Sentenza 18 dicembre 2017
Massime • 1
È inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia voluto effettivamente esperire il mezzo di gravame non consentito dalla legge.(Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento di rigetto di revoca parziale del sequestro disposto dal medesimo tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione, anzichè disporre la conversione del gravame in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc.pen.).
Commentario • 1
- 1. Il reato di cui all'art. 256, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è confiAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 13 agosto 2023
Il reato di cui all'art. 256, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale dell'agente o della natura dell'attività medesima. Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13/04/2023) 31-07-2023, n. 33410 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAMACCI Luca - Presidente - Dott. GALTIERO Donatella - Consigliere - Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere - Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere - Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2017, n. 21640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21640 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2017 |
Testo completo
2 1640-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE UDIENZA IN CAMERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI CONSIGLIO del 18 Dott. Piero SAVANI Presidente dicembre 2017 SENTENZA N.1755Dott. Aldo ACETO Consigliere Consigliere rel. Dott. Andrea GENTILI Dott. Antonella DI STASI Consigliere Dott. Ubalda MACRI' Consigliere REGISTRO GENERALE ha pronunciato la seguente: n. 40860 del 2017 SENTENZA sui ricorsi proposti da: ST SE, nato a [...] il [...]; IS GN, nato a [...] il [...]; TU CO, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza n. 64/2017 RMCR del Tribunale di Taranto del 4 luglio 2017; letti gli atti di causa, l'ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentita la requisitoria del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Paolo CANEVELLI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata relativamente a tutti i ricorsi;
sentito, altresì, per i ricorrenti l'avv. Quirino IORIO, del foro di Avellino, in sostituzione dell'avv. Carlo PETRONE, del foro di Taranto, il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. 1 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza datata 4 luglio 2017 il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha rigettato i ricorsi in appello cautelare che OM SE, TI GN e CC CO avevano proposto avverso due ordinanze emesse, rispettivamente in data 13 aprile 2017 e 26 maggio 2017 dal Tribunale di Taranto, con le quali era stata, a sua volta, rigettata la richiesta di revoca parziale del sequestro preventivo disposto, con decreto del Gip del medesimo Tribunale datato 7 febbraio 2017, in danno dei tre predetti ricorrenti, imputati in relazione alla violazione dell'art. 3 del dlgs n. 74 del 2000 riguardo agli anni di imposta 2007, 2008 e 2009, per un ammontare pari ad euro 1.010.072,00, ed aveva, altresì, dichiarato inammissibile il ricorso in appello cautelare presentato avverso una terza ordinanza emessa sempre da Tribunale di Taranto, questa volta in funzione di giudice delle esecuzione, in data 30 maggio 2017, avente oggetto sostanzialmente identico ai due precedenti gravami. Avverso la predetta ordinanza hanno interposto ricorso per cassazione i tre predetti, assistiti da proprio difensore fiduciario, deducendo due motivi di impugnazione: con ambedue i ricorrenti hanno censurato la ordinanza impugnata rilevando che la stessa sarebbe stata emessa in violazione di AV legge;
in particolare, con il primo di essi hanno lamentato che il Tribunale non abbia considerato, al fine di ridurre l'ammontare del valore dei beni da sottoporre a sequestro preventivo, il fatto che per una delle annualità di imposta in relazione alle quali vi era stata la contestazione penale il reato già era estinto poiché prescritto, mentre con il secondo hanno lamentato il fatto che, anche a volere aderire alla impostazione del Tribunale del riesame, il ricorso da loro presentato di fronte al predetto organo doveva essere dallo stesso, invece che dichiarato inammissibile, convertito in incidente di esecuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi proposti sono infondati e, pertanto, gli stessi debbono essere rigettati. E' opportuno, ai fini della migliore comprensione della presente vicenda chiarirne, nei limiti di quanto rilevante, i precedenti profili procedimentali. Con decreto del 7 febbraio 2017 il Gip del Tribunale di Taranto ha emesso nei confronti degli attuali ricorrenti provvedimento di sequestro 2 -essendo gli stessi, in preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente qualità di soci non amministratori della Excelsior Srl, oggetto di procedimento penale in relazione alla violazione dell'art. 3 del digs n. 74 del 2000, con riferimento agli anni di imposta 2007, 2008 e 2009 dei beni a costoro - intestati o comunque riconducibili sino alla concorrenza della somma di euro 1.010.072,00, pari al complessivo valore delle imposte in ipotesi evase attraverso la commissione del reato loro contestato. Pendente