece, avrebbe previsto un potenziamento dell’organico maggiore, pari a 4 unità part-time (24 ore settimanali ciascuna), per un totale complessivo di 19 addetti e 686 ore settimanali.
La doglianza, tuttavia, non è fondata, per le seguenti ragioni.
L’appellante concentra la propria critica esclusivamente su aspetti quantitativi (numero di addetti e monte ore), trascurando che l’elemento valutativo in oggetto, come indicato dal Disciplinare stesso, implica uno scrutinio qualitativo e complessivo dell’organizzazione del servizio, inclusi orari, turnazioni, modalità di sostituzione del personale e misure volte a garantire la continuità del servizio. Ne consegue che non è ammissibile pretendere una correlazione diretta tra numero di addetti e punteggio assegnato, trattandosi di criteri non meramente numerici.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto da HE, In Mensa ha effettivamente proposto tre nuove figure aggiuntive (v. all. 14, pag. 4), portando il totale dell’organico a 18 unità (rispetto alle 15 esistenti), con un monte ore settimanale complessivo di 702 ore (550 a Cisanello e 152 a Santa Chiara), superiore quindi alle 686 ore settimanali offerte da HE.
Tale differenza assorbe anche la critica relativa all’organico proposto per il bar di Santa Chiara, dove HE avrebbe offerto 6 unità per 192 ore settimanali, a fronte delle 4 unità (152 ore) proposte da In Mensa. Come si evince dalla relazione tecnica (all. 14, pag. 4), il dato corretto è quello di 152 ore (e non 112), e in ogni caso l’organico proposto da In Mensa risulta migliorativo rispetto allo stato attuale (3 unità).
8.7. Con riferimento all’elemento 2.2 “Programmazione annua di formazione/aggiornamento del personale” , HE contesta il giudizio di “ buono ” a sé attribuito, rispetto al “ distinto ” assegnato a EN, ritenendo di aver presentato un’offerta più dettagliata in termini di ore complessive, tipologia dei corsi e profili destinatari.
Tuttavia, come correttamente evidenziato dal TAR, il criterio valutativo, secondo l’art. 18 del Disciplinare, richiedeva l’esame di tre aspetti: tipologia del corso, profilo professionale destinatario e monte ore per ciascun corso per operatore.
La Commissione ha ragionevolmente attribuito un punteggio superiore all’offerta di EN per la sua maggiore analiticità e articolazione, come attestato nel verbale n. 4 (all. 3, pagg. 18 e ss.), che descrive in dettaglio sia le modalità di erogazione (lezioni frontali, training on the job, piattaforma e-learning), sia i contenuti dei singoli corsi, con 13 moduli e 32 tematiche complessive.
Al contrario, l’offerta di HE, pur articolata in 16 corsi, si limita a indicare genericamente le materie, senza specificazione delle tematiche o delle finalità formative.
8.8. In merito all’elemento 3.3 “Proposta di menu completi” , HE lamenta le valutazioni ottenute – “ distinto ” per il menù da €5, “ sufficiente ” per quello da €7 e “ buono ” per quello da €9 – giudizi che sarebbero incoerenti rispetto a quelli attribuiti a Food Evolution S.r.l. (rispettivamente “ ottimo ”, “ ottimo ” e “ distinto ”).
Anche in questo caso la valutazione della Commissione appare coerente, logica e motivata. In particolare, in quanto:
-- il giudizio favorevole a Food Evolution per il menù da € 5 è giustificato dalla presenza di un primo piatto come offerta principale e dalla maggiore varietà complessiva delle alternative;
-- quanto alle presunte carenze strutturali e di attrezzature sollevate da HE, occorre osservare che la struttura di Cisanello è dotata di cucina (cfr. Capitolato tecnico, all. 17, pag. 22) e che, in ogni caso, EN ha chiarito (progetto, pag. 11) che i piatti caldi non richiedono cottura espressa, trattandosi di piatti pronti rigenerabili in microonde, prodotti con sistema cook & chill da EN stessa;
-- la valutazione delle attrezzature era oggetto di un diverso elemento valutativo (punto 1.1 del Disciplinare) e quindi non rilevava rispetto al parametro 3.3 qui contestato;
-- la Tabella Merceologica non era prevista come documento obbligatorio dal Disciplinare mentre la valutazione qualitativa dei prodotti (DOP, IGP, ecc.) rientrava specificamente nel criterio 3.1 “Progetto merceologico” , rispetto al quale HE ha ottenuto, infatti, il giudizio più elevato (“ ottimo ”) rispetto al “ sufficiente ” attribuito a Food Evolution.
8.9. Con riferimento all’elemento 5.1 “Sistema di monitoraggio del servizio” , HE ha ottenuto un giudizio di “sufficiente” , rispetto al “distinto” assegnato a EN.
La Commissione ha ritenuto preferibile il sistema offerto da quest’ultima, sia perché descritto in modo più dettagliato, sia perché basato su piattaforma web, quindi accessibile e interoperabile con i sistemi in uso presso l’AOUP, mentre quello di HE risultava limitato alla rete aziendale.
Tale giudizio – come correttamente rilevato dal TAR – si fonda su motivazioni logiche, chiare e non irragionevoli, sicché non si ravvisano le condizioni per sottoporlo a revisione.
8.10. Infine, in relazione all’elemento 6.1 “Carta acquisti dipendenti” , HE contesta la valutazione di “buono” rispetto al “distinto” attribuito a EN.
Tuttavia, il progetto di EN prevede l’utilizzo di un’app, ricaricabile anche presso la cassa del bar (con buoni pasto, contanti o carta), con ulteriori sconti incrementali per le ricariche con carta di credito; al contrario, HE non ha specificato chiaramente le modalità di ricarica, rinviando a un allegato (5.4) che si limita a due schermate dell’app, prive di indicazioni esaustive.
La Commissione ha quindi legittimamente valorizzato la maggiore versatilità e chiarezza della proposta dell’aggiudicataria, mentre risulta irrilevante la distinzione tra sistema virtuale (app) e fisico (card), poiché l’art. 16 del Capitolato tecnico consentiva entrambi i sistemi.
8.11. In definitiva, sussistono elementi per ritenere giustificata e plausibile la gradazione dei punteggi resa dalla Commissione, in assenza di chiare evidenze di illogicità e di incoerenza proporzionate allo sforzo critico che si addice al sindacato in una materia prettamente tecnico-discrezionale.
9. Per tutto quanto esposto, l’appello va respinto e la pronuncia di primo grado confermata.
10. Tenuto conto della natura delle questioni controverse, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese relative al presente grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pescatore | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO