Art. 1.
Il termine del 31 agosto 1959, previsto negli articoli 1 e 2 della legge 1 luglio 1959, n. 458 , e' prorogato al 15 ottobre 1959, mentre il termine del 31 luglio 1959, di cui all'art. 3 della stessa legge, e' prorogato al 15 settembre 1959.
E' data facolta' al Ministro per l'agricoltura di ridurre il prezzo minimo di acquisto del vino destinato alla distillazione, di cui all'art. 3 della legge richiamata nel comma precedente, fino a lire 370.
Il termine del 31 agosto 1959, previsto negli articoli 1 e 2 della legge 1 luglio 1959, n. 458 , e' prorogato al 15 ottobre 1959, mentre il termine del 31 luglio 1959, di cui all'art. 3 della stessa legge, e' prorogato al 15 settembre 1959.
E' data facolta' al Ministro per l'agricoltura di ridurre il prezzo minimo di acquisto del vino destinato alla distillazione, di cui all'art. 3 della legge richiamata nel comma precedente, fino a lire 370.