il giudizio dibattimentale la difesa dei tre chiedeva la riduzione dell'importo del sequestro in ragione della ritenuta intervenuta prescrizione del reato loro contestato con riferimento ai primi due anni di imposta. Con ordinanza del 13 aprile 2017 il Tribunale, in funzione di giudice del dibattimento, rigettava la richiesta osservando, quanto al primo periodo di imposta, che esso era incompetente essendo intervenuta declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato da parte di altra autorità giudiziaria. Quanto al secondo periodo di imposta osservava che la perdurante pendenza del giudizio era ostativa all'accoglimento della istanza in questione. In via subordinata il Tribunale osservava che, in ogni caso, non vi AV sarebbe stato interesse all'accoglimento della istanza, posto che, essendo il valore dei beni sottoposti a sequestro inferiore alla somma per la quale esso era stato disposto, l'eventuale riduzione di questa non avrebbe comportato la liberazione dei beni staggiti. Con altra ordinanza, emessa questa volta in data 26 maggio 2017, il Tribunale di Taranto, sempre in funzione di giudice del dibattimento, dichiarava inammissibile un'istanza presentata dalla difesa dei tre prevenuti, volta a censurare il valore attribuito ai beni costituenti l'oggetto materiale del sequestro, in quanto la stessa era ritenuta ripetitiva, senza profili di novità rispetto ad essa, di altra precedente analoga istanza già respinta con provvedimento del 13 aprile 2017. Infine, quanto a questo aspetto della vicenda, il Tribunale di Taranto, questa volta in funzione di giudice della esecuzione, con ordinanza del 30 maggio 2017, ha rigettato un'istanza di revoca parziale del sequestro, rimandando al riguardo alle determinazioni del giudice del dibattimento. 3 Avverso tali tre provvedimenti hanno interposto appello cautelare i tre prevenuti, cui il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del riesame, ha dato risposta con la ordinanza oggetto del presente giudizio. Con essa, in sintesi, il Tribunale ha osservato che, in relazione alla censura concernente il primo aspetto dedotto relativamente alla ordinanza del 13 aprile 2017, cioè la incompetenza a decidere su di essa del giudice del dibattimento, effettivamente la richiesta, concernendo la adozione dei provvedimenti conseguenziali ad un giudizio in ipotesi già definito, doveva essere presentata di fronte al Giudice della esecuzione;
riguardo al secondo aspetto del citato provvedimento, il Tribunale del riesame ha rilevato che, sulla base della giurisprudenza di legittimità sarebbe inibito al giudice del riesame disporre accertamenti volti alla verifica della sopravvenienza o meno di una causa estintiva del reato per quale è stata disposta la misura cautelare. Per analoghe ragioni il Tribunale del riesame ha ritenuto di non accogliere l'appello proposto avverso la ordinanza del 26 maggio 2017. Mentre, per quel che concerne l'appello avverso l'ordinanza del 30 maggio 2017, il Tribunale ne ha dichiarato la inammissibilità, posto che è ammessa avverso i provvedimenti del Giudice della esecuzione AN esclusivamente l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e non anche l'appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. Così ricostruita la vicenda pregressa, osserva questa Corte, in relazione alle censure veicolate dalla difesa dei ricorrenti con il primo motivo di impugnazione, che le stesse sono state genericamente introdotte per ciò che attiene al primo profilo esaminato con la ordinanza impugnata e sono infondate quanto al secondo profilo. Invero, in relazione alla richiesta di riduzione dell'importo del sequestro stante la intervenuta dichiarazione di estinzione del reato contestato, limitatamente al primo degli anni di imposta riguardati dalla imputazione elevata in danno dei tre ricorrenti, osserva la Corte, salvo il pur corretto rilievo che, in linea di principio, una tale richiesta doveva essere formulata non in sede di appello cautelare ma di fronte al giudice delle esecuzione competente in relazione alla attuazione della sentenza con la quale, in ipotesi, era stata già dichiarata la estinzione del reato oggetto della contestazione in discorso, va rilevato che, in ogni caso la istanza dei ricorrenti è del tutto generica in quanto non risulta che sia stata mai dimostrata, né per vero prima 4 di un vago riferimento contenuto, in una breve frase fra due parentesi, nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, neppure allegata la circostanza che l'avvenuta estinzione del reato di cui al giudizio nell'ambito del quale si è svolto il presente incidente cautelare sia stata pronunziata da altro giudice con sentenza divenuta oramai definitiva. In tal senso la censura svolta dai ricorrenti difetta della necessaria specificità. Con riferimento al secondo profilo, cioè quello legato alla dedotta prescrizione del reato per ciò che riguarda la seconda delle annualità di imposta contestate, osserva la Corte che la valutazione che in tal modo è stata chiesta, prima al giudice della cautela poi a quello dell'appello cautelare, si sovrappone, in termini di piena aderenza, a quello che è l'oggetto della indagine di merito ancora in corso di trattazione, quanto meno al momento della presentazione del