Art. 151.
(Rinnovazione dell'atto di nazionalita').
L'atto di nazionalita' deve essere rinnovato qualora vengano mutati il nome o la stazza, ovvero il tipo o le caratteristiche principali della nave.
(Rinnovazione dell'atto di nazionalita').
L'atto di nazionalita' deve essere rinnovato qualora vengano mutati il nome o la stazza, ovvero il tipo o le caratteristiche principali della nave.