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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/12/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3066/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
SE ND TO - Presidente
IN IC - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3066/2023 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Ferraro Federica) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Salvaggio Giovanni) Controparte_1
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 18.11.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/12/2023, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
4.09.2010, con . Controparte_1
A sostegno della domanda, parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale era nato un figlio, ancora minorenne, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente al 16.11.2021 allorché essi coniugi erano comparsi davanti al Presidente del
Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente omologata con decreto del 25- 30 novembre 2021, divenuto esecutivo.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla domanda Controparte_1 principale di divorzio.
All'udienza del 27.03.2024, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il giudice delegato adottava i provvedimenti urgenti ex art 473 bis 21 c.p.c.
La causa, in assenza di attività istruttoria, veniva posta in decisione all'udienza del
18.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è stata omologata con decreto depositato il 30.11.2021, divenuto esecutivo e che la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella predetta procedura risale al
16.11.2021.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e l'omologa della separazione con decreto esecutivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Quanto all'affidamento del figlio minore, va innanzitutto osservato che non si è proceduto al suo ascolto non essendovi alcun contrasto tra le parti in ordine alla gestione del figlio
Non essendovi ragioni ostative, il figlio minore va affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato stabilmente presso il domicilio materno.
Quanto al mantenimento del minore, deve tenersi conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro (il ricorrente impartisce lezioni private di pianoforte mentre la convenuta lavora saltuariamente presso una pizzeria.
In ragione di ciò, a conferma dei provvedimenti urgenti e delle condizioni concordate dalle parti in sede di separazione consensuale, va posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento del figlio, l'assegno di euro 225,00, rivalutabile Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, previa concertazione tra le parti.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Agrigento il 4 settembre 2010 da , nato a [...] il [...] e , nata Parte_1 Controparte_1
a Palermo il 03/08/1980, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Canicattì al n. 124, parte II, serie A, anno 2010. AFFIDA
Il figlio minore a entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno, con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva
OBBLIGA
a corrispondere a , a titolo di mantenimento del figlio Parte_1 Controparte_1
, l'assegno mensile di € 225,00, rivalutabili Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, previa concertazione tra le parti.
DICHIARA
Compensate le spese di giudizio DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canicattì, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 1.12.2025
L'ESTENSORE
IN IC
(atto firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE
SE ND TO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
SE ND TO - Presidente
IN IC - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3066/2023 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Ferraro Federica) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Salvaggio Giovanni) Controparte_1
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 18.11.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/12/2023, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
4.09.2010, con . Controparte_1
A sostegno della domanda, parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale era nato un figlio, ancora minorenne, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente al 16.11.2021 allorché essi coniugi erano comparsi davanti al Presidente del
Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente omologata con decreto del 25- 30 novembre 2021, divenuto esecutivo.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla domanda Controparte_1 principale di divorzio.
All'udienza del 27.03.2024, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il giudice delegato adottava i provvedimenti urgenti ex art 473 bis 21 c.p.c.
La causa, in assenza di attività istruttoria, veniva posta in decisione all'udienza del
18.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è stata omologata con decreto depositato il 30.11.2021, divenuto esecutivo e che la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella predetta procedura risale al
16.11.2021.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e l'omologa della separazione con decreto esecutivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Quanto all'affidamento del figlio minore, va innanzitutto osservato che non si è proceduto al suo ascolto non essendovi alcun contrasto tra le parti in ordine alla gestione del figlio
Non essendovi ragioni ostative, il figlio minore va affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato stabilmente presso il domicilio materno.
Quanto al mantenimento del minore, deve tenersi conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro (il ricorrente impartisce lezioni private di pianoforte mentre la convenuta lavora saltuariamente presso una pizzeria.
In ragione di ciò, a conferma dei provvedimenti urgenti e delle condizioni concordate dalle parti in sede di separazione consensuale, va posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento del figlio, l'assegno di euro 225,00, rivalutabile Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, previa concertazione tra le parti.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Agrigento il 4 settembre 2010 da , nato a [...] il [...] e , nata Parte_1 Controparte_1
a Palermo il 03/08/1980, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Canicattì al n. 124, parte II, serie A, anno 2010. AFFIDA
Il figlio minore a entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno, con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva
OBBLIGA
a corrispondere a , a titolo di mantenimento del figlio Parte_1 Controparte_1
, l'assegno mensile di € 225,00, rivalutabili Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, previa concertazione tra le parti.
DICHIARA
Compensate le spese di giudizio DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canicattì, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 1.12.2025
L'ESTENSORE
IN IC
(atto firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE
SE ND TO