ricorso, di fronte al giudice del dibattimento. Si è chiesta, in altre parole, la adozione di una pronunzia - cioè l'accertamento, sia pure nei limiti finalizzati alla definizione dell'incidente cautelare, della intervenuta prescrizione del reato contestato che, una volta intervenuto il rinvio a giudizio del prevenuto ed incardinato il giudizio dibattimentale, è compito precipuamente riservato al giudice del dibattimento AV in sede di decisione sul merito del giudizio pendente. Parimenti privo di pregio è il secondo motivo della impugnazione presentata dai ricorrenti. Con lo stesso i ricorrenti lamentano il fatto che il Tribunale del riesame con la ordinanza impugnata abbia dichiarato la inammissibilità del ricorso, da loro proposto ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., avverso la ordinanza a sua volta emessa in data 30 maggio 2017, sempre dal Tribunale di Taranto ma dichiaratamente in funzione di Giudice della esecuzione, in luogo di disporne la sua conversione in opposizione al provvedimento del Giudice della esecuzione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. A tale proposito osserva il Collegio come sia ben vero che, in linea di principio una volta proposta impugnazione avverso un determinato provvedimento giurisdizionale, l'eventuale erroneità da parte dell'interessato della scelta del mezzo di gravame proposto non comporta la inammissibilità della impugnazione in questione ma la sua conversione nell'appropriato strumento di rivalutazione del provvedimento gravato e la sua trasmissione, 5 se si tratta di organo diverso da quello adito, al giudice competente a conoscere di tale provvedimento, spettando a tale giudice, oltre alla definitiva qualificazione dell'atto in questione, anche la valutazione della sussistenza o meno dei requisiti, formali e sostanziali, di ammissibilità dell'atto per come, da lui stesso, riqualificato. Come, infatti, ha, ancora di recente rilevato questa Corte in fattispecie non dissimile dalla presente, l'appello cautelare, proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen. ed avente ad oggetto un'ordinanza in materia di sequestro preventivo emessa dopo l'irrevocabilità della sentenza, deve essere convertito in opposizione ex art. 667, comma 4, dello stesso codice, ed essere trasmesso al competente giudice dell'esecuzione (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 16 maggio 2016, n. 20272). Va tuttavia osservato, in particolare con riferimento al caso presente, che il principio esposto deve essere coniugato con l'indicazione sempre da questa Corte più volte dettata indicazione che si badi bene non costituisce l'espressione di un orientamento opposto al precedente, in quanto, semmai, ne specifica e delimita, senza contraddirli, i margini di operatività - secondo la quale è inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che AV la parte impugnante abbia effettivamente voluto esperire ed esattamente definito, secondo la sua volontà, il mezzo di gravame non consentito dalla legge (Corte di cassazione, Sezione II penale, 26 novembre 2013, n. 47051; idem Sezione VI penale, 24 febbraio 2011, n. 7182; idem Sezione IV penale, 16 dicembre 2009, n. 47995; idem Sezione V penale, 11 settembre 2009, n. 35442). -Da quanto sopra deriva che a fronte della valutazione di inammissibilità espressa da parte del Tribunale di Taranto in merito al suo ricorso, pacificamente presentato di fronte al predetto organo giurisdizionale in sede cautelare, tanto più in considerazione della peculiarità dello strumento impugnatorio da lui prescelto (cioè l'appello cautelare presentato peraltro contestualmente alla impugnazione di altri due provvedimenti con i quali era stata rigettata l'istanza di riduzione di una misura cautelare reale quale è il sequestro preventivo) - sarebbe stato onere del ricorrente chiarire gli elementi che avrebbero dovuto far ritenere al Tribunale adito appunto in sede cautelare - che con l'atto dichiarato inammissibile i ricorrenti non avessero voluto effettivamente, ancorché erroneamente, adire precisamente, ancorché 6 in modo sbagliato, il giudice competente, in sede di appello, relativamente ai provvedimenti resi nella fase cautelare del giudizio. La assenza di elementi in tal senso nonché di argomentazioni atte ad evidenziare che da parte dei ricorrenti non vi era stata la reale intenzione di continuare ad agire attraverso gli strumenti del processo cautelare, giustifica (pur in presenza di indicazioni giurisprudenziali il cui contenuto non è di immediato discernimento) la valutazione, operata col provvedimento ora impugnato, di inammissibilità dei ricorsi anche per ciò che concerne la impugnazione del provvedimento emesso in data 30 maggio 2017 dal Tribunale di Taranto in funzione di Giudice della esecuzione. Alla luce delle argomentazioni che precedono i ricorsi proposti dagli impte devono essere, conclusivamente, rigettati e, a loro volta, i ricorrenti devono essere, di conseguenza, visto l'art. 616 cod. proc. pen. condannati al pagamento delle spese processuali.
PQM
Gescau Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrential pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente (Andrea GENTILI) (Piero SAVANI) A nda f Proton DEPOSITATA IN CANCELLERA 16 MAG 2018 IL CANOE WERE Luana